LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul ricorso 25538-2004 proposto da: comune di Locate Triulzi, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 64, presso lo studio dell'avvocato Carletti Daniela, rappresentato e difeso dall'avvocato Allegro Enrico, giusta delega in calce; ricorrente; Contro comune di Milano; intimato, sul ricorso 324-2005 proposto da: comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Izzo Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Surano Maria Rita, Meroni Ruggero, Fraschini Antonella, Ferradini Elena, giusta delega in calce; ricorrente; Contro il comune di Locate Triulzi; intimato, avverso la sentenza n. 76/2003 della Comm.Trib.Reg. di Milano, depositata 15 marzo 2004; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu; Udito per ii resistente l'Avvocato Marinelli Antonella per delega Avv. Franceschini Antonella, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale. Ordinanza La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 15 marzo 2004 ha rigettato l'appello del Comune di Locale Triulzi avverso la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del Comune di Milano di godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni 1995 e 1996, a' sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 in relazione ad unita' immobiliari di sua proprieta', site nel Comune appellante, in quanto destinate a compiti istituzionali del Comune appellato, fra cui rientrano quelle di provvedere alle esigenze abitative dei non abbienti. Risulterebbero quindi sussistenti sia il requisito oggettivo che quello soggettivo necessari al fine di fruire dell'esenzione ICI. Il Comune di Locate Triulzi ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, contestando sia la prova dell'inserimento di tali alloggi nel patrimonio indisponibile del Comune, sia la destinazione a finalita' non «dirette» del Comune di Milano; il quale, col ricorso incidentale ha fra l'altro eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma l del d.lgs. n. 504/1992, unitamente all'art. 4, comma 7 della legge delega n. 421/1992, in relazione agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 31, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono esenzioni e agevolazioni dall'ICI sugli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio e destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, non essendo ne' legittimo ne' ragionevole che gli Enti Pubblici Territoriali non godano della medesima agevolazione prevista per gli Enti non territoriali senza scopo di lucro, in relazione ad immobili destinati ad attivita' sociali, assistenziali e recettive, nonche' del trattamento piu' favorevole riconosciuto ad Enti Pubblici Economici strumentali, in presenza del medesimo presupposto oggettivo. Il Collegio ritiene l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 1, lettera a) rilevante ai fini della decisione della causa, e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 38 della Costituzione, e cio' in quanto l'esenzione dall'ICI prevista per i Comuni dall'art. 7 lett. a) limitatamente agli immobili «destinati esclusivamente a fini istituzionali» ha comportato un'interpretazione giurisprudenziale strettamente aderente alla lettera della legge (Cass. nn. 142/2004; 21571/200; 20577/2005) secondo la quale per «fini istituzionali» vanno intesi soltanto quelli che comportano la destinazione degli immobili all'attivita' istituzionale «diretta» dell'Ente locale (cioe' sostanzialmente ad uffici dell'Ente stesso), con implicita esclusione delle altre funzioni istituzionali comunali richiamate dal Comune di Milano) nei «settori organici dei servizi alla persona e alla comunita'» (art.13 d.lgs. n. 267/2000) e nella «gestione di servizi che abbiano ad oggetto produzione di beni ed. attivita' rivolte a realizzare fini sociali» (art. 112 stesso d.lgs.) rientrando nel concetto di «pubblico servizio» la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che fanno parte del patrimonio pubblico «(Cass.S.U. 594/2003), rispetto al quale l'attivita' concernente l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) consiste nella predisposizione di interventi di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (C.cost.n.217/1988) mediante un procedimento, legislativamente regolato, di concessione/assegnazione di beni facenti parte del patrimonio pubblico,in relazione ai quali sussiste infatti la giurisdizione del giudice amministrativo. Un patrimonio quindi, analogo, a quello degli IACP - i quali tuttavia, a differenza dei Comuni - sono enti commerciali, e che tuttavia godono attualmente (dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50 % ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 504/1992 dell'esenzione totale dall'ICI per effetto dell'art. 1 comma 3, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (conv. nella legge n. 126/2008) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Il Collegio non ignora la risposta della Corte costituzionale di inammissibilita' della questione di costituzionalita' a suo tempo sollevata dagli IACP in relazione alla stessa norma , della cui legittimita' qui si dubita (C.cost. n.113/1996), risposta sostanzialmente fondata sul presupposto della libera scelta del legislatore in ordine ai soggetti destinatari delle agevolazioni. Ma fu proprio a seguito di quella decisione del giudice delle leggi, che sottolineava il particolare rilievo sociale della materia e l'urgenza di un intervento legislativo,che fu modificato il cit. art.8 della normativa ICI, con esonero degli IACP dall'imposta al 50% (art.3, comma 55, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). A questo punto si e' tuttavia creato nella logica del sistema complessivamente rivolto alla creazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica, una palese discrepanza ed irragionevolezza fra l'assoggettamento alla imposta, nella sua totalita', degli immobili costituiti dai Comuni per fini sociali senza scopo di lucro, e soggetti a concessione /assegnazione con modalita' pubblicistiche (indipendentemente dalla loro ubicazione, purche', come nella specie, nel territorio della stessa Regione che ha dettato le regole per la loro assegnazione: legge Regione Lombardia nn. 91-92/1983) e immobili destinati agli stessi fini, ma posseduti da Enti commerciali , apparendo la dizione dell'art. 7 comma 1 lett. a) - come interpretato dal diritto vivente - in contrasto,oltre che con l'art. 3 Cost., con l'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta' politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini e con l'art. 38 Cost. che tutela il diritto delle persone non abbienti all'assistenza sociale.