LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul  ricorso
25538-2004 proposto da: comune di  Locate  Triulzi,  in  persona  del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Tacito  n.
64, presso lo studio dell'avvocato Carletti Daniela, rappresentato  e
difeso  dall'avvocato  Allegro  Enrico,  giusta  delega   in   calce;
ricorrente; 
    Contro comune di Milano; intimato, sul ricorso 324-2005  proposto
da:  comune  di  Milano,  in  persona  del   Sindaco   pro   tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo
studio dell'avvocato Izzo Raffaele,  che  lo  rappresenta  e  difende
unitamente agli avvocati Surano Maria Rita, Meroni Ruggero, Fraschini
Antonella, Ferradini Elena, giusta delega in calce; ricorrente; 
    Contro il comune di Locate Triulzi; intimato, avverso la sentenza
n. 76/2003 della Comm.Trib.Reg. di Milano, depositata 15 marzo 2004; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
28 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu; 
    Udito per ii resistente l'Avvocato Marinelli Antonella per delega
Avv. Franceschini Antonella, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
    Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro Abbritti, che  ha  concluso  per  l'accoglimento  del  ricorso
principale, il rigetto di quello incidentale. 
 
                              Ordinanza 
 
    La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza
15 marzo 2004 ha rigettato l'appello del  Comune  di  Locale  Triulzi
avverso la sentenza di  primo  grado,  riconoscendo  il  diritto  del
Comune di Milano di godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni  1995
e 1996, a' sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 in  relazione  ad
unita' immobiliari di sua proprieta', site nel Comune appellante,  in
quanto destinate a compiti istituzionali del  Comune  appellato,  fra
cui rientrano quelle di provvedere alle esigenze  abitative  dei  non
abbienti.  Risulterebbero  quindi  sussistenti   sia   il   requisito
oggettivo  che  quello  soggettivo  necessari  al  fine   di   fruire
dell'esenzione ICI. 
    Il Comune di Locate Triulzi ha  chiesto  la  cassazione  di  tale
sentenza  sulla  base  di  due  motivi,  contestando  sia  la   prova
dell'inserimento di tali alloggi  nel  patrimonio  indisponibile  del
Comune, sia la destinazione a finalita' non «dirette» del  Comune  di
Milano; il quale, col ricorso incidentale ha fra l'altro eccepito  la
illegittimita' costituzionale dell'art.  7  comma  l  del  d.lgs.  n.
504/1992, unitamente all'art.  4,  comma  7  della  legge  delega  n.
421/1992, in relazione agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 31, 38
e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono esenzioni e agevolazioni
dall'ICI sugli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del  proprio
territorio e destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, non essendo
ne' legittimo ne' ragionevole che gli Enti Pubblici Territoriali  non
godano  della  medesima  agevolazione  prevista  per  gli  Enti   non
territoriali senza scopo di lucro, in relazione ad immobili destinati
ad  attivita'  sociali,  assistenziali  e  recettive,   nonche'   del
trattamento piu' favorevole riconosciuto ad Enti  Pubblici  Economici
strumentali, in presenza del medesimo presupposto oggettivo. 
    Il Collegio ritiene l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 7,
comma 1, lettera a) rilevante ai fini della decisione della causa,  e
non manifestamente infondata, in relazione agli  articoli  2,  3,  38
della Costituzione, e cio' in quanto  l'esenzione  dall'ICI  prevista
per i  Comuni  dall'art.  7  lett.  a)  limitatamente  agli  immobili
«destinati  esclusivamente  a  fini  istituzionali»   ha   comportato
un'interpretazione  giurisprudenziale  strettamente   aderente   alla
lettera della  legge  (Cass.  nn.  142/2004;  21571/200;  20577/2005)
secondo la quale  per  «fini  istituzionali»  vanno  intesi  soltanto
quelli che 
    comportano   la   destinazione   degli   immobili   all'attivita'
istituzionale «diretta» dell'Ente locale  (cioe'  sostanzialmente  ad
uffici  dell'Ente  stesso),  con  implicita  esclusione  delle  altre
funzioni istituzionali comunali richiamate dal Comune di Milano)  nei
«settori organici dei servizi alla persona e alla comunita'»  (art.13
d.lgs. n. 267/2000) e nella  «gestione  di  servizi  che  abbiano  ad
oggetto produzione di beni ed. attivita' rivolte  a  realizzare  fini
sociali»  (art.  112  stesso  d.lgs.)  rientrando  nel  concetto   di
«pubblico servizio» la materia  dell'assegnazione  e  gestione  degli
alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica,  che  fanno  parte  del
patrimonio  pubblico  «(Cass.S.U.  594/2003),   rispetto   al   quale
l'attivita'  concernente  l'Edilizia  Residenziale   Pubblica   (ERP)
consiste nella predisposizione di interventi di varia natura comunque
diretti al fine di provvedere al  servizio  sociale  della  provvista
degli  alloggi  per  i  lavoratori  e  le  famiglie  meno   abbienti»
(C.cost.n.217/1988)  mediante   un   procedimento,   legislativamente
regolato, di  concessione/assegnazione  di  beni  facenti  parte  del
patrimonio  pubblico,in  relazione  ai  quali  sussiste  infatti   la
giurisdizione del giudice amministrativo. 
    Un patrimonio quindi, analogo, a quello  degli  IACP  -  i  quali
tuttavia, a differenza dei Comuni -  sono  enti  commerciali,  e  che
tuttavia godono attualmente (dopo una iniziale riduzione dell'imposta
al 50 % ex art. 8 comma  4  del  d.lgs.  n.  504/1992  dell'esenzione
totale dall'ICI per effetto dell'art. 1 comma 3, del D.L.  27  maggio
2008 n. 93 (conv. nella legge n.  126/2008)  con  decorrenza  dal  1°
gennaio  2008.  Il  Collegio  non  ignora  la  risposta  della  Corte
costituzionale    di    inammissibilita'    della    questione     di
costituzionalita' a suo tempo sollevata dagli IACP in relazione  alla
stessa  norma  ,  della  cui  legittimita'  qui  si  dubita  (C.cost.
n.113/1996), risposta sostanzialmente fondata sul  presupposto  della
libera scelta del legislatore in ordine ai soggetti destinatari delle
agevolazioni. Ma fu proprio a seguito di quella decisione del giudice
delle leggi, che sottolineava il particolare  rilievo  sociale  della
materia e l'urgenza di un intervento legislativo,che fu modificato il
cit. art.8 della normativa ICI, con esonero degli  IACP  dall'imposta
al 50% (art.3, comma 55, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). A questo
punto si e' tuttavia creato nella logica del sistema complessivamente
rivolto alla creazione di alloggi destinati ad edilizia  residenziale
pubblica,   una   palese   discrepanza   ed   irragionevolezza    fra
l'assoggettamento alla imposta, nella sua totalita',  degli  immobili
costituiti dai Comuni per  fini  sociali  senza  scopo  di  lucro,  e
soggetti a concessione  /assegnazione  con  modalita'  pubblicistiche
(indipendentemente dalla loro ubicazione, purche', come nella specie,
nel territorio della stessa Regione che ha dettato le regole  per  la
loro assegnazione: legge Regione Lombardia nn. 91-92/1983) e immobili
destinati agli stessi  fini,  ma  posseduti  da  Enti  commerciali  ,
apparendo la dizione dell'art. 7 comma 1 lett. a) - come interpretato
dal diritto vivente - in contrasto,oltre che con l'art. 3 Cost.,  con
l'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta'
politica, economica e sociale  nei  confronti  dei  cittadini  e  con
l'art. 38 Cost. che tutela il  diritto  delle  persone  non  abbienti
all'assistenza sociale.