Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 113,  comma  2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1  (Testo  unico
in materia di commercio), come sostituito dall'art.  27  della  legge
della Regione Liguria 3 aprile 2007, n.  14  (Disposizioni  collegate
alla legge finanziaria 2007), promosso dal Giudice di pace di  Genova
nel procedimento vertente tra Coop. Liguria s.c.c.  e  il  Comune  di
Genova con ordinanza del 24 aprile  2009,  iscritta  al  n.  206  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Coop. Liguria s.c.c.; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2010  il  giudice
relatore Paolo Grossi; 
    Uditi gli avvocati Luigi Arnaboldi e Alessandro Ghibellini per la
Coop. Liguria s.c.c. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad  ordinanza
dirigenziale del Comune di Genova -  contenente  una  ingiunzione  di
pagamento di sanzione amministrativa per  avvenuto  accertamento  (in
data 4 gennaio 2008) della effettuazione,  da  parte  della  societa'
cooperativa opponente presso un proprio ipermercato, di  una  vendita
promozionale in periodo vietato - il Giudice di pace di  Genova,  con
ordinanza emessa il 24 aprile  2009,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  m),  della  Costituzione,
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  113,  comma  2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1  (Testo  unico
in materia di commercio), come sostituito dall'art.  27  della  legge
della Regione Liguria 3 aprile 2007, n.  14  (Disposizioni  collegate
alla legge finanziaria 2007). 
    Premesso che la vendita sanzionata  «riguardava,  oltre  prodotti
tessili per la casa, prodotti  multimediali,  articoli  da  cucina  e
pneumatici di ogni genere»,  il  rimettente  rileva  che  le  vendite
promozionali sono previste allo  scopo  di  garantire  un  regime  di
libera concorrenza secondo  condizioni  di  pari  opportunita'  e  un
regolare  funzionamento  del  mercato,  nonche'  di   assicurare   ai
consumatori finali un livello minimo  e  uniforme  di  condizioni  di
acquisto di prodotti e di servizi. 
    Orbene, il  Giudice  di  pace  osserva  che  la  norma  regionale
censurata - nel sancire che «Non possono  essere  effettuate  vendite
promozionali nei quaranta  giorni  antecedenti  le  vendite  di  fine
stagione o saldi» - pone una disciplina difforme da quella nazionale,
prevedendo  restrizioni  specifiche  all'effettuazione   di   vendite
promozionali,  in  contrasto  con  quanto  dettato  dall'art.  3  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248,  che  ha  stabilito
l'eliminazione   delle   limitazioni   temporali,   quantitative    e
procedurali relative  alle  vendite  promozionali.  Sicche',  l'unica
limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale,  concerne  la
fissazione di un termine antecedente a quello  di  svolgimento  delle
vendite di fine stagione, durante il quale le  vendite  promozionali,
aventi ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad  essere  posti  in
saldo, non possono essere effettuate. 
    Il Giudice di pace ritiene, pertanto, che - non avendo la Regione
Liguria tenuto conto delle modifiche apportate  alla  disciplina  del
commercio dalla legge statale e non essendosi adeguata ad esse  -  il
predetto divieto assoluto  di  vendite  promozionali,  per  qualunque
prodotto nel periodo antecedente le vendite di fine stagione, si pone
in  contrasto  con  i  richiamati   parametri   costituzionali,   che
attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato la  tutela  della
concorrenza e quella dell'accessibilita' all'acquisto dei prodotti di
consumo sul territorio nazionale. 
    2. - Si e' costituita la parte privata opponente nel  giudizio  a
quo, concludendo per  l'accoglimento  della  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale, sulla base di argomentazioni analoghe  a
quelle svolte dal giudice rimettente (ulteriormente sviluppate  anche
nel contesto di una memoria  illustrativa  depositata  nell'imminenza
dell'udienza). 
    In particolare, in riferimento alla contestata  violazione  della
competenza esclusiva dello Stato nelle materie di  cui  agli  evocati
parametri, la parte rileva come la  censurata  limitazione  temporale
delle   vendite   promozionali   (che   prescinde   dalla   categoria
merceologica che ne costituisce oggetto)  assuma  notevole  influenza
sulla regolazione del mercato e sull'accesso a questo  da  parte  dei
consumatori, attesa la forte incidenza  del  relativo  divieto  tanto
sull'andamento  dei  prezzi  dei  beni  di  consumo,   quanto   sulla
disponibilita' degli stessi sul mercato. Pertanto, limitare  in  modo
cosi' netto tali tipi di  vendite  (in  maniera  difforme  da  quanto
previsto dalla normativa statale) significa imporre  una  restrizione
all'iniziativa privata degli operatori  commerciali,  attraverso  una
scelta di politica  legislativa  che  la  Costituzione  sottrae  alle
Regioni; ed in pari tempo significa pregiudicare la possibilita'  per
i consumatori liguri di disporre  di  un  livello  di  condizioni  di
acquisto di prodotti e servizi coerente con  il  sistema  commerciale
nazionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  -   Il   rimettente   solleva   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 113, comma  2,  della  legge  della  Regione
Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)  -
come sostituito dall'art. 27 della  legge  della  Regione  Liguria  3
aprile 2007, n. 14 (Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria
2007) - nella parte in cui prevede che «Non possono essere effettuate
vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti  le  vendite  di
fine stagione o saldi». 
    La norma regionale (applicabile ratione temporis nel  giudizio  a
quo) viene censurata  nella  parte  in  cui  prevede  una  disciplina
difforme da quella statale dettata dall'art. 3  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella  legge  4
agosto  2006,  n.  248,  che  ha  stabilito  la  eliminazione   delle
limitazioni  temporali,  quantitative  e  procedurali  relative  alle
vendite promozionali,  con  l'unica  eccezione  riferita  ai  periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine  stagione  per  i  medesimi
prodotti. 
    Secondo il giudice a  quo,  la  disposizione  contrasta:  a)  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche' le
vendite promozionali sono previste allo scopo di garantire un  regime
di libera concorrenza secondo condizioni di pari  opportunita'  e  un
regolare funzionamento del mercato; b) con l'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, perche' le vendite promozionali  sono
previste al fine di  assicurare  ai  consumatori  finali  un  livello
minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi. 
    2. - La questione e' fondata sotto il  profilo  della  violazione
della competenza esclusiva dello Stato in materia  di  «tutela  della
concorrenza». 
    2.1. - L'art. 113 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2007
regolamenta lo  svolgimento  delle  vendite  promozionali  in  ambito
regionale. La norma -  oltre  a  sancire  (al  comma  2)  il  divieto
temporale oggetto  del  presente  scrutinio  di  costituzionalita'  -
prevede  anche  (al  comma  1)  che  «Le  vendite  promozionali  sono
effettuate dall'esercente dettagliante per  tutti  o  una  parte  dei
prodotti merceologici non oggetto delle vendite di  fine  stagione  o
saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto  a  quelli
di cui al comma 2»; e (al comma 3) che «L'esercente dettagliante  che
intende  effettuare  la  vendita  promozionale  e'  tenuto  a   darne
comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben  visibile
dall'esterno,  almeno  tre  giorni  prima  della  data  prevista  per
l'inizio delle vendite [...]». 
    Nello stesso contesto - mutuando il contenuto dell'art. 15, comma
3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) - i commi 1 e 2  dell'art.
111 della medesima legge regionale stabiliscono  rispettivamente  che
le diverse «vendite di fine stagione [o saldi] riguardano i prodotti,
di  carattere  stagionale  o  di  moda,  suscettibili   di   notevole
deprezzamento se non  vengono  venduti  entro  un  certo  periodo  di
tempo», e che tali vendite «possono essere  effettuate  solamente  in
periodi dell'anno della durata massima di  quarantacinque  giorni  e,
precisamente, dal  giorno  dell'Epifania  e  dal  primo  venerdi'  di
luglio». 
    Quanto all'oggetto della norma, dunque, i due tipi di  vendita  -
che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 riunisce  nel  piu'
ampio genus delle «vendite straordinarie» (art. 15, citato) - trovano
il loro peculiare tratto distintivo nel fatto che,  alla  tendenziale
possibilita' di svolgimento  durante  tutto  l'arco  dell'anno  delle
vendite promozionali, che possono riguardare qualsiasi tipo di merce,
si contrappone la stretta connessione tra alcuni  specifici  prodotti
merceologici   (connotati   appunto   dalle   caratteristiche   della
stagionalita' ovvero della rispondenza  ai  dettami  della  moda  del
momento) ed il dato temporale che, onde evitare una perdita di valore
commerciale dei prodotti  stessi,  giustifica  l'effettuazione  delle
vendite di fine stagione o saldi  solo  in  ben  determinati  periodi
dell'anno. 
    2.2. - Identificate le caratteristiche dei due tipi di vendita in
esame, va rilevato che, nella sua assolutezza, il  divieto  regionale
generalizzato  di  effettuare  vendite  promozionali,  per  qualsiasi
tipologia di prodotti (stagionali e non) in  periodo  antecedente  le
vendite di  fine  stagione,  si  pone  in  aperto  contrasto  con  la
disciplina statale (dettata dall'art. 3, comma 1, della legge n.  248
del 2006) che, nel disporre  la  eliminazione  della  «fissazione  di
divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera
e), esclude nel contempo che possano essere imposte  «limitazioni  di
ordine  temporale  o  quantitativo  allo   svolgimento   di   vendite
promozionali  di  prodotti,  effettuate   all'interno   di   esercizi
commerciali», con  la  sola  eccezione  dei  «periodi  immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» (art. 3,
comma 1, lettera f). 
    Secondo la disciplina nazionale - adottata espressamente «al fine
di garantire la liberta' di concorrenza secondo  condizioni  di  pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme  funzionamento  del  mercato»
(art. 3, comma 1) - l'unica limitazione possibile per  tali  tipi  di
vendite consiste nella previsione di un termine antecedente a  quello
di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il  quale  non
possono essere effettuate (non gia' tutte)  le  vendite  promozionali
(ma solo quelle) che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati
ad essere posti in saldo. 
    Orbene, come costantemente affermato da questa Corte (da  ultimo,
nella sentenza n. 45  del  2010),  nella  nozione  di  «tutela  della
concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,
devono essere ricomprese: a) «le  misure  legislative  di  tutela  in
senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente  sull'assetto  concorrenziale  dei
mercati e ne disciplinano le modalita'  di  controllo,  eventualmente
anche di sanzione»: si tratta di misure antitrust; b) le disposizioni
legislative «di promozione, che mirano  ad  aprire  un  mercato  o  a
consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o
eliminando   vincoli   al   libero   esplicarsi    della    capacita'
imprenditoriale e della  competizione  tra  imprese»:  si  tratta  di
misure volte ad  assicurare  la  concorrenza  «nel  mercato»;  c)  le
disposizioni  legislative  che  perseguono  il  fine  di   assicurare
procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di  tali
procedure in modo da realizzare «la piu' ampia apertura del mercato a
tutti gli operatori economici»: si tratta  di  interventi  miranti  a
garantire la concorrenza «per il mercato». 
    Inoltre,  con  specifico  riferimento   alla   gia'   evidenziata
strumentalita',  rispetto  al  fine  di  tutela  e  promozione  della
concorrenza  perseguita  dalle  previsioni  di  liberalizzazione  del
commercio di cui al richiamato art. 3 della legge n.  248  del  2006,
questa Corte ha, altresi', chiarito che «l'attribuzione delle  misure
[a tutela della concorrenza] alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato comporta sia l'inderogabilita' delle  disposizioni  nelle
quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei  limiti
della loro specificita' e dei contenuti normativi che  di  esse  sono
proprie, sulla totalita' degli ambiti  materiali  entro  i  quali  si
applicano»; ed ha, nel contempo,  sottolineato  che,  ricondotta  una
norma alla «tutela della  concorrenza»,  «non  si  tratta  quindi  di
valutare se  essa  sia  o  meno  di  estremo  dettaglio,  utilizzando
principi  e  regole  riferibili  alla  disciplina  della   competenza
legislativa concorrente delle regioni, ma  occorre  invece  accertare
se,  alla  stregua  del  succitato  scrutinio,  la  disposizione  sia
strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato  ed
alla libera esplicazione della capacita'  imprenditoriale»  (sentenza
n. 430 del 2007). 
    2.3. - Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite
promozionali in periodo antecedente alle vendite di fine  stagione  o
saldi, applicato  alla  generalita'  dei  prodotti  merceologici,  ha
invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di  tutela
della concorrenza; resta assorbito l'ulteriore profilo riguardante la
dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    Il censurato art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria
2   gennaio   2007,   n.   1,   deve   pertanto   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui  non  prevede  che
non possono essere  effettuate  vendite  promozionali,  nei  quaranta
giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei  medesimi
prodotti merceologici oggetto di queste vendite.