IL TRIBUNALE 
 
    Il  giudice  unico  del  Tribunale  di  Napoli,   dott.   Michele
Caroppoli, in funzione di giudice del lavoro. 
 
                              Premesso 
 
    Che con ricorso al Tribunale di Napoli depositato il 30  novembre
2007, rubricato al n. 46998/2007 RG Previdenza,  K.N.A,  chiedeva  il
riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile di cui all'art.  13
legge n. 118/1971; 
    che l'art. 13 legge n.  118/1971,  come  modificato  dall'art.  1
legge n. 247/2007, testualmente dispone: 
        1. agli invalidi civili di eta' compresa fra il  diciottesimo
e il sessantaquattresimo anno nei cui  confronti  sia  accertata  una
riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari  o  superiore
al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo
in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed
erogato dall'INPS, un assegno mensile  di  euro  242,84  per  tredici
mensilita',  con  le  stesse  condizioni  e  modalita'  previste  per
l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12; 
        2. attraverso  dichiarazione  sostitutiva,  resa  annualmente
all'INPS ai sensi dell'art. 46 e seguenti del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
soggetto di cui al comma 1 autocertifica di  non  svolgere  attivita'
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS (1) (2); 
    che la concessione della  provvidenza  economica  in  oggetto  e'
altresi' subordinata al possesso, da parte dell'invalido, di  redditi
personali assoggettabili ad I.R.P.E.F. inferiori a limiti  legalmente
predeterminati (art. 14-septies d.l. n. 663/1979, convertito in legge
n. 33/1980); 
    che la provvidenza economica in oggetto e' altresi'  dovuta  allo
straniero extracomunitario titolare  di  carta  soggiorno  (art.  80,
comma 19, legge n. 388/2000); 
    che la ricorrente, pur in possesso  del  requisito  sanitario  di
legge (determinando le  patologie  certificate  una  riduzione  della
capacita' lavorativa generica pari almeno al 74%)  e  dei  prescritti
requisiti socio economici (in quanto  titolare  per  l'anno  2007  di
reddito annuo pari ad euro 2.000,00 e titolare,  altresi',  di  carta
di soggiorno risulta svolgere attivita'  lavorativa,  secondo  quanto
dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; 
 
                              Ritenuto 
 
    che l'art. 13, comma 1, legge n. 118/1971,  nella  parte  in  cui
condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento
di attivita' lavorativa da parte dell'invalido, sia in contrasto  con
i principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione; 
    che, sotto  il  primo  degli  emarginati  profili,  e'  principio
acquisito alla  giurisprudenza  costituzionale  che,  in  materia  di
prestazioni assistenziali, «le scelte  connesse  alla  individuazione
delle categoria dei beneficiari, necessariamente da circoscrivere  in
ragione della limitatezza delle risorse finanziarie,  debbano  essere
operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza»
(vedi per tutte sentenza n. 432 del 2005); 
    che, nello specifico, non  appare  ragionevole  diversificare,  a
parita' di riduzione della  capacita'  lavorativa  ed  a  parita'  di
capacita' reddituale, la posizione dell'invalido a seconda  che  egli
svolga o meno attivita' lavorativa; 
    che la irragionevolezza della scelta legislativa appare  evidente
laddove si consideri: 
        a) che, in aderenza al dato normativo, l'assegno  mensile  e'
concesso all'invalido titolare di redditi inferiori al limite  legale
non provenienti  da  attivita'  lavorativa  (ad  esempio  redditi  da
immobili o redditi da partecipazioni societarie), nel mentre non puo'
essere concesso all'invalido titolare di redditi, di misura  pari,  o
in ipotesi anche inferiore, provenienti da attivita' lavorativa; 
        b) che per l'invalido  che  svolga  attivita'  lavorativa,  e
dalla stessa tragga redditi inferiori al limite  legale,  si  pongono
necessita' di assistenza e  mantenimento,  positivamente  considerate
dal legislatore (art. 38 Cost.), non diversamente che per  l'invalido
il quale, pur non prestando attivita'  lavorativa,  sia  titolare  di
redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a  quelli  dell'invalido
occupato); 
    che  la  norma,  non  diversamente  interpretabile,  finisce  con
l'assumere portata «premiante» nei confronti dell'invalido  che,  pur
avendo conservato residua capacita' lavorativa, non si attivi per  la
ricerca di altra occupazione, e,  viceversa,  portata  «penalizzante»
nei confronti dell'invalido che  abbia  reperito  altra  occupazione,
senza tuttavia  trarre  dalla  stessa  redditi  adeguati  al  proprio
mantenimento; 
 
                              Ritenuto 
 
    che la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13
legge  n.  118/71,  per  le   ragioni   sopra   espresse,   non   sia
manifestamente infondata; 
    che la  medesima  sia  altresi'  rilevante,  svolgendo  l'istante
attivita' lavorativa e dovendo quindi alla stessa negarsi  -  pur  in
presenza dei restanti requisiti di legge - l'assegno di invalidita'; 
    che la rilevanza della questione  non  possa  essere  esclusa  da
eventuali  diverse  prassi  amministrative,  tendenti  ad  attribuire
l'assegno di  invalidita'  civile  in  presenza  dei  soli  requisiti
sanitario ed economico,  non  assumendo  le  predette  prassi  valore
vincolante per il giudicante e dovendo viceversa  sempre  procedersi,
in sede giudiziaria, alla verifica della effettiva  ricorrenza  della
(intera)  fattispecie   costitutiva   del   diritto   delineata   dal
legislatore; 
    Visti gli arti. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;