IL TRIBUNALE Il giudice istruttore sciogliendo la riserva del 27 novembre 2006; Letti gli atti di causa; Premesso in fatto Con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la societa' Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. conveniva dinanzi a questo Tribunale le Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento di tutti i' danni subiti dall'attrice a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta; A sostegno della predetta pretesa, la societa' attrice esponeva che la societa' AGAC, con sede in Reggio Emilia, aveva indetto una gara informale per l'affidamento, tramite procedura negoziata, dei lavori di adeguamento dell'impianto consortile di depurazione 1° e 2° lotto da realizzarsi nel comune di Rubiera (Reggio Emilia); che la societa' istante era stata invitata a formulare una propria offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2002; che la societa' attrice, avendo predisposto tutta la documentazione di rito ai fini della partecipazione alla gara, aveva dato incarico, per la trasmissione della documentazione, alla societa' Poste Italiane S.p.A., procedendo in particolare ad inviare alla AGAC di Reggio Emilia il relativo plico a mezzo posta celere, partito da Napoli in data 8 novembre 2002; che, inopinatamente, per una evidente ed ingiustificabile responsabilita' da parte del vettore, il plico era stato inviato non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente pregiudizio in danno della societa' istante, che si era vista esclusa dalla partecipazione alla predetta gara, essendo il plico giunto a Reggio Emilia solo in data 13 novembre 2002; che, a seguito dell'inadempimento delle Poste Italiane S.p.A., la societa' istante, la quale, se il plico fosse giunto intento sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva diritto ad un integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l'assegno di € 7,23, inviato, con la causale «ritardo recapito invio dell'8 novembre 2002» dalla societa' convenuta; Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le Poste Italiane S.p.A., riconoscendo il proprio inadempimento ma rilevando di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, con cio' richiamandosi alle disposizioni del Codice Postale, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nonche' alla Carta della Qualita' sui Servizi Postali, con le relative esclusione di responsabilita' della parte convenuta nei casi di mancato o tardivo recapito; I n d i r i t t o La pretesa risarcitoria proposta dalla societa' attrice incontra, anche con riferimento al giudizio di rilevanza delle richieste istruttorie avanzate, un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all'epoca dei fatti lamentati in giudizio in relazione alla disciplina sulla responsabilita' della parte convenuta nella gestione dei servizi postali; In particolare, in virtu' del rinvio operato dell'art. 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999 all'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, trovava vigore l'esclusione o limitazione di responsabilita' dell'amministrazione che all'epoca gestiva i servizi postali stabilita dalla norma da ultimo richiamata; Va rilevato che il predetto articolo 6 e' stato abrogato dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche); la nuova disciplina, tuttavia, non contempla alcuna efficacia retroattiva della disposizione abrogatrice, per cui spetta all'interprete valutare se la disciplina dettata dall'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, possa trovare ancora applicazione per gli inadempimenti verificatisi anteriormente all'intervenuta abrogazione; In particolare, occorre stabilire la natura del rinvio operato dall'articolo 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999, se trattasi cioe' di rinvio formale o dinamico ovvero di rinvio recettizio o statico, in quanto solo nel primo caso le modifiche e variazioni apportate alla norma richiamata si riflettono automaticamente sulla norma richiamante; In generale, premesso che la tecnica legislativa del rinvio ricorre in presenza di una norma che non fissa in via diretta la disciplina dei rapporti giuridici, rimettendola ad altre fonti o disposizioni, la distinzione tra i due tipi di rinvio in precedenza indicati si basa proprio sull'alternativa che la disposizione rinviante rimetta a diverse fonti o unicamente ad una diversa ed ulteriore disposizione; Il rinvio alla fonte ha l'effetto di dare rilevanza a tutte la norme che la fonte di volta in volta e' in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono (di qui la definizione di rinvio dinamico); Il rinvio alla disposizione determina, invece, una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante (con conseguente definizione di rinvio statico in quanto le vicende della disposizione oggetto di rinvio - nel caso di specie l'intervenuta abrogazione operata dall'art. 218 del decreto legislativo n. 259/2003 - non si riflettono sul rinvio stesso); Orbene, a pareri questo giudice istruttore, ci si trova, nel caso in esame, dinanzi ad una ipotesi di rinvio statico, deponendo in tal senso anzitutto la formulazione letteraria della norma rinviante (l'art. 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999), che non si riferisce genericamente ad una fonte normativa, richiamando, al contrario, una norma esattamente determinata (l'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973); Il richiamo non alla fonte normativa quanto alla specifica disposizione risulta, altresi', avvalorato dalla previsione del secondo comma dell'articolo 19, secondo cui «per gli operatori diversi dal fornitore dei servizio universale si applicano le norme di diritto civile»; In sostanza, l'intenzione del legislatore era quella di attribuire all'ente gestore dei servizi postali una disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli altri operatori del settore, disciplina specificamente individuata nella limitazione di responsabilita' sancita dall'art. 6 sopra richiamato; Trattandosi, pertanto, di rinvio recettizio o statico, in virtu' del rinvio operato dall'art. 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999, l'art. 6 trova pieno vigore con riferimento a tutte le fattispecie di illecito perfezionatesi sino all'abrogazione operata dall'art. 218 del decreto legislativo n. 259/2003; Cio' premesso, vi sono sufficienti ragioni per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, che, come s'e' detto, esonera da ogni responsabilita' il gestore dei servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge; La norma in questione, infatti, si pone in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall'articolo 3 della Costituzione, rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto; Non ignora lo scrivente che la Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2002, n. 254, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, ha avuto modo di osservare, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, che «deve ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilita' per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessita' tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza del contenimento dei costi»; Tuttavia, la previsione, contenuta nella Carta della Qualita' sui Servizi Postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione, trattandosi di plico Postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione, rappresenta la mera restituzione del corrispettivo versato, non assolvendo ad alcuna funzione risarcitoria; Nel caso di specie, dunque, la disposizione in esame consente un completo esone del gestore di servizi postali da ogni responsabilita' nei confronti degli utenti del servizio, completo esonero che non risulta affatto giustificato, come chiarito, sia pure nella diversa fattispecie del mancato recapito di telegramma, dalla Consulta con la succitata sentenza n. 254/2002; La norma in esame appare, altresi', violare anche in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, non consentendo all'utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge; Va, pertanto, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo della presente ordinanza;