Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma  1,
lettera a), e 21, comma 2, lettera  c),  della  legge  della  Regione
Calabria 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009, depositato
in cancelleria il 26 ottobre 2009 ed iscritto al n. 97  del  registro
ricorsi 2009. 
    Udito nella camera di consiglio del 26  maggio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  19-22  ottobre  2009  e
depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett.  c),  della  legge  della
Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e  lo
sviluppo della cooperazione sociale); 
        che, in particolare, l'impugnato art. 13, comma 1, lett.  a),
attribuisce agli organi regionali e locali il compito di  individuare
e definire  «[...]  nuovi  profili  professionali  nell'ambito  delle
attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati»  e  che
il successivo art. 21, comma  2,  lett.  c),  prevede  interventi  di
sostegno diretti a favorire, attraverso appositi progetti  formativi,
«processi di  riqualificazione  tecnico-professionale  del  personale
direttamente  impiegato  nell'attivita'  propria  della  cooperativa,
anche in relazione a  nuove  disposizioni  normative  in  materia  di
profili professionali [...]»; 
        che, secondo il ricorrente, le  disposizioni  impugnate,  nel
prevedere la creazione da parte degli organi regionali  e  locali  di
nuove  figure  professionali,  nonche'  la  promozione  di  corsi  di
riqualificazione abilitanti «anche in relazione a nuove  disposizioni
normative»   di   carattere   regionale   in   materia   di   profili
professionali, si porrebbero  in  contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione,  in  quanto,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, spetta allo Stato l'individuazione  di  nuove  figure
professionali e la disciplina dei  relativi  profili,  nonche'  degli
ordinamenti didattici; 
        che la Regione Calabria non si e' costituita in giudizio; 
        che, con atto depositato in data 23 marzo 2010, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso
stante l'adozione della legge  regionale  28  dicembre  2009,  n.  55
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 28
«Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione  sociale»),
con la quale  la  Regione  Calabria  ha  modificato  le  disposizioni
censurate. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte resistente, la rinuncia determina, ai sensi dell'art. 23  delle
norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
l'estinzione  del  processo  (ex  plurimis,  tra  le  piu'   recenti:
ordinanze n. 79 e n. 14 del 2010).