Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise (CF 00169140708), in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, dell'art. 22 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 della legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del 1° aprile 2010, n. 10, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 20 maggio 2010. F a t t o In data 1° aprile 2010 e' stata pubblicata, sul n. 10 del Bollettino ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, con la quale sono state poste «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale». Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso disciplinare «l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale nonche' l'esercizio delle funzioni dirigenziali», perseguendo fini di accrescimento dell'efficienza economicita', speditezza e incisivita' dell'azione amministrativa e di razionalizzazione della spesa pubblica. Tuttavia, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, talune delle richiamate disposizioni eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - L'art. 22 della legge regionale Molise n.10/2010, nel porre disposizioni in materia di «trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni», testualmente dispone: «1. I trattamenti economici del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e affari istituzionali e del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali sono rispettivamente determinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su indicazione dei rispettivi Presidenti, e sono correlati alle funzioni assegnate. Essi sono cosi' costituiti: a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 60 per cento; c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio. 2. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Protezione civile di cui all'allegata tabella A e' pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 30 per cento. 3. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Avvocatura regionale, Affari legislativi e giuridici e Rapporti istituzionali di cui all'allegata tabella A e' pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 25 per cento. 4. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Partecipazioni regionali di cui all'allegata tabella A e' pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 25 per cento. 5. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio incaricato della funzione di segretario della Giunta regionale e' incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 6. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio incaricato della funzione di datore di lavoro ai sensi della vigente normativa di settore e' incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 7. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio destinatario di specifico incarico di missione di cui all'art. 20, comma 12, e' incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 8. Le retribuzioni incrementali previste dai commi 5, 6 e 7 non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della presente legge. 9. Il valore delle retribuzioni di posizione delle strutture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 eccedente la misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, nonche' gli incrementi della retribuzione di posizione previsti dai commi 5, 6 e 7 non gravano sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale». La dedotta violazione delle competenze statali si appalesa con riferimento alla cd. «retribuzione di posizione». Con tale espressione si indicano una o piu' voci retributive accessorie distinte dalla retribuzione-base («stipendio tabellare») e riferibili alle attivita' concretamente svolte dal dirigente, integrate da altra voce variabile connessa ai risultati gestionali conseguiti («retribuzione di posizione»). La materia retributiva, a mente della previsione degli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, e' regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale. 2. - Nel loro complesso, dunque, i commi dal 2 al 7 prevedono espressamente che gli importi delle retribuzioni di posizione ivi previste per ciascun servizio siano determinati con riferimento agli importi determinati dalla contrattazione collettiva incrementati in varia misura. Tali incrementi (comma 9) «non gravano sul fondo del trattamento accessorio». Le dette disposizioni sono palesemente in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, e quindi dei rapporti di diritto di lavoro regolati, nel caso di specie, attraverso la contrattazione collettiva cfr., da ultimo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e delle autonomie Locali (AREA II) quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 stipulato dall'ARAN in data 22 febbraio 2010), con riferimento ai menzionati artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165/2001 - che obbligano le pubbliche amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale e della procedura da seguire in sede di contrattazione -, cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi quali «principi fondamentali» tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, nonche' degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale. 3. - Codesta ecc.ma Corte ha avuto piu' volte modo di occuparsi del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, per la quale si e' ipotizzato, da un lato, l'esistenza della riserva statale con il richiamo alla menzionata lettera l) dell'art. 117, comma 2, Cost., dall'altro si e' invocata l'esistenza di una competenza regionale esclusiva scaturente dai poteri organizzativi e con riferimento allo stato giuridico ed economico del personale della Regione. Giova qui in particolare rammentare quanto chiarito dalla sentenza n. 2/2004, che ha affrontato il problema delle procedure e modalita' della contrattazione collettiva. A fronte della pretesa della Regione, che affermava che la materia contrattuale doveva ritenersi riservata all'autonomia dell'ente, codesta ecc.ma Corte ha chiarito che «la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni (da ultimo, le sentenze n. 314 e n. 274 del 2003), le quali pur sono dotate, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, di poteri legislativi propri in tema di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale», e che «la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, dal momento che anzi prevede espressamente che ''le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare (...) adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente Capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita' (...) (art. 27, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», riconoscendo pertanto nello specifico il fondamento della posizione patrocinata dalla Regione resistente. 4. - La fattispecie oggi in esame e' tuttavia molto diversa da quella su richiamata, nella quale la competenza della Regione era stata affermata con riferimento ad aspetti (non fondamentali) riferiti a procedure e modalita' di effettuazione della contrattazione collettiva a livello locale (riservati alla sua autonomia). Nel caso che qui si esamina la Regione Molise non si limita a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte di sua competenza, ma dispone direttamente delle retribuzioni dei dirigenti regionali, determinandone direttamente il quantum e prevedendo sensibili incrementi rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (sede alla quale, invece, doveva ritenersi riservata la regolamentazione). Cosi' operando, il Legislatore regionale si e' posto in palese contrasto con le disposizioni del d.lgs. n.165/2001 con gli articoli da 40 a 50 e in particolare, per quanto qui interessa, con l'art. 45; ha pertanto invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 5. - Le norme richiamate sono altresi' in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), nonche' con quello di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione (art. 97 Cost.). E invero il restante personale appartenente al comparto di pertinenza (Regioni e autonomie locali) si troverebbe, rispetto al personale della Regione Molise cosi' regolamentato, ad avere una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti come definiti a mezzo della prevista contrattazione collettiva. Distinzione, questa, immotivata, assolutamente arbitraria e priva di giustificazione razionale; e parimenti fonte di lesione, in ultima analisi, dei principi che regolano secondo Costituzione ogni aspetto dell'operare della pubblica amministrazione, essendosi irragionevolmente riconosciuto a taluni dipendenti un trattamento economico (piu' gravoso per le casse pubbliche) in dichiarata difformita' con quello previsto dalla competente contrattazione collettiva ed esteso a tutti gli altri dirigenti-dipendenti pubblici di altre Regioni. Conclusivamente, l'art. 22 della legge n. 10 del 23 marzo 2010 della Regione Molise, nei suoi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, viola l'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi), nonche' l'art.3 e l'art.97 della Costituzione (principio di uguaglianza; principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione).