LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n.  1159/09  spedito
il 24 aprile 2009 avverso  la  sentenza  n.  4/04/2008  emessa  dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze; 
    Contro Agenzia Entrate - Ufficio Empoli proposto  da  ricorrente:
Menichetti Monica, via della Piovola, 85 -  50053  Empoli  (Firenze),
difeso da: Marchetti dott. Cesare via  Roma,  36  -  50054  Fucecchio
(Firenze). 
    Atti impugnati: ruolo e  cartella  di  pagamento  n.  2006/150364
IRPEF 2002;  ruolo  e  cartella  di  pagamento  n.  2006/150364  add.
regionale 2002. 
    Premesso che con sentenza n. 4/04/08  la  Commissione  tributaria
provinciale di Firenze dichiarava inammissibile, per  tardivita',  il
ricorso  promosso  da  Menichetti  Monica  avverso  una  cartella  di
pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l'anno 2002; 
        che la predetta cartella di pagamento  era  stata  notificata
alla Menichetti ai sensi del combinato disposto dell'art. 140  c.p.c.
e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73 a norma del quale «nei casi  previsti
dall'art.  140  del  c.p.c.,  la  notificazione  della  cartella   di
pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a  quello  in  cui
l'avviso di deposito e' affisso all'albo del Comune»; 
        che il ricorso della Menichetti alla  Commissione  tributaria
provinciale era stato proposto  nei  sessanta  giorni  dall'effettiva
conoscibilita' dell'atto impositivo, avvenuta con la ricezione  della
raccomandata che avvisava del deposito dell'atto all'albo del Comune,
ma non nei sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai  sensi
dell'art. 26 richiamato; 
        che la contribuente ha proposto tempestivo e rituale  appello
dinanzi a questa Commissione tributaria regionale, deducendo  che  il
predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta  in
ordine alla conoscibilita',  da  parte  del  contribuente,  dell'atto
impositivo,  senza  tenere  conto  che  la  concreta   conoscibilita'
dell'atto impositivo stesso puo' essere posteriore - come in  effetti
e' nel caso che ci occupa - al giorno  successivo  a  quello  in  cui
l'avviso di deposito e' affisso all'albo del Comune, venendo leso, in
tal caso, il diritto di difesa  che  concede  sessanta  giorni  quale
termine  per  proporre  impugnazione  e  violando  cosi'  i   diritti
costituzionali   in   tema   di   uguaglianza,    ragionevolezza    e
inviolabilita' della difesa; 
        che  la  parte  appellante  chiede  sollevarsi  questione  di
legittimita' costituzionale in merito alla norma su richiamata, nella
parte in cui non  consente  che  i  sessanta  giorni  previsti  quale
termine per l'impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilita', da
parte del destinatario, dell'atto impositivo; 
        che  la  predetta  questione  sembra  a  questo  Giudice  non
manifestamente infondata, anche alla luce della recente sentenza n. 3
del 14 gennaio 2010 della  Corte  costituzionale,  sussistendo,  allo
stato, una irragionevole sproporzione tra  la  tutela  dell'interesse
del notificante e quello del destinatario della notifica,  mentre  il
principio  del  contraddittorio  impone  una  effettiva  parita'   di
trattamento delle opposte ragioni; 
        che la risoluzione della predetta questione e'  rilevante  ai
fini della decisione dell'appello in oggetto;