IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel procedimento penale a carico di: Mohamud Mohames Ali nato  in
Libia il 21  settembre  1981,  senza  fissa  dimora,  domiciliato  in
Abbiategrasso piazza Marconi n. 21  presso  lo  studio  dell'avv.  di
ufficio Montagna Gianluigi del Foro di Vigevano, imputato  del  reato
di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98  perche'  si  tratteneva  nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge  del
citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il  soggiorno  degli
stranieri nel territorio dello Stato. 
    Accertato in Vigevano il 5 marzo 2010. 
    All'udienza  del  26  aprile  2010  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza. 
    Premesso che: 
        in data 5 marzo 2010 l'Ufficiale di P.G. della  Stazione  dei
Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica  presso
il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione (n. 103/6-3  di
Prot.) alla presentazione immediata, ai sensi  dell'art.  20-ter  del
d.lgs. n. 274/2000  e  successive  modifiche,  dell'imputato  Mohamud
Mohames Ali, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si
tratteneva  nel  territorio   dello   Stato   in   violazione   delle
disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri  nel
territorio dello Stato; 
        con  provvedimento  del  19  marzo  2010  la  Procura   della
Repubblica presso il Tribunale di  Vigevano  autorizzava  la  Polizia
Giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati,  come  sopra
identificati, avanti il Giudice di Pace per l'udienza del  26  aprile
2010, udienza che veniva rinviata  per  mancanza  della  prova  della
notifica dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio; 
        all'odierna  udienza,  la  difesa  sollevava   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis  del  d.lgs.  n.  286/98
come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009,  n.
94, in relazione agli articoli 2, terzo comma, 1  e  10,  25  secondo
comma e 27 primo comma della Costituzione. 
 
                               Osserva 
 
    Sulla non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis  d.lgs.  n.  286/98  come  introdotto
dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
a) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di  criminalizzare
l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. 
    La  irragionevolezza  della  nuova   fattispecie   criminosa   e'
evidenziata dalla  insussistenza  di  un  benche'  minimo  fondamento
giustificativo, in quanto la sua sfera  applicativa  e'  destinata  a
sovrapporsi  integralmente  a  quella  dell'espulsione  quale  misura
amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di
reato e' costituito dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare
dal territorio dello  Stato.  E  cio'  si  desume  chiaramente  dalle
previsioni accessorie alla fattispecie,  aventi  ad  oggetto  proprio
l'espulsione dello straniero: tale misura e', infatti, prevista  come
sanzione  sostitutiva  irrogabile  dal  Giudice  di  Pace  ai   sensi
dell'art.  16  d.lgs.  n.  286/98,   appositamente   modificato   per
comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato
di cui all'art. 10-bis. 
    Inoltre,  la  effettiva  espulsione  dello   straniero   in   via
amministrativa costituisce causa di  non  procedibilita'  dell'azione
penale, il che rende ulteriormente  evidente  quale  sia  l'interesse
primario perseguito dal legislatore.  Pertanto  la  chiara  finalita'
della     nuova     fattispecie      incriminatrice,      strumentale
all'allontanamento  dello   straniero   irregolare   dal   territorio
italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilita',  essendo  l'ambito  di
applicazione della nuova figura di  reato  perfettamente  coincidente
con quello della preesistente misura amministrativa  dell'espulsione,
sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia  sotto  il  profilo
della ratio giustificativa. 
    La irragionevolezza della nuova  figura  di  reato  emerge  anche
sotto  il  iprofilo  sanzionatorio  considerato  nel  suo  complesso,
quindi, non solo della  pena  dell'ammenda  da  Euro  5.000  ad  Euro
10.000,  ma  anche  del  divieto  di   applicazione   del   beneficio
condizionale  della  sospensione  condizionale  della  pena  e  della
facolta' concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una
sanzione piu' grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per  un
periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva
piu' grave della sanzione principale  sostituita).  Che  la  sanzione
sostitutiva in questione diventi la pena  generalmente  adottata  dal
G.d.P., laddove non ricorrano le cause ostative di  cui  all'art.  14
comma 1, e' del  tutto  prevedibile,  stante  l'assoluta  carenza  di
efficacia  deterrente  dell'ammenda  prevista.  Non  sara'  certo  il
rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000  ad  Euro
10.000) e non oblazionabile ex art. 162 c.p.,  a  scoraggiare  quanti
sono spinti ad emigrare da  condizioni  di  vita  insostenibili.  Per
altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non  avra'  mai  in
concreto,  i  mezzi  economici  per  pagare  la  somma  a  cui  sara'
condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni  tentativo
di esecuzione coattiva. 
b) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie
e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98. 
    La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le
due  fattispecie  criminose,  entrambe  tese  a  colpire  la   stessa
situazione  soggettiva:  lo   straniero   ab   origine   o   divenuto
clandestino, e' stata evidenziata in quanto l'art.  14,  comma  5-ter
del citato decreto subordina la punibilita'  della  permanenza  dello
straniero nel territorio dello Stato in  violazione  dell'ordine  del
Questore, al fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». 
      
    La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna  scriminante
con la consequenza che il  contravventore  dell'art.  10-bis  risulta
posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui  all'art.
14, comma 5-ter che e'  piu'  grave  ed  assorbe  la  contravvenzione
predetta. 
c) Violazione dell'art. 3 e 25, comma 2 della Costituzione, sotto  il
profilo   della   configurazione   di    una    fattispecie    penale
discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni  personali
e sociali, anziche'  su  fatti  e  comportamenti  riconducibili  alla
volonta' del soggetto attivo. 
    In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di  reato  solo
apparentemente  sanziona  la  condotta  (l'azione   di   ingresso   e
l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta'  e'  diretta  a
colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita  dal
mancato possesso  di  un  titolo  abilitativo  all'ingresso  ed  alla
successiva permanenza nel territorio dello stato) che e' altresi' una
condizione sociale, propria di una categoria di persone. 
    Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli  stranieri  che
soggiornano  illegalmente  nel  territorio  dello  stato,  la   nuova
disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti  l'esistenza
di una condizione di  pericolosita'  sociale  che,  per  giustificare
l'affermazione di una responsabilita'  penale,  deve  invece,  essere
accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. 
    Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso  che
la condizione di mera irregolarita' dello straniero  sia  sintomatica
di   una   pericolosita'   sociale   dello   stesso:   pertanto,   la
criminalizzazione  di   tale   condizione   stabilita   dalla   nuova
disposizione,  si  rivela,  anche  sotto  questo  aspetto,  priva  di
fondamento giustificativo. 
d) Violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione. 
    Invero,  in  conseguenza  della  previsione   di   due   distinti
procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso  fine,  si
finisce per  influire  negativamente  sulla  durata  ragionevole  del
processo penale e cio' a prescindere  da  ogni  altra  considerazione
relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura
che di fatto duplica quella gia' esistente. 
e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con  l'articolo
2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo e che richiede l'adempimento  dei  doveri  di  solidarieta'
politica, economica e sociale. 
    In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la  questione
di costituzionalita' come sopra enunciata, appare  a  questo  Giudice
rilevante  e  comunque,  non  manifestamente  infondata.  Inoltre  la
rilevanza  nel   processo   in   oggetto,   deriva   dalla   semplice
considerazione che in caso di declaratoria  di  illegittimita'  della
norma denunciata, l'imputato  finirebbe  per  non  avere  conseguenza
alcuna sotto il profilo penale.