IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di: Hoyette Samir, nato il 12 luglio 1979 a El Guettar (Egitto); Ben Ali Mohamed, nato l'8 giugno 1982 a Casablanca (Marocco); Gabi Maher nato il 22 gennaio 1984 a Benzart (Tunisia), tutti elettivamente domiciliati in Vigevano via De' Dominicani n. 10 presso lo studio dell'avv. Carmela Pisconti, del Foro di Vigevano, difensore d'Ufficio, imputati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Accertato in Vigevano l'11 marzo 2010. All'udienza del 3 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che: in data 13 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio - ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche - degli imputati di cui sopra, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato; con provvedimento in data 19 marzo 2010 (depositato il 23 marzo 2010) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata a giudizio degli imputati, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'odierna udienza nel corso della quale la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. l comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma e decimo comma, 25, secondo comma e 97 primo comma della Costituzione. Osserva a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato e' costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E cio' si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura e', infatti, prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/98, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilita' dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilita', essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della ratio giustificativa. La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo delta pena dell'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facolta' concessa al giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave, quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva piu' grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzionesostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma 1, e' del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sara' certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000 ad Euro 10.000) e non oblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avra' mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98. La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le due fattispecie criminose - entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino - e' stata evidenziata in quanto l'art. 14 comma 5-ter del citato decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter che e' piu' grave ed assorbe la contravvenzione predetta. c) Violazione dell'art. 3 e 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziche' su fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' dei soggetto attivo. In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta' e' diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello Stato) che e' altresi' una condizione sociale, propria di una categoria di persone. Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosita' sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilita' penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita' dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo. d) Violazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione. Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e cio' a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura che di fatto duplica quella gia' esistente. e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta' politica, economica e sociale. In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalita' come sopra enunciata, appare a questo giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di' illegittimita' della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.