LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
8812-2005 proposto dal Comune di Milano, in persona del  Sindaco  pro
tempore, elettivamente domiciliato in  Roma  lungotevere  Marzio,  3,
presso lo studio dell'avvocato Izzo Raffaele, che  lo  rappresenta  e
difende unitamente agli avvocati Meroni Ruggero, Surano  Maria  Rita,
Fraschini Antonella, Ferradini Elena Maria, giusta delega  in  calce,
ricorrente. 
    Contro Comune di Locate Triulzi, intimato. 
    Avverso  la  sentenza  n.  4/2004  della  Commissione  tributaria
regionale di Milano, depositata il 25 febbraio 2004; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
28 gennaio 2010 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu; 
    Udito per il ricorrente l'avvocato Marinelli Antonella per delega
avv.  Franceschini  Antonella,  che  ha  chiesto  l'accoglimento  del
ricorso; 
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto. 
    La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza
25 febbraio 2004 ha rigettato l'appello del Comune di Milano  avverso
la sentenza di primo grado, disconoscendo il diritto  del  Comune  di
Milano a godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni 1994 e 1995,  a'
sensi  dell'art.  7  del  d.lgs.  504/92  in  relazione   ad   unita'
immobiliari di sua proprieta', site nel Comune appellante, in  quanto
non  destinate  a  finalita'   istituzionali   dirette   del   Comune
appellante, le cui funzioni, in materia di ERP, erano soltanto quelle
di regolare l'assegnazione  degli  alloggi,  senza  obbligo,  per  lo
stesso Comune di realizzare gli alloggi stessi. 
    Il Comune di Milano chiede la cassazione di tale  sentenza  sulla
base di sei motivi, illustrati  da  memoria  e  non  contrastati  dal
Comune di Locate Triulzi, non costituito. 
    Con i primi cinque  motivi  il  ricorrente  censura  la  sentenza
impugnata in ordine alla operata differenziazione fra  costruzione  e
assegnazione degli alloggi, mentre col  sesto  motivo  il  ricorrente
censura la sentenza impugnata per  violazione  dell'art.  7  comma  l
lett. a) del d.lgs. 504/92, in  relazione  all'art.  8  comma  4  del
d.lgs. 504/92 e 12 delle preleggi, rilevando  che,  avendo  gli  IACP
dubitato della legittimita' costituzionale della normativa che non li
esentava  dall'ICI,  la   Corte   costituzionale,   pur   respingendo
l'eccezione,  con  sentenza  n.   113/96,   aveva   sottolineato   il
particolare rilievo sociale dell'attivita' degli Istituti, per cui il
legislatore aveva, modificando l'art. 8 d.lgs.  504/92,  ridotto  del
50% l'ICI dovuta dagli IACP, pur svolgendo  tali  Istituti  attivita'
imprenditoriale (come rilevato dalla Corte costituzionale), attivita'
che i Comuni non svolgono, per cui dovrebbero  godere  dell'esenzione
totale in quanto Enti 
    pubblici  territoriali  (requisito   soggettivo)   per   immobili
destinati all'assolvimento di compiti istituzionali di 
    natura   pubblicistica   di   interesse   collettivo   (requisito
oggettivo). Una tale argomentazione conduce il Comune  di  Milano  ad
eccepire,  in  via  incidentale,  la  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. 504/92, unitamente all'art. 4, comma 7
della legge delega 421/92, in relazione  agli  artt.  2,  3  primo  e
secondo comma, 31, 38 e 97 Cost., nella parte in  cui  non  prevedono
esenzioni e agevolazioni dall'ICI sugli immobili posseduti dai Comuni
al  di  fuori  del  proprio  territorio  e  destinati   ad   edilizia
residenziale pubblica, non essendo ne' legittimo ne' ragionevole  che
gli Enti pubblici territoriali non godano della medesima agevolazione
prevista per gli Enti non  territoriali  senza  scopo  di  lucro,  in
relazione add immobili destinati ad attivita' sociali,  assistenziali
e recettive, nonche' del trattamento piu' favorevole riconosciuto  ad
Enti  pubblici  economici  strumentali,  in  presenza  del   medesimo
presupposto oggettivo. Il Collegio ritiene l'eccezione di 
    costituzionalita' dell'art. 7 comma 1 lett. a), rilevante  e  non
manifestamente infondata, in relazione agli  artt.  2,  3,  38  della
Costituzione, e cio' in quanto l'esenzione dall'ICI  prevista  per  i
Comuni dall'art. 7 lett. a) limitatamente  agli  immobili  «destinati
esclusivamente a fini istituzionali» ha comportato un'interpretazione
giurisprudenziale strettamente  aderente  alla  lettera  della  legge
(Cass. 142/2004; 21571/200; 20577/2005) secondo  la  quale  per «fini
istituzionali»  vanno  intesi  soltanto  quelli  che  comportano   la
destinazione  degli  immobili  all'attivita'  istituzionale  «diretta
dell'Ente locale (cioe' sostanzialmente ad uffici dell'Ente  stesso),
con implicita esclusione delle altre funzioni istituzionali  comunali
(richiamate dal Comune di Milano) nei «settori organici  dei  servizi
alla persona e alla comunita»  (art.  13  d.lgs.  267/2000)  e  nella
«gestione di servizi che abbiano ad oggetto  produzione  di  beni  ed
attivita' rivolte a realizzare fini sociali» (art. 112 stesso d.lgs.)
rientrando  nel  concetto   di   «pubblico   servizio»   la   materia
dell'assegnazione e gestione degli alloggi di  edilizia  residenziale
pubblica,  che  fanno  parte   del   patrimonio   pubblico (Cass.S.U.
594/2003),  rispetto  al  quale  l'attivita'  concernente  l'Edilizia
residenziale  pubblica  (ERP)  consiste  nella   predisposizione   di
interventi di varia natura comunque diretti al fine di provvedere  al
servizio sociale della provvista degli alloggi per i lavoratori e  le
famiglie  meno   abbienti   (C.Cost.   n.   217/1988)   mediante   un
procedimento, legislativamente regolato, di  concessione/assegnazione
di beni facenti parte del patrimonio pubblico, in relazione ai  quali
sussiste infatti la giurisdizione del giudice amministrativo. 
    Un patrimonio quindi, analogo, a quello  degli  IACP  -  i  quali
tuttavia, a differenza dei Comuni -  sono  enti  commerciali,  e  che
tuttavia godono attualmente (dopo una iniziale riduzione dell'imposta
al 50% ex art. 8 comma 4 del  d.lgs.  504/92,  dell'esenzione  totale
dall'ICI per effetto dell'art. 1 comma 3 del D.L. 27 maggio  2008  n.
93 (conv. nella legge n. 126/2008)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2008. 
    Il Collegio non ignora la risposta della Corte costituzionale  di
inammissibilita' della questione di  costituzionalita'  a  suo  tempo
sollevata dagli IACP  in  relazione  alla  stessa  norma,  della  cui
legittimita' qui si dubita (C.Cost. n.  113/1996),  risposta  fondata
sul presupposto della libera scelta  del  legislatore  in  ordine  ai
soggetti destinatari delle agevolazioni. Ma fu proprio a  seguito  di
quella  decisione  del  giudice  delle  leggi,  che  sottolineava  il
particolare  rilievo  sociale  della  materia  e  l'urgenza   di   un
intervento legislativo, che  fu  modificato  il  cit.  art.  8  della
normativa ICI, con esonero degli IACP dall'imposta  al  50%  (art.  3
comma 55 legge n. 662 del 23 dicembre 1996). A  questo  punto  si  e'
tuttavia creata nella logica  del  sistema  complessivamente  rivolto
alla  creazione  di  alloggi  destinati  ad   edilizia   residenziale
pubblica,   una   palese   discrepanza   ed   irragionevolezza    fra
l'assoggettamento alla imposta, nella sua totalita',  degli  immobili
costituiti dai Comuni per  fini  sociali  senza  scopo  di  lucro,  e
soggetti  a  concessione/assegnazione  con  modalita'  pubblicistiche
(indipendentemente dalla loro ubicazione, purche', come nella specie,
nel territorio della stessa Regione che ha dettato le regole  per  la
loro assegnazione: legge regione Lombardia nn. 91-92/83)  e  immobili
destinati  agli  stessi  fini,  ma  posseduti  da  Enti  commerciali,
apparendo la dizione dell'art. 7 comma l lett. a) - come interpretato
dal diritto vivente - in contrasto, oltre che con l'art. 3 Cost., con
l'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta'
politica, economica e sociale  nei  confronti  dei  cittadini  e  con
l'art. 38 Cost. che tutela il  diritto  delle  persone  non  abbienti
all'assistenza sociale.