Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale  pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
legge della regione Abruzzo del 5 maggio 2010 ,n. 13  pubblicata  sul
B.U.R. del 14 maggio 2010 n. 31 recante «Funzionamento  dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.  Caporale"
di Teramo»; 
    nell'art. 1, rubricato «Compiti e funzioni», ove  si  prevede  al
comma 4 che «Il Ministro della Salute e le Regioni possono attribuire
ulteriori compiti e funzioni di interesse  nazionale,  comunitario  e
internazionale e regionale»; 
    nell'art. 3, rubricato «Organi», ove si prevede al  comma  4  che
«Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni. E' composto  da
tre membri, nominati uno dal Ministro della Salute  ed  uno  ciascuno
dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 1 del d.lgs.  27  gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della
direttiva  84/253/CEE,  relativa   all'abilitazione   delle   persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili)», 
    nell'art. 4, rubricato «Finanziamento» ove si prevede al comma  2
che «Il Ministro della Salute, oltre ai finanziamenti  richiamati  al
comma   1,   provvede   ad   individuare   ulteriori   modalita'   di
finanziamento, per  assicurare  che  l'Istituto  possa  assolvere  ai
compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per  le
Regioni»; 
    nell'art. 5, rubricato «Modalita' gestionali», ove si prevede  al
comma 1 che Il Consiglio  di  amministrazione  esercita  le  funzioni
d'indirizzo e controllo»; 
    e al comma  4  che  «Il  Direttore  generale,  nell'ambito  delle
direttive  del  Consiglio  di  amministrazione,  cura   la   gestione
dell'Istituto». 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno  2010,  perche'
in contrasto con l'art.  117  della  Costituzione,  in  relazione  al
d.lgs.  n.  270/1993,  recante  il  «Riordinamento   degli   istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett.  h)
della legge n. 421/1992». 
    La legge  regionale  in  esame  si  propone  di  disciplinare  il
funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo
e del Molise «G. Caporale» di  Teramo,  ed  e'  stata  emanata  dalla
regione Abruzzo a seguito del Protocollo d'Intesa, stipulato in  data
11 dicembre 2009 tra il Ministero della salute la regione  Abruzzo  e
la regione Molise, diretto al riordino e alla valorizzazione di detto
Istituto interregionale, secondo quanto previsto dall'art.  2,  comma
5, del d. lgs,  n.  270  del  1993  intitolato  «Riordinamento  degli
istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma  1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421». La legge  in  esame
presenta  tuttavia  profili  di  illegittimita'  costituzionale   con
riferimento all'art. 1 comma 4, all'art. 3 comma 4, all'art. 4  comma
2 e all'art. 5  commi  1  e  4,  norme  che  eccedono  infatti  dalle
competenze regionali, contrastando con  i  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute contenuti nella normativa  statale  di
riferimento costituita dal d.lgs. n.  270/1993,  e  con  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
      
    1) In dettaglio si osserva che l'art.  1 della  legge  in  esame,
mentre al comma 3 correttamente dispone «che i compiti e le  funzioni
dell'Istituto  Zooprofilattico  sono  quelle  indicate  nel   decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ed al  regolamento  approvato  con
D.M. 16 febbraio 1994, n.  190»  -  in  armonia  dunque  ai  principi
fondamentali contenuti nella legislazione statale in subjecta materia
- al successivo comma 4 attribuisce alle Regioni Abruzzo e Molise  la
facolta'  di  assegnare  all'Istituto  zooprofilattico   sperimentale
ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. 
    Di tal via pero' il legislatore regionale si  pone  in  contrasto
con l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270/93, secondo il quale  spetta
in  via   esclusiva   allo   Stato   l'assegnazione   agli   Istituti
zooprofilattici sperimentali di compiti e funzioni, pricipio  d'altra
parte perfettamente  coerente  con  la  finalita'  costitutiva  degli
istituti zooprofilattici stessi, in quanto operanti nell'ambito della
ricerca sperimentale  scientifica  e  della  tutela  della  igiene  e
sanita'  veterinaria,  ambiti  nei  quali  convergono  non  solo  gli
interessi  di  regioni  e  province  autonome  ma  anche   preminenti
«interessi di carattere  nazionale,  conseguenti  all'adempimento  di
obblighi internazionali e comunitari», (Corte sost. n. 124 del 1994). 
    Tale competenza esclusiva dello Stato e' stata del resto ribadita
dalla sentenza n. 124 del 1994 della  Corte  costituzionale,  che  ha
sottolineato come detta attribuzione di  stretta  competenza  statale
trovi conforto nella lettera l) del comma  3  del  medesimo  art.  2,
secondo il quale «Il Ministero della  sanita'  provvede  a  istituire
presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici
di  referenza  nazionale,  comunitaria  ed  internazionale,   nonche'
attribuire agli stessi compiti e  funzioni  di  interesse  nazionale,
comunitario ed internazionale». 
    Costituisce infatti principio di ordine generale quello  per  cui
«spetta  allo  Stato  il  potere  di   attuazione   della   normativa
comunitaria quando  sussista  un  interesse  nazionale  collegato  ad
esigenze unitarie», (n. 124/94 cit.). 
    2) L'art. 3, comma 4, dispone che il collegio  dei  revisori  sia
composto da tre membri, due dei quali nominati dalle  Regioni  e  uno
dal Ministero della  salute.  La  norma  appare  contrastare  con  il
principio fondamentale  posto,  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, dall'art. 16 della legge n. 196 del 2009  per  cui,
al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di  controllo  e
di monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica, e' prevista  la
presenza di un rappresentante del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze nei Collegi di revisione delle Pubbliche Amministrazioni. 
    Cio' posto, si osserva che l'art. 3, comma 4 del  d.lgs.  n.  270
del 1993 prevede che nella composizione del collegio dei revisori dei
conti  degli  Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali   deve   essere
comunque assicurata la componente ministeriale e che la stessa  Corte
Costituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi   sulla    legittimita'
costituzionale della norma, ha affermato, nella sentenza  n.  124/94,
che tale componente statale non  deve  essere  prevalente  su  quella
regionale. 
    Dall'esame del combinato disposto delle richiamate norme discende
che la disposizione in esame appare essere illegittima per  avere  il
legislatore  regionale  individuato,  quale  terzo   componente   del
collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero  della  salute
in luogo del  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    L'art. 117, terzo comma Cost. risulta cosi' violato  anche  sotto
il profilo del coordinamento con la finanza pubblica. 
    3) Censurabile e' altresi' l'art. 4, comma 2, che regolamenta  il
«finanziamento»  dell'Istituto:  la  norma  infatti  prevede  che  il
Ministero  della  salute   individui   modalita'   di   finanziamento
ministeriale «ulteriori» rispetto a quelle gia' previste  dal  d.lgs.
n. 270/93, destinate a far fronte  alle  spese  derivanti  dai  nuovi
compiti assegnati all'Istituto dalle Regioni. 
    E' evidente la censurabilita' della  disposizione  per  contrasto
con il disposto dell'art. 6, comma 2,  lett.  a)  d.lgs.  n.  270/93,
secondo cui i servizi e  i  compiti  aggiuntivi,  rispetto  a  quelli
menzionati  all'art.  1  del  medesimo  decreto   legislativo,   sono
assicurati da finanziamenti statali o regionali a seconda che i nuovi
compiti siano  stati  assegnati  all'Istituto  dallo  Stato  o  dalle
Regioni. 
    Fermo restando quanto sopra osservato sub  1),  in  relazione  ai
profili di censurabilita' dell'art. 1, comma 4 della legge in  esame,
appare comunque evidente come  sia  illegittimo  prevedere  forme  di
finanziamento pubblico/statale per eventuali nuovi compiti di matrice
regionale. 
    4)  L'articolo  5,  comma   1   attribuisce   al   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto «funzioni di controllo». 
    La norma si pone in contrasto con l'art. 3, comma 2,  del  d.lgs.
n. 270/93, secondo  il  quale  il  consiglio  di  amministrazione  ha
esclusivamente «compiti di indirizzo, coordinamento e verifica  delle
attivita' dell'Istituto», nonche' con il successivo comma 5 che,  nel
richiamare le  norme  di  cui  all'art.  3  d.lgs.  n.  502/93  (oggi
contenute nell'art. 3-ter, a seguito delle  modifiche  apportate  dal
d.lgs. n. 229 del 1999), attribuisce  le  funzioni  di  controllo  in
discorso al Collegio dei revisori. 
    5) L'articolo 5, comma 4 prevede che il direttore  generale  cura
la gestione dell'ente nell'ambito  delle  «direttive»  impartite  dal
Consiglio di amministrazione. 
    La norma si pone in contrasto con l'art. 3, comma 2 del d.lgs. n.
270/93, che individua nel «Consiglio di amministrazione l'organo  con
compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e  verifica  delle  attivita'
dell'istituto», e con il successivo comma 3,  per  cui  il  direttore
generale   e'   l'organo   titolare   della   rappresentanza   legale
dell'istituto,  della  responsabilita'  della  gestione   complessiva
dell'ente, nonche' della direzione dell'attivita' scientifica. Emerge
che, nella prospettiva  della  normativa  statale,  le  funzioni  del
Consiglio d'aministrazione e del Direttore generale restano su  piani
differenti, laddove il Consiglio di amministrazione elabora le  linee
programmatiche dell'attivita' dell'ente e puo' fornire  indirizzi  di
carattere generale, che  tuttavia  non  si  traducono  in  precise  e
specifiche direttive o istruzioni impartite  al  direttore  generale.
Quest'ultimo infatti,  nell'esercizio  delle  funzioni  assegnategli,
dispone di ambiti di  autonomia,  afferenti  alla  titolarita'  della
rappresentanza  legale  e  della   responsabilita'   della   gestione
complessiva dell'ente, che prescindono dall'osservanza  e/o  rispetto
di direttive. 
    6) Da ultimo si  censura  l'art.  5,  commi  1  e  4,  intitolato
«Modalita' gestionali», poiche' la norma, cosi' come formulata, tende
a  delineare  in  via  generale  un'assetto  istituzionale  dell'Ente
completamente difforme da quello delineato dal d.lgs. n. 270/93. 
      
    E'  sufficiente  infatti  esaminare  il d.lgs.   n. 270/93,   per
rendersi conto che ivi il legislatore statale  ha  inteso  realizzare
quanto piu' possibile il principio della separazione  delle  funzioni
di indirizzo e verifica, delle funzioni di gestione e delle  funzioni
di   controllo,   attribuite   rispettivamente   al   Consiglio    di
amministrazione, al direttore generale e al  collegio  dei  revisori,
ripartizione di compiti  che  invece  le  norme  regionali  in  esame
obliterano completamente.