Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12, recante «Sviluppo della mobilita' e della viabilita' ciclistica e ciclopedonale nonche' modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilita'», pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 luglio 2010 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del proponente). La legge 11 giugno 2010, n. 12, della Provincia Autonoma di Trento, pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010, prevede, all'art. 8, la modificazione di alcune disposizioni contenute nell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilita'. In particolare, con la lettera b) del citato art. 8, il Legislatore della Provincia ha sostituito il terzo periodo del suddetto art. 52, disponendo che i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali se territorialmente interessati vadano espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde. Fermo il rispetto di tale termine, le Amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. La disposizione teste' riportata nel suo contenuto viola la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. In particolare, trattandosi di approvazione del piano provinciale della mobilita', come tale assoggettato a valutazione ambientale strategica, il termine per l'espressione dei pareri da parte della struttura e degli Enti interessati non puo' essere inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.