Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e'  domiciliato  contro  la
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro  tempore,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte  qua
della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12,
recante «Sviluppo della mobilita' e  della  viabilita'  ciclistica  e
ciclopedonale nonche'  modificazioni  dell'articolo  52  della  legge
provinciale  20  marzo  2000,  n.  3,  in  materia  di  procedure  di
approvazione del piano provinciale della mobilita'»,  pubblicata  nel
BUR n. 25 del 22 giugno 2010. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  riunione  del  16  luglio  2010  (si
depositeranno  estratto  conforme  del  verbale   e   relazione   del
proponente). 
    La legge 11 giugno 2010,  n.  12,  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, pubblicata nel  BUR  n.  25  del  22  giugno  2010,  prevede,
all'art.  8,  la  modificazione  di  alcune  disposizioni   contenute
nell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in  materia
di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilita'. 
    In  particolare,  con  la  lettera  b)  del  citato  art.  8,  il
Legislatore della  Provincia  ha  sostituito  il  terzo  periodo  del
suddetto art. 52, disponendo che i pareri della struttura provinciale
competente in materia di  urbanistica,  dei  Comuni  territorialmente
interessati, degli Enti gestori dei parchi  naturali  provinciali  se
territorialmente interessati  vadano  espressi  entro  quarantacinque
giorni dalla data di ricezione della proposta  di  piano,  decorsi  i
quali se  ne  prescinde.  Fermo  il  rispetto  di  tale  termine,  le
Amministrazioni  interessate  possono  chiedere  alla  Provincia   la
convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. 
    La disposizione teste'  riportata  nel  suo  contenuto  viola  la
competenza esclusiva statale in materia di  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera  s),  della
Costituzione. 
    In particolare, trattandosi di approvazione del piano provinciale
della mobilita', come  tale  assoggettato  a  valutazione  ambientale
strategica, il termine per l'espressione dei pareri  da  parte  della
struttura e degli  Enti  interessati  non  puo'  essere  inferiore  a
sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del  d.lgs.  n.
152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.