IL TRIBUNALE Letti gli atti dei procedimento penale in epigrafe a carico: 1) del senatore Stracquadanio Giorgio nato in Milano il 22 marzo 1959 e residente a Milano in via Argonne n. 11, assistito e difeso di' fiducia dall'avv. Giuseppe Benedetto del Foro di Roma, con studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 11; 2) dell'onorevole Brunetta Renato nato in Venezia il 26 maggio 1950 ed ivi residente in via Dorsoduro, Calle dello Squero 2695A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iallorenzi del Foro di Firenze, con studio in Empoli (Firenze), via G. Masini n. 67, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marco Cappelletto del Foro di Venezia con studio in Venezia Santa Croce 521; per il delitto di cui agli artt. 110, 595, commi 2 e 3 c.p. e art. 13 legge 18 febbraio 1948, n. 47 perche', in concorso tra loro e con Feltri Vittorio, e Sallusti Alessandro (nei cui confronti si procede separatamente), - lo Stracquadanio quale autore del capitolo 4 del libro «Le mani rosse sull'Italia» e Brunetta curatore del medesimo libro, posto esclusivamente in vendita in abbinamento al quotidiano «Libero» del mese di agosto 2006 - inserendo, contrariamente al vero, nell'elenco parziale delle spie indicate nel c.d. «Dossier Mitrokhin», riportato nel paragrafo del sopraindicato capitolo 4, intitolato «Le spie covietiche e i loro compiti», anche il nominativo di Giuseppe De Michelis di Slonghello), funzionario del Dipartimento Politico del Ministero degli Affari esteri (report 54) dopo avere premesso «quanto all'identita' delle spie di cui abbiamo avuto conoscenza, si registrano una serie di appartenenti ad organizzazioni delle Stato Italiano "coltivati" dal KGB, pressoche' tutti pubblici ufficiali», offendevano l'onore ed il decoro di Giuseppe De Michelis di Slonghello, additandolo come spia del KGB, senza verificare se il soggetto indicato nel c.d. archivio Mitrokhin al report 54 con il nome in codice «List» e come elemento di interesse per il KGB del quale non si conoscevano le condizioni di reclutamento, svolgesse effettivamente il ruolo di spia e si identificasse nel querelante. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezza della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. In Firenze, luogo e stampa del libro, nel corso del mese di agosto 2006. In cui la persona offesa Giuseppe De Michelis di Slonghello nato a Roma il 4 ottobre 1938, residente a Roma via della Castelluccia di San Paolo 9, si costituiva parte civile all'udienza del 13 novembre 2008, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Stefano Nicastro del foro di Milano, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato. Premesso che: 1. con atto di querela presentato alla Stazione dei CC «Roma - Divino Amore» il 14 ottobre 2006 (allegato I) il dr. Giuseppe De Michelis di Slonghello, Ambasciatore della Repubblica Italiana in pensione si temente del fatto che il senatore Giorgio Stracquadanio, nel capitolo n. 4 da lui redatto e intitolato «Il depistaggio», paragrafo dal titolo «Le spie sovietiche e i loro compiti» del libro «Le mani rosse sull'Italia», posto in vendita come supplemento al quotidiano «Libero», stampato a Firenze dalla Casa Editrice Lino Terrazzi (che si allega in copia, allegato 2) e messo in vendita anche tramite Internet presso il sito www.Libero.news.it link «Manuali di Conversazione Politica» (allegato 3), inseriva il suo nome tra le spia assoldate in Italia dal servizio segreto sovietico «KGB» e che tale notizia sarebbe stata tratta dal noto c.d. «Dossier Mitrokhin» dove sarebbe individuabile con il nome in codice «List» al report «54» Testualmente si legge a pp. 245/246 del citato paragrafo: «quanto all'identita' delle spie di cui abbiamo avuto conosconza si registrano una serie di appartenenti a organizzazioni dello Stato Italiano «coltivati» dal KGB, pressoche' nei pubblici ufficiali. Eccone un parziale elenco: (.....) Giuseppe De Michelis di Slonghello, funzionario del Dipartimento Politico del Ministero degli affari esteri (report 54)» (1) tale identificazione con il querelante (all'udienza del 13 ottobre 2009 costituitosi parte civile: allegato 4) sarebbe, secondo il querelante, circostanza non vere e, comunque, non accertata, come emergerebbe da vari documenti allegati alla quercia (rapporto Impedian n. 54 - allegato 5; Prefazione al libro «L'Archivio Mitrokhin» - allegato 6; rapporto R.O.S. dei Carabinieri, Reparto Anti Eversione del 30 aprile 2001 - all. 7) e come gia' oggetto di accertamento definitivo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana (sentenza Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio n. 494/06 dell'8 maggio 2006 emessa nell'ambito dei procedimento penale 7220/02 R.G.N.R.- allegato 8; trascrizione della registrazione dell'esame in qualita' di testimoni nel corso del predetto procedimento penale dal querelante e da Venuti Galdino - allegati 9 e 10; sentenza Cassazione 13 gennaio 2009 allegata alla memoria depositata nel corso dell'udienza 13 ottobre 2009 - allegato 10-bis); 2. sulla base di tali atti il p.m.., espletati gli adempimenti di cui all'art. 415-bis c.p.p. (allegati II, II-bis e II-ter), con atto depositato il 26 maggio 2008 (allegato 12) chiedeva il rinvio a giudizio del senatore Stracquadanio nonche' del direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti e dei curatori della collana cui il libro incriminato appartiene on. Renato Brunetta (autore dell'introduzione ai libro «Le Mani Rosse sull'Italia») e Vittorio Feltri (autore della prefazione) con l'imputazione sopra rubricata; 3. nel corso dell'udienza preliminare del 13 novembre 2008 (vd. decreto di fissazione 10 settembre 2008, allegato 13, e relativo verbale, allegato 14) si disponeva la separazione della posizione degli imputati Stracquadanio e Brunetta in attesa delle determinazioni della Giunta per le Elezioni e le Immunita' Parlamentari del Senato della Repubblica con riferimento a Stracquadanio che ha invocato l'applicabilita' dell'art. 68 comma 1 Cost. con atto 29 maggio 2008 Prot. 221/S) e alla Commissione Giuridica del Parlamento europeo con riferimento a Brunetta che ha invocato l'applicabilita' dell'art. 68 comma 1 Cost. con atto 15 maggio 2008 prodotta dalla difesa unitamente alla risposta del Presidente del Parlamento Europeo n. 311213 del 3 luglio 2008 e nota del Presidente della competente Commissione Giuridica n. 205352 del 23 ottobre 2008), con richiesta ai Parlamento europeo di emettere al piu' presto un parere riguardo alla sussistenza o meno dell'invocata immunita' sospendendo i termini di prescrizione (vd. provvedimento allegato al verbale di udienza, allegato 15; 4. la Giunta per le Elezioni e le immunita' Parlamentari del Senato della Repubblica (vd. richiesta di deliberazione, allegato 16) proponeva all'Assemblea, che il 12 febbraio 2009 (allegato 17) decideva in conformita', di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stracquadanio oggetto delle lamentele del querelante costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di immunita' di cui all'art. 68 comma 1 Cost.; 5. parimenti, con delibera 1 aprile 2009, allegata dalla difesa Brunetta alla memoria depositata il 26 maggio 2009 con consequenziale richiesta di proscioglimento, la Commissione giuridica il Parlamento europeo raccomandava di' difendere l'immunita' dell'on. Renato Brunetta (allegato 18) richiesta accolta dal Parlamento con delibera 22 aprile 2009 trasmessa al Governo Italiano con lettera 29 aprile 2009, trasmessa al Presidente del Tribunale di Firenze con lettera 9 giugno 2009 depositata presso la Cancelleria di questo giudice il 18 giugno 2009 (allegato 18-bis); 6. veniva quindi fissata nuova udienza preliminare (vd, decreto di fissazione 18 giugno 2009, allegato 19) per l'udienza del 13 ottobre 2009, nel corso della quale (vd. verbale, allegato 20) sia il p.m. che i difensori dei due imputati chiedevano il proscioglimento ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost., mentre la parte civile, anche sulla base delle considerazioni svolte nelle memoria depositata all'udienza, allegato 21 comprendente anche alcuni atti allegati tra cui le conclusione dell'Avv. Generale della CEE M. Poiare Maduro su cui vd. infra, allegato 21-bis) chiedeva al giudice di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale con riferimento alle sopra indicate delibero sia del Senato che del Parlamento europeo, richiesta per la cui decisione si riservava rinviando l'udienza alla data odierna per eventuali repliche; 7. all'odierna udienza il p.m. rinunciava alle repliche e il giudice si ritirava per la delibera; 8. sulla base degli atti messi a sua disposizione quindi si Osserva In primo luogo ricorrono i requisiti per presentare ricorso ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale in quanto nell'ambito del procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa attualmente pendente nei confronti del sen. Stracquadanio si e' posta la questione di accertare se quanto da questi scritto e divulgato attraverso il libro sopra citato possa essere legittimamente ricompreso nelle funzioni parlamentari e se conseguentemente la delibera 12 febbraio 2009 del Senato (e la Decisione del Parlamento europeo 22 aprile 2009 abbia o meno rispettato la sfera di attribuzioni riservata costituzionalmente all'autorita' giudiziaria; e' evidente che la risoluzione di tale problema incide sul procedimento penale in corso in quanto soltanto in caso affermativo (ove venisse dichiarato che l'organo di appartenenza del parlamentare ha correttamente valutato i presupposti richiesti per il valido esercizio del suo potere) si imporrebbe una pronuncia ex art. 425 c.p.p. di declaratoria di non doversi procedere ex art. 68 comma 1 Cost. (sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale e' del tutto acclarata: vd. sentenza n. 129 del 1996). Tale questione costituisce pacificamente ipotesi di' conflitto di attribuzione tra poteri della Stato (il potere del Senato della Repubblica sancito dall'art. 68 comma 1 Cost. e quello giurisdizionale derivante dall'art. 102, comma I Cost.) in quanto, poiche' l'art. 68 comma 1 Cost. segna il confine tra immunita' e giurisdizione «ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera dell'altra e viceversa» (vd. sentenza Corte cost. n. 420 del 2002). (2) Cio' premesso in punto «ammissibilita' del conflitto» ed entrando nel merito della questione. Nel caso di' specie la parte civile sostiene che il Senato (cosi' come il Parlamento europeo) abbia erroneamente valutato i presupposti richiesti per il valido esercizio del suo potere peri motivi di cui alla citata e allegata memoria; di contrario avviso sono p.m. e difese degli imputati (vd. anche memoria difesa Brunetta depositata il 2 dicembre 2009, allegato 22). Orbene, questo giudice ritiene di sollevare conflitto di attribuzione quanto meno al fine di togliere ogni dubbio sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazioni e attivita' parlamentare, dubbi che sussistono, per i motivi infra esposti, e che solo la Corte costituzionale puo' legittimamente dissipare. Questo giudice e' ben consapevole della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui l'immunita' assicurata dall'art. 68 comma 1 Cost. (norma cui e' stata data attuazione con la legge 20 giugno 2003 n. 140, ai parlamentari pur essendo limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni, puo' essere svolte anche (come nel caso di specie attraverso una pubblicazione) in forme non tipiche o «extra moenia» (si citano a titolo di esempio le sentenze 17 dicembre 2001 nn. 410 e 420 e 1° agosto 2008 n. 330; si specifica in tali sentenze che per la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e le opinioni espresse nell'esercizio della sua attivita' parlamentare e' necessario: a) le suddette dichiarazioni siano «sostanzialmente riproduttive di una opinione espressa in sede parlamentare (sentenza n. 420 citata che a sua volta cita ex plurimis le sentenze nn. 134/08, 28/05, 10 e 11/00; b) non e' sufficiente una mera comunanza di argomenti ne' la sussistenza di un mero contesto politico cui esse possono riferirsi (sentenza n. 410 citata che a sua volta cita le sentenze nn. 135/08, 302/07 e 371/06); quanto all'elemento temporale la sentenza n. 410 da' importanza (nell'escludere l'insindacabilita') da valore al dato temporale e in particolare al fatto che le dichiarazioni in questione erano di molto successive all'atto parlamentare tipico di riferimento (nella specie una interrogazione). E' quindi certo, secondo la giurisprudenza della Corte (vd. anche sentenze nn. 171/08, 260/06, 416/06, 193/05, 53/07) che le opinioni espresse e gli atti compiuti siano identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente ne' la comunanza di argomenti, ne' un mero contesto politico cui possano riferirsi (ai veda anche cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 42031 del 17 ottobre 2008 (ud. del 17 ottobre 2008), Procuratore generale della Repubblica presso Corte d'appello di Genova c. B.F. (rv. 242329). Cio' premesso il caso di specie presenta alcune peculiarita'. La vicenda Dossier Mitrokhin, assurta agli onori della cronaca (si rinvia al proposito a quanto si legge nel capitolo del libro Le Mani Rosse sull'Italia incriminato) e', come noto, stata oggetto di una Commissione Parlamentare di Inchiesta istituita con legge 7 maggio 2002 n. 90; la Commissione ha prodotto due relazioni contrapposte, l'una di maggioranza e l'altra di minoranza che ha poi portato a un documento conclusivo che pero' non e' mai stato oggetto di votazione a parte del Parlamento. La relazione di minoranza (3) (all. 23) ritiene (p. 55) che «il dossier Mitrokhin e' costituito da materiale informativo che risale ad un arco temporale compreso tra il 1917 e il 1984; cio' vuol dire che quando i primi report arrivarono al SISMI (1995) le informazioni erano datate, in media, di oltre vent'anni; la fonte «Impedium» (vale a dire Vasilij Mitrokhin) risultava cioe' obsoleta e in molti casi imprecisa; le notizie fornite erano, in generale: a) gia' note al SISMI; b) contenenti indicazioni generiche; c) non riscontrabili per l'eccessivo tempo trascorso o per la non identificazione del soggetto citato» (segue esempio: dei 175 report inviati dal Servizio Segreto britannico M 16 al SISMI il 50% delle notizie erano gia' note ai servizi segreti italiani; dei restanti report, 53 risultavano intestati a ignoti e 23 erano definiti di dubbia identificazione); aggiungeva la citata relazione che «la fonte Impedian e' da ritenersi attendibile solo per la parte in cui le informazioni che fornisce sono gia' in possesso del SISMI, ovvero, inserite nel proposto archivio di I Divisione (e quindi datate); per i restanti dati informativi che risultano generici, non identificabili o non confermati, non la si puo' definire con certezza una fonte attendibile perche' di cio' che afferma non fornisce elementi utili per riscontrarne la veridicita'» (vengono di seguito riportati sinteticamente alcuni dati tratti da una approfondita analisi dei 261 report, depositati agli atti della Commissione). Pertanto il dossier Mitrokhin non ha raggiunto secondo alcuni dei Parlamentari che hanno partecipato ai lavori della Commissione (tra cu non e' ricompreso il senatore Stracquadanio ne' l'onorevole Brunetta) un grado di sufficiente attendibilita'. Peraltro la relazione di maggioranza, da cui emerge il documento conclusivo (4) , valuta, invece in modo positivo la fonte «iMitrokhin» in punto attendibilita' dando per scontati dati che scontati non sembrerebbero; cosi', per restare al punto che qui interessa, dopo avere affermato (pp. 66/67) nel paragrafo 10 (intitolati «Ipotesi di reato ravvisabili nel dossi« Mitrokhin» (5) ) del capitolo primo (dal titolo «l'operazione Impedian» che nell'esaminare «la materia a partire dall'origine della vicenda e tenendo inoltre conto della relazioni approvata dalla Commissione il 15 dicembre 2004, dalla semplice lettura del dossier risultavano numerosissimi casi di pubblici funzionari italiani «coltivati dal KGB», laddove con il terrnine «coltivati» doveva intendersi «la creazione e il mantenimento di rapporti da parte dei Servizi sovietici che date le loro specifiche finalita' di spionaggio, e data la qualifica rivestita dai funzionari italiani, non potevano avere altro scopo, realizzato o tentato, che quello dell'acquisizione di' notizie segrete o riservate (6) » inseriva (pp. 68/69) nella categoria degli appartenenti ad organi dello Stato italiano «coltivati» dal KGB (e quindi, di spie per come sopra interpretato il termine coltivati) pressoche' tutti pubblici ufficiali, che figuravano nel dossier, fra gli altri 14 soggetti tra cui, per l'appunto, il querelante e parte civile De Michelis di Slonghello Giuseppe, funzionario del Dipartimento politico del Ministero degli affari esteri (report 54). Il senatore Stracquadanio nello scritto di cui si lamenta il querelante non fa altro che riportare tale parte del documento conclusivo citato; in particolare a pp. 245/246 si legge «quanto all'identita' delle spie di cui abbiamo avuto conoscenza si registrano una serie di appartenenti ad organizzazioni dello Stato italiano "coltivati" dal KGB, pressoche' tutti pubblici ufficiali; eccone un parziale elenco: (.....) Giuseppe De Michelis di Slonghello, funzionario del Dipartimento politico del Ministero degli affari esteri (report 54)». Tale inserimento tra le spie avviene senza alcun dubbio e dopo avere contestualizzato il tutto nell'ambito di un'attivita' dei servizi segreti dell'allora Unione Sovietica tesa a porre in essere attivita' contrarie agli interessi e alla sicurezza dello Stato italiano; cosi' inizia il paragrafo intitolato «Le spie sovietiche e i loro compiti» (p. 245 del libro): «ra le finalita' del I Direttorato del KGB vi era la costituzione in Italia di gruppi di agenti operativi e esecutivi per l'attuazione di servizi attivi in tempo di pace e in periodi di emergenza; i compiti di questi nuclei erano diversi, tra cui l'individuazione e l'installazione di dispositivi speciali in nascondigli vicini agli obiettivi; la creazione di movimenti di resistenza; l'attivazione di operazioni speciali in tempo di pace contro due o tre obiettivi principali dell'avversario (report 156); l'utilizzazione degli immobili di agenti del KGB come nascondigli di apparecchiature di grosse dimensioni (report 157); la creazione di gruppi di sabotaggio (report 156); il procacciamento di esemplari di uniformi militari italiane; gradi, kit da cucito, con l'evidente scopo di riprodurli per fini di spionaggio (report 159). Insomma si delinea un clima da vera e propria guerra (e del resto siamo nel periodo della c.d. «guerra fredda» e della divisione del mondo in due blocchi ben precisi) in cui si ipotizza che funzionari italiani remavano contro la sicurezza dello Stata compiendo quindi oltre che operazioni di spionaggio un vero e proprio tradimento; trattasi quindi di una analisi storica prima ancora che politica del tutto legittima da parte di chiunque, non solo di un parlamentare. Cio' posto, e a prescindere dalla verita' della notizia (che andrebbe valutata all'esito di' un contraddittorio tra le parti innanzi al giudice naturale) va stabilito se il senatore Stracquadanio e l'onorevole Brunetta in concorso (lo stesso, infatti, ha scritto una introduzione ai libro, allegato 23, da cui emerge una sua partecipazione alla condotta in qualita' di concorrente) con il fatto di cui all'imputazione non abbia travalicato il contenuto dell'immunita' conferitagli dalla Costituzione. E difatti, l'avere indicato il querelante tra le spie e' un fatto che non puo' essere considerato alla stregua di una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni di parlamentare; si tratta di attribuire ad un Ambasciatore una attivita' ed una qualifica assolutamente indegna oltre che penalmente rilevante. Ci si chiede quindi se, di fronte a un si' forte attentato al bene della dignita' personale, l'immunita' parlamentare sia o no preminente anche di fronte a notizie non vere e comunque non dimostrate (allo stato del procedimento) come vere. A questo proposito una regola ermeneutica puo' trarsi da un documento prodotto dalla difesa di parte civile (vd. allegata memoria 13 ottobre 2009) costituito dalle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte CEE relativamente alla Sentenza della Corte di Giustizia Grande Sessione 21 ottobre 2008 (7) dove il funzionario CEE affermava che «la regola secondo cui l'art. 9 (8) deve essere interpretato estensivamente e deve conferire un'ampia tutela ai membri dei Parlamento europeo e' assoggettata a due specificazioni; in primo luogo, l'opinione oggetto di un determinato caso deve riguardare una materia di autentico interesse pubblico...; in secondo luogo occorre tracciare una distinzione tra l'attribuzione di fatti a determinati soggetti e le opinioni o giudizi di valore...; l'art. 9 del Protocollo, che fa espressamente riferimento alle opinioni, non esclude dichiarazioni rilasciate da membri del Parlamento europeo che contengano l'attribuzione di fatti determinati ad altri soggetti ...; dire che qualcuno, sia esso un giudice o un'altra persona, si e' appropriato di denaro pubblico o e' corrotto, e' un'affermazione di fatto e alla persona oggetto di tale dichiarazione deve estere consentito ricorrere alle vie giudiziarie per tutelare la sua reputazione, mentre l'autore delle dichiarazioni deve essere chiamato a dimostrarne la veridicita', a prescindere che sia un membro del Parlamento; per concludere l'art. 9 del Protocollo, che garantisce la prerogativa assoluta dell'insindacabilita' con riguardo alle opinioni espresse nello svolgimento delle loro funzioni....non puo' essere invocata con riferimento ad allegazione di fatti relativi a un singolo, ne' nel contesto di funzioni private avulse da temi di rilevanza pubblica o riconducibili al dibattito politico. Nel caso di specie si verte proprio in una simile ipotesi; il senatore Stracquadanio non ha espresso una opinione ma ha affermato, senza sollevare il minimo dubbio circa la veridicita' della fonte o la bonta' della sua interpretazione, che il querelante - parte civile era una spia al servizio del KGB (si veda al proposito la Sezione V della Corte di cassazione, sentenza n. 29880 del 20 agosto 2002 udienza del 17 giugno 2002 secondo cui «in tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilita' delle opinioni stabilita dall'art. 68 della Costituzione, possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di interviste giornalistiche, atteso che, anche a voler ritenere l'esercizio del mandato parlamentare non circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non puo' comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilita' di terzi al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (9) Occorre, quindi, che per poter essere scriminato dall'esercizio dei diritto di cronaca sia provata la verita' dell'affermazione (oltre che esservi la sussistenza di un interesse pubblico e la continenza delle espressioni usate). E vi sono elementi da cui emerge la necessita' di un confronto tra le parti innanzi un giudice terzo. Va al proposito qui sottolineato come nella prefazione scritta da Christopher Andrew all'«Archivio Mitrokhin - Le attivita' segrete del KGB in Occidente», pubblicato in Italia da «Rizzoli» e che costituisce una pubblicazione frutto della collaborazione tra lo stesso Christopher Andrew con Vasilij Mitrokhin vi e' una importante precisazione e cioe' che i nomi in codice venivano attribuiti dal KGB «non solo a chi lavorava al suo servizio, ma anche ai personaggi che prendeva di mira e ad altri (come alcuni politici occidentali) che non avevano alcuna connessione con i servizi segreti sovietici» e che, pertanto, i nomi in codice, di per se', non provano che le persone a cui ai riferiscono fossero agenti o informatori del KGB in modo consapevole o voluto, ne' che sapessero di essere presi di mira per il reclutamento per essere in qualche modo influenzati». Con particolare riferimento al nome in codice «List» (report 54) il Reparto Anti Eversione del R.O.S. dei Carabinieri (cd. Nota 30 aprile 2001, pp. 60/65) sulla base degli elementi a sua disposizione conclude (p. 65) che «poiche' il report afferma che "List", nome attribuito al funzionario italiano operante presso la rappresentanza diplomatica ad Algeri, era "di interesse" del KGB, non si puo' escludere che il Primo Segretario De Michelis di Slonghello rientrasse nella sfera di attenzione del servizio sovietico per la sua attivita' informativa a favore del Servizio italiano, riconosciuta dallo stesso funzionario e diretta anche verso i movimenti di navi sovietiche che avvenivano nelle strutture portuali algerine; non puo' neanche escludersi che tale "interesse" fosse quello riservato all'altro funzionario, Guido Lenzi, il quale spontaneamente riferiva di frequentazione con un cittadino sovietico di cui non si sono reperite informazioni utile a definirne un eventuale profilo di specifico interesse nel settore dell'intelligence». Ed allora non puo' concordarsi con la delibera del Senato della Repubblica che ha approvato il parere della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari deliberando, per l'appunto, che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio oggetto del presente procedimento costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ricadendo quindi nell'ipotesi di immunita' di cui al primo coma dell'art. 68 Cost. Nel citato atto parlamentare ai ritiene che vi sia un nesso funzionale tra tali dichiarazioni e la funzione di parlamentare; lo stesso senatore, ascoltato dalla Giunta poneva attenzione sul fatto che le dichiarazioni concernenti l'Ambasciatore De Michelis di Slonghello «risultano corrispondenti - per la parte in questione - a quanto contenuto nel capitolo X del documento conclusivo relativo all'attivita' svolta dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attivita' di intelligence italiana istituita con la legge n. 90 del 2002» sottolineando al riguardo «come la sua attivita' si sia limitata alla semplice riproduzione scritta del contenuto di un atto parlamentare che, in quanto tale, a suo avviso non puo' non essere coperta dall'insindacabilita' di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione». La Giunta nonostante le dichiarazioni siano rese extra moenia (e precisamente in un libro) ritiene di individuare un nesso funzionale, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tra dichiarazioni e «esercizio delle funzioni di parlamentare»; la sussistenza di tale nesso funzionale troverebbe conferma, in primo luogo, nel fatto che le richiamate dichiarazioni sull'inclusione nell'elenco parziale delle «spie sovietiche» del dossier Mitrokhin del nominativo di Giuseppe De Michelis di Slonghello trovano corrispondenza nell'interrogazione n. 3.00439 recante tra i suoi firmatari lo stesso Stracquadanio pubblicata in data 28 febbraio 2007; tale interrogazione presenterebbe una sostanziale identita' di contenuto rispetto alle dichiarazioni oggetto di contestazione avendo ad oggetto proprio l'attivita' d indagine della Commissione Parlamentare bicamerale d'inchiesta concernente il dossier Mitrokhin; e cio' nonostante il deposito dell'interrogazione sia successiva a quello della pubblicazione del libro contenente le dichiarazioni incriminate e cio' perche', come avvenuto in relazione ad altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilita' delle opinioni espresse extra moenia nell'esercizio delle funzioni parlamentari la difesa del Senato ha «chiaramente evidenziato l'esigenza di "rifuggire da una definizione stringente del concetto di nesso funzionale preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso, poiche' e' caratteristica tipica dell'attivita' di bilanciamento l'intrinseca dinamicita', ovvero la capacita' di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate» (10) , e «reiteratamente auspicato un "salto interpretativo" volto a ritenere il nesso funzionale "in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione»; tale ultimo "auspicio", si legge nella citata "richiesta di deliberazione", e' "assolutamente attuale nella presente circostanza" in quanto non avrebbe senso una "prerogativa la cui efficacia puo' cessare per interventi esterni alla natura assembleare', si ribadisce poi - in modo alquanto apodittico ed in conferente con la premessa - che l'art. 68 riguarda anche attivita' del parlamentare svolta extra moenia «purche' esse costituiscano estrinsecazione degli interessi e dell'attivita' politica del parlamentare come documentata negli atti tipici parlamentari» (11) . Orbene, nessun dubbio sussiste circa il fatto che «l'insindacabilita' possa valere non solo per l'attivita' parlamentare tipica ma anche per tutte quelle manifestazioni di pensiero che risultino inscindibilmente collegate e strumentali - mediante un rapporto di connessione (oggettiva, soggettiva, temporale) intensa e reciproca - alla prima» (12) Parimenti si concorda con il fatto - pure citato nella richiesta di delibera della Giunta che qui interessa - che la Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 1999 ha sostenuto l'esigenza di individuare con un certo margine di flessibilita' il nesso funzionale ripensando interamente il rigore accertato dalla linea giurisprudenziale precedentemente intrapresa. Non si riesce pero' a comprendere quale nesso funzionale vi sia tra la funzione di parlamentare del senatore Stracquadanio a dell'onorevole Brunetta e l'attribuzione di un fatto determinato (essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario pubblico con attivita' diplomatica si rilevante come un diplomatico ad Algeri. Non si riesce a intravedere quale sia l'opinione espressa; non si tratta neppure di un soggetto che svolge attivita' politica ma di un funzionario ormai in pensione; vi e' un'etichetta infamante apposta su un soggetto che, ad avviso di questo giudice, per i motivi meglio espressi dall'Avvocato generale della CEE nel documento sopra citato, non possono scriminare la condotta di chi quelle dichiarazioni ha reso menoche' non si accerti la verita' di tali dichiarazioni in un legittimo processo, e cio' a prescindere dal contenuto del documento conclusivo della Commissione «Mitrokhin» (peraltro, come la stessa Giunta riconosce, neppure approvato definitivamente, Commissione di cui il senatore Stracquadanio e l'on. Brunetta neppure facevano parte. Il fatto poi - pure sostenuto dalla Giunta - che l'esplicito riferimento al De Michelis come spia sovietica sia da intendere come attivita' divulgativa dei risultati dell'attivita' istituzionale della Commissione parlamentare d'inchiesta Mitrokhin e' francamente argomento non dirimente, posto che gli atti dei Parlamento sono pubblici e che in ogni caso, per i motivi sopra detti, ere tutt'altra che pacifica (come risulta dagli stessi atti parlamentari - la relazione di minoranza che ritiene la fonte Impedial alias Mitrokhin scarsamente attendibile e comunque di dubbia attendibilita' - e dalle indagini svolte dai Carabinieri trasfuse nella citata nota R.O.S. -, per tacere della sentenza del giudice di Desio allegata alla querela e della sentenza della Cassazione allegata alla memoria di parte civile) che il LIST del report 54 non solo fosse il De Michelis ma addirittura che facesse riferimento ad una spia. E allora vi sono tutti i presupposti per sollevare il conflitto di attribuzione non solo con riferimento all'imputato sen. Stracquadanio con il Senato della Repubblica ma anche con il Parlamento europeo in relazione alla posizione dell'europarlamentare on. Renato Brunetta; questi ha nell'introduzione avallato le conclusione degli autori dei capitoli di cui al libro oggetto di quercia laddove con riferimento al capitolo «incriminato» testualmente scrive «gli ultimi due capitoli sono un assaggio del materiale portato da Mitrokhin in occidente; per scriverli abbiamo rielaborato parte della relazione conclusiva della Commissione presieduta da Paolo Guzzanti, contengono cose che, in un contesto diretto, sarebbero state giudicate clamorose, ed anche in questo casa speriamo che inneschino un meccanismo di curiosita', talche' i nostri lettori vadano in libreria a comperare il primo libro di Mitrokhin edito da Rizzoli; quando saranno giunti dal libraio scopriranno che non possono acquistarlo perche' non c'e'; penseranno: deve essere stato un autentico fallimento. Invece e' andato esaurito ma l'editore non lo ha piu' stampato. Curioso non vi pare?"; trattasi di parole da cui emerge la piena consapevolezza di' quanto e' contenuto nel capitolo dedicato al dossier Mitrokhin e dove addirittura si dice che hanno rielaborato parte della relazione conclusiva della Commissione Mitrokhin (lasciando quindi consapevolmente invariata la parte relativa al querelante e senza dare atto degli elementi di segno contrario (relazione di minoranza e quant'altro sopra citato) che avrebbero fornito una chiave di lettura alternativa; anche in questo caso solo un processo potra' fare venire alla luce la verita' che tutte lo parti del processo hanno diritto venga alla luce. Anche in questo caso si solleva conflitto di attribuzione potendosi il Parlamento europeo qualificare allo stesso modo che il Senato della Repubblica quale soggetto attivo e passivo del conflitto di attribuzione avendo in materia di immunita' gli stessi poteri di Senato e Camera dei deputati e quindi di decidere in modo definitivo circa la sussistenza o meno dell'immunita' artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunita' art. 6 paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo. (1) Testualmente si legge a pp. 245/246 del citato paragrafo: «quanto all'identita' delle spie di cui abbiamo avuto conoscenza si registrano una serie di appartenenti a organizzazioni dello Stato italiano «coltivati» dal KGB, pressoche' nei pubblici ufficiali. Eccone un parziale elenco: (.....) Giuseppe De Michelis di Slonghello, funzionario del Dipartimento Politico del Ministero degli affari esteri (report 54)» (2) A mero titolo di esempio, sull'ammissibilita' del conflitto in cui una dello parti e' il giudice per l'udienza preliminare si cita l'ordinanza di ammissibilita' della Corte costituzionale 28 marzo 2005 n. 84; sulla legittimazione del giudice per le indagini preliminari si citano le ordinanze della Corte cost. 23 novembre 2007, n. 399 e 21 febbraio 2008, n. 37 (3) (vd. XIV Legislatura - Doc. XXIII n. 10-bis «Relazione di minoranza sull'attivita' istruttoria svolta sull'operazione Impedian» presentata dai commissari deputati Bielli, Duilio, Giordano, Albonetti, Carboni, Diliberto, Molinari, Papini e Quartiani e senatori Marino. Zancan, Cavallaro, Dato, Garraffa, Gasbarri, Maconi, e Nieddu e comunicata alle Presidenze di Camera e Senato il 16 dicembre 2004 (4) vd. documento conclusivo (n. 374) - protocollo 4208) sull'attivita' svolta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attivita' di Intelligente italiana presentata dal presidente senatore Paolo GuzzantI e dai commissari senatori Castagnetti, Falcier, Lauro, Malan, Meleleo, Mugnai, Pace, Stiffoni e Ulivi e dai deputati Adornato. Bertucci, Cicchitto, Cossiga, Fallica, Fragala', Gamba, Raisi e Stucchi ed esaminato dalla Commissione nelle sedute del 1, 7, 8 e 15 marzo 2006 (5) Vedi documento 325 Archivio Commissione Mitrokhin (6) Attivita' questa che integra di per se' lo spionaggio (si' cita Cass. Pen. Sez. I 13 maggio 1960 secondo cui l'art. 258 c.p. «non richiede che Io scopo dello spionaggio sia stato raggiunto, e cioe' che le notizie riservate siano state palesate; pertanto il delitto in esame con ammette il tentativo (7) Tale produzione si spiega in quanto tra gli imputati vi e' anche l'europarlamentare Renato Brunetta (8) Si tratta dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee che, analogamente al comma 1 dell'art. 68 Cost. cosi' recita: «i membri del Parlamento Europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizi delle loro funzioni». (9) in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'affermazione contenuta in un'intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa. secondo cui un altro parlamentare sarebbe stato uso andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza, e' astrattamente idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione, se pur, nella specie, era giustificata dalla legittima finalita' di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera dei collega a cui egli si riferiva (10) Cosi' come si legge in Corte costituzionale sentenza n. 154 del 2006, punto 4 del «Ritenuto in fatto». (11) Si cita al proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 1997 (punto 4 del «Considerato in diritto» in cui si e' sottolineato che la funzione parlamentare ha natura generale ed e' libera nel fine e, come tale, non si risolve negli atti tipici ma ricomprende anche quelli presupposti o consequenziali (12) Per dirlo con le parole di S Vuoto in «L'insindacabilita' dei membri del Parlamento tra i corsi e i ricorsi delle Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione in Giur. Cost. 1996, p. 1975 citato dalla Giunta nella citata richiesta di deliberazione.