IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti dei procedimento penale in epigrafe a carico: 
        1) del senatore Stracquadanio Giorgio nato in  Milano  il  22
marzo 1959 e residente a Milano in via Argonne  n.  11,  assistito  e
difeso di' fiducia dall'avv. Giuseppe Benedetto del Foro di Roma, con
studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 11; 
        2) dell'onorevole Brunetta  Renato  nato  in  Venezia  il  26
maggio 1950 ed ivi residente in via  Dorsoduro,  Calle  dello  Squero
2695A,  elettivamente  domiciliato   presso   lo   studio   dell'avv.
Giuseppina Iallorenzi del Foro  di  Firenze,  con  studio  in  Empoli
(Firenze), via G.  Masini  n.  67,  assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Marco Cappelletto del Foro di Venezia con studio in Venezia
Santa Croce 521; 
per il delitto di cui agli artt. 110, 595, commi 2 e 3 c.p. e art. 13
legge 18 febbraio 1948, n. 47 perche', in concorso  tra  loro  e  con
Feltri Vittorio, e Sallusti Alessandro (nei cui confronti si  procede
separatamente), - lo Stracquadanio quale autore del  capitolo  4  del
libro «Le mani rosse sull'Italia» e Brunetta  curatore  del  medesimo
libro, posto esclusivamente in vendita in abbinamento  al  quotidiano
«Libero» del mese di agosto 2006 - inserendo, contrariamente al vero,
nell'elenco  parziale  delle  spie   indicate   nel   c.d.   «Dossier
Mitrokhin», riportato nel paragrafo  del  sopraindicato  capitolo  4,
intitolato «Le spie covietiche e i loro compiti», anche il nominativo
di Giuseppe De Michelis di Slonghello), funzionario del  Dipartimento
Politico del Ministero degli Affari esteri  (report  54)  dopo  avere
premesso «quanto  all'identita'  delle  spie  di  cui  abbiamo  avuto
conoscenza, si registrano una serie di appartenenti ad organizzazioni
delle Stato Italiano "coltivati" dal KGB, pressoche'  tutti  pubblici
ufficiali», offendevano l'onore ed il decoro di Giuseppe De  Michelis
di Slonghello, additandolo come spia del KGB, senza verificare se  il
soggetto indicato nel c.d. archivio Mitrokhin al  report  54  con  il
nome in codice «List» e come elemento di interesse  per  il  KGB  del
quale non si conoscevano le  condizioni  di  reclutamento,  svolgesse
effettivamente il ruolo di spia e si identificasse nel querelante. 
    Con l'aggravante di aver commesso il fatto  con  il  mezza  della
stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. 
    In Firenze, luogo e stampa del  libro,  nel  corso  del  mese  di
agosto 2006. 
    In cui la persona offesa Giuseppe De Michelis di Slonghello  nato
a Roma il 4 ottobre 1938, residente a Roma via della Castelluccia  di
San Paolo 9, si costituiva parte civile all'udienza del  13  novembre
2008, assistito e difeso di fiducia dall'avv.  Stefano  Nicastro  del
foro di Milano, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato. 
    Premesso che: 
        1. con atto di querela presentato alla Stazione dei CC  «Roma
- Divino Amore» il 14 ottobre 2006 (allegato I) il  dr.  Giuseppe  De
Michelis di Slonghello, Ambasciatore  della  Repubblica  Italiana  in
pensione si temente del fatto che il senatore Giorgio  Stracquadanio,
nel capitolo n. 4 da  lui  redatto  e  intitolato  «Il  depistaggio»,
paragrafo dal titolo «Le spie sovietiche e i loro compiti» del  libro
«Le mani rosse sull'Italia», posto in  vendita  come  supplemento  al
quotidiano «Libero», stampato a  Firenze  dalla  Casa  Editrice  Lino
Terrazzi (che si allega in copia, allegato  2)  e  messo  in  vendita
anche  tramite  Internet  presso  il  sito  www.Libero.news.it   link
«Manuali di Conversazione Politica» (allegato  3),  inseriva  il  suo
nome tra le spia assoldate in Italia dal servizio  segreto  sovietico
«KGB» e che tale notizia sarebbe stata tratta dal noto c.d.  «Dossier
Mitrokhin» dove sarebbe individuabile con il nome in codice «List» al
report «54» Testualmente si legge a pp. 245/246 del citato paragrafo:
«quanto all'identita' delle spie di cui abbiamo avuto  conosconza  si
registrano una serie di appartenenti  a  organizzazioni  dello  Stato
Italiano «coltivati» dal  KGB,  pressoche'  nei  pubblici  ufficiali.
Eccone  un  parziale  elenco:  (.....)  Giuseppe   De   Michelis   di
Slonghello, funzionario del Dipartimento Politico del Ministero degli
affari esteri (report 54)» (1) tale identificazione con il querelante
(all'udienza del 13 ottobre 2009 costituitosi parte civile:  allegato
4) sarebbe, secondo il querelante, circostanza non vere e,  comunque,
non accertata, come  emergerebbe  da  vari  documenti  allegati  alla
quercia (rapporto Impedian n. 54 - allegato 5;  Prefazione  al  libro
«L'Archivio Mitrokhin» - allegato 6; rapporto R.O.S. dei Carabinieri,
Reparto Anti Eversione del 30 aprile 2001  -  all.  7)  e  come  gia'
oggetto  di   accertamento   definitivo   da   parte   dell'autorita'
giudiziaria italiana (sentenza Tribunale di Monza, sezione distaccata
di  Desio  n.  494/06  dell'8  maggio  2006  emessa  nell'ambito  dei
procedimento penale 7220/02 R.G.N.R.- allegato 8; trascrizione  della
registrazione dell'esame in  qualita'  di  testimoni  nel  corso  del
predetto procedimento penale dal querelante e  da  Venuti  Galdino  -
allegati 9 e 10; sentenza Cassazione 13 gennaio  2009  allegata  alla
memoria depositata nel corso dell'udienza 13 ottobre 2009 -  allegato
10-bis); 
        2.  sulla  base  di  tali  atti  il  p.m..,   espletati   gli
adempimenti di cui all'art. 415-bis c.p.p.  (allegati  II,  II-bis  e
II-ter), con atto depositato il 26 maggio 2008 (allegato 12) chiedeva
il rinvio a giudizio del senatore Stracquadanio nonche' del direttore
del quotidiano  Libero  Alessandro  Sallusti  e  dei  curatori  della
collana cui il  libro  incriminato  appartiene  on.  Renato  Brunetta
(autore dell'introduzione ai libro «Le  Mani  Rosse  sull'Italia»)  e
Vittorio Feltri (autore della  prefazione)  con  l'imputazione  sopra
rubricata; 
        3. nel corso dell'udienza preliminare del  13  novembre  2008
(vd. decreto di fissazione 10 settembre 2008, allegato 13, e relativo
verbale, allegato 14) si disponeva  la  separazione  della  posizione
degli   imputati   Stracquadanio   e   Brunetta   in   attesa   delle
determinazioni  della  Giunta  per  le  Elezioni   e   le   Immunita'
Parlamentari  del  Senato  della   Repubblica   con   riferimento   a
Stracquadanio che ha invocato l'applicabilita' dell'art. 68  comma  1
Cost. con atto  29  maggio  2008  Prot.  221/S)  e  alla  Commissione
Giuridica del Parlamento europeo con riferimento a  Brunetta  che  ha
invocato l'applicabilita' dell'art. 68 comma  1  Cost.  con  atto  15
maggio 2008  prodotta  dalla  difesa  unitamente  alla  risposta  del
Presidente del Parlamento Europeo n. 311213 del 3 luglio 2008 e  nota
del Presidente della competente Commissione Giuridica n.  205352  del
23 ottobre 2008), con richiesta ai Parlamento europeo di emettere  al
piu' presto un parere riguardo alla sussistenza o meno  dell'invocata
immunita' sospendendo i termini di  prescrizione  (vd.  provvedimento
allegato al verbale di udienza, allegato 15; 
        4. la Giunta per le Elezioni e le immunita' Parlamentari  del
Senato della Repubblica (vd. richiesta di deliberazione, allegato 16)
proponeva all'Assemblea,  che  il  12  febbraio  2009  (allegato  17)
decideva in conformita', di deliberare che le dichiarazioni rese  dal
senatore  Stracquadanio  oggetto  delle  lamentele   del   querelante
costituiscono  opinioni  espresse  da  un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di
immunita' di cui all'art. 68 comma 1 Cost.; 
    5. parimenti, con delibera 1 aprile 2009, allegata  dalla  difesa
Brunetta alla memoria depositata il 26 maggio 2009 con consequenziale
richiesta di proscioglimento, la Commissione giuridica il  Parlamento
europeo  raccomandava  di'  difendere  l'immunita'  dell'on.   Renato
Brunetta (allegato 18) richiesta accolta dal Parlamento con  delibera
22 aprile 2009 trasmessa al Governo Italiano con  lettera  29  aprile
2009, trasmessa al Presidente del Tribunale di Firenze con lettera  9
giugno 2009 depositata presso la Cancelleria di questo giudice il  18
giugno 2009 (allegato 18-bis); 
    6. veniva quindi fissata nuova udienza preliminare  (vd,  decreto
di fissazione 18 giugno 2009,  allegato  19)  per  l'udienza  del  13
ottobre 2009, nel corso della quale (vd. verbale, allegato 20) sia il
p.m. che i difensori dei due imputati chiedevano  il  proscioglimento
ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost., mentre la  parte  civile,  anche
sulla base  delle  considerazioni  svolte  nelle  memoria  depositata
all'udienza, allegato 21 comprendente anche alcuni atti allegati  tra
cui le conclusione dell'Avv. Generale della CEE M. Poiare  Maduro  su
cui vd. infra, allegato 21-bis)  chiedeva  al  giudice  di  sollevare
conflitto di  attribuzione  innanzi  alla  Corte  costituzionale  con
riferimento alle sopra indicate  delibero  sia  del  Senato  che  del
Parlamento europeo, richiesta  per  la  cui  decisione  si  riservava
rinviando l'udienza alla data odierna per eventuali repliche; 
    7. all'odierna udienza il p.m.  rinunciava  alle  repliche  e  il
giudice si ritirava per la delibera; 
    8. sulla base degli atti messi a sua disposizione quindi si 
 
                               Osserva 
 
    In primo luogo ricorrono i requisiti per  presentare  ricorso  ai
sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e  dell'art.  26  delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale  in
quanto nell'ambito del procedimento penale per diffamazione  a  mezzo
stampa attualmente pendente nei confronti del sen.  Stracquadanio  si
e' posta la questione di accertare se  quanto  da  questi  scritto  e
divulgato   attraverso   il   libro   sopra   citato   possa   essere
legittimamente  ricompreso   nelle   funzioni   parlamentari   e   se
conseguentemente la delibera  12  febbraio  2009  del  Senato  (e  la
Decisione  del  Parlamento  europeo  22  aprile  2009  abbia  o  meno
rispettato la  sfera  di  attribuzioni  riservata  costituzionalmente
all'autorita' giudiziaria; e' evidente che  la  risoluzione  di  tale
problema incide sul procedimento penale in corso in  quanto  soltanto
in  caso  affermativo  (ove  venisse  dichiarato  che   l'organo   di
appartenenza del parlamentare ha correttamente valutato i presupposti
richiesti per il valido esercizio del suo potere) si  imporrebbe  una
pronuncia ex art. 425 c.p.p. di declaratoria di non doversi procedere
ex art. 68 comma 1 Cost. (sul punto  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale e' del tutto acclarata: vd. sentenza n. 129 del 1996). 
    Tale questione costituisce pacificamente ipotesi di' conflitto di
attribuzione tra poteri della  Stato  (il  potere  del  Senato  della
Repubblica  sancito   dall'art.   68   comma   1   Cost.   e   quello
giurisdizionale derivante dall'art. 102, comma I  Cost.)  in  quanto,
poiche' l'art. 68 comma 1 Cost. segna  il  confine  tra  immunita'  e
giurisdizione  «ogni  estensione  non  consentita  dell'una   ridonda
automaticamente in lesione della sfera dell'altra e  viceversa»  (vd.
sentenza Corte cost. n. 420 del 2002). (2) 
     Cio'  premesso  in  punto  «ammissibilita'  del  conflitto»   ed
entrando nel merito della questione. 
    Nel caso di' specie la parte civile sostiene che il Senato (cosi'
come il Parlamento europeo) abbia erroneamente valutato i presupposti
richiesti per il valido esercizio del suo potere peri motivi  di  cui
alla citata e allegata memoria;  di  contrario  avviso  sono  p.m.  e
difese degli imputati (vd. anche memoria difesa  Brunetta  depositata
il 2 dicembre 2009, allegato 22). 
    Orbene,  questo  giudice  ritiene  di  sollevare   conflitto   di
attribuzione quanto meno  al  fine  di  togliere  ogni  dubbio  sulla
sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazioni e attivita'
parlamentare, dubbi che sussistono, per i motivi infra esposti, e che
solo la Corte costituzionale puo' legittimamente dissipare. 
    Questo giudice e'  ben  consapevole  della  giurisprudenza  della
Corte costituzionale secondo cui l'immunita' assicurata dall'art.  68
comma 1 Cost. (norma cui e' stata data attuazione  con  la  legge  20
giugno 2003  n.  140,  ai  parlamentari  pur  essendo  limitata  alle
opinioni espresse o agli atti  compiuti,  che  presentino  un  chiaro
nesso con il concreto esercizio delle funzioni,  puo'  essere  svolte
anche (come nel caso di specie attraverso una pubblicazione) in forme
non tipiche o «extra moenia»  (si  citano  a  titolo  di  esempio  le
sentenze 17 dicembre 2001 nn. 410 e 420 e 1° agosto 2008 n.  330;  si
specifica  in  tali  sentenze  che  per  la  sussistenza  del   nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un  parlamentare
e  le  opinioni   espresse   nell'esercizio   della   sua   attivita'
parlamentare  e'  necessario:  a)  le  suddette  dichiarazioni  siano
«sostanzialmente  riproduttive  di  una  opinione  espressa  in  sede
parlamentare (sentenza n. 420 citata che a sua volta cita ex plurimis
le sentenze nn. 134/08, 28/05, 10 e 11/00; b) non e' sufficiente  una
mera comunanza di argomenti ne' la sussistenza di  un  mero  contesto
politico cui esse possono riferirsi (sentenza n. 410 citata che a sua
volta  cita  le  sentenze  nn.  135/08,  302/07  e  371/06);   quanto
all'elemento  temporale   la   sentenza   n.   410   da'   importanza
(nell'escludere l'insindacabilita') da valore al dato temporale e  in
particolare al fatto che le dichiarazioni in questione erano di molto
successive all'atto parlamentare tipico di riferimento (nella  specie
una interrogazione). 
    E' quindi certo, secondo la giurisprudenza della Corte (vd. anche
sentenze nn. 171/08, 260/06, 416/06, 193/05, 53/07) che  le  opinioni
espresse e gli atti compiuti siano  identificabili  come  espressione
dell'esercizio funzionale, a tanto non  essendo  sufficiente  ne'  la
comunanza di argomenti, ne' un mero  contesto  politico  cui  possano
riferirsi (ai veda anche cass. Pen. Sez. V, Sent.  n.  42031  del  17
ottobre 2008 (ud. del 17 ottobre 2008),  Procuratore  generale  della
Repubblica presso Corte d'appello di Genova c. B.F. (rv. 242329). 
    Cio' premesso il caso di specie presenta alcune peculiarita'. 
    La vicenda Dossier Mitrokhin, assurta agli  onori  della  cronaca
(si rinvia al proposito a quanto si legge nel capitolo del  libro  Le
Mani Rosse sull'Italia incriminato) e', come noto, stata  oggetto  di
una Commissione Parlamentare  di  Inchiesta  istituita  con  legge  7
maggio  2002  n.  90;  la  Commissione  ha  prodotto  due   relazioni
contrapposte, l'una di maggioranza e l'altra di minoranza che ha  poi
portato a un documento conclusivo che pero' non e' mai stato  oggetto
di votazione a parte del Parlamento. 
    La relazione di minoranza  (3) (all. 23) ritiene (p. 55) che  «il
dossier Mitrokhin e' costituito da materiale informativo  che  risale
ad un arco temporale compreso tra il 1917 e il 1984; cio'  vuol  dire
che quando i primi report arrivarono al SISMI (1995) le  informazioni
erano datate, in media, di oltre vent'anni; la fonte «Impedium» (vale
a dire Vasilij Mitrokhin) risultava cioe' obsoleta e  in  molti  casi
imprecisa; le notizie fornite erano, in generale:  a)  gia'  note  al
SISMI; b) contenenti indicazioni generiche; c) non riscontrabili  per
l'eccessivo tempo trascorso o per la non identificazione del soggetto
citato» (segue esempio: dei 175 report inviati dal  Servizio  Segreto
britannico M 16 al SISMI il 50% delle  notizie  erano  gia'  note  ai
servizi  segreti  italiani;  dei  restanti  report,  53   risultavano
intestati a ignoti e 23 erano definiti  di  dubbia  identificazione);
aggiungeva la citata relazione che «la fonte Impedian e' da ritenersi
attendibile solo per la parte in cui  le  informazioni  che  fornisce
sono gia' in  possesso  del  SISMI,  ovvero,  inserite  nel  proposto
archivio di I Divisione  (e  quindi  datate);  per  i  restanti  dati
informativi  che  risultano  generici,  non  identificabili   o   non
confermati,  non  la  si  puo'  definire  con  certezza   una   fonte
attendibile perche' di cio' che afferma non fornisce  elementi  utili
per  riscontrarne  la  veridicita'»  (vengono  di  seguito  riportati
sinteticamente alcuni dati tratti da una approfondita analisi dei 261
report, depositati agli atti della Commissione). 
    Pertanto il dossier Mitrokhin non ha raggiunto secondo alcuni dei
Parlamentari che hanno partecipato ai lavori della  Commissione  (tra
cu non  e'  ricompreso  il  senatore  Stracquadanio  ne'  l'onorevole
Brunetta) un grado di sufficiente attendibilita'. 
    Peraltro la relazione di maggioranza, da cui emerge il  documento
conclusivo  (4)  ,  valuta,  invece  in  modo   positivo   la   fonte
«iMitrokhin» in punto attendibilita'  dando  per  scontati  dati  che
scontati non sembrerebbero; cosi',  per  restare  al  punto  che  qui
interessa,  dopo  avere  affermato  (pp.  66/67)  nel  paragrafo   10
(intitolati «Ipotesi di reato ravvisabili nel dossi« Mitrokhin» (5) )
del  capitolo  primo  (dal   titolo   «l'operazione   Impedian»   che
nell'esaminare «la materia a partire  dall'origine  della  vicenda  e
tenendo inoltre conto della relazioni approvata dalla Commissione  il
15 dicembre 2004, dalla  semplice  lettura  del  dossier  risultavano
numerosissimi casi di pubblici  funzionari  italiani  «coltivati  dal
KGB», laddove con  il  terrnine  «coltivati»  doveva  intendersi  «la
creazione  e  il  mantenimento  di  rapporti  da  parte  dei  Servizi
sovietici che date le loro specifiche finalita' di spionaggio, e data
la qualifica rivestita dai funzionari italiani,  non  potevano  avere
altro scopo, realizzato o tentato, che quello  dell'acquisizione  di'
notizie  segrete  o  riservate  (6)  »  inseriva  (pp.  68/69)  nella
categoria  degli  appartenenti  ad  organi   dello   Stato   italiano
«coltivati» dal KGB (e quindi, di spie per come sopra interpretato il
termine  coltivati)  pressoche'   tutti   pubblici   ufficiali,   che
figuravano nel dossier, fra  gli  altri  14  soggetti  tra  cui,  per
l'appunto, il querelante e parte civile  De  Michelis  di  Slonghello
Giuseppe, funzionario del Dipartimento politico del  Ministero  degli
affari esteri (report 54). 
    Il senatore Stracquadanio nello scritto  di  cui  si  lamenta  il
querelante non fa  altro  che  riportare  tale  parte  del  documento
conclusivo citato; in particolare a  pp.  245/246  si  legge  «quanto
all'identita'  delle  spie  di  cui  abbiamo  avuto   conoscenza   si
registrano una serie di appartenenti ad  organizzazioni  dello  Stato
italiano "coltivati" dal KGB, pressoche'  tutti  pubblici  ufficiali;
eccone  un  parziale  elenco:  (.....)  Giuseppe   De   Michelis   di
Slonghello, funzionario del Dipartimento politico del Ministero degli
affari esteri (report 54)». 
    Tale inserimento tra le spie avviene senza alcun  dubbio  e  dopo
avere contestualizzato  il  tutto  nell'ambito  di  un'attivita'  dei
servizi segreti dell'allora Unione Sovietica tesa a porre  in  essere
attivita' contrarie agli  interessi  e  alla  sicurezza  dello  Stato
italiano; cosi' inizia il paragrafo intitolato «Le spie sovietiche  e
i  loro  compiti»  (p.  245  del  libro):  «ra  le  finalita'  del  I
Direttorato del KGB vi era la costituzione in  Italia  di  gruppi  di
agenti operativi e esecutivi per l'attuazione di  servizi  attivi  in
tempo di pace e in periodi di emergenza; i compiti di  questi  nuclei
erano  diversi,  tra  cui  l'individuazione  e   l'installazione   di
dispositivi  speciali  in  nascondigli  vicini  agli  obiettivi;   la
creazione di movimenti di  resistenza;  l'attivazione  di  operazioni
speciali in tempo di pace  contro  due  o  tre  obiettivi  principali
dell'avversario  (report  156);  l'utilizzazione  degli  immobili  di
agenti  del  KGB  come  nascondigli  di  apparecchiature  di   grosse
dimensioni (report 157); la creazione di gruppi di sabotaggio (report
156); il procacciamento di esemplari di uniformi  militari  italiane;
gradi, kit da cucito, con l'evidente scopo di riprodurli per fini  di
spionaggio (report 159). 
    Insomma si delinea un clima da vera e propria guerra (e del resto
siamo nel periodo della c.d. «guerra fredda» e  della  divisione  del
mondo in due blocchi ben precisi) in cui si ipotizza  che  funzionari
italiani remavano contro la sicurezza dello  Stata  compiendo  quindi
oltre che operazioni di spionaggio  un  vero  e  proprio  tradimento;
trattasi quindi di una analisi storica prima ancora che politica  del
tutto legittima da parte di chiunque, non solo di un parlamentare. 
    Cio' posto, e a prescindere  dalla  verita'  della  notizia  (che
andrebbe valutata all'esito  di'  un  contraddittorio  tra  le  parti
innanzi  al  giudice  naturale)   va   stabilito   se   il   senatore
Stracquadanio e l'onorevole Brunetta in concorso (lo stesso, infatti,
ha scritto una introduzione ai libro, allegato 23, da cui emerge  una
sua partecipazione alla condotta in qualita' di concorrente)  con  il
fatto di cui  all'imputazione  non  abbia  travalicato  il  contenuto
dell'immunita' conferitagli dalla Costituzione. 
    E difatti, l'avere indicato il querelante tra le spie e' un fatto
che non puo' essere considerato alla stregua di una opinione espressa
nell'esercizio  delle  funzioni  di  parlamentare;   si   tratta   di
attribuire  ad  un  Ambasciatore  una  attivita'  ed  una   qualifica
assolutamente indegna oltre che penalmente rilevante. 
    Ci si chiede quindi se, di fronte a un  si'  forte  attentato  al
bene della dignita' personale,  l'immunita'  parlamentare  sia  o  no
preminente anche  di  fronte  a  notizie  non  vere  e  comunque  non
dimostrate (allo stato del procedimento) come vere. 
    A questo proposito una  regola  ermeneutica  puo'  trarsi  da  un
documento prodotto dalla difesa di parte civile (vd. allegata memoria
13 ottobre 2009) costituito dalle conclusioni dell'Avvocato  generale
della Corte CEE relativamente alla Sentenza della Corte di  Giustizia
Grande Sessione 21 ottobre 2008 (7) dove il funzionario CEE affermava
che «la regola secondo cui l'art.  9  (8)  deve  essere  interpretato
estensivamente  e  deve  conferire  un'ampia  tutela  ai  membri  dei
Parlamento europeo e' assoggettata a  due  specificazioni;  in  primo
luogo, l'opinione oggetto di un determinato caso deve riguardare  una
materia di autentico interesse pubblico...; in secondo luogo  occorre
tracciare una distinzione tra l'attribuzione di fatti  a  determinati
soggetti  e  le  opinioni  o  giudizi  di  valore...;  l'art.  9  del
Protocollo, che  fa  espressamente  riferimento  alle  opinioni,  non
esclude dichiarazioni rilasciate da membri del Parlamento europeo che
contengano l'attribuzione di fatti determinati ad altri soggetti ...;
dire che qualcuno, sia esso un giudice  o  un'altra  persona,  si  e'
appropriato di denaro pubblico o e' corrotto, e'  un'affermazione  di
fatto e alla  persona  oggetto  di  tale  dichiarazione  deve  estere
consentito  ricorrere  alle  vie  giudiziarie  per  tutelare  la  sua
reputazione, mentre l'autore delle dichiarazioni deve essere chiamato
a dimostrarne la veridicita', a prescindere che  sia  un  membro  del
Parlamento; per concludere l'art. 9 del Protocollo, che garantisce la
prerogativa assoluta dell'insindacabilita' con riguardo alle opinioni
espresse nello svolgimento delle  loro  funzioni....non  puo'  essere
invocata con riferimento  ad  allegazione  di  fatti  relativi  a  un
singolo, ne' nel contesto di  funzioni  private  avulse  da  temi  di
rilevanza pubblica o riconducibili al dibattito politico. 
    Nel caso di specie si verte proprio in  una  simile  ipotesi;  il
senatore Stracquadanio non ha espresso una opinione ma ha  affermato,
senza sollevare il minimo dubbio circa la veridicita' della  fonte  o
la bonta' della sua interpretazione, che il querelante - parte civile
era una spia al servizio del KGB (si veda al proposito la  Sezione  V
della Corte di cassazione, sentenza  n.  29880  del  20  agosto  2002
udienza del 17 giugno 2002  secondo  cui  «in  tema  di  diffamazione
addebitata  a  soggetto  investito  di  mandato  parlamentare,   deve
escludersi  che  le  prerogative  connesse  a   tale   mandato,   con
particolare riguardo a quella  dell'insindacabilita'  delle  opinioni
stabilita dall'art. 68 della Costituzione, possano estendersi fino  a
coprire le affermazioni rese nel corso di interviste  giornalistiche,
atteso  che,  anche  a  voler  ritenere   l'esercizio   del   mandato
parlamentare   non   circoscritto   al    solo    ambito    materiale
istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative  funzioni,
la   sfera   delle   guarentigie   non   puo'   comunque   riguardare
l'attribuzione di  fatti  particolari,  lesivi  dell'onorabilita'  di
terzi al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio
delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (9) 
    Occorre, quindi, che per poter essere  scriminato  dall'esercizio
dei diritto di  cronaca  sia  provata  la  verita'  dell'affermazione
(oltre che esservi la sussistenza  di  un  interesse  pubblico  e  la
continenza delle espressioni usate). E vi sono elementi da cui emerge
la necessita' di un confronto tra le parti innanzi un giudice terzo. 
    Va al proposito qui sottolineato come nella prefazione scritta da
Christopher Andrew all'«Archivio Mitrokhin - Le attivita' segrete del
KGB  in  Occidente»,  pubblicato  in  Italia  da  «Rizzoli»   e   che
costituisce una pubblicazione  frutto  della  collaborazione  tra  lo
stesso Christopher Andrew con Vasilij Mitrokhin vi e' una  importante
precisazione e cioe' che i nomi in codice venivano attribuiti dal KGB
«non solo a chi lavorava al suo servizio, ma anche ai personaggi  che
prendeva di mira e ad altri (come alcuni  politici  occidentali)  che
non avevano alcuna connessione con i  servizi  segreti  sovietici»  e
che, pertanto, i nomi in codice, di  per  se',  non  provano  che  le
persone a cui ai riferiscono fossero agenti o informatori del KGB  in
modo consapevole o voluto, ne' che sapessero di essere presi di  mira
per il reclutamento per essere in qualche modo influenzati». 
    Con particolare riferimento al nome in codice «List» (report  54)
il Reparto Anti Eversione del R.O.S. dei  Carabinieri  (cd.  Nota  30
aprile 2001, pp. 60/65) sulla base degli elementi a sua  disposizione
conclude (p. 65) che «poiche' il  report  afferma  che  "List",  nome
attribuito al funzionario italiano operante presso la  rappresentanza
diplomatica ad Algeri, era  "di  interesse"  del  KGB,  non  si  puo'
escludere  che  il  Primo  Segretario  De  Michelis   di   Slonghello
rientrasse nella sfera di attenzione del servizio  sovietico  per  la
sua  attivita'  informativa   a   favore   del   Servizio   italiano,
riconosciuta  dallo  stesso  funzionario  e  diretta  anche  verso  i
movimenti di navi sovietiche che avvenivano nelle strutture  portuali
algerine; non puo' neanche  escludersi  che  tale  "interesse"  fosse
quello  riservato  all'altro  funzionario,  Guido  Lenzi,  il   quale
spontaneamente riferiva di frequentazione con un cittadino  sovietico
di cui non  si  sono  reperite  informazioni  utile  a  definirne  un
eventuale   profilo    di    specifico    interesse    nel    settore
dell'intelligence». 
    Ed allora non puo' concordarsi con la delibera del  Senato  della
Repubblica che ha approvato il parere della Giunta delle  Elezioni  e
delle Immunita'  Parlamentari  deliberando,  per  l'appunto,  che  le
dichiarazioni rese dal senatore  Giorgio  Stracquadanio  oggetto  del
presente procedimento costituiscono opinioni espresse  da  un  membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue  funzioni,  ricadendo  quindi
nell'ipotesi di immunita' di cui al primo coma dell'art. 68 Cost. 
    Nel citato atto parlamentare ai  ritiene  che  vi  sia  un  nesso
funzionale tra tali dichiarazioni e la funzione di  parlamentare;  lo
stesso senatore, ascoltato dalla Giunta poneva attenzione  sul  fatto
che  le  dichiarazioni  concernenti  l'Ambasciatore  De  Michelis  di
Slonghello «risultano corrispondenti - per la parte in questione -  a
quanto contenuto nel capitolo X  del  documento  conclusivo  relativo
all'attivita'  svolta  dalla  Commissione  Parlamentare   d'inchiesta
concernente  il  dossier  Mitrokhin  e  l'attivita'  di  intelligence
italiana istituita con la legge n.  90  del  2002»  sottolineando  al
riguardo «come  la  sua  attivita'  si  sia  limitata  alla  semplice
riproduzione scritta del contenuto di un atto  parlamentare  che,  in
quanto  tale,  a   suo   avviso   non   puo'   non   essere   coperta
dall'insindacabilita' di cui al primo comma  dell'articolo  68  della
Costituzione». 
    La Giunta nonostante le dichiarazioni siano rese extra moenia  (e
precisamente in un libro) ritiene di individuare un nesso funzionale,
secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, tra dichiarazioni  e  «esercizio  delle  funzioni  di
parlamentare»; la sussistenza di  tale  nesso  funzionale  troverebbe
conferma, in primo luogo, nel fatto che le  richiamate  dichiarazioni
sull'inclusione nell'elenco  parziale  delle  «spie  sovietiche»  del
dossier  Mitrokhin  del  nominativo  di  Giuseppe  De   Michelis   di
Slonghello  trovano  corrispondenza  nell'interrogazione  n.  3.00439
recante tra i suoi firmatari lo stesso  Stracquadanio  pubblicata  in
data  28  febbraio  2007;  tale  interrogazione   presenterebbe   una
sostanziale  identita'  di  contenuto  rispetto  alle   dichiarazioni
oggetto di contestazione avendo  ad  oggetto  proprio  l'attivita'  d
indagine  della  Commissione  Parlamentare   bicamerale   d'inchiesta
concernente il dossier  Mitrokhin;  e  cio'  nonostante  il  deposito
dell'interrogazione sia successiva a quello della  pubblicazione  del
libro contenente le dichiarazioni incriminate e  cio'  perche',  come
avvenuto  in  relazione  ad  altre  controversie  aventi  ad  oggetto
l'insindacabilita'   delle    opinioni    espresse    extra    moenia
nell'esercizio delle funzioni parlamentari la difesa  del  Senato  ha
«chiaramente evidenziato l'esigenza di "rifuggire da una  definizione
stringente del concetto di nesso funzionale preferendo verificarne la
ricorrenza  caso  per  caso,   poiche'   e'   caratteristica   tipica
dell'attivita' di bilanciamento l'intrinseca dinamicita',  ovvero  la
capacita' di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni
sociali, culturali e politiche  eventualmente  implicate»  (10)  ,  e
«reiteratamente auspicato un "salto interpretativo" volto a  ritenere
il nesso funzionale "in tutte le occasioni  in  cui  il  parlamentare
raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione»; tale ultimo
"auspicio", si legge nella citata "richiesta  di  deliberazione",  e'
"assolutamente attuale nella  presente  circostanza"  in  quanto  non
avrebbe senso una "prerogativa la  cui  efficacia  puo'  cessare  per
interventi esterni alla natura assembleare', si ribadisce  poi  -  in
modo alquanto apodittico ed in  conferente  con  la  premessa  -  che
l'art. 68 riguarda anche  attivita'  del  parlamentare  svolta  extra
moenia «purche' esse costituiscano estrinsecazione degli interessi  e
dell'attivita' politica del parlamentare come documentata negli  atti
tipici parlamentari» (11) . 
    Orbene,   nessun   dubbio   sussiste   circa   il    fatto    che
«l'insindacabilita'   possa   valere   non   solo   per   l'attivita'
parlamentare tipica ma  anche  per  tutte  quelle  manifestazioni  di
pensiero che risultino inscindibilmente  collegate  e  strumentali  -
mediante  un  rapporto   di   connessione   (oggettiva,   soggettiva,
temporale) intensa e reciproca - alla prima» (12) 
    Parimenti si concorda con il fatto - pure citato nella  richiesta
di  delibera  della  Giunta  che  qui  interessa  -  che   la   Corte
costituzionale nella sentenza n. 417 del 1999 ha sostenuto l'esigenza
di individuare  con  un  certo  margine  di  flessibilita'  il  nesso
funzionale ripensando interamente il  rigore  accertato  dalla  linea
giurisprudenziale precedentemente intrapresa. 
    Non si riesce pero' a comprendere quale nesso funzionale  vi  sia
tra  la  funzione  di  parlamentare  del  senatore  Stracquadanio   a
dell'onorevole Brunetta e  l'attribuzione  di  un  fatto  determinato
(essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario  pubblico  con
attivita' diplomatica si rilevante come un diplomatico ad Algeri. 
    Non si riesce a intravedere quale sia l'opinione espressa; non si
tratta neppure di un soggetto che svolge attivita' politica ma di  un
funzionario ormai in pensione; vi e' un'etichetta  infamante  apposta
su un soggetto che, ad avviso di questo giudice, per i motivi  meglio
espressi dall'Avvocato generale della CEE nel documento sopra citato,
non possono scriminare la condotta di  chi  quelle  dichiarazioni  ha
reso menoche' non si accerti la verita' di tali dichiarazioni  in  un
legittimo processo, e cio' a prescindere dal contenuto del  documento
conclusivo della Commissione «Mitrokhin» (peraltro,  come  la  stessa
Giunta riconosce, neppure approvato definitivamente,  Commissione  di
cui il senatore  Stracquadanio  e  l'on.  Brunetta  neppure  facevano
parte. 
    Il fatto poi - pure sostenuto  dalla  Giunta  -  che  l'esplicito
riferimento al De Michelis come spia sovietica sia da intendere  come
attivita'  divulgativa  dei  risultati  dell'attivita'  istituzionale
della Commissione parlamentare d'inchiesta Mitrokhin  e'  francamente
argomento non dirimente, posto  che  gli  atti  dei  Parlamento  sono
pubblici e che in ogni caso, per i motivi sopra detti, ere tutt'altra
che pacifica (come  risulta  dagli  stessi  atti  parlamentari  -  la
relazione di minoranza che ritiene la fonte Impedial alias  Mitrokhin
scarsamente attendibile e comunque di dubbia attendibilita' - e dalle
indagini svolte dai Carabinieri trasfuse nella citata nota R.O.S.  -,
per tacere della sentenza del giudice di Desio allegata alla  querela
e della sentenza della Cassazione  allegata  alla  memoria  di  parte
civile) che il LIST del report 54 non solo fosse il  De  Michelis  ma
addirittura che facesse riferimento ad una spia. 
    E allora vi sono tutti i presupposti per sollevare  il  conflitto
di  attribuzione  non  solo   con   riferimento   all'imputato   sen.
Stracquadanio  con  il  Senato  della  Repubblica  ma  anche  con  il
Parlamento europeo in relazione alla posizione  dell'europarlamentare
on.  Renato  Brunetta;  questi  ha  nell'introduzione   avallato   le
conclusione degli autori dei capitoli di  cui  al  libro  oggetto  di
quercia   laddove   con   riferimento   al   capitolo   «incriminato»
testualmente scrive «gli ultimi due capitoli  sono  un  assaggio  del
materiale portato da Mitrokhin in occidente;  per  scriverli  abbiamo
rielaborato  parte  della  relazione  conclusiva  della   Commissione
presieduta da Paolo Guzzanti, contengono cose  che,  in  un  contesto
diretto, sarebbero state giudicate clamorose, ed anche in questo casa
speriamo che inneschino un meccanismo di curiosita', talche' i nostri
lettori vadano in libreria a comperare il primo  libro  di  Mitrokhin
edito da Rizzoli; quando saranno giunti dal libraio  scopriranno  che
non possono acquistarlo perche' non  c'e';  penseranno:  deve  essere
stato un autentico fallimento. Invece e' andato esaurito ma l'editore
non lo ha piu' stampato. Curioso non vi pare?"; trattasi di parole da
cui emerge la  piena  consapevolezza  di'  quanto  e'  contenuto  nel
capitolo dedicato al dossier Mitrokhin e dove addirittura si dice che
hanno rielaborato parte della relazione conclusiva della  Commissione
Mitrokhin  (lasciando  quindi  consapevolmente  invariata  la   parte
relativa al querelante e senza dare  atto  degli  elementi  di  segno
contrario (relazione di minoranza e  quant'altro  sopra  citato)  che
avrebbero fornito una chiave di lettura alternativa; anche in  questo
caso solo un processo potra' fare venire alla  luce  la  verita'  che
tutte lo parti del processo hanno diritto venga alla luce. 
    Anche  in  questo  caso  si  solleva  conflitto  di  attribuzione
potendosi il Parlamento europeo qualificare allo stesso modo  che  il
Senato della Repubblica quale soggetto attivo e passivo del conflitto
di attribuzione avendo in materia di immunita' gli stessi  poteri  di
Senato e Camera dei deputati e quindi di decidere in modo  definitivo
circa  la  sussistenza  o  meno  dell'immunita'  artt.  9  e  10  del
Protocollo sui privilegi e le immunita' art. 6 paragrafo 2  dell'Atto
relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo. 

(1) Testualmente si legge a pp. 245/246 del citato paragrafo: «quanto
    all'identita' delle spie  di  cui  abbiamo  avuto  conoscenza  si
    registrano una serie di appartenenti a organizzazioni dello Stato
    italiano «coltivati» dal KGB, pressoche' nei pubblici  ufficiali.
    Eccone un  parziale  elenco:  (.....)  Giuseppe  De  Michelis  di
    Slonghello, funzionario del Dipartimento Politico  del  Ministero
    degli affari esteri (report 54)» 

(2) A mero titolo di esempio, sull'ammissibilita'  del  conflitto  in
    cui una dello parti e' il giudice per  l'udienza  preliminare  si
    cita l'ordinanza di ammissibilita' della Corte costituzionale  28
    marzo 2005  n.  84;  sulla  legittimazione  del  giudice  per  le
    indagini preliminari si citano le ordinanze della Corte cost.  23
    novembre 2007, n. 399 e 21 febbraio 2008, n. 37 

(3) (vd. XIV  Legislatura  -  Doc.  XXIII  n.  10-bis  «Relazione  di
    minoranza  sull'attivita'  istruttoria   svolta   sull'operazione
    Impedian» presentata  dai  commissari  deputati  Bielli,  Duilio,
    Giordano,  Albonetti,  Carboni,  Diliberto,  Molinari,  Papini  e
    Quartiani e senatori Marino. Zancan, Cavallaro,  Dato,  Garraffa,
    Gasbarri, Maconi, e Nieddu e comunicata alle Presidenze di Camera
    e Senato il 16 dicembre 2004 

(4) vd.  documento   conclusivo   (n.   374)   -   protocollo   4208)
    sull'attivita' svolta dalla Commissione Parlamentare  d'Inchiesta
    concernente il dossier Mitrokhin e  l'attivita'  di  Intelligente
    italiana presentata dal presidente senatore Paolo GuzzantI e  dai
    commissari senatori Castagnetti, Falcier, Lauro, Malan,  Meleleo,
    Mugnai, Pace, Stiffoni e Ulivi e dai deputati Adornato. Bertucci,
    Cicchitto, Cossiga, Fallica, Fragala', Gamba, Raisi e Stucchi  ed
    esaminato dalla Commissione nelle sedute del 1, 7, 8 e  15  marzo
    2006 

(5) Vedi documento 325 Archivio Commissione Mitrokhin 

(6) Attivita' questa che integra di per se' lo spionaggio  (si'  cita
    Cass. Pen. Sez. I 13 maggio 1960 secondo cui l'art. 258 c.p. «non
    richiede che Io scopo dello spionaggio  sia  stato  raggiunto,  e
    cioe' che le notizie riservate siano state palesate; pertanto  il
    delitto in esame con ammette il tentativo 

(7) Tale produzione si spiega in quanto tra gli imputati vi e'  anche
    l'europarlamentare Renato Brunetta 

(8) Si tratta dell'art.  9  del  Protocollo  sui  privilegi  e  sulle
    immunita' delle Comunita' europee che, analogamente  al  comma  1
    dell'art. 68 Cost. cosi' recita: «i membri del Parlamento Europeo
    non possono essere ricercati,  detenuti  o  perseguiti  a  motivo
    delle opinioni o  dei  voti  espressi  nell'esercizi  delle  loro
    funzioni». 

(9) in applicazione di tale  principio,  la  Corte  ha  ritenuto  che
    l'affermazione contenuta in un'intervista resa da un parlamentare
    ad un organo di stampa. secondo cui un altro parlamentare sarebbe
    stato uso andare in  giro  armato  nei  locali  della  Camera  di
    appartenenza, e' astrattamente idonea a rendere configurabile  il
    reato di diffamazione, se pur,  nella  specie,  era  giustificata
    dalla legittima finalita' di meglio accreditare  la  riconosciuta
    esistenza  di  comportamenti  minacciosi  effettivamente   subiti
    dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera dei collega  a
    cui egli si riferiva 

(10) Cosi' come si legge in Corte costituzionale sentenza n. 154  del
     2006, punto 4 del «Ritenuto in fatto». 

(11) Si cita al proposito la sentenza della Corte  costituzionale  n.
     357 del 1997 (punto 4 del «Considerato in diritto» in cui si  e'
     sottolineato che la funzione parlamentare ha natura generale  ed
     e' libera nel fine e, come  tale,  non  si  risolve  negli  atti
     tipici ma ricomprende anche quelli presupposti o consequenziali 

(12) Per dirlo con le parole di S Vuoto  in  «L'insindacabilita'  dei
     membri del Parlamento tra i corsi e i ricorsi delle Disposizioni
     urgenti per l'attuazione  dell'art.  68  della  Costituzione  in
     Giur. Cost. 1996, p.  1975  citato  dalla  Giunta  nella  citata
     richiesta di deliberazione.