IL GIUDICE DI PACE Considerato quanto segue: in data 15 febbraio 2010, il sig. Coppola Danilo depositava nella cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace di Varazze, ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, ex artt. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 e 22 e ss. Legge n. 689/1981, contro il Comune di Varazze, contestando un verbale elevatogli dalla Polizia municipale di Varazze per violazione dell'art. 143 commi 1 e 13 C.d.S., che comminava una sanzione di € 38,00. Contestualmente al deposito del ricorso, il sig. Coppola provvedeva al versamento mediante, apposite marche autoadesive, di € 30,00 per contributo unificato di iscrizione a ruolo, ed € 8,00 come contributo forfettario per le notifiche a carico dell'ufficio. Il procedimento era iscritto a ruolo al n. 17/C/2010. Veniva fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti al giorno 27 aprile 2010 e si procedeva alle notifiche di rito. Il comune di Varazze depositava nei termini le proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso. Il giorno dell'udienza di radicazione, preliminarmente evidenziata alle parti questione pregiudiziale di costituzionalita' ex officio rilevata ed invitate le parti medesime a discutere sul punto, il giudice si riservava. In oggi, a scioglimento della riserva, esaminata la questione di pregiudizialita' costituzionale ex officio nel procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa Rg. 17/C/2010; ritenuto che gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, cosi' come modificati dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191, art 2, comma 212, lett. a e b, e l'art. 30, comma 1, del spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e succ. modificazioni, contrastino con gli articoli 3, 24 e 113, e 53 Cost., per i seguenti motivi: 1. contrasto con l'art. 3 Costituzione: Si ravvisa la manifesta irrazionalita' di una disciplina normativa che prevede il pagamento di € 30,00 per controversie il cui valore e' ricompreso tra € 1,00 ed € 1.100,00 e il pagamento di € 1.110,00 per procedimenti di valore superiore a euro. 520.000,00 (ultimo scaglione). E' facile osservare infatti che, mentre il pagamento di un migliaio di euro a fronte di una controversia che ne vale piu' di mezzo milione, sia un sacrificio accettabile per il ricorrente, non lo e' invece pagare anche poche decine di euro a fronte di una causa che ne vale meno di' un centinaio. Senza considerare che l'esborso chiesto all'utente del servizio giustizia non aumenta in proporzione all'incremento di valore delle cause, secondo una scelta razionalmente giustificabile, dall'incremento di costi per io Stato in processi di via via crescente valore economico, e, si presume, maggiore complessita' giuridica e di procedura. Il legislatore, ha piuttosto fissato gli scaglioni di valore del contributo unificato in modo meramente arbitrario. 2. contrasto con l'art. 24 e 113 Costituzione: L'arbitrio del legislatore nel fissare gli importi dei vari scaglioni del contributo unificato, viene altresi' a collidere con il diritto garantito dagli artt. 24 e 113 Costituzione, giacche', se come nel caso di specie per una causa del valore di 38,00 euro e' richiesto il versamento di tasse giudiziarie per lo stesso importo, risulta di fatto, vanificato l'assunto che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», poiche' l'interesse che puo' spingere comunque a proporre l'azione giudiziaria, stante la sua antieconomicita', non sara' certo ne' patrimoniale, ne' ripristinatorio della propria sfera giuridica violata da un atto asseritamente illegittimo, ma, evidentemente, puo' essere solo quello morale, che pero' non e' giuridico. 3. contrasto con l'art. 53 Costituzione: Il contributo unificato e' una tassa giudiziaria, ma ha una natura tutt'affatto particolare, in quanto, come si e' visto sopra, non risulta parametrata nella sua entita' «costo del servizio», ma piuttosto (in modo non proporzionale e irrazionale) al valore della controversia: pertanto essa risulta sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 53 Costituzione, e del principio di capacita' contributiva. A questo proposito, pero', si richiama la giurisprudenza di codesta Corte secondo la quale il prelievo fiscale non puo' avere natura sostanzialmente espropriativa. Nel caso di specie, invece, il prelievo per tasse giudiziarie di 38,00 euro coincide con il valore economico del bene della vita richiesto in giudizio, e cioe' l'annullamento della sanzione di 38,00 euro e la conseguente preservazione della integrita' patrimoniale del ricorrente. Ritenuto altresi' che la questione risulta rilevante per la decisione del caso concreto poiche' il giudice dovra' al momento della statuizione sul merito disporre anche in ordine alle spese di lite potendosi verificare solo le seguenti ipotesi: A) il ricorrente vinca la causa; e A.1) ottenga la condanna della amministrazione alla rifusione delle spese di lite; o A.2) le spese del giudizio siano compensate tra le parti; oppure: B) il ricorrente rimanga soccombente nel giudizio; e B.1) sia condannato alle spese di lite; o B.2) le spese di causa siano compensate tra le parti; Constatato che, poiche' il valore della causa in questione e' di euro 38,00 (importo della sanzione contestata) ed ricorrente per sottoporre la sua istanza di giustizia a questo giudice ha dovuto effettuare un esborso di euro 30,00 per contributo unificato di iscrizione a ruolo, ed euro 8,00 di contributo forfettario per le notifiche di ufficio, nel caso A.2), cioe' nell'ipotesi di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di lite, la sentenza sarebbe evidentemente «canzonatoria», poiche' non consentirebbe al ricorrente, pur vittorioso, di ottenere una effettiva tutela, giacche' «il bene della vita» che intendeva difendere rivolgendosi al giudice, e cioe' l'integrita' del proprio patrimonio, rimarrebbe ugualmente compromesso, ancorche' modestamente, non piu' dalla sanzione comminata dall'Amministrazione, ma questa volta dalla tassa versata all'Erario (che e' poi lo stesso soggetto) proprio per ottenere giustizia; della quale circostanza, che cioe' la sentenza possa risultare inutiliter data per i motivi evidenziati, il giudice, qualsiasi giudice, non puo' non tener conto nel decidere sulle spese. Ritenuto pertanto che la questione di costituzionalita' sia rilevante per la decisione della controversia incardinata presso questo giudice e non manifestamente infondata.