IL GIUDICE DI PACE 
 
    Considerato quanto segue: 
        in data 15 febbraio 2010, il sig. Coppola  Danilo  depositava
nella cancelleria  dell'ufficio  del  Giudice  di  pace  di  Varazze,
ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, ex artt. 204-bis
d.lgs. n. 285/1992 e 22 e ss. Legge n. 689/1981, contro il Comune  di
Varazze, contestando un verbale elevatogli dalla  Polizia  municipale
di Varazze per violazione dell'art. 143 commi  1  e  13  C.d.S.,  che
comminava una sanzione di € 38,00. Contestualmente  al  deposito  del
ricorso, il sig. Coppola provvedeva al versamento mediante,  apposite
marche autoadesive, di € 30,00 per contributo unificato di iscrizione
a ruolo, ed € 8,00 come contributo forfettario  per  le  notifiche  a
carico dell'ufficio. 
    Il procedimento era iscritto a ruolo al n. 17/C/2010. 
    Veniva fissata con decreto la data dell'udienza  di  comparizione
delle parti al giorno 27 aprile 2010 e si procedeva alle notifiche di
rito. 
    Il  comune  di  Varazze  depositava  nei   termini   le   proprie
controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso. 
    Il   giorno   dell'udienza   di   radicazione,    preliminarmente
evidenziata alle parti questione pregiudiziale  di  costituzionalita'
ex officio rilevata ed invitate le parti  medesime  a  discutere  sul
punto, il giudice si riservava. 
    In oggi, a scioglimento della riserva, 
      esaminata la questione di  pregiudizialita'  costituzionale  ex
officio nel procedimento di opposizione alla sanzione  amministrativa
Rg. 17/C/2010; 
      ritenuto che  gli  artt.  9  e  10,  comma  6-bis,  cosi'  come
modificati dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191,  art  2,  comma  212,
lett. a e b, e l'art. 30, comma 1, del spese di giustizia di  cui  al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e succ. modificazioni, contrastino con
gli articoli 3, 24 e 113, e 53 Cost., per i seguenti motivi: 
        1.  contrasto  con  l'art.  3  Costituzione:  Si  ravvisa  la
manifesta irrazionalita' di una disciplina normativa che  prevede  il
pagamento di € 30,00 per controversie il cui valore e' ricompreso tra
€ 1,00 ed € 1.100,00 e il pagamento di € 1.110,00 per procedimenti di
valore superiore a euro. 520.000,00  (ultimo  scaglione).  E'  facile
osservare infatti che, mentre il pagamento di un migliaio di  euro  a
fronte di una controversia che ne vale piu' di mezzo milione, sia  un
sacrificio accettabile per il ricorrente, non  lo  e'  invece  pagare
anche poche decine di euro a fronte di una causa che ne vale meno di'
un centinaio. Senza considerare che l'esborso chiesto all'utente  del
servizio giustizia  non  aumenta  in  proporzione  all'incremento  di
valore delle cause, secondo una scelta razionalmente  giustificabile,
dall'incremento di  costi  per  io  Stato  in  processi  di  via  via
crescente valore economico,  e,  si  presume,  maggiore  complessita'
giuridica e di procedura. Il legislatore, ha  piuttosto  fissato  gli
scaglioni di  valore  del  contributo  unificato  in  modo  meramente
arbitrario. 
        2. contrasto con l'art. 24 e 113 Costituzione: L'arbitrio del
legislatore nel fissare gli importi dei vari scaglioni del contributo
unificato, viene altresi' a collidere con il diritto garantito  dagli
artt. 24 e 113 Costituzione, giacche', se come nel caso di specie per
una causa del valore di 38,00 euro  e'  richiesto  il  versamento  di
tasse giudiziarie per lo stesso importo, risulta di fatto, vanificato
l'assunto che «tutti possono agire in  giudizio  per  la  tutela  dei
propri diritti ed interessi legittimi», poiche' l'interesse che  puo'
spingere comunque a proporre  l'azione  giudiziaria,  stante  la  sua
antieconomicita',   non   sara'   certo   ne'    patrimoniale,    ne'
ripristinatorio della propria sfera  giuridica  violata  da  un  atto
asseritamente illegittimo, ma, evidentemente, puo' essere solo quello
morale, che pero' non e' giuridico. 
        3.  contrasto  con  l'art.  53  Costituzione:  Il  contributo
unificato e' una tassa giudiziaria, ma  ha  una  natura  tutt'affatto
particolare,  in  quanto,  come  si  e'  visto  sopra,  non   risulta
parametrata nella sua entita' «costo del servizio», ma piuttosto  (in
modo non proporzionale e irrazionale) al valore  della  controversia:
pertanto  essa  risulta  sussumibile  nell'ambito   di   applicazione
dell'art. 53 Costituzione, e del principio di capacita' contributiva.
A questo proposito, pero', si richiama la giurisprudenza  di  codesta
Corte secondo la quale il prelievo  fiscale  non  puo'  avere  natura
sostanzialmente  espropriativa.  Nel  caso  di  specie,  invece,   il
prelievo per tasse giudiziarie di 38,00 euro coincide con  il  valore
economico  del  bene  della  vita  richiesto  in  giudizio,  e  cioe'
l'annullamento  della  sanzione  di  38,00  euro  e  la   conseguente
preservazione della integrita' 
        patrimoniale del ricorrente. 
    Ritenuto altresi' che  la  questione  risulta  rilevante  per  la
decisione del caso concreto poiche'  il  giudice  dovra'  al  momento
della statuizione sul merito disporre anche in ordine alle  spese  di
lite potendosi verificare solo le seguenti ipotesi: 
        A) il ricorrente vinca la causa; 
e 
        A.1) ottenga la condanna della amministrazione alla rifusione
delle spese di lite; 
o 
        A.2) le spese del giudizio siano compensate tra le parti; 
oppure: 
        B) il ricorrente rimanga soccombente nel giudizio; 
e 
        B.1) sia condannato alle spese di lite; 
o 
        B.2) le spese di causa siano compensate tra le parti; 
    Constatato che, poiche' il valore della causa in questione e'  di
euro 38,00 (importo della  sanzione  contestata)  ed  ricorrente  per
sottoporre la sua istanza di giustizia a  questo  giudice  ha  dovuto
effettuare un esborso di  euro  30,00  per  contributo  unificato  di
iscrizione a ruolo, ed euro 8,00 di  contributo  forfettario  per  le
notifiche  di  ufficio,  nel  caso  A.2),   cioe'   nell'ipotesi   di
accoglimento del ricorso con compensazione delle spese  di  lite,  la
sentenza   sarebbe   evidentemente   «canzonatoria»,   poiche'    non
consentirebbe  al  ricorrente,  pur  vittorioso,  di   ottenere   una
effettiva  tutela,  giacche'  «il  bene  della  vita»  che  intendeva
difendere rivolgendosi al giudice, e cioe' l'integrita'  del  proprio
patrimonio,    rimarrebbe    ugualmente    compromesso,     ancorche'
modestamente, non piu' dalla sanzione comminata dall'Amministrazione,
ma questa volta dalla tassa versata all'Erario (che e' poi lo  stesso
soggetto) proprio per ottenere giustizia;  della  quale  circostanza,
che cioe' la sentenza possa risultare inutiliter data  per  i  motivi
evidenziati, il giudice, qualsiasi giudice, non puo' non tener  conto
nel decidere sulle spese. 
    Ritenuto pertanto  che  la  questione  di  costituzionalita'  sia
rilevante per la  decisione  della  controversia  incardinata  presso
questo giudice e non manifestamente infondata.