IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la  presente  ordinanza,  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  485  del  1999,  proposto  da:  Renga  Gabriella,
rappresentata e  difesa  dall'avv.  Siro  Centofanti,  con  domicilio
eletto presso l'avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14; 
    Contro: 
        I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Regni,
con  domicilio  eletto  presso  Massimo  Regni  in  Perugia,  via  M.
Angeloni, 43/A; 
        Provveditorato Studi di  Perugia,  Ministero  della  pubblica
istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,  domiciliata  per
legge in Perugia, via degli Offici, 14; 
        Istituto Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia, 
per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di
buonuscita  (ex  d.P.R.  n.  1032/1973)  e  dell'indennita'  di  fine
rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947); 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi
di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23  settembre  2009  il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. avv.
S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per  l'I.N.P.D.A.P.  e
l'avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate; 
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; 
 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
 
    1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato  musica  presso  le
scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio  1960  al  30
marzo 1973 e (dopo un'interruzione correlata alla gravidanza) dal  20
settembre 1977 fino all'anno scolastico 1997/1998. 
    E' stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998. 
    La ricorrente stessa non e' mai  stata  inserita  nei  ruoli  del
personale  statale,  ma  avuto  sempre   una   serie   di   incarichi
continuativi. 
    2. Chiede oggi: 
        all'I.N.P.D.A.P.: l'indennita' di buonuscita per i periodi in
cui e' stata iscritta all'inerente Fondo Opera  di  Previdenza  (nove
anni, 3 mesi, 3 giorni); 
        allo Stato: l'indennita' di fine rapporto ai sensi  dell'art.
9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi. 
    3. I fatti ora riassunti, non sono controversi. 
    4.  In  diritto,  la  domanda   e'   sorretta   da   approfondite
argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che: 
        alla  luce   dell'evoluzione   giurisprudenziale   dovrebbero
ritenersi superati, almeno nella loro  interpretazione  letterale,  i
precetti recati dall'art.  3,  primo  comma  d.P.R.  n.  1032/1973  e
dall'art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207,  nella
parte in  cui  subordinano  la  corresponsione  delle  indennita'  in
contesa rispettivamente all'iscrizione al Fondo suddetto  per  almeno
un anno e alla prestazione del servizio per un identico periodo; 
        in subordine, detti precetti sarebbero  incostituzionali  per
violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione. 
    5. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo: 
        l'estinzione del giudizio per tardiva  riassunzione  dopo  la
sua interruzione (dichiarata con decreto  del  Presidente  di  questo
Tribunale n. 471/2006, ex art. 24 legge n. 1034/1971); 
        l'inammissibilita' della traslazione (tempestiva)  in  questa
sede dell'identico giudizio promosso presso  l'Autorita'  Giudiziaria
Ordinaria, dopo la risoluzione dell'inerente  regolamento  preventivo
di  giurisdizione  (Cass.  sez.  Un.  Civ.  Ord.  6  marzo  2007  RGN
16787/04), giacche' la  traslazione  stessa  sarebbe  possibile  solo
nell'ipotesi di conflitto di competenza e non di giurisdizione; 
        la prescrizione delle pretese; 
        l'infondatezza delle stesse. 
    6. Il Collegio, in primo luogo, ritiene ammissibile la translatio
iudicii, in  virtu'  della  riassunzione  (pacificamente  tempestiva)
successiva alla pronuncia sul regolamento di giurisdizione. 
    Cio' in conformita' alle  note  pronunce  sul  tema  della  Corte
costituzionale (Sent.  12  marzo  2007,  n.  77)  e  della  Corte  di
cassazione (Sez. Un. Civ. Sent. 22 febbraio 2007, n. 4109). 
    In tal senso si rammentano:  Tar  Campania  Napoli,  sez.  III  6
ottobre del 1008 13000; id. 1° ottobre  2008,  n.  12320;  24  luglio
2008, n. 9342; 2 luglio 2008, n. 6782;  Tar  Piemonte,  sez.  II,  14
dicembre 2007, n. 3686. 
    Tanto esime il Collegio dall'affrontare le questioni inerenti  la
tardivita' della riassunzione del giudizio amministrativo interrotto. 
    Per completezza si osserva  come  la  riconduzione  del  processo
traslato nell'ambito  di  quello  interrotto,  si  connoti  non  come
prosecuzione di quest'ultimo, ma come mera  misura  organizzativa  di
economia   processuale,   in   ossequio   alla   ratio    ispiratrice
dell'istituto dei motivi aggiunti (art.  21, primo  comma,  legge  n.
1034/1971). 
    7.  In  secondo  luogo,   non   si   condivide   l'eccezione   di
prescrizione. 
    Difatti, puo' ormai considerarsi  pacifico  che  la  prescrizione
delle pretese qui azionate sia quinquennale e che il dies a  quo  per
il computo dell'inerente termine decorra dalla cessazione  definitiva
del rapporto di lavoro (per l'indennita' di buonuscita:  Cons.  Stato
sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; id. 29 ottobre 2002, n.  5908;  26
giugno 2002, n. 3519; 18 giugno 2002, n. 3325;  per  l'indennita'  di
fine rapporto Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2008,  n.  355;  id.  8
ottobre 1992, n. 972; sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 50908). 
    Orbene, il Collegio ritiene che nel peculiare caso di  specie  il
rapporto di lavoro possa considerarsi unico, come meglio  si  vedra',
per cui non e' maturata alcuna prescrizione  giacche'  la  cessazione
del rapporto e' avvenuta nel 1998 ed il ricorso e'  stato  presentato
nel 1999. 
    8. La rilevata unicita', ai fini che  qui  interessano,  discende
dalla particolare struttura del rapporto di lavoro fra gli insegnanti
«precari» e lo Stato. 
    Infatti, il nesso fra l'un contratto a termine ed  il  successivo
non e' soltanto accidentale, ma istituzionale. 
    Questo perche', com'e' notorio, il punteggio acquisito  nell'anno
precedente  costituisce  una   condizione   indispensabile   per   la
costituzione e la  connotazione  del  rapporto  di  lavoro  dell'anno
successivo e cosi' via. 
    Dal punteggio dipende, invero, la collocazione in graduatoria  ed
a  questa  sua  volta  consegue  la  stipula  del  nuovo   contratto,
l'assegnazione  della  sede  di  servizio  ed  ogni   altro   profilo
caratteristico del rapporto stesso. 
    Ne deriva che il nesso di continuita' fra  i  singoli  contratti,
formalmente  a  termine,  sia  previsto  istituzionalmente  il   che,
appunto, fa concludere, quantomeno ai fini  della  prescrizione,  per
l'unicita' del rapporto di lavoro. 
    9.  Tuttavia,  se  cio'  e'  possibile  ai   cennati   fini,   in
considerazione dei penetranti poteri di indagine spettanti al Giudice
per individuare in concreto il momento in cui il diritto puo'  essere
fatto valere (art. 2935 cod. civ.), altrettanto non  puo'  dirsi  per
quanto attiene all'interpretazione delle  norme  che  subordinano  la
spettanza delle richieste indennita' alla prestazione  di  almeno  un
anno  di  servizio  continuativo  (art.  3,  primo  comma  d.P.R.  n.
1032/1973 per la buonuscita e art. 9, primo comma, d.lgs.  c.p.s.  n.
207/1947 per l'indennita' di fine rapporto). 
    Difatti,  si  e'  dell'avviso  che  le  ricordate   disposizioni,
diversamente da quella sul computo del termine di prescrizione, siano
di stretta interpretazione perche' comportano oneri  per  la  finanza
pubblica. Orbene, il loro testo, per  quel  che  qui  rileva,  e'  di
assoluta chiarezza: 
        l'art. 3, primo comma, d.P.R. n.  1032/1973  prevede  che  si
consegue «... il diritto alla indennita' buonuscita  dopo  almeno  un
anno di iscrizione al Fondo»; 
        l'art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 dispone  che
l'indennita' di buonuscita competa al personale «... avente almeno un
anno di servizio continuativo». 
    Il Collegio e' dunque dell'avviso  che  sia  del  tutto  evidente
l'assenza di qualsiasi spazio per un'interpretazione di  dette  norme
diversa da quella logico-letterale e, conseguentemente,  che  non  vi
sia alcun modo per  ritenerle  non  ostative  all'accoglimento  delle
pretese in esame. 
    10. Inoltre, per cio' che in particolare concerne la  buonuscita,
appare ostativo all'accoglimento della pretesa anche l'art. 2,  primo
comma d.P.R. n. 1032/1973 (parimenti di stretta  interpretazione  per
le esposte ragioni) perche'  esclude  espressamente  dal  diritto  il
«personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie
e degli istituti professionali di istruzione artistica». 
    Per  vero,   il   servizio   svolto   dalla   ricorrente   appare
riconducibile a quello di  «supplenza»,  visto  che,  ovviamente,  e'
stato effettuato su posti non coperti dal personale  di  ruolo,  vuoi
per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione. 
    11.  Tanto  considerato,  si  ritiene  peraltro  che  le   citate
disposizioni contrastino all'evidenza con gli artt. 3, 36 e 38  della
Costituzione, rispettivamente  per  la  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza,  di  proporzionalita'   della   retribuzione   e   di
disponibilita' di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia. 
    Pertanto si giudicano non manifestamente  infondati  i  dubbi  di
costituzionalita' degli artt. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e 9,
primo comma,  d.lgs.  c.p.s.  4  aprile  1947,  n.  207,  prospettati
dall'attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt.  3  e
36 Cost. 
    Si solleva inoltre d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con  gli
artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come  sia  gia'  stata  giudicata
fondata l'analoga questione attinente all'art. 18  d.lgs.  c.p.s.  n.
207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518). 
    12. Dette questioni si ritengono rilevanti  poiche',  come  sopra
illustrato, le norme in  parola  appaiono  ostative  all'accoglimento
delle pretese in esame. 
    Infine, e' proficuo osservare come, anche ove non si condividesse
la tesi del Collegio sull'unicita' del rapporto di lavoro ai fini del
computo del termine  di  prescrizione  (supra  sub  6),  residuerebbe
comunque la rilevanza della questione  concernente  l'art.  9,  primo
comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207. 
    Difatti,   non   e'   certamente   prescritta   la   domanda   di
corresponsione delle indennita' di fine rapporto, (da  calcolarsi  in
proporzione alla durata dei singoli rapporti lavorativi  infrannuali)
concernenti il servizio prestato in ciascuno  degli  anni  scolastici
terminati  nel  quinquennio  antecedente  alla  inerente   richiesta,
ricevuta dal Provveditorato agli Studi di Perugia il 4 agosto 1999.