LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
15951 del registro di segreteria, proposto dal  Sig.  Guerra  Carmine
(n. a Montesantangelo il 18 giugno 1952)  -  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Matteo Troiano, giusta mandato a margine della comparsa  di
costituzione; 
    Contro il Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro
tempore; 
    Nonche' il Ministero del Tesoro,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore; 
    per  l'accertamento  del  diritto  ai  ratei  pensionistici   non
percepiti dal dicembre 1997 sino  all'aprile  1998,  oltre  interessi
legali e rivalutazione monetaria, e  per  la  condanna  al  pagamento
delle somme dovute; 
    Udito alla pubblica udienza  del  7  luglio  2009  l'avv.  Matteo
Troiano, per il ricorrente; 
    Non comparse le amministrazioni intimate; 
    Visto il ricorso in epigrafe; 
    Vista la comparsa di costituzione dell'avv. Matteo Troiano; 
    Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    Con atto di ricorso  in  data  20  luglio  1998  il  Sig.  Guerra
Carmine, gia' dipendente della Polizia di  Stato,  espone  quanto  in
appresso detto. 
    In data 24 aprile  1997  presentava  domanda  di  cessazione  dal
servizio con decorrenza dal 1° dicembre 1997. 
    Senonche', nel frattempo entrato in vigore  il  d.l.  3  novembre
1997, n. 375, per effetto della sospensione dell'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento e  di  accordi  collettivi  che
prevedevano il diritto  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e  di  quanto
disposto dall'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(legge finanziaria per l'anno 1998)  il  trattamento  provvisorio  di
pensione era procrastinato al mese di aprile, siccome  risulta  dalla
nota delle Prefettura di Foggia del 27 aprile 1998. 
    Successivamente, pertanto, il Vizzi e' stato collocato  a  riposo
dal 1° aprile 1998. 
    Sicche', cessato dal servizio il 1° dicembre 1997, il  ricorrente
e'  rimasto  privo   di   alcuna   retribuzione   per   i   mesi   di
gennaio-febbraio-marzo 1998. 
    Gia'  in  fase  amministrativa,  il  Ministero   dell'interno   -
Dipartimento centrale della Pubblica Sicurezza -  Direzione  centrale
del personale - Servizio trattamento  di  pensione  e  di  previdenza
ribadiva che in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  1  del
decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il personale cessato dal
servizio  dal  30  dicembre  1997,  che  ha  presentato  domanda  per
l'accesso alla pensione di anzianita'  anteriormente  al  3  novembre
1997,  puo'  accedere  al  pensionamento  dal  1°  aprile  1998.   Il
ricorrente chiede che venga dichiarato, quindi,  il  suo  diritto  ad
ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal
servizio  (1°  dicembre  1997)  sino  al  1°  aprile  1998,  con   la
conseguente condanna delle amministrazioni  resistenti  al  pagamento
dei ratei pensionistici non riscossi relativi  ai  mesi  di  gennaio,
febbraio  e  marzo  1998,  oltre  interessi  legali  e  rivalutazione
monetaria,  richiamando  la  sentenza   n.   347/1997   della   Corte
costituzionale. 
    Alla odierna udienza, questo Giudice ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
    Il sig. Guerra Carmine ha  presentato  in  data  24  aprile  1997
domanda di dimissioni, accettata con decreto del prefetto  di  Foggia
n. 5888/R/3 Sett. del 25 settembre 1997 cessando dal servizio dal  1°
dicembre 1997. 
    Per effetto della normativa  sopravvenuta  (art.  59,  comma  54,
della legge n. 449/1997  e  art. 1  del  d.i.  del  30  marzo  1998),
soltanto dal l°  aprile  1998  il  ricorrente  e'  stato  ammesso  ad
usufruire del trattamento provvisorio di  pensione,  con  conseguente
perdita   dei   ratei   pensionistici    relativi    ai    mesi    di
gennaio-febbraio-marzo 1998. 
    La questione di legittimita'  costituzionale  -  che  si  solleva
d'ufficio - dell' art.  59,  comma  54,  della legge  n.  449/1997  e
dell'art. 1 del d.i. del 30 marzo 1998  si  appalesa  rilevante,  non
potendosi  revocare  in  dubbio  che  ove  le  norme  denunciate   si
ritenessero affette da incostituzionalita'  dovrebbe  dichiararsi  il
diritto del ricorrente al conseguimento della pensione dalla data  di
cessazione dal servizio (1° dicembre 1997) e non dalla  data  del  1°
aprile 1998, siccome stabilito dalle succitate disposizioni. 
    Ed invero, ai sensi  dell'art.  59,  comma  54,  della  legge  n.
449/1997 resta confermata relativamente al  periodo  dal  3  novembre
1997  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  la
sospensione delle previdenti norme di  legge,  di  regolamento  o  di
accordo  collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo sopraindicato,  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione  dal  servizio  in  base  ai  singoli  ordinamenti,  fatta
esclusione per i casi di cui all'art. 7, lettera c), secondo periodo,
e per  i  soggetti  che  risultino  in  possesso  di  una  anzianita'
contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non  si
applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre  1997,
e' intervenuta  l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro.  Inoltre,  i
pubblici  dipendenti   che   sono   interessati   dalla   sospensione
dell'accesso al pensionamento  di  anzianita'  anticipato  e  le  cui
dimissioni sono state,  anteriormente  alla  stessa  data,  accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto  il
collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda. 
    Dispone,   poi,   l'art.   59,   comma   55   che   con   decreto
interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati
termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianita' diversi
da quelli c. d. ordinari di cui al comma 8 per i lavoratori che hanno
presentato in data anteriore al 3 novembre  1997  domanda,  accettata
ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,  per  accedere  al
pensionamento entro il 1998. 
    In attuazione di tale disposizione normativa  -  per  quello  che
interessa ai fini del presente giudizio - e' stato emanato il decreto
interministeriale del 30 marzo 1998, il cui articolo 1 stabilisce che
l'accesso medesimo e' consentito al 1° aprile  1998  per  i  casi  di
definitiva estinzione del rapporto di lavoro  entro  il  31  dicembre
1997 a condizione  che  a  tale  ultima  data  fossero  possedute  le
prescritte condizioni di accesso al pensionamento (lett. a). 
    Ma,  oltre  che   rilevante,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale appare anche non manifestamente infondata. 
    Si ripropone, infatti, per il personale del settore pubblico  che
e' cessato dal servizio prima del 3 novembre  1997  ed  entro  il  31
dicembre 1997, a condizione che a tale ultima data fossero  possedute
le condizioni di accesso al pensionamento  di  anzianita'  anticipato
secondo i rispettivi ordinamenti, la analoga  vicenda  sorta  per  il
personale della scuola del «vuoto» di quattro mesi della  pensione  e
della retribuzione, che e' stato censurato dalla Corte costituzionale
(sentenza   n.   439   del   1994)   con    la    dichiarazione    di
incostituzionalita' dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del  d.l.
19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438), e, da  ultimo,  con  la  dichiarazione  di
incostituzionalita' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335,  nella  parte  in  cui  fa  salva  l'efficacia
dell'art. 13, comma 5, lett. b), della 1egge 23 dicembre 1994, n. 724
(sentenza n. 347 del 1997). 
    Non si vuole, anche in  questo  caso,  porre  in  discussione  la
razionalita' intrinseca dell'intervento di «blocco» delle pensioni di
anzianita', ma evidenziare come sia lesivo degli artt. 36 e 38  della
carta costituzionale il differimento del trattamento pensionistico di
quei dipendenti pubblici che venuti a cessare dal servizio  entro  un
certo periodo di tempo si  vedano  procrastinare  l'erogazione  della
pensione, in assenza di retribuzione,  sottraendo  loro  quel  minimo
indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. 
    E' vero che il comma  54  riconosce  ai  dipendenti  pubblici  la
facolta'  di  revocare  la  domanda   di   pensionamento,   ancorche'
accettata, evitando che essi restino privi, allo stesso tempo,  dello
stipendio e della pensione, ma si tratta di facolta' che deve  essere
esercitata entro un  termine  certo  (trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge n. 449/1997) e che, comunque, non  puo'
ritorcersi in danno del beneficiario. 
    Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, ritiene  questo
Giudice di dover riconoscere come non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 36 e 38  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54,  della  1egge  27
dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui differisce  il  trattamento
pensionistico di anzianita' del personale cessato dal  servizio  dopo
il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre  1997,  e  dell'art.  1  -
lett. a) del d.i. del 30 marzo 1998, nella parte in  cui  stabilisce,
per lo stesso personale, il termine del 1° aprile 1998 per  l'accesso
al pensionamento di anzianita'. 
    Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi  alla  Corte
costituzionale per la conseguente pronunzia.