IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel giudizio di opposizione a processo-verbale di accertamento  e
contestazione di violazione amministrativa promosso  da  Nobel  Sport
Martignoni  S.p.A.,  rappresentata  e   difesa   dall'Avv.   Maurizio
Matteuzzi ed elettivamente domiciliata in Verona  presso  il  di  lui
studio in Lungadige Campagnola 8, ricorrente; 
    Contro Ministero dell'interno, nella  persona  del  Ministro  pro
tempore, domiciliato per la  carica  ope  legis  presso  l'Avvocatura
dello   Stato    in    Roma,    via    dei    Portoghesi    n.    12,
resistente-identificato al 3746/2009 R.G. 
    Accertata la  propria  legittimita'  a  disporre  l'incidente  di
costituzionalita', ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Svolgimento del processo. 
    A seguito di annullamento con rinvio, operato  dal  Tribunale  di
Verona con sentenza 9 febbraio - 7 marzo 2009 n. 619/2009  a  seguito
di appello della  ricorrente,  la  societa'  Nobel  Sport  Martignoni
S.p.A. ha presentato ricorso in  opposizione  a  processo-verbale  di
accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 25396  N
della Sezione della Polizia Stradale di Verona, ai sensi degli  artt.
205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 22 della  legge
24 novembre 1981, n. 689. In via pregiudiziale tale parte,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha contestualmente
sollevato eccezione di costituzionalita', mediante apposita  istanza,
per l'annullamento del comma 10 dell'art. 168 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in quanto in preteso contrasto con gli  artt.
3, 23, 27 e 117 Cost. 
    Rilevanza della questione. 
    La questione e' rilevante. 
    Il comma 10 dell'art. 168 del Nuovo Codice della Strada, infatti,
estende al trasporto delle merci  pericolose  il  disposto  dell'art.
167, comma  9  (Le  sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
articolo si applicano sia  al  conducente  che  al  proprietario  del
veicolo, nonche'  al  committente,  quando  si  tratta  di  trasporto
eseguito per suo conto esclusivo...), relativo all'eccesso di  carico
dei  mezzi  di  trasporto  professionale.  La  Societa'  Nobel  Sport
Martignoni S.p.A. era infatti committente esclusivo di  un  trasporto
di   merci   pericolose   effettuato   dalla   Ditta   «Srl    Cigala
Internazionale» fatto oggetto di controllo il giorno 10 giugno  2004,
con elevazione di identica contestazione a carico  del  conducente  e
del  proprietario   del   mezzo.   La   soluzione   del   dubbio   di
costituzionalita' della  disposizione,  in  tutte  le  sue  possibili
interpretazioni,  e'  dunque  liminare   alla   sanzionabilita'   del
soggetto, poiche' costituisce  l'elemento  essenziale  non  solo  per
l'attribuzione  della  responsabilita',  ma   anche   per   la   sola
imputabilita' al soggetto opponente dei comportamenti  contestati,  e
per l'instaurazione del rispettivo giudizio. La soluzione del  dubbio
di  costituzionalita'  della  norma  e'  pertanto   essenziale   alla
definizione del giudizio, che  non  puo'  essere  altrimenti  deciso,
dovendosi previamente accertare, in via preliminare alla  definizione
delle  responsabilita',  anche   la   semplice   legittimita'   nella
identificazione dei soggetti passivi della verbalizzazione. 
    Non manifesta infondatezza, 
    La questione e' non manifestamente infondata. 
    a) La disposizione che si assume violi la Costituzione,  difatti,
in tutte le sue possibili interpretazioni, e'  palesemente  contraria
al  principio  generale  della  responsabilita'  personale,  espresso
nell'ambito del  sistema  sanzionatorio  amministrativo  dall'art.  3
della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   che   costituisce
indubitabilmente estrinsecazione dell'analogo principio previsto,  in
materia penale, dall'art. 27 Cost., ed espressione  di  un  principio
generale dell'ordinamento. La norma di cui si  solleva  questione  di
costituzionalita' costruisce infatti un  sistema  di  sanzionabilita'
per responsabilita' oggettiva in capo al proprietario del mezzo e  al
committente esclusivo di un trasporto di merci  pericolose,  i  quali
non  hanno   alcuna   responsabilita'   in   merito   alle   condotte
materialmente vietate, ne' alcuna facolta' di effettuare un controllo
sulle  modalita'  di  esercizio  del  trasporto.  In  particolare  il
committente  non  e'  in  grado  di  esercitare  la  vigilanza  sulle
specifiche modalita' di trasporto, limitandosi  a  rivolgersi  ad  un
professionista abilitato al trasporto di merci pericolose  e  fornito
di mezzi a cio' omologati. Al committente non e' possibile richiedere
ulteriore scienza in merito,  anche  in  relazione  al  principio  di
affidamento del pubblico e della clientela di cui all'art. 5, comma 1
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, il quale comporta che, nel momento
in cui un cliente si affidi ad un professionista per l'ottenimento di
un servizio, deve legittimamente attendersi che esso si sviluppi  nel
rispetto della normativa vigente, venga eseguito a regola  d'arte,  e
secondo le correnti norme di buona tecnica, mentre non  e'  possibile
attribuire al committente  il  servizio  la  responsabilita'  per  le
conseguenze negative derivanti dall'inadempimento del  professionista
prestatore, del quale il cliente e' soggetto danneggiato. La sanzione
a  tali  due   soggetti   «esterni»   alla   violazione,   causa   la
responsabilita' oggettiva prevista dal comma 10 dell'art. 168 C.d.S.,
risulta in palese contrasto con il richiamato art. 3 legge n. 689/81,
il quale «fissa due principi fondamentali: quello  secondo  il  quale
"nelle violazioni cui  e'  applicabile  una  sanzione  amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o  colposa"  (primo  comma);  e  quello
secondo il quale «nel caso in  cui  la  violazione  e'  commessa  per
errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e'
determinato da sua colpa» (secondo comma). Il citato articolo  ancora
la  responsabilita'  per  comportamenti  tipizzati  dalla  norma   al
carattere  personale  della  condotta  commissiva  od  omissiva   del
contravventore». In tal senso «fondate sono, invece,  le  censure  di
violazione dell'art. 3 della  Costituzione  sotto  il  profilo  della
irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa da'  vita  ad
una sanzione assolutamente sui generis,  giacche'  la  stessa  -  pur
essendo di natura personale - non appare riconducibile ad un contegno
direttamente  posto  in  essere  dal  proprietario  del   veicolo   e
consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa  alla
circolazione stradale. A tale conclusione  conduce  la  ricostruzione
del contenuto della disposizione censurata alla luce della disciplina
generale  del  sistema  sanzionatorio  previsto  per   gli   illeciti
amministrativi, dalla legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al
sistema penale)» (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005). 
    Da cio' emerge  con  chiarezza  l'irragionevolezza  della  scelta
legislativa di porre la sanzione a carico di colui il quale  non  sia
anche  il  responsabile  dell'infrazione  stradale.   Sul   carattere
«generale» del principio  della  personalita'  della  responsabilita'
amministrativa, e' da chiarire inoltre come  l'art.  6  della  stessa
legge n. 689 del 1981  disciplini,  a  sua  volta,  per  le  sanzioni
pecuniarie, la solidarieta' passiva tra «il proprietario  della  cosa
che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua  vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il  titolare  di  un
diritto personale di godimento» e  «l'autore  della  violazione».  Il
codice della strada, all'art. 196,  con  riferimento  quasi  testuale
all'art. 6  della  citata  legge  n.  689  del  1981  fa  proprio  il
«principio di solidarieta'», disponendo, al  comma  1,  che  «per  le
violazioni punibili con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  il
proprietario  del  veicolo»  (o,  in  sua   vece,   «l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria») e' «obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta».  Nel  caso  in
ispecie, tuttavia, la questione si  atteggia  in  maniera  del  tutto
differente. Se e' vero che in piu' occasioni la Corte  costituzionale
(ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001) ha affermato  che
la responsabilita' solidale del proprietario di un  veicolo,  per  le
violazioni commesse da chi si  trovi  alla  guida,  costituisce,  nel
sistema delle sanzioni  amministrative  previste  per  la  violazione
delle norme relative alla  circolazione  stradale,  un  principio  di
ordine generale, la cui ratio risponde  alla  duplice  necessita'  di
evitare che molte norme sulla circolazione stradale restino eluse,  e
che i danneggiati in sinistri stradali possano  non  ottenere  giusto
risarcimento, la questione che  qui  viene  in  esame  e'  del  tutto
differente: la responsabilita' individuata  dall'art.  168  comma  10
C.d.S. in capo al proprietario del mezzo e al  committente  esclusivo
del trasporto non ha carattere solidale, ma si  esprime  invece  come
una sanzionabilita' «parallela», non «alternativa», per fatto altrui.
Il responsabile materiale della violazione  e'  gia'  necessariamente
individuato,  nessuna  norma  viene  elusa   o   ne   viene   evitata
l'applicazione, mentre ad ogni (eventuale)  danneggiato  e'  comunque
garantita  ogni  possibilita'  di  ristoro.   La   previsione   della
sanzionabilita'  dei  due  soggetti  esterni  alla  violazione  e  ai
comportamenti connessi, il proprietario del mezzo e il committente in
via   esclusiva,   e'   pertanto   comunque   destituita   da    ogni
ragionevolezza. Senza contare che la  possibile  coincidenza  tra  le
varie figure sanzionate, trattandosi di  profili  di  responsabilita'
distinti e non solidali, puo' determinare  la  paradossale  evenienza
che un soggetto, seppure responsabile, venga sanzionato due volte per
il medesimo fatto. 
    b) Ulteriore elemento di illegittimita' costituzionale e'  ancora
da ravvisare nella palese contrarieta' al disposto dell'art. 3 Cost.,
in relazione al trattamento differenziato di situazioni uguali, nella
misura in cui la norma di legge in parola prevede la  sanzionabilita'
dei committenti unicamente quando  si  tratti  di  trasporto  in  via
esclusiva. E' da dire che, nella grande maggioranza dei  casi,  nello
sviluppo della logistica della distribuzione moderna delle  merci  il
committente non e' in grado  di  controllare  se  i  propri  prodotti
vengano trasportati in abbinamento  a  merci  di  altri  committenti;
pertanto l'elemento differenziale in merito alla sanzionabilita'  non
appare sempre nella disponibilita'  delle  scelte  del  soggetto,  il
quale,  tuttavia,  in  seguito  e'  comunque  chiamato  a  rispondere
dell'attribuzione di un  profilo  di  responsabilita'.  Liminarmente,
inoltre, la ratio della distinzione tra committente in via  esclusiva
o meno, in relazione alla sanzionabilita',  non  sembra  avere  alcun
senso, dal momento che tutti i committenti usufruiscono del  medesimo
servizio. La stessa distinzione  tra  committente  esclusivo  e  non,
pertanto, sembra destituita di ogni  motivazione  logica,  e  viziata
pertanto  da  irragionevolezza,  concretandosi  cosi'  una  ulteriore
violazione del disposto dell'art. 3 Cost. 
    e) La norma in parola, nondimeno, specifica pertanto una  diversa
e ingiustificata disciplina di  definizione  degli  obblighi  per  il
trasporto delle merci pericolose rispetto all'Europa comunitaria e ai
Paesi   contraenti   l'Accordo   Europeo   relativo   al    Trasporto
Internazionale su Strada di  Merci  Pericolose  ADR.  L'articolazione
delle   responsabilita'   definite    dall'Accordo    comunitarizzato
ADR, infatti, e' attualmente specificamente dettagliata dalle Sezioni
1.4.2   e   1.4.3   dell'Accordo,   e   prevede   l'attribuzione   di
responsabilita' distinte in  capo  ai  diversi  soggetti  (Speditore,
Trasportatore, Destinatario, Caricatore, Riempitore, Imballatore)  di
cui l'impianto sanzionatorio dell'art. 168 C.d.S. non  tiene  affatto
conto, in special modo in relazione  al  comma  10.  Tale  quadro  di
responsabilita'  viene  letteralmente  stravolto   dalla   previsione
sanzionatoria della  norma  in  parola,  che  altera  il  sistema  di
omogeneita'  normativa  europeo  e  internazionale  che  proprio   il
Trattato e la comunitarizzazione del medesimo  dovrebbero  garantire.
Cio' si traduce nella violazione art. 117  comma  1  Cost.,  a  causa
della  violazione  degli  obblighi  internazionali  e  dal  contrasto
rispetto al vincolo di omogeneita' e di  parita'  di  trattamento  di
tutti i cittadini europei derivante dall'ordinamento comunitario. 
    d) Il contrasto tra la disciplina europea e internazionale  sotto
il profilo dell'individuazione  del  sistema  delle  responsabilita',
cosi'  come  nel  precedente  motivo  specificata,  non  si  traduce,
tuttavia, solo nella violazione degli obblighi  internazionali  e  di
aderenza al sistema comunitario, ma anche in un vulnus della coerenza
interna all'ordinamento giuridico. In  particolare,  l'art.  168,  ai
commi 7, 8, 9, 9 bis e 9-ter, definisce un sistema  sanzionatorio  la
cui finalita' e' quella di garantire il rispetto dell'Accordo ADR,  a
cui si fa specifico rinvio  al  comma  1,  il  quale  costituisce  la
matrice descrittiva cui la norme sanzionatorie fungono  da  garanzia.
La mancata  aderenza  della  norma  di  garanzia  rispetto  a  quella
contenente   la   descrizione-prescrizione   della   fattispecie   di
comportamento prevista  si  traduce  nella  necessaria  arbitrarieta'
della sanzione, e nella sua irragionevolezza. In tal senso, non  deve
solo lamentarsi  una  ulteriore  violazione  dell'art.  3  Cost.,  ma
l'indagine sull'illegittimita' della sanzione deve  spingersi  oltre.
Negli ordinamenti di  carattere  democratico,  infatti,  la  liberta'
individuale consiste  nella  possibilita'  di  autodeterminarsi,  nei
limiti  degli  obblighi  e  dei  divieti  di  carattere  personale  o
patrimoniale imposti dalle pubbliche autorita' in base alla legge. Se
e' vero che tale riserva di fonte primaria e' espressa  dall'art.  23
Cost., sarebbe riduttivo ritenere che  la  portata  della  norma  sia
limitata a tale prescrizione, poiche', invece, la garanzia dell'agere
licere  deve  intendersi  come  generale  previsione  della  liberta'
individuale, nella specifica individuazione  dei  limiti  del  potere
impositivo dello Stato e delle pretese dei  privati.  In  tal  senso,
l'illogicita' della norma oggetto, nel disporre una sanzione a carico
di soggetti terzi, e la essenziale irragionevolezza dell'applicazione
di  un  disvalore  patrimoniale  ad  un  soggetto  scevro  da  alcuna
responsabilita' nella contravvenzione di una disposizione  normativa,
non devono censurarsi solo in considerazione del disposto trattamento
discriminatorio di situazioni uguali, in  relazione  quindi  al  solo
parametro costituzionale della uguaglianza formale  e  sostanziale  e
della  connessa  irragionevolezza,  poiche'   la   disposizione,   in
qualsiasi  modo  interpretata,  oltrepassa  comunque  i   limiti   di
esigibilita' e di legittimita' nell'esercizio del  potere  impositivo
attribuito allo Stato proprio dal  parametro  in  parola,  l'art.  23
Cost., e deve quindi considerarsi irragionevole e violativa anche  in
relazione ad esso. 
    e) Un ulteriore elemento  di  incostituzionalita'  in  capo  alla
norma  in  parola  e'  da  individuarsi  nell'irragionevolezza  della
indiscriminata estensione al trasporto delle merci  pericolose  delle
disposizioni relative alla sanzionabilita' dell'eccesso di carico. In
questa  ultima  fattispecie,  la  responsabilita'   del   committente
esclusivo, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando, potrebbe
essere  individuata  in  considerazione  del  fatto   che   egli   e'
indubitabilmente a conoscenza della quantita' trasportata, in quanto,
appunto,  committente  in  via  esclusiva,   e   pertanto   egli   e'
indubitabilmente a conoscenza anche dell'eventuale eccesso di carico,
da cui puo' trarre  un  indubbio  vantaggio  in  termini  di  mancato
aggravio di spese dovuto alla utilizzazione di un  singolo  mezzo  in
luogo di due o  piu'.  Il  committente  esclusivo  nel  trasporto  in
eccesso, comunque, e' l'unico soggetto il quale indubitabilmente puo'
ricevere dalla violazione un vantaggio ingiusto. Nel  caso  dell'art.
168, viceversa, il committente, esclusivo o meno, non acquista  alcun
vantaggio dalla violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto,
ma ne viene anzi danneggiato, dal momento che beni di sua  proprieta'
vengono messi virtualmente  in  pericolo.  Oltre  a  cio',  egli  non
possiede alcuna possibilita' di effettuare un controllo  effettivo  o
documentale sui mezzi utilizzati e sulla  loro  dotazione  nel  corso
dell'intero viaggio e con riferimento a tutti i mezzi utilizzati.  La
norma  in  parola,  pertanto,  viola  il  principio  di   eguaglianza
sostanziale di cui all'art. 3 comma 2 Cost.,  in  quanto  dispone  il
trattamento  uguale  di   situazioni   indubitabilmente   differenti,
introducendo cosi' un ulteriore elemento  di  irragionevolezza  nella
disciplina.