IL TRIBUNALE  
 
    A scioglimento della riserva adottata alla  udienza  in  data  27
novembre 2009 sulla richiesta di sentenza di  non  doversi  procedere
avanzata dalla difesa di  Matteoli  Altero  ai  sensi  dell'art.  129
c.p.p. per carenza di una condizione di procedibilita', a cui il P.M.
si e' opposto, 
 
                               Osserva 
 
    Con  sentenza  n.  241  in  data  24  luglio   2009,   la   Corte
costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato sollevato dalla  Camera  dei  Deputati,  ha  statuito  il
dovere per  la  Autorita'  giudiziaria  procedente  di  informare  il
Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 8,  comma  4
Legge Costituzionale n. 1 in data 16 gennaio 1989, del  provvedimento
emesso in data 31 marzo/4 aprile 2005 dal Tribunale dei  Ministri  di
Firenze,  con  cui  tale  Collegio,  dopo  aver  escluso  la   natura
ministeriale dei reati ascritti all'imputato, si limitava a  disporre
la  trasmissione  degli  atti  stessi  alla   Autorita'   giudiziaria
competente. 
    In seguito, la Camera dei Deputati, avendo comunque avuto notizia
della  pendenza  dell'attuale  procedimento,  in   attuazione   della
prerogativa  attribuitale  dall'art.  96  della  Costituzione,  nella
seduta svolta in data 28 ottobre 2009, esaminata la  relazione  della
Giunta per le autorizzazioni su  una  domanda  di  deliberazione  del
Senatore  Altero  Matteoli  (deputato  all'epoca  dei  fatti)   sulla
riferibilita' all'art. 96 della Costituzione dei  fatti  oggetto  del
presente  procedimento  penale,  ha  approvato,  con  la  maggioranza
prevista, dall'art. 9, comma 3 legge  costituzionale  n.  1/1989,  la
proposta della Giunta per  le  autorizzazioni  di  deliberare  che  i
comportamenti  ascritti  al  Senatore  Altero  Matteoli,  Deputato  e
Ministro all'epoca dei fatti, da ritenersi di carattere ministeriale,
sono stati posti in essere per  il  perseguimento  di  un  preminente
interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi
del   citato   art.   9,   comma   3,   negandosi    conseguentemente
l'autorizzazione a procedere alla Autorita' giudiziaria. 
    Ritiene  il  difensore,  facendone  oggetto  di   una   specifica
richiesta,  che,  essendo  la  valutazione  del   competente   Organo
Parlamentare non sindacabile da parte della Autorita' giudiziaria ne'
sotto il  profilo  formale  ne'  sotto  il  profilo  sostanziale  per
espressa previsione dell'art. 9, comma 3,  L.  Cost.  n.  1/1989,  si
imponga che il Tribunale  emetta,  ai  sensi  dell'art.  129  c.p.p.,
sentenza dichiarativa di non doversi  procedere  per  mancanza  della
necessaria condizione di procedibilita'. 
    Il Pubblico ministero si e' opposto a tale richiesta,  osservando
che la autorizzazione a procedere e' stata  negata  dalla  Camera  in
assenza  dei  presupposti  previsti  dall'art.  96  Costituzione  per
l'esercizio di tale prerogativa, dal momento  che,  in  base  a  tale
norma ed alla  disciplina  prevista  dalla  legge  costituzionale  n.
1/1989, non spetterebbe all'Organo  parlamentare  la  valutazione  in
ordine alla natura ministeriale del reato,  rimessa  invece  in  modo
esclusivo alla Autorita' giudiziaria. 
    A fronte della  denegata  autorizzazione,  il  P.M.  ha  avanzato
richiesta al Tribunale di sollevare  conflitto  di  attribuzioni  tra
poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37, L. n. 87/1953. 
    Ritiene il Tribunale, condividendo le argomentazioni  svolte  dal
P.M., che  la  richiesta  difensiva  allo  stato  non  possa  trovare
accoglimento, rendendosi preliminarmente necessaria la statuizione da
parte della Corte costituzionale in ordine all'effettivo  potere  nel
caso in esame della Camera dei  Deputati  di  negare  alla  Autorita'
giudiziaria la autorizzazione a procedere. 
    Si ritiene, infatti, che il potere di negare  l'autorizzazione  a
procedere, effettivamente insindacabile ai sensi dell'art.  9,  comma
3, L. Cost. n. 1/1989, sia peraltro previsto, sulla base dell'art. 96
Costituzione e della disciplina contenuta nella legge  costituzionale
n. 1/1989, soltanto nel caso di  reato  avente  natura  ministeriale,
cioe' commesso nell'esercizio di tali funzioni, mentre  nel  caso  in
esame il Tribunale dei Ministri di Firenze, con provvedimento in data
4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state pienamente condivise  da
questo Tribunale nella ordinanza in data  4  dicembre  2006,  al  cui
contenuto si fa integrale rinvio in questa sede, ha  escluso  che  il
reato  contestato  ad  Altero  Matteoli  avesse   natura   di   reato
ministeriale, ritenendo  al  contrario  che  si  trattasse  di  reato
comune. 
    Ne consegue, pertanto, che, in siffatta situazione, la Camera dei
Deputati,  a  fronte  della  valutazione  giudiziale  da  parte   del
Tribunale dei Ministri e del  Tribunale  di  Livorno  sez.  dist.  di
Cecina in ordine alla natura  non  ministeriale  del  reato  ascritto
all'imputato, non aveva il  potere  di  negare  la  autorizzazione  a
procedere. 
    D'altra  parte,  dalla  motivazione  della  stessa  sentenza   n.
241/2009 della Corte costituzionale si desume  chiaramente  che  alla
Camera   non   spetta   alcuna   valutazione   vincolante    rispetto
all'Autorita' giudiziaria in  ordine  alla  natura  ministeriale  del
reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data  la  possibilita',
qualora ritenga diversa la  propria  valutazione  rispetto  a  quella
operata dal Giudice, di sollevare conflitto di  attribuzione  davanti
alla Corte costituzionale. 
    Ritiene  il  Tribunale  che,   a   fronte   del   diniego   della
autorizzazione a procedere  da  parte  della  Camera,  pur  potendosi
opinare, come sopra esposto, che tale diniego non sia vincolante  per
la Autorita' giudiziaria procedente in  considerazione  della  natura
comune del reato contestato al  Ministro  Matteoli  e  che  pertanto,
astrattamente, il Tribunale  avrebbe  potuto  anche  procedere  senza
tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi
dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale  a  sollevare
conflitto di attribuzioni tra la Autorita' giudiziaria  e  la  Camera
dei Deputati ai sensi dell'art. 37, legge n.  87/1953,  affinche'  la
Corte costituzionale  statuisca  se,  ai  fini  dell'esercizio  della
prerogativa  di  cui  all'art.  96  Cost.,  spetti  alla  Camera   di
appartenenza o alla Autorita' giudiziaria la  valutazione  in  ordine
alla natura ministeriale o meno del reato contestato.