IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato, dandone  lettura,  la  seguente  ordinanza  nella
controversia in materia di lavoro iscritta al n. 793/2009 R.G.A.C.  e
vertente  tra  Garreffa  Maria  Giuseppa,  rappresentata   e   difesa
dall'avv. Fabio  De  Simone  Sacca';  ricorrente  e  Ministero  della
giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso
dall'avvocatura distrettuale dello Stato; resistente. 
    Con ricorso depositato il 13  marzo  2009  la  ricorrente,  Maria
Giuseppa Garreffa,  dipendente  del  Ministero  della  giustizia  nel
Dipartimento di giustizia minorile, allega di  essere  stata  assunta
presso il Centro di giustizia minorile della Calabria  con  contratto
individuale del 30 ottobre 1999 (documento n. 2 del  fascicolo  parte
ricorrente) ed inquadrata con la qualifica di direttore  coordinatore
di area  pedagogica,  IX  qualifica,  area  funzionale  C,  posizione
economica C3. 
    Successivamente, come si evince dall'esame degli atti prodotti  a
corredo del ricorso, il 30 settembre 2003, la  ricorrente  era  stata
investita dell'incarico di Direttore dell'ufficio di Servizio Sociale
peri Minorenni di Reggio Calabria (documento  n.  6  fascicolo  parte
ricorrente). 
    La ricorrente afferma che, in ragione  del  dettato  dell'art.  4
della legge del 27 luglio 2005 n. 154 (G.U. n. 177 del  primo  agosto
2005), avrebbe dovuto essere,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore
della legge in questione, il 16  marzo  2005,  inquadrata  nel  ruolo
dirigenziale possedendo a  quella  data  la  qualifica  di  Direttore
coordinatore di servizio sociale presso il Dipartimento di  giustizia
minorile. 
    Lamentando  l'inottemperanza  al  disposto  normativo  da   parte
dell'amministrazione, ha chiesto  tutela  non  solo  per  il  mancato
inquadramento e  la  mancata  percezione  delle  connesse  differenze
retributive, ma anche per il risarcimento danno  ex  art.  2043  c.c.
«dei danni patiti e patendi scaturiti dal mancato inquadramento della
ricorrente nella qualifica  di  dirigente,  da  determinarsi  in  via
equitativa e, comunque, nella misura non  inferiore  ad  Euro  30.000
oltre accessori dal dovuto al soddisfo», danno da mancata  promozione
identificato  nell'«impossibilita'   di   ricoprire   una   qualifica
professionale  sicuramente  piu'  prestigiosa  e   di   ottenere   un
inquadramento professionale superiore». In subordine, ha  chiesto  la
liquidazione del danno contrattuale per violazione del  principio  di
correttezza e buona  fede  in  sede  di  esecuzione  ravvisabile  nel
perdurante comportamento omissivo dell'amministrazione. 
    Il Ministero, costituendosi, ha  sostenuto  l'infondatezza  della
pretesa assumendo, per un verso, che la  c.d.  legge  Meduri  non  si
applicherebbe al personale appartenente alla Giustizia  minorile,  e,
per altro, che la ricorrente non possedeva alla data  del  16  agosto
2005 i requisiti professionali richiesti dalla legge  del  27  luglio
2005,  n.  154  per  l'inquadramento  nella  qualifica  di  dirigente
penitenziario. 
    Difatti,   ad   avviso   del    Ministero,    sarebbe    ostativa
all'affermazione  del  diritto  la  circostanza  che  il  profilo  di
assistente sociale  presso  il  Dipartimento  di  giustizia  minorile
sarebbe stato attribuito alla ricorrente per  effetto  di  un  cambio
profilo da educatore  ad  assistente  sociale  e  non  sarebbe  stato
conseguito per effetto del superamento di un concorso pubblico,  come
richiesto dalla previsione legislativa invocata. 
    Cio' avrebbe pure differenziato la posizione della ricorrente  da
quella di altri soggetti, da lei indicati a  comparazione,  anch'essi
appartenenti    all'amministrazione    minorile     e     destinatari
dell'inquadramento a Dirigente in forza della legge n.  154/2005,  ma
che avrebbero conseguito il profilo con uno specifico concorso. 
    Va premesso che, per effetto della legge n.  154/2005,  e'  stata
operata una riforma del regime giuridico del  personale  appartenente
alla carriera  dirigenziale  penitenziaria  che  il  legislatore,  in
considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate  da
tale personale, collegate ai compiti di  esecuzione  penale  (art.  2
d.lgs. n. 63/2006), ha ritenuto di ricondurre nell'alveo dei rapporti
di lavoro di diritto pubblico, sottraendolo alla generale  disciplina
contrattuale del comparto Ministeri. 
    Va anche osservato che la controversia promossa dalla  ricorrente
appartiene alla giurisdizione ordinaria,  poiche'  essa  concerne  la
pretesa di un funzionario in  atto  non  appartenente  alla  carriera
dirigenziale (in cui  sono  ricomprese  le  figure  annoverate  nella
tabella allegata al d.lgs. n.  63/2006  di  attuazione  della  delega
contenuta  nella  legge  n.  254/2005)  di  essere  inquadrato   come
dirigente ope legis ossia in forza del dettato dell'art. 4, comma  1,
della legge n. 254/2005. 
    A tale conclusione (in senso analogo  vedasi  Cassazione  Sezioni
Unite ordinanza n. 5460 del 2009) si deve  necessariamente  pervenire
in quanto l'art. 4, comma 3, della citata legge statuendo che  «nelle
more  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti   legislativi   previsti
dall'art. 1, comma 1, il rapporto di lavoro  del  personale  nominato
dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del  personale
gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali  e'  regolato
dalle disposizioni previste per il personale  statale  in  regime  di
diritto pubblico» riconnette solo all'acquisizione dell'inquadramento
dirigenziale  l'applicazione  del  regime  di  diritto  pubblico   e,
pertanto, solo a tale condizione  opera  la  devoluzione  al  giudice
amministrativo della cognizione delle controversie. 
    Passando al merito, va esaminato il dettato normativo da cui trae
origine la controversia. 
    L'art. 4 della legge n. 154/2005  con  una  norma  transitoria  e
finale cosi' dispone: «Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate  esigenze  di
funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria,  il  personale  che
alla data di entrata in vigore della  presente  legge  e'  inquadrato
nella  posizione  economica  C3,   gia'   appartenente   ai   profili
professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di
direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio
sociale dell'Amministrazione  penitenziaria,  ai  quali  hanno  avuto
accesso mediante concorso pubblico, nonche'  gli  ispettori  generali
del  ruolo  ad  esaurimento,  sono  nominati  dirigenti  secondo   la
posizione   occupata   da   ciascuno   nel   rispettivo   ruolo,   in
considerazione della esperienza professionale  maturata  nel  settore
avendo gia' svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale. 
    Per le medesime esigenze di cui al comma 1,  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, comma
1, il personale non inquadrato nella  posizione  economica  C3  delle
medesime figure  professionali  indicate  al  comma  1  del  presente
articolo   consegue   l'inquadramento   nella   posizione   economica
superiore, in relazione alle vacanze determinate nel  ruolo,  secondo
la posizione nello stesso occupata. 
    Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti   legislativi
previsti dall'art. 1, comma 1, il rapporto di  lavoro  del  personale
nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo  e  del
personale gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali  e'
regolato dalle disposizioni previste  per  il  personale  statale  in
regime di diritto pubblico. 
    4. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21  maggio  2000,
n. 146, le lettere a), b), d), e) ed  l) sono abrogate.». 
    Ad avviso del decidente, la limitazione della riqualificazione ad
alcuni soltanto dei  profili  ora  confluiti  nella  categoria  C3  e
l'esclusione di altri appare irragionevole, giacche', in presenza del
medesimo grado di professionalita', da  ritenersi  esistente  in  via
presuntiva per l'inclusione delle figure nel medesimo  livello  della
classificazione contrattuale, il legislatore avrebbe dovuto garantire
a tutti coloro che ricoprivano profili del livello C3, conseguiti per
concorso, il passaggio alla posizione dirigenziale. 
    Sicche' la ricorrente, per il fatto stesso di ricoprire  uno  dei
profili  professionali  della  categoria  C3,   conseguito   mediante
concorso, avrebbe avuto diritto alla riqualificazione. 
    Si  impone,  pertanto,  la  necessita'  del  vaglio  della  Corte
costituzionale in termini di ragionevolezza (art. 3 Cost.)  dell'art.
4, comma 1, della legge n. 154/2005 nella  parte  in  cui  limita  ai
profili  professionali  di   direttore   coordinatore   di   istituto
penitenziario,  direttore  medico   coordinatore   e   di   direttore
coordinatore di  servizio  sociale  l'automatico  inquadramento  come
dirigenti. 
    Infatti,  l'inquadramento  automatico  previsto  dalla  legge   e
presumibilmente giustificato dall'esigenza di copertura immediata dei
posti, concerne il personale che, alla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge,  sia  inquadrato  nella  categoria  C3,  purche'   gia'
appartenente ai profili professionali di  direttore  coordinatore  di
istituto penitenziario, direttore  medico  coordinatore  e  direttore
coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione  penitenziaria,
e che a tali profili abbia avuto accesso mediante concorso pubblico. 
    Sono esclusi altri profili, come si e' detto, pur presumibilmente
equivalenti in quanto riconducibili alla medesima posizione economica
e  compresi  nella  stessa  area,  quella  C,  quali   il   direttore
coordinatore di area pedagogica e il direttore contabile. 
    Sono  esclusi  pure  coloro  che  abbiano  conseguito  i  profili
direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico
coordinatore  e  di  direttore  coordinatore  di   servizio   sociale
dell'Amministrazione  penitenziaria  con   meccanismo   diverso   dal
concorso. 
    La dizione della legge, quanto all'indicazione dei  profili,  non
puo' essere intesa altrimenti che tassativa. 
    Il legislatore si avvale, infatti,  volutamente  di  una  dizione
normativa che ha tenore non esemplificativo. 
    Per altro,  la  norma  denuncia  la  sua  natura  eccezionale  e,
pertanto, di stretta interpretazione, poiche'  introduce  una  deroga
alla regola dell'accesso alla dirigenza per pubblico concorso al fine
di sopperire all'immediata ed urgente necessita' di  provvedere  alla
copertura di posti. 
    La scelta per l'accesso automatico mediante confluenza di profili
preesistenti appare  frutto  di  una  valutazione  discrezionale  del
legislatore. 
    Ma la scelta solo di alcuni fra piu'  profili  appartenenti  alla
medesima  posizione  economica   ed   area   evidenzia   aspetti   di
irragionevolezza, non essendo ravvisabili ragioni che  consentano  di
differenziare i profili preferiti rispetto agli altri. 
    Nel caso in esame, la ricorrente, alla data di entrata in  vigore
della legge era gia' inquadrata in un profilo C3, conseguito mediante
concorso, quello di direttore coordinatore di area pedagogica ed  era
transitata per cambio profilo in  quello  di  direttore  di  servizio
sociale per i minorenni. 
    In  primo  luogo,  va  detto  che  e'  superabile   in   via   di
interpretazione la prima questione  posta  dal  Ministero  resistente
circa   la   riferibilita'   del   beneficio   al   solo    personale
dell'amministrazione penitenziaria e non a  quello  del  dipartimento
minorile. 
    Difatti, il testo normativo non puo' essere  limitato  nella  sua
applicazione al solo personale dell'amministrazione penitenziaria con
esclusione del  personale  che,  con  analoghe  mansioni  e  identico
profilo di inquadramento, opera nel dipartimento dell'amministrazione
minorile,  non  essendo  giustificata  una  disciplina  differenziata
laddove si discuta di figure professionali  identiche  ed  aventi  il
medesimo    patrimonio    professionale,    poiche'    una    diversa
interpretazione della  legge  si  presterebbe  a  forti  sospetti  di
incostituzionalita' alla luce dell'art. 3 Cost. 
    Ma tale interpretazione adeguatrice puo' e deve  essere  compiuta
dal   giudice   a   quo,   trattandosi   di    una    interpretazione
costituzionalmente  orientata,  che  non  necessita   dell'intervento
ablativo o additivo della  Corte  costituzionale  sul  dettato  della
disposizione. 
    Il   testo   normativo   in   esame,   laddove   fa   riferimento
all'«personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e' inquadrato nella posizione economica C3,  gia'  appartenente
ai  profili  professionali  di  direttore  coordinatore  di  istituto
penitenziario,  di  direttore  medico  coordinatore  e  di  direttore
coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria»,
va inteso nell'intentio legis  come  riferibile  anche  al  personale
della  giustizia  minorile  avente  analoghe   funzioni   nell'ambito
dell'esecizione  penale  e  non  limitato  al  solo   personale   del
dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  giacche'  l'unica
distinzione   fra   le   due   tipologie   attiene   ai   destinatari
dell'esecuzione penale che, nel primo caso,  sono  i  minori  e,  nel
secondo, i maggiori di eta'. 
    Ma  resta  da  risolvere  la  diversa  questione  se  il  dettato
normativo della norma transitoria sopra citata, nella  parte  in  cui
limita l'inquadramento superiore automatico a determinati profili, in
atto inquadrati in C3, a cui gli interessati abbiano  «avuto  accesso
mediante   concorso   pubblico»,   intenda   volutamente    escludere
dall'accesso alla riqualificazione o trasformazione ope  legis  tutti
coloro che abbiano acquisito i profili in questione  per  effetto  di
meccanismi ultronei rispetto al concorso, sia che cio' consegua  alla
progressione in carriera verticale o, come  nel  caso  in  esame,  al
cambio profilo nell'ambito della medesima categoria. 
    Per giungere ad una corretta ricostruzione della voluntas  legis,
deve osservarsi che il riferimento all'accesso mediante concorso  non
e'  presente  solo  nella  disposizione  esaminata  della  legge   n.
154/2005, ma e' ripetuta  nell'art.  1,  primo  comma,  che  detta  i
criteri di confluenza nella nuova carriera dirigenziale,  in  cui  si
legge «Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine  di  disciplinare  l'ordinamento  della  carriera
dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico  ed  economico
di tale carriera nella quale ricomprendere il personale  direttivo  e
dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli  ex
profili professionali di direttore  penitenziario,  di  direttore  di
ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale,
ai quali hanno avuto  accesso  a  seguito  di  concorso,  nonche'  il
personale del ruolo  amministrativo  ad  esaurimento  della  medesima
Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri direttivi.». 
    La clausola sembra, pertanto, esplicitamente  funzionale  proprio
ad escludere da tali riqualificazioni coloro che  abbiano  conseguito
gli stessi profili nel corso della  carriera,  anche  se  per  cambio
profilo. 
    Essa, infatti, viene assumere un  significato  preciso  anche  in
relazione   alla   natura   tassativa   dell'elenco   delle    figure
professionali   previste   dalla   norma,   poiche'   il   meccanismo
dell'accesso, se esteso  nella  sua  applicazione  alla  progressione
orizzontale, rafforza la volonta' di creare  un  numerus  clausus  di
profili  nell'ambito  dell'area  C,  livello  C3,  titolari  di   una
posizione di vantaggio. 
    Si crea cosi'  uno  sbarramento  che  opera  sia  dal  basso  che
rispetto a profili equivalenti. 
    Ma, gia' in astratto, la scelta dell'accesso mediante concorso al
profilo appare ragionevole solo  se  correlata  ad  una  progressione
verticale. 
    Difatti, la scelta della selezione concorsuale ha in tal caso uno
scopo funzionale al buon andamento ed efficienza poiche'  costituisce
nel pubblico impiego garanzia del  possesso  in  via  presuntiva  dei
requisiti fissati dalla legge per l'accesso ad una determinata figura
professionale. 
    Ma il criterio non e' piu'  ragionevole,  poiche'  perde  la  sua
funzione in relazione ai parametri costituzionali di riferimento,  se
opera   anche   per   la   progressione   orizzontale   in   cui   la
differenziazione fra i vari profili non e'  connessa  ad  un  diverso
grado di conoscenze professionali per cui non ha senso richiedere  il
superamento della selezione. 
    Sicche'   anche   tale   questione   fa   emergere   quanto   sia
ingiustificata  la  differenziazione  fra  i  profili   del   livello
economico C3 operata dall'art. 4 della legge del 27 luglio  2005,  n.
154, in assenza di un maggiore patrimonio professionale  dei  profili
avvantaggiati rispetto a  quelli  esclusi,  che,  viceversa,  essendo
compresi nello stesso livello economico e  nella  stessa  area  sono,
dunque, presuntivamente fra loro equivalenti. 
    Dunque,  deve  rilevarsi  che  la  regolamentazione  voluta   dal
legislatore produce l'effetto ingiustificato che, mentre il personale
di categoria  C3  gia'  inquadrato  come  direttore  coordinatore  di
istituto  penitenziario,  di  direttore  medico  coordinatore  e   di
direttore coordinatore di  servizio  sociale  accede  automaticamente
alla dirigenza in forza di legge,  coloro  che  provengono  da  altri
profili, fra cui i direttori coordinatori di area pedagogica, come la
ricorrente, possono accedervi solo per concorso. 
    L'equivalenza dei contenuti professionali  delle  figure  incluse
rispetto a quelle escluse e' argomentabile non solo in  astratto,  ma
anche in concreto, ossia in ragione del contenuto delle  declaratorie
del contratto collettivo integrativo del Ministero  della  giustizia,
quadriennio normativo 1998-2001, prodotto dalla lavoratrice. 
    L'art. 1 del contratto  integrativo  suddetto  definisce  la  sua
sfera soggettiva di applicazione come «tutto il personale  dipendente
del Ministero della giustizia e destinatario del  CCNL  del  comparto
ministeri»,   e   rivela   la   riferibilta'   anche   al   personale
dell'amministrazione minorile e penitenziaria non solo  nell'art.  6,
laddove sono individuate le delegazioni trattanti di  parte  pubblica
anche per tali dipartimenti, ma nel contenuto di tutto  il  contratto
che include disposizioni comuni (capo I) e specifiche per  i  singoli
dipartimenti di cui si e' detto (capo II e III). 
    Anche nell'ambito del sistema di  classificazione  del  personale
sono individuate (art. 18-bis) delle figure comuni  ai  dipartimenti,
fra  cui  quella  di  direttore  coordinatore  di  area   pedagogica,
conseguita dalla ricorrente  con  concorso,  e  quella  di  direttore
coordinatore di servizio sociale prevista  dalla  legge  n.  145/2005
(«Vengono, inoltre,  individuate  le  seguenti  figure  professionali
comuni  a  taluni  o   a   tutti   i   sistemi   di   classificazione
dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria,
della Giustizia minorile e degli  Archivi  notarili,  ferma  restando
l'appartenenza  dei  lavoratori  a   ciascuna   di   dette   distinte
articolazioni, nei relativi settori»). 
    La declaratoria di base,  comune  a  tutti  i  profili  dell'area
funzionale C, posizione economica C3, riguarda  i  «a)lavoratori  che
assumono  la   direzione   della   struttura   che   non   sia   sede
dirigenziale;b)lavoratori che assumono la  direzione  del  settore  o
servizio  e  collaborano  direttamente  con  il  dirigente   per   la
definizione e la realizzazione  delle  linee  di  indirizzo  e  degli
obiettivi  nel   campo   del   trattamento   in   esecuzione   penale
prevalentemente  esterna.   Assumono   la   responsabilita'   diretta
dell'organizzazione e gestione del settore in collaborazione  con  le
professionalita'  inferiori.c)lavoratori  che  assumono  le  funzioni
vicarie del dirigente.». 
    La declaratoria del profilo di direttore coordinatore  di  centro
servizio sociale include i «lavoratori che assumono la direzione  del
servizio, e collaborano direttamente con il dirigente dell'istituto o
servizio per  la  definizione  e  la  realizzazione  delle  linee  di
indirizzo e degli obiettivi nel campo del trattamento in  materia  di
esecuzione penale. Sostituiscono in sua assenza il dirigente. 
    Profilo professionale di riferimento nell'ambito  del  previgente
ordinamento  per  qualifiche  funzionali  (d.P.R.  1984  n.  1219   e
successive modifiche) e  dell'organizzazione  del  lavoro  cui  detto
ordinamento era  rapportato:  direttore  coordinatore  di  centro  di
servizio sociale. 
    Quella del direttore coordinatore di area pedagogica e'  riferita
ai: 
    «Lavoratori che assumono la direzione del servizio, e collaborano
direttamente  con  il  dirigente  dell'istituto  o  servizio  per  la
definizione e la realizzazione  delle  linee  di  indirizzo  e  degli
obiettivi nel campo del trattamento in materia di esecuzione  penale.
Sostituiscono in  sua  assenza  il  dirigente  del  settore.  Profilo
professionale di riferimento nell'ambito del  previgente  ordinamento
per  qualifiche  funzionali  (d.P.R.  1984  n.  1219   e   successive
modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: direttore coordinatore di area pedagogica». 
    Come si vede, non solo l'esistenza di una declaratoria comune  di
tutti i profili inclusi nel livello C3  denuncia  gia'  l'equivalenza
fra di essi, ma anche  il  contenuto  delle  declaratorie  specifiche
delle   due    figure    professionali    evidenzia    la    medesima
professionalita', caratterizzata dall'esercizio di  funzioni  vicarie
rispetto al dirigente e da una attivita'  in  stretta  collaborazione
con questi, per cui non e' possibile  affermare  che  la  figura  del
direttore coordinatore di servizio sociale sia dotata di un  maggiore
contenuto professionale che consenta solo ad essa,  a  differenza  di
quella del direttore  coordinatore  di  area  pedagogica,  di  essere
riqualificata in funzioni dirigenziali. 
    Tale argomento di per se' sufficiente vale  anche  rispetto  alle
altre due figure professionali prese in esame dalla legge. 
    Anche la lettura di atti  parlamentari  rafforza  la  convinzione
dell'assenza di reali ragioni giustificative circa la distinzione. 
    Negli  atti  della IIª  commissione  permanente  -  giustizia   -
resoconto sommario 478ª del 24 maggio 2005 -  Ordine  del  giorno  al
disegno di legge n. 1184-B (riguarda la legge n. 154/2005)  -  Caruso
Antonino, Dalla Chiesa-, si legge: 
    «I1 Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1184-B, 
    considerato  che   la   riforma   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria  non  riguarda  i  direttori   coordinatori   di   area
pedagogica e i direttori coordinatori amministrativo contabili; 
    considerato che gli appartenenti alle citate figure professionali
(70 unita') sono stati assunti negli anni 1999 e  2000,  partecipando
ad un concorso pubblico (due prove scritte e otto materie orali), per
il quale erano previsti i seguenti requisiti: 
    1. essere in possesso del diploma di laurea; 
    2. avere un'anzianita' di servizio di cinque  anni  maturata  nel
medesimo profilo; 
    3.  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   specializzazione
post-laurea  (biennale)  ed,  in  mancanza,  essere   disponibile   a
frequentare  un   corso   di   formazione   sostitutivo   organizzato
dall'Amministrazione; 
    4. partecipare ad un corso di  formazione  della  durata  di  sei
mesi,  con  esame  finale,  presso  l'Istituto  Superiore  di   Studi
penitenziari, corso identico a quello previsto  per  l'immissione  in
ruolo dei dirigenti e conforme all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1972, n. 472; 
    considerato che successivamente, attraverso  lo  strumento  della
riqualificazione, altro personale e' stato inquadrato nella  medesima
figura professionale senza aver sostenuto esami e senza  il  possesso
del diploma di laurea; 
    considerato  che   la   riforma   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria nemmeno riguarda i direttori coordinatori minorili; 
    impegna  il  Governo  a  far  si'  che  ai  ricordati  funzionari
direttivi sia evitato, anche attraverso la promozione ed adozione  di
idonei strumenti normativi, un trattamento discriminatorio rispetto a
quello   previsto   per    i    funzionari    di    pari    qualifica
dell'Amministrazione penitenziaria.». 
    Inoltre,   venne   ritirato   l'emendamento   all'art.   1    che
ricomprendeva anche il personale appartenente ai profili di direttore
coordinatore  di  area  pedagogica  e   di   direttore   coordinatore
amministrativo  contabile  fra  quelli  della  carriera  dirigenziale
penitenziaria («2. In attuazione del comma 1 del  presente  articolo,
dopo il comma 1-bis dell'art. 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, 165 e' inserito il seguente: 
    "1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e  3,  il  personale  della
carriera  dirigenziale  penitenziaria,  nell'ambito  del   quale   e'
ricompreso anche il personale appartenente ai  profili  di  direttore
coordinatore  di  area  pedagogica  e   di   direttore   coordinatore
amministrativo contabile  cui  tale  personale  ha  avuto  accesso  a
seguito  di  concorso  ovvero  procedura  di   riqualificazione,   e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento"». Conseguentemente, all'art.
5, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:
«di cui agli articoli 1» aggiungere la seguente: «, 2»; b) sostituire
le parole: «euro 4.021.784» con le  seguenti:  «euro  4.700.000»;  c)
sostituire  le  parole:  «euro  1.240.505»  con  le  seguenti:  «euro
1.500.000»;  d)  sostituire  le  parole:  «euro  5.262.289»  con   le
seguenti: «euro 6.200.000». 
    Al comma 2, sostituire le parole: «euro 70.711» con le  seguenti:
«euro 79.000». 
    E' evidente che il precetto normativo importa una  disparita'  di
trattamento fra coloro che  all'atto  dell'entrata  in  vigore  della
legge n. 254/2005, pur essendo inquadrati  nella  medesima  categoria
C3, provengono dai profili professionali  previsti  dal  legislatore,
giacche' essi sono automaticamente  riqualificati  dirigenti,  mentre
coloro che , invece, appartengono ad  altri  profili  della  medesima
categoria devono affrontare un concorso per accedere  alla  qualifica
dirigenziale, differenza di trattamento che non appare ragionevole in
assenza di situazioni giuridiche ragionevolmente differenziate. 
    Norme parametro del vaglio. 
    Art. 3, 1 comma, Cost.  laddove  importa  che  situazioni  eguali
debbano essere oggetto di uguale disciplina normativa. 
    In relazione alla rilevanza  deve  osservarsi  che  la  soluzione
della questione e'  senza  dubbio  incidente  sulla  soluzione  della
controversia atteso  che  in  assenza  della  pronuncia  della  Corte
costituzionale la ricorrente non potrebbe, alla  stregua  del  tenore
letterale della disposizione di legge, trovare tutela. 
    Quanto alla non manifesta inammissibilita'  della  questione,  va
detto che, non essendo possibile risolvere in via  interpretativa  il
dissidio fra il precetto contenuto  nella  legge  e  l'art.  3  della
Costituzione,  deve  sollevarsi  d'ufficio  in  via  incidentale   la
questione di legittimita' costituzionale.