Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto; Contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo n. 24 del 14 luglio 2010, pubblicata sul BUR Abruzzo n. 47 del 21 luglio 2010, recante «Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, come da estratto del relativo verbale, depositato unitamente alla relazione del Ministro proponente. La legge regionale e' censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 5. La citata norma regionale prevede genericamente, «al fine di consentire l'ordinata conclusione dei rogetti in itinere», la possibilita', per i dirigenti regionali, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, confermando tutti contratti di collaborazione ad enti ed organismi regionali, non solamente quelli correlati all'attivita' aeroportuale, materia della disciplina normativa. Tale generica previsione, che peraltro non indica alcun termine, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di tali incarichi. Si evidenzia quindi un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (cio' in quanto le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento). La norma regionale, inoltre, considerata la sua genericita', viola le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010,come convertito in legge n. 122/2010, secondo le quali il ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». Poiche' detta disposizione costituisce principio generale al quale sono tenute ad adeguarsi le regioni e le province autonome ai fini del coordinamento della finanza pubblica, materia affidata, dall'art. 117, terzo comma Cost, alla competenza regionale di tipo concorrente, la norma regionale contrasta altresi' con il citato art.117, comma terzo, Cost.