Ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente della  Giunta
pro tempore per la  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della  legge  della  regione  Abruzzo  n.  24  del  14  luglio  2010,
pubblicata sul  BUR  Abruzzo  n.  47  del  21  luglio  2010,  recante
«Interventi a sostegno dell'Aeroporto  d'Abruzzo».  La  presentazione
del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei  Ministri  del
17 settembre 2010, come da estratto del relativo verbale,  depositato
unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
      
    La legge regionale e' censurabile relativamente alla disposizione
contenuta nell'art. 5. 
    La citata norma regionale  prevede  genericamente,  «al  fine  di
consentire  l'ordinata  conclusione  dei  rogetti  in  itinere»,   la
possibilita', per i dirigenti regionali, di prorogare i contratti  di
collaborazione coordinata e  continuativa  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge regionale, confermando tutti  contratti
di collaborazione ad  enti  ed  organismi  regionali,  non  solamente
quelli correlati all'attivita' aeroportuale, materia della disciplina
normativa. 
    Tale generica previsione, che peraltro non indica alcun  termine,
oltre  a  porsi  in  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
agli articoli 3 e 97 Cost., consente un generalizzato  meccanismo  di
proroga dei rapporti in essere, senza limiti  temporali  e  senza  il
rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs.  n.
165/2001, per il conferimento di tali incarichi. Si evidenzia  quindi
un contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal Codice civile (cio'  in  quanto  le  disposizioni  del
d.lgs. n. 165/2001 rappresentano principi  ai  quali  il  legislatore
regionale deve fare riferimento). 
    La norma regionale,  inoltre,  considerata  la  sua  genericita',
viola le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28,  del  d.l.  n.
78/2010,come convertito in legge n. 122/2010,  secondo  le  quali  il
ricorso a personale con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa puo' avvenire, per gli enti ivi  previsti,  a  decorrere
dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del  50  per  cento  della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    Poiche' detta  disposizione  costituisce  principio  generale  al
quale sono tenute ad adeguarsi le regioni e le province  autonome  ai
fini del coordinamento  della  finanza  pubblica,  materia  affidata,
dall'art. 117, terzo comma Cost, alla competenza  regionale  di  tipo
concorrente, la norma regionale  contrasta  altresi'  con  il  citato
art.117, comma terzo, Cost.