IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 85 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto
da: 
        Flavia Chiaro, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea  Maria
Valorzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  Trento,
Via Calepina, n. 65; 
    Contro provincia autonoma di Trento, in  persona  del  Presidente
pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti  Nicolo'  Pedrazzoli,
Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni ed elettivamente domiciliata presso
l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15; 
    Nei   confronti   di   Francesca   Gozzi,   Elena   Merighi   per
l'annullamento quanto al ricorso principale: 
        della deliberazione della Giunta provinciale n. 14,  di  data
15 gennaio 2010, nonche' del bando dalla stessa  approvato,  relativo
all'Aggiornamento straordinario  delle  graduatorie  provinciali  per
titoli del personale docente formate per gli anni scolastici  2009  -
2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 e 2012 - 2013. Termini e modalita'  di
presentazione delle domande»,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione n. 3, parte IV, supplemento I, del 25 gennaio 2010, per
quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9,  comma  1,  del  medesimo
bando, e dell'art. 67, comma 8, della L.p. n. 28  dicembre  2009,  n.
19, in ordine al punteggio attribuito per il servizio  effettivamente
prestato per tre anni scolastici continuativi; 
        nonche' degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e
comunque connessi del procedimento, ed in particolare dei  successivi
atti  di  approvazione  definitiva  della   graduatoria   provinciale
permanente per titoli relativa alla scuola primaria; 
        quanto al ricorso per motivi aggiunti: 
          della determinazione del  Dirigente  del  Servizio  per  la
gestione risorse umane scuola e F.P.  n.  125  del  15  giugno  2010,
avente ad oggetto l'«Approvazione e pubblicazione  delle  graduatorie
principali per  titoli  provvisorie  del  personale  docente  per  il
quadriennio 2009 - 2013», nella parte in cui approva  la  graduatoria
provvisoria relativa alla scuola primaria in cui la ricorrenti figura
alla posizione 401 con punti 172, in applicazione dell'art. 9,  comma
1, del citato bando e dell'art. 67, comma 8, della  L.p.  n.  19  del
2009. 
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma
di Trento; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno  2010  il
cons.  Alma  Chiettini  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1.  La  ricorrente  espone  in  fatto  di  essere   un'insegnante
elementare e di essere iscritta nelle graduatorie  per  titoli  della
provincia autonoma di Trento valevoli per gli anni  2009  -  2013  e,
segnatamente, alla posizione n. 362 con complessivi  120  punti  (dei
quali 3 per il titolo di  studio,  41  per  l'abilitazione  e  76  di
servizio).  Allega  inoltre  di  aver  presentato   la   domanda   di
inserimento nelle graduatorie provinciali degli  insegnanti  per  gli
anni 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal  bando  approvato
con la deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2010, n. 14,
concernente l'aggiornamento straordinario delle suddette  graduatorie
provinciali per titoli del personale docente. 
    L'art.  9,  comma  1,  del  bando   per   l'aggiornamento   delle
graduatorie ha disposto che «sono attribuiti quaranta  punti  per  il
servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi
nelle scuole provinciali a carattere  statali  paritarie,  legalmente
riconosciute pareggiate o parificate del Trentino;  tale  puntuto  e'
riconosciuto per un massimo di quattro volte e  purche'  il  servizio
sia stato prestato per almeno sei mesi per anno»; l'art. 1, comma  2,
dello stesso bando ha inoltre disposto che «gli aspiranti docenti che
non presentano  domanda  di  aggiornamento  conservano  il  punteggio
posseduto, fatta salva la rideterminazione del  punteggio  attribuito
per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi  del
comma 1 dell'art. 9». Tale peculiare  criterio  di  formazione  delle
graduatorie  rappresenta  la  pedissequa  applicazione  del  comma  8
dell'art. 67 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19. 
    2. Con ricorso notificato in data  25  marzo  2010  e  depositato
presso la segreteria del Tribunale il successivo giorno 12 aprile, la
ricorrente ha  impugnato  il  citato  bando,  deducendo  le  seguenti
censure in diritto: 
    I - «illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma  8,  della
L.p. 28 dicembre 2009, n. 19, per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione  in  relazione  ai  discendenti   principi   di   tutela
dell'affidamento  e  ragionevolezza   della   legge   -   conseguente
invalidita' derivata degli atti applicativi impugnati»; a suo  avviso
contrasterebbe con i richiamati  principi  costituzionali  la  citata
norma provinciale  con  la  quale  e'  stato  deciso  di  riconoscere
retroattivamente per la  continuita'  didattica  40  punti  per  ogni
triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili  fino
a quattro volte per un massimo di 160 punti: si  tratterebbe  di  una
scelta manifestamente irragionevole per la quantita'  del  punteggio,
sia triennale che  totale,  previsto  e  che  contrasterebbe  con  il
principio di tutela dell'affidamento. 
    3. Si e' tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione
provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso  nel  merito
perche' infondato. 
    4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data  18  giugno
2010 e depositato presso la segreteria del  Tribunale  il  successivo
giorno 22, la ricorrente  ha  impugnato  la  graduatoria  provvisoria
medio tempore pubblicata, deducendo  la  sua  illegittimita'  in  via
derivata  e  denunciando  le  conseguenze   dell'applicazione   delle
impugnate  disposizioni   sulla   sua   posizione   in   graduatoria,
all'evidenza peggiorativa sia della precedente che di quella  che  le
sarebbe spettata se si fosse applicata  la  normativa  a  regime.  La
deducente, infatti, si e' vista collocare alla posizione n. 401,  con
un arretramento di 39 posti rispetto a quella  precedente,  vedendosi
superare da 82 insegnanti che  hanno  goduto  dei  nuovi  criteri  di
assegnazione e di calcolo del punteggio spettante per la  continuita'
didattica (fino a 160 punti) prestata in Provincia  di  Trento  negli
anni trascorsi. 
    L'istante  ha  contestualmente  chiesto,  in  via  cautelare,  la
sospensione.   dei   provvedimenti   impugnati,   anche   ai    sensi
dell'articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 
    5. Con nota depositata in segreteria in data  22  giugno  2010  i
difensori della provincia hanno rinunciato ai termini di  difesa  per
la discussione dell'istanza cautelare. 
    6. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 18 del  23  giugno
2010 e' stata fissata la discussione alla camera di consiglio del  24
giugno 2010. 
    7. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2010 e'  stata  sentita
l'illustrazione da  parte  dei  procuratori  presenti  delle  opposte
posizioni difensive. 
    In esito a quanto deciso in camera di consiglio e'  stata  emessa
l'ordinanza in pari data n. 74 con  la  quale,  sul  rilievo  che  la
questione di legittimita' costituzionale  dedotta  sia  rilevante  ai
fini del decidere, nonche' non manifestamente infondata,  la  domanda
cautelare e' stata provvisoriamente accolta  sospendendo  l'efficacia
del comma 1 dell'art. 9, oltre che del comma 2 dell'art. 1, del bando
del  15  gennaio  2010  per   l'aggiornamento   straordinario   delle
graduatorie  sul  presupposto  dell'esistenza  di  danni   gravi   ed
irreparabili sino alla pronuncia della  Corte  costituzionale  e  con
riserva di successivo riesame all'esito della pronuncia da  parte  di
quest'ultima. 
    8a. Cosi' riassunti i  prolegomeni  della  vicenda,  il  Collegio
premette, in termini generali, che  il  principio  della  continuita'
didattica ha occupato un ruolo centrale nel dibattito psicopedagogico
italiano degli ultimi anni, tanto che  ne  e'  stata  anche  proposta
l'adozione  come  indicatore  d'analisi  per  la  valutazione   della
qualita' e dell'efficacia di un sistema scolastico volto a realizzare
una  scuola  moderna  d'ispirazione  europea  ma,  al  tempo  stesso,
radicata nella realta' locale. Tale principio e' essenzialmente volto
a  garantire  la  presenza  stabile  di  un  corpo  docente  per  non
frammentare l'azione educativa e meglio realizzare lo sviluppo  delle
conoscenze  e  delle  personalita'  degli  studenti.  Sotto   diverso
profilo,  e'  stato  anche  osservato  che  cio'  non  significa  che
l'esigenza della continuita' didattica debba essere intesa in maniera
aprioristica  ed   assoluta,   posto   che   anche   un   ragionevole
avvicendamento  degli  insegnanti  e'  in  grado  di   apportare   un
arricchimento del bagaglio culturale dei discenti e  non  si  traduce
necessariamente in un pregiudizio. 
    Nella   scienza   educativa,   il   concetto    di    continuita'
educativo didattica si identifica nello  sviluppo  e  nella  crescita
degli scolari e degli studenti ed esige per il loro perseguimento che
si evitino macroscopiche soluzioni di continuita'  nell'insegnamento:
cio' significa che ogni momento formativo deve essere legittimato dal
precedente  e  tendere  all'armonica  integrazione  funzionale  delle
esperienze e degli apprendimenti compiuti. 
    Tale scienza assoggetta a motivata critica non solo  la  mancanza
di  continuita'  didattica  dello  stesso   insegnante   negli   anni
successivi ma, piu' in generale, dell'intero processo di  formazione,
visto nella stretta connessione della gradualita' dell'apprendimento,
quando sia insufficiente o faccia del tutto difetto il  raccordo  nei
passaggi tra i diversi ordini e gradi del percorso scolastico in  cui
transita il  soggetto  in  eta'  evolutiva  (denominata  «continuita'
curriculare»);  e'  giudicata,  poi,  altrettanto  negativamente   la
mancanza  di  continuita'  con   l'ambiente   familiare   e   sociale
(cosiddetta «continuita' orizzontale»), ove si configuri una frattura
tra vita scolastica ed extrascolastica e quando  la  scuola  non  sia
capace di raccordarsi alle problematiche e ai bisogni  formativi  del
territorio. 
    Pertanto,  il  perseguimento  della  continuita'  didattica   non
integra alcun particolare favor nei confronti  degli  insegnanti  che
prestino la loro attivita' nel rispetto del visto  parametro,  ma  e'
diretto a produrre effetti  positivi  per  i  discenti,  che  sono  i
destinatari  di  un  insegnamento  che  siffattamente  si  svolga  e,
pertanto, essi  e  non  altri  sono  titolari  della  pretesa  a  che
l'attivita' didattica conservi la sua  fisionomia  sotto  il  profilo
della persona del docente. 
    8b. Nel sistema scolastico della provincia autonoma di Trento  il
concetto di continuita' didattica si concreta sul piano organizzativo
nell'avvertita necessita' di poter fare affidamento su di  un  corpus
docente  complessivamente  stabile  e  che,  ove  provenga  da  altre
Regioni, non aspiri a rapidamente trasferirsi altrove, se del caso in
area del territorio nazionale prossima all'originaria residenza. 
    I problemi connessi alla continuita'  didattica  nella  provincia
autonoma richiedono dunque la  ricerca  di  soluzioni  ragionevoli  e
meditate, tali da non scoraggiare l'ingresso di docenti formatisi  ed
operanti al  di  fuori  dei  confini  provinciali  e  che  perseguano
un'equilibrata  mediazione  tra  concorrenti  valori  con   modalita'
dirette  ad  impedire  che  la  loro  graduazione   incida   comunque
negativamente sui discenti, e dunque sulle  figure  piu'  deboli  del
sistema scolastico. Come gia' segnalato, invero, e' a vantaggio della
loro acculturazione che occorre apprestare relazioni stabili e sicure
con il corpo docente. 
    9. Nella normativa scolastica  statale  con  la  risalente  L.  5
giugno  1990,  n.  148,  di  riforma  dell'ordinamento  della  scuola
elementare, era stato previsto che  l'assegnazione  degli  insegnanti
alle classi avesse «cura a garantire le condizioni per la continuita'
didattica», e la successiva circolare n. 339, del 16  novembre  1992,
aveva definito la continuita' come «l'esigenza primaria per garantire
il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo».
Per la scuola  secondaria,  lo  statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti, approvato con d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha sancito che
«lo studente ha diritto ad una formazione culturale  e  professionale
qualificata   che   rispetti   e    valorizzi,    anche    attraverso
l'orientamento, l'identita' di ciascuno e sia aperta alla  pluralita'
delle   idee»   e   che   «la   scuola   persegue   la    continuita'
dell'apprendimento». 
    La legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per  la  definizione  delle
norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione  professionale,  ha
egualmente codificato all'art. 3, pertinente la qualita' del  sistema
formativo, il  principio  della  continuita'  didattica,  «assicurato
anche attraverso una congrua permanenza dei  docenti  nella  sede  di
titolarita'». 
    Il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, contenente le  norme  generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo  dell'istruzione,
oltre ad aver previsto il principio della continuita' curriculare, ha
stabilito che il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito
dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali  definiti  dal
collegio dei docenti e  dal  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,
disponga  l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi   della   scuola
primaria, garantendo «le condizioni  per  la  continuita'  didattica»
(cfr., art. 7, comma 7) e che, inoltre, il miglioramento dei processi
di  apprendimento  e   della   relativa   valutazione,   nonche'   la
«continuita'  didattica»,  siano  assicurati  anche   attraverso   la
permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il  tempo
corrispondente al periodo didattico (cfr., art. 8, comma  3,  per  la
scuola primaria, e art. 11, comma 7,  per  la  scuola  secondaria  di
primo grado). 
    Anche il d.lgs. 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente  le  norme
generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,  ha  previsto
che «il miglioramento dei processi di apprendimento e della  relativa
valutazione nonche' la continuita' didattica, sono  assicurati  anche
attraverso la permanenza  dei  docenti  nella  sede  di  titolarita',
almeno per il tempo corrispondente ad un  periodo  didattico»  (cfr.,
art. 12, comma 3) e che, per quanto riguarda i percorsi di istruzione
e formazione professionale, siano le regioni ad  adottare  le  misure
che  favoriscano  la  continuita'  formativa  anche   attraverso   la
permanenza dei docenti (cfr., art. 16). 
    10a. Per quanto concerne il quadro normativo di  riferimento  per
la  provincia  autonoma  di  Trento,   la   materia   dell'istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale e artistica) e' prevista  dall'art.  9,  primo
comma,  n.  2),  dello  statuto  speciale  d'autonomia,  fra   quelle
assegnate alla competenza legislativa concorrente. 
    Tra le funzioni che il successivo d.P.R. 15 luglio 1988, n.  405,
concernente  le  «Norme  di  attuazione  in  materia  di  ordinamento
scolastico» dello statuto speciale, ha attribuito alla  provincia  vi
e' anche lo «stato giuridico ed economico  del  personale  insegnante
(ispettivo, direttivo o  e  docente)»,  da  disciplinarsi  con  legge
provinciale per istituirne i ruoli. 
    In materia di personale la provincia  ha  competenza  legislativa
esclusiva (cfr., art. 8, primo comma, n. 1), dello statuto speciale),
soggetta al regime dei limiti costituzionali, oltre che  dei  vincoli
derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi
internazionali, di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione; sul
personale  della  scuola  detta  competenza  legislativa  subisce  un
ulteriore limite, imposto (121 comma 3 dell'art. 2 delle citate norme
di  attuazione,  ove  e'  stato  previsto  che  la  provincia   debba
disciplinare con proprie  leggi  lo  stato  giuridico  del  personale
insegnante «nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi  dello
stato». 
    Il principio della continuita' didattica e', poi,  contenuto  nel
comma 3 dell'art. 2 del  citato  d.P.R.  n.  405  del  1988,  ove  e'
disposto che la provincia di Trento intervenga con proprie leggi «per
la migliore utilizzazione del  personale  stesso  anche  al  fine  di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una  piu'
efficace  organizzazione  della  scuola»  e  che,   «per   assicurare
l'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, la provincia autonoma
di Trento definisce, previa intesa con il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca,   apposite   misure   per   la
determinazione dei tempi e  delle  modalita'  per  la  mobilita'  del
personale insegnante tra il  territorio  provinciale  e  il  restante
territorio nazionale» (comma 4). 
    Il previsto Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca e la provincia autonoma di Trento e'
stato  sottoscritto  in  data  1°  marzo   2005   e   approvato   con
deliberazione della giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 454. 
    Esso prescrive che la  provincia  approvi  «apposita  tabella  di
valutazione dei titoli culturali  e  professionali,  valorizzando  la
continuita' di servizio nelle sarde a carattere statale  e  paritario
della provincia». 
    10b. La L.p. 7 agosto 2006,  n.  5,  sul  «Sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Trentino», ha  istituito  le  istituzioni
scolastiche e formative  provinciali,  enti  dotati  di  personalita'
giuridica, di autonomia didattica,  organizzativa,  amministrativa  e
finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche al fine di
permettere  «la  flessibilita'  dell'insegnamento  finalizzata   alla
continuita'   didattica   e   formativa,   all'orientamento   e    al
riorientamento   alla    realizzazione    di    percorsi    didattici
personalizzati  e  integrati,  di  esperienze  di  tirocinio   e   di
alternanza scuola - lavoro, a garanzia della qualita' del processo di
apprendimento e di formazione integrale  della  persona»  (art.  15),
nonche'  il  sistema  educativo  provinciale,  per   «assicurare   la
continuita' educativi e didattica per l'intero percorso di istruzione
e formazione» (art. 54). In  tale  sistema,  compete  alla  provincia
determinare la dotazione complessiva  del  personale  assegnato  alle
istituzioni scolastiche  e  formative  provinciali;  provvedere  alle
assegnazioni   dei   dirigenti,   dei   docenti   e   del   personale
amministrativo,  tecnico,  ausiliario  e  assistente  educatore  alle
singole istituzioni scolastiche e formative  provinciali  secondo  un
piano di razionalita', continuita' e progettualita' (art. 85  e  86);
istituire le graduatorie provinciali per  titoli  per  l'accesso  dei
docenti a posti a tempo indeterminato e  a  tempo  determinato  nelle
scuole  a  carattere  statale,  che  hanno  durata  quadriennale  con
possibilita' di aggiornamento biennale del  punteggio.  A  tal  fine,
l'art. 92 della legge in esame detta principi e criteri direttivi per
la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per  titoli,
formate sulla base dei punteggi attribuiti  in  relazione  ai  titoli
posseduti e ai servizi prestati  in  attivita'  d'insegnamento  nelle
scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che  paritarie,
secondo i criteri di valutazione definiti dal  regolamento  approvato
che d.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.  Inoltre,  l'ultimo  comma
dello stesso art. 92 stabilisce che gli iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento nazionali previste dall'art. 1, comma  605,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  che  chiedano  l'inserimento
nelle  graduatorie  provinciali  per  titoli  siano  inseriti   nelle
medesime in posizione subordinata a tutte le fasce. 
    10c.  Da  quanto  sommariamente  esposto  emerge  dunque  che  la
provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle sue competenze  in
materia di ordinamento scolastico, da leggersi in base  al  combinato
disposto dello statuto e delle citate norme di attuazione, predispone
le  graduatorie  per  titoli  del  personale  docente   secondo   una
disciplina propria; che  tale  ordinamento  di  settore  si  presenta
aperto con graduatorie quadriennali, rivedibili  biennalmente  quanto
ai titoli conseguiti medio tempore dai docenti, e con possibilita' di
aggiornamenti straordinari; che fruisce a tal fine di proprie tabelle
di valutazione dei  titoli  che  fanno  salvi  sia  i  titoli  che  i
requisiti  d'accesso  validi  sul   territorio   nazionale,   e   che
individuano concorrentemente modalita'  di  valutazione  proprie  che
valorizzano ulteriori fattori quali la continuita' di servizio  nelle
scuole della provincia. 
    Per  questi  aspetti  il  prefigurato  sistema   si   differenzia
peculiarmente da quello statale basto esclusivamente  su  graduatorie
permanenti, attualmente trasformate  in  graduatorie  a  esaurimento,
alle quali e' allo stato precluso ogni ingresso  da  parte  di  altri
docenti. 
    11a. Quanto al valore della continuita'  didattica,  il  comma  2
dell'art. 84 ha disposto  che  l'utilizzazione  delle  risorse  umane
della   scuola   debba   avvenire   «nel    quadro    dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicita'  dell'azione  amministrativi  del
sistema  educativo  provinciale  che  ne  assicura  la   trasparenza,
l'imparzialita' e la qualita', al fine di garantire la  tutela  degli
interessi pubblici, in particolare della continuita' didattica, e dei
dritti degli  studenti».  L'art.  92,  comma  2,  lett.  e),  ha  poi
stabilito  che  «per  il   servizio   effettivamente   prestato   con
continuita' per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni
ordine e grado operanti sul territorio provinciale e' attribuito  uno
specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali  il
servizio e' prestato con continuita'».  A  tal  fine,  il  d.P.P.  28
dicembre 2006, n. 27-80/Leg, ha previsto l'attribuzione di  15  punti
per «il servizio effettivamente prestato per cinque  anni  scolastici
continuativi nelle scuole provinciali a carattere  statale  paritarie
legalmente  riconosciute  pareggiate  o  parificate  del   territorio
provinciale», precisando che detto punteggio e' «riconosciuto per  un
massima di due volte e purche' il serzizio  sia  stato  prestato  per
almeno 6 mesi per anno» . 
    Su tale base normativa erano state dunque formate  le  previgenti
graduatorie quadriennali 2009 - 2013. 
    11b. Nel mese di  marzo  2009  il  legislatore  provinciale,  con
l'art. 66 della legge  n.  2,  ha  innovativamente  disposto  che  le
suddette  graduatorie  provinciali  per  titoli  fossero   aggiornate
straordinariamente  dopo  il  primo   anno   di   validita',   «quale
provvedimento anticongiunturale volto  a  creare  le  condizioni  per
aumentare l'occupazione lavorativa ... in  conseguenza  di  cio'  per
doro che stanno attualmente frequentando  gli  ultimi  corsi  Ssis  e
acquisiranno  il  titolo  abilitative  entro  quest'anno  si  ritiene
opportuno permettere di iniziare quanto prima ad insegnare attraverso
l'aggiornamento  delle  graduatorie  provinciali»   (cfr.   relazione
illustrativa al provvedimento normativo). 
    Successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno,  con  il
comma 8 dell'art. 67 della legge n. 19,  concernente  la  finanziaria
provinciale per l'anno 2010, il Legislatore provinciale ha modificato
le modalita'  di  attribuzione  del  punteggio  riconosciuto  per  la
continuita' didattica, stabilendo che, «in deroga alla lett.  e)  del
comma 2 dell'art. 92» della legge provinciale  sulla  scuola,  e  «ai
fini dell'aggiornamento straordinario delle  graduatorie  provinciali
per titoli del personale docente» previsto dall'art. 66 della L.p. n.
2 del 2009, il punteggio per il servizio continuativo  effettivamente
prestato nelle scuole provinciali  a  carattere  statale,  paritarie,
legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  sia  elevato  a
«quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre  anni
scolastici» e che tale punteggio sia «riconosciuto per un massimo  di
quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno sei
mesi per anno». 
    12a. In definitiva, dall'esame della normativa provinciale  sopra
riportata il Collegio rileva  che  il  postulato  della  «continuita'
didattica» e' codificato nelle norme di attuazione dello statuto che,
integrando una fonte normativa subordinata alla Costituzione  e  allo
statuto, si qualificano come una fonte rinforzata rispetto alle leggi
ordinarie, vincolando il legislatore ad adottare una disciplina volta
alla  migliore  utilizzazione  del  personale,  «anche  al  fine   di
soddisfare le esigenze di  continuita'  didattica»,  conseguentemente
apprestando le «misure  per  la  determinazione  dei  tempi  e  delle
modalita' perla mobilita' del personale insegnante tra il  territorio
provinciale e il restante territorio nazionale». 
    Come piu' sopra gia' enunciato, la richiamata L.p. n. 5 del  2006
ha  dato  concreta  attuazione  al  suddetto  indirizzo  tramite   il
riconoscimento  di  un  punteggio   aggiuntivo   «per   il   servizio
effettivamente prestato con continuita' per periodi non  inferiori  a
tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul  territorio
provinciale».  In  sede  regolamentare,  poi,  il   visto   punteggio
aggiuntivo e' stato individuato in 15 punti, conseguibili  in  cinque
anni e per un massimo di due volte. Se si  considera  che  lo  stesso
regolamento  prevedeva  che  per  ogni  anno   di   insegnamento   si
maturassero  12  punti,  cio'  significava,   prima   dell'introdotta
novella, che per cinque anni di servizio  con  continuita'  didattica
ciascun insegnante maturava 60 punti quali  titolo  di  servizio,  ai
quali si sommavano i 15 punti di bonus per la continuita'. 
    12b.   E',   altresi',   avviso   del   Tribunale    che    anche
l'interpretazione teleologica della normativa provinciale primaria  e
secondaria sopra ricordata conduca all'identico risultato, essendo il
premio riconosciuto alla continuita' didattica peculiare  espressione
del fine di perseguire la disponibilita' di un corpo docente che  sia
incoraggiato  a  permanere  sul  territorio  quale  che  sia  la  sua
provenienza, in esso radicando la fondata aspettativa  a  fruire  dei
futuri vantaggi siffattamente assicurati da una poziore posizione  in
graduatoria. 
    Non pare estraneo alla presente  disamina  il  rilievo  parimenti
generale che le leggi non sono adottate al  solo  scopo  di  graduare
differenti interessi, ma sono  esse  stesse  il  prodotto  di  quelle
esigenze che in ciascuna comunita' giuridica  si  riconoscono  e  che
trovano sovente base e ragione nelle nuove esigenze sociali,  il  cui
concreto  accertamento  compete  in  materie  attribuite   alla   sua
giurisdizione al Giudice amministrativo  nella  retta  lettura  delle
norme dell'ordinamento. 
    Da un lato, centrale appare dunque nella  provincia  autonoma  il
ruolo esercitato dal primario interesse degli studenti di ogni ordine
e grado delle scuole trentine i quali, ai fini del migliore  percorso
formativo  possibile,  necessitano  all'evidenza  della  continuativa
presenza dei loro docenti. 
    Al detto aspetto si associa, come la difesa  dell'Amministrazione
provinciale ha sagacemente argomentato, la concorrente valorizzazione
dell'investimento formativo che la provincia realizza per  i  docenti
ai sensi del comma 4  dell'art.  26  del  C.C.P.L.,  che  prevede  un
impegno  complessivo  di  40  ore  obbligatorie  per  il   cosiddetto
«potenziamento  formativo»,  delle  quali  20  sono   dedicate   alla
realizzazione  del  progetto  d'istituto  e  10  per   attivita'   di
formazione e di aggiornamento su tematiche individuate  dal  collegio
docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto. 
    Infine, non va sottaciuto che la  previsione  del  bonus  per  la
continuita' didattica  compensa  lo  svantaggio  che  gli  insegnanti
iscritti  nelle  graduatorie   provinciali   subiscono   in   ragione
dell'esclusivita' di detta iscrizione, posto che nel sistema trentino
non e' previsto l'accesso alla mobilita' esterna tramite l'iscrizione
in altre graduatorie provinciali. 
    13. La norma contenuta nel  comma  8  dell'art.  67  della  legge
finanziaria  provinciale  per  il   2010   ha   derogato,   tuttavia,
incisivamente ai criteri in precedenza vigenti, riconoscendo  per  la
sola   occasione   dell'aggiornamento   straordinario   2010    delle
graduatorie provinciali in esame che il  detto  punteggio  aggiuntivo
per  il  servizio  continuativo   svolto   in   qualsivoglia   scuola
provinciale  sia  elevato  a  «quaranta   punti   per   il   servizio
effettivamente prestato per tre anni scolastici» e che tale punteggio
sia «riconosciuto per un  massimo  di  quattro  volte  e  perche'  il
servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno». 
    Il  Collegio  ritiene,  al  riguardo,   che   la   questione   di
legittimita' costituzionale prospettata dai ricorrenti sia  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    14a. In punto  rilevanza,  la  nuova  normativa  ha  permesso  ai
docenti che hanno lavorato negli scorsi armi in provincia  di  Trento
di  conseguire  la  vista  maggiorazione  di  40  punti  per  ciascun
triennio, e per quattro volte, per la sola continuita'  del  servizio
svolto, del tutto indipendentemente dal tipo di scuola nella quale lo
stesso e' stato prestato; il che si prospetta dunque di tutto rilievo
a fronte dei 36 punti che nello stesso periodo avrebbero maturato per
l'insegnamento  nelle  scuole  elementari  o  primarie  o  secondarie
statali, per i  27  punti  per  il  servizio  prestato  nelle  scuole
paritarie e per i 18 punti per quello svolto nelle scuole  legalmente
riconosciute, pareggiate o parificate. Inoltre, il suddetto punteggio
e' attribuito non solo per la classe di insegnamento nella  quale  il
servizio e' stato effettivamente reso, ma anche per le  altre  classi
in cui il docente e' abilitato. 
    L'interesse che muove la ricorrente e' palese, venendo incisa  la
sua posizione nella graduatoria provinciale per  la  scuola  primaria
2010 - 2013 in corso di aggiornamento e gia' pubblicata il 16  giugno
scorso in versione provvisoria. Il pregiudizio indotto sul suo status
e' quindi del tutto evidente, posto che nella graduatoria previgente,
ove  la  continuita'  incideva  in  misura  inferiore,  occupava   la
posizione n. 362 ed in quella aggiornata la posizione n. 401, con  un
arretramento  nominale  di  39   posti.   Tuttavia,   il   detrimento
sostanziale e' ben maggiore, vedendosi superata da 82  insegnanti  in
ragione dei soli nuovi criteri  di  assegnazione  e  di  calcolo  del
punteggio  spettante  per  la  continuita'  didattica   prestata   in
provincia di Trento negli anni trascorsi. Da cio' risulta che con  il
sistema previgente l'istante si sarebbe graduata  alla  posizione  n.
322,  conseguendo  maggiori  possibilita'  di  ottenere  un  incarico
annuale e, prima ancora, la priorita'  nella  scelta  della  sede  di
lavoro. 
    14b. Il Collegio osserva, in proposito,  che  l'applicazione  del
comma 8 dell'art.  67,  che  detto  scorrimento  ha  provocato  nella
graduatoria,  integra   un   tratto   di   attivita'   amministrativa
strettamente vincolata, valendo la norma con effetti retroattivi  nei
confronti dell'intero corpo docente: la  relazione  illustrativa  ha,
infatti, dato atto che, in disparte restando la sua  chiara  lettera,
«tale emendamento e' a fattore dei docenti da lungo tempo in servizio
a tempo determinato in Trentino». 
    15a.  La  questione  di  illegittimita'  costituzionale,  che  e'
rilevante nei termini sopra illustrati, e', altresi',  a  parere  del
Tribunale non manifestamente infondata. 
    La  disposizione  in  esame  appare  anzitutto  sospettabile   di
violazione dell'art 3 della  Costituzione  avuto  riguardo  alla  sua
retroattivita'. 
    Come codesta sovrana Corte costituzionale ha piu' volte chiarito,
l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva «incontra  una  serie
di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e  che  attengono
alla salvaguardia, tra l'altro di  fondamentali  valori  di  civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale  di  ragionevolezza   e   di   eguaglianza   e   la   tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei  soggetti  quale  principio
connaturo allo Stato di diritto» (cfr., sentenza 15 luglio  2005,  n.
282). 
    Anche con riferimento ai  rapporti  di  durata,  codesta  sovrana
Corte  ha  piu'  volte  affermato  il  principio   secondo   cui   il
Legislatore, in materia di successione di leggi,  «dispone  di  ampia
discrezionalita' e puo' anche  modificare  in  senso  sfavorevole  la
disciplina di quei tempimaificoe in senso sfavvrevvle  la  disciplina
di quei rapporti,  ancorche'  l'oggetto  sia  costituito  da  diritti
soggettivi perfetti, salta - in caso di norme retroattive - il limite
imposto in materia penale  dall'art.  25,  secondo  comma,  Cost.,  e
comunque  a  condizione  che   la   retroattivita'   trovi   adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza  e  non  si  ponga  in
contrasto con altri valori e interessi  costituzionalmente  protetti.
Nella giurisprudenza di questa Corte poi, e' consolidato il principio
del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che  costituisce
l'elemento fondamentale dello Stato di diritto e non puo' essere leso
da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale
di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (cfr., sentenza
24 luglio 2009,  n.  236,  e  la  giurisprudenza  costituzionale  ivi
citata). 
    Nel caso  di  specie  la  norma  in  questione  ha,  all'opposto,
introdotto modalita'  di  riconoscimento  del  servizio  prestato  in
continuita' didattica che segnano una netta soluzione di  continuita'
rispetto  al  passato  e  che  si  applicano  peraltro  per  il  solo
aggiornamento  straordinario  2010,  posto  che  per  quello   futuro
tornera' ad applicarsi la normativa a regime con il riconoscimento di
15  punti  nel  quinquennio.  Con  detta  revisione  una  tantum   il
previgente  sistema  nel  quale  i  docenti   gia'   iscritti   nelle
graduatorie avevano riposto pieno  affidamento  e'  stato,  tuttavia,
modificato con effetti  che  si  protrarranno  indefinitivamente  nel
tempo quanto al rapporto che si configurava fra i loro  titoli  e  la
continuita' didattica, essendo quest'ultima del tutto  inopinatamente
divenuta  parametro  dominante  rispetto  a  tutti   gli   altri   ed
obiettivamente decisivo per la posizione  da  acquisire  nelle  nuove
graduatorie. 
    Alla sospetta violazione del principio di parita' tra  quanti  si
trovino nell'identica situazione si associa,  peraltro  strettamente,
quella del principio di  ragionevolezza,  che  le  norme  retroattive
devono rispettare rispetto a  posizioni  che  appaiano  essere  state
legittimamente quesite. 
    In  dipendenza,  infatti,  della   retroattivita'   della   norma
l'incisione della posizione della ricorrente, ancorche' promanante da
una singola revisione  della  graduatoria,  pare  cristallizzare  nel
tempo con effetti a scontata ricaduta anche sulle future  graduatorie
per quelle posizioni che abbiano fruito del riconoscimento  anche  di
un solo triennio a titolo di continuita'  di  servizio  e  dunque  in
virtu' di vicenda del tutto casuale: il che appare  tradursi  in  uno
strumento di persistente  depotenziamento  delle  pretese  di  quanti
abbiano maturato o possano conseguire in futuro un punteggio connesso
a titoli diversi da quello della mera continuita'. 
    Sotto  quest'ultimo  profilo   non   parrebbe   escluso   neppure
l'ulteriore  pregiudizio,  direttamente  rilevante  per   l'interesse
pubblico che pur s'intende soddisfare,  provocato  dalla  presumibile
riduzione a zero di ogni spinta all'ulteriore formazione, destinata a
non svolgere alcun molo quanto ai titoli conseguibili al cospetto  di
punteggi comunque palesemente irraggiungibili. 
    Puo' in proposito soggiungersi che, prima della suddetta novella,
i docenti erano consapevoli che  il  punteggio  conseguibile  per  il
servizio prestato in continuita' didattica accreditava loro 15  punti
per ogni quinquennio e per il massimo di due volte; che tale criterio
si  traduceva  in  un.  corrispondente  vantaggio  sull'ordine  delle
graduatorie e che, per conseguenza, ciascun aspirante docente operava
sulla base di parametri certi  ed  obiettivi  la  propria  scelta  se
conseguire o meno detto punteggio aggiuntivo restando iscritto  nelle
graduatorie trentine per un quinquennio o per un decennio. 
    Ne' detta peculiare disciplina pare giustificarsi, come allega la
difesa dell'Amministrazione provinciale, con  il  fatto  che  sarebbe
piu' favorevole per i docenti, avendo ridotto il periodo utile a  tre
anni  ed  elevato  il  punteggio  maturabile,  incidendo  essa  sulle
graduatorie  che   saranno   utilizzate   pro   futuro   e   operando
indistintamente per  tutti  gli  aspiranti  che  possano  vantare  un
triennio di insegnamento continuativo nelle scuole della provincia. 
    Infatti, il consistente mutamento del punteggio assegnato  immuta
per quanto suesposto la formazione della graduatorie e, quindi, viola
un  affidamento  qualificato  di  quei  ricorrenti  che  vi  figurano
iscritti sulla scorta dei precedenti criteri. 
    15b. Sotto diverso aspetto, il Collegio rileva  che  il  servizio
gia' prestato, che e' stato oggetto d'immediata  valutazione,  sembra
concretare, da  una  parte,  un  eccesso  di  potere  legislativo  e,
dall'altra, la violazione del canone della ragionevolezza anche sotto
un differente profilo. 
    Nella specie appare, infatti, palese il rilievo  che,  in  virtu'
del servizio pregresso, riveste il punteggio attribuito ai docenti: i
40 punti conseguibili per ciascuno dei trascorsi trienni si  sommano,
infatti, ai 36 punti previsti per  l'attivita'  svolta  nello  stesso
periodo nelle scuole statali, ridotti a  27  punti  per  il  servizio
prestato nelle scuole paritarie e a  18  punti  per  quello  prestato
nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  pareggiate  o   parificate,
nonche' ai 30 punti previsti per l'abilitazione conseguita presso  le
scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento  secondario
(SSIS), ai 12 punti per il dottorato di  ricerca  e  ai  3  per  ogni
diploma di specializzazione o master universitario di durata  annuale
(corrispondente a 60 crediti con esame finale. 
    L'Amministrazione provinciale ha  peraltro  difeso,  anche  sotto
questo aspetto, la disposizione in esame,  sul  rilievo  che  sarebbe
erronea la  pretesa  di  confrontare  punteggi  che  corrispondono  a
finalita' diverse e sottolineando che essa costituirebbe  una  scelta
discrezionale del legislatore. 
    A parere  del  collegio  l'eccesso  di  potere  legislativo  pare
integrato dal fatto che tutti i punteggi previsti  dalla  tabella  di
valutazione dei titoli si presentano  omogenei  e  proporzionali  fra
loro,  come  emerge  esemplificativamente  dall'osservazione  che  il
titolo SSIS, cui corrispondono 30 punti, sconta un bonus  di  soli  6
punti, equivalendo i restanti  24  ad  un  biennio  di  insegnamento,
tenuto   conto   della   pari   durata   del   relativo   corso    di
specializzazione.  Inoltre,  anche  gli  altri   punti   riconosciuti
appaiono riconducibili all'identica logica, considerando  che  quelli
attribuiti per le scuole paritarie  e  per  le  scuole  parificate  o
pareggiate  sono  gradatamente  piu'  contenuti  rispetto  a   quelli
previsti per le scuole statali: il che  appare,  invero,  espressione
della discrezionalita' del Legislatore provinciale, che si sottrae in
quanto tale ad ogni possibile censura  sul  piano  dell'apprezzamento
compiuto. 
    L'innegabile alterazione di  detta  logica  sembra,  all'opposto,
manifesta, ove si rifletta  che,  nel  quadro  dell'attribuzione  dei
punteggi per titoli, che  nel  corso  degli  anni  ha  costituito  la
progressiva  costituzione  del  personale   patrimonio   di   ciascun
insegnante,  ben  sorretto  nelle  proprie  scelte  dall'esigenza  di
incrementarlo con scelte di  studio  e  di  formazione  poste  a  sua
disposizione  dalla  Provincia,  l'indifferenziata  assegnazione  dei
ridetti 40 punti anche  per  un  solo  triennio  si  traduce  in  uno
strumento di straordinaria  accelerazione  quanto  alla  collocazione
nelle  graduatorie  provinciali   di   quegli   insegnanti,   e   che
obiettivamente svilisce i titoli fino a quel  momento  accumulati  da
tutti gli  altri:  l'indecifrabilita'  di  siffatta  scelta,  che  e'
obiettivamente sorretta dall'unico parametro  della  prestazione  del
servizio nel territorio della Provincia, pare dunque tradursi  in  un
irrazionale apprezzamento e. dunque nel lumeggiato eccesso di  potere
legislativo, non trovando che parziale giustificazione  nell'esigenza
di premiare la continuita' delle singole docenze. 
    Da  quanto  ora  esposto  si  deduce,  peraltro,  la  concorrente
violazione,   sotto   un   diverso   aspetto,   del   canone    della
ragionevolezza,  sovente  fatto  proprio  da  codesta  sovrana  Corte
nell'esercizio delle sua competenza di Giudice delle leggi. 
    Il   concetto   giuridico   a   contenuto   indeterminato   della
ragionevolezza e' stato, invero, originariamente ricondotto  all'area
dominata dal principio di uguaglianza, si che la  norma  apportatrice
di  irragionevoli  discriminazioni   e'   apparsa   per   cio'   solo
costituzionalmente illegittima. Lo stesso criterio, tuttavia,  si  e'
progressivamente  affrancato  dal  principio  di  uguaglianza,   come
autorevolmente affermato da un suo Presidente, «anche in  assenza  di
una sostanziale disparita' di trattamento  tra  fattispecie  omogenee
allorche'   la   norma   presenti    una    intrinseca    incoerenza,
contraddittorieta' od  illogicita'  rispetto  al  contesto  normativo
preesistente o rispetto alla  complessiva  finalita'  perseguita  dal
legislatore». In un'accezione piu' pregnante  di  quella  precedente,
codesta sovrana Corte ha valutato la coerenza della norma  sottoposta
al suo esame rispetto alla ratio ad essa sottesa, ovvero la  sua  non
contraddittorieta'  rispetto  al  sistema,   o   la   non   manifesta
inidoneita'  degli  strumenti  ivi  prescelti   per   conseguire   un
determinato fine, con  un  controllo  comportante  considerazioni  di
adeguatezza, pertinenza, proporzionalita', coerenza. 
    Piu'  di  recente,  e'  stato   applicato   il   criterio   della
ragionevolezza intrinseca, attraverso il quale il giudizio si traduce
in una valutazione di conformita'  della  norma  alla  ratio  che  la
sostiene (cfr., sentenza 5 dicembre 2008, n. 399). In tal  senso,  la
ragionevolezza intrinseca di una norma  puo'  essere  valutata  anche
verificando se tale norma sia o meno coerente con  la  qualificazione
che di essa  si  da'  in  generale  nell'atto  normativo  in  cui  e'
contenuta, oppure verificando se la contraddizione si  configuri  tra
la previsione astratta e  la  sua  concreta  applicazione  (cfr.,  da
ultimo, sentenze 28 gennaio 2010, n. 26 e 8 maggio 2009, n. 137). 
    In definitiva, la questione di legittimita' costituzionale per la
disposizione che assegna un cosi' elevato punteggio sulla sola scorta
di una qualsivoglia docenza purche' prestata nel territorio  trentino
appare al Tribunale non manifestamente infondata, tenuto conto  della
ridetta,  profonda   alterazione   che   induce   sulle   graduatorie
provinciali, e alla stregua di una logica obiettivamente  estranea  a
quella che  nel  passato  ha  meditatamente  guidato  il  Legislatore
provinciale nell'articolata prefissione  del  valore  dei  titoli  in
possesso  di  ciascun  docente,  ivi  compreso  quello  del  servizio
prestato nella provincia. 
    15c. Infine, la stessa norma appare in contrasto per le identiche
ragioni con il principio di buon andamento  dell'Amministrazione,  di
cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Va  ricordato,  in  proposito,   che   nel   sistema   scolastico
provinciale  l'accesso  degli  insegnanti  al  posto  di  lavoro  con
contratto a tempo indeterminato avviene  mediante  concorsi  pubblici
per titoli e per esami, o  per  corso  -  concorso  pubblico,  oppure
tramite l'utilizzazione  delle  graduatorie  provinciali  per  titoli
(cfr., art. 89 della L.p. n. 5 del 2006). 
    Codesta sovrana Corte ha piu' volte affermato  che  il  principio
del pubblico concorso per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni costituisce la regola generale imposta  dall'art.  97
della Costituzione, quale strumento imparziale di selezione tecnica e
neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio  del  merito.  Detta
regola, peraltro,  puo'  andare  incontro  a  deroghe  ed  eccezioni,
attraverso la  trasformazione  delle  posizioni  di  lavoro  a  tempo
determinato gia' ricoperte da personale precario, purche' esse  siano
«delimitate in ruolo rigoroso» (cfr., sentenze 9  novembre  2006,  n.
363 e 15 gennaio 2010, n. 9), dettate da «paculiari  e  straordinarie
esigenze  di  interesse  pubblica»  idonee  a  giustificarle   (cfr.,
sentenza  3  marzo  2006,  n.  81),  e  «numericamente  contenute  in
percentuali litnitate», rispetto  alla  globalita'  delle  assunzioni
poste in essere dall'Amministrazione (cfr., sentenza 14 luglio  2009,
n. 215); e cio' sul diverso rilievo «che la necessita'  del  concorso
per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  discende  noi  solo  dal
rispetto   del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche  dalla  necessita'
di consentire a tutti i cittadini l'accaso alle funzioni pubbliche in
base all'art. 51 Cost.,» (cfr., sentenza 24 giugno 2010, n. 225). 
    In stretta coerenza con tale  indirizzo,  deve  essere  posto  in
evidenza che il contratto a tempo indeterminato si consegue da  tempo
in Trentino solo tramite le  graduatorie,  e  dunque  all'interno  di
un'area derogatoria marcatamente diversa da quella  disciplinata  dal
pubblico concorso, che tollererebbe solo parziali deroghe, ma non  le
eleva a regola generale di reclutamento del personale; che il  premio
istituito  dalla  legge  finanziaria  provinciale  per  il  2010   e'
indifferenziatamente attribuito per il  servizio  reso  anche  presso
istituti  ove  la  stipula  del  contratto  di  assunzione   non   e'
subordinata a principi di evidenza pubblica; che l'attribuzione di 40
punti per triennio, fino al massimo di 160  punti,  ha  inciso  sulla
posizione  nelle  graduatorie  trentine  dei  docenti,   elevando   a
posizioni di vertice, o  comunque  piu'  vantaggiose  ai  fini  della
potenziale immissione in ruolo, insegnanti che, sul piano dei  titoli
diversi da quello del solo servizio di  continuita',  possono  essere
stati  reclutati  con  un  parametro  affatto   diverso   da   quello
meritocratico. 
    16. In  conclusione,  sul  fondamento  delle  argomentazioni  che
precedono ed alla stregua della rilevanza, ai  fini  della  decisione
nel merito della controversia, e  della  non  manifesta  infondatezza
della questione prospettata, si rimette la sua definizione a  codesta
sovrana Corte costituzionale, con sospensione  della  fase  cautelare
del presente giudizio.