IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2862/2010 R.G., il 31 marzo 2010 promossa da Capri Roberta, residente in Verona c.f. CPRRRT48R63L781Q, rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Segala con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Calatafimi, 5/a; contro comune di Verona; F a t t o In data 2 febbraio 2010 alle ore 13 la conducente del veicolo,velocipede da donna, di marca Chesini, transitava nel comune di Verona in via Rosa con direzione ponte Garibaldi, un agente (n. matricola 566), della polizia municipale di Verona, accertava la violazione dell'art. 145 del C.d.s. perche' la conducente ometteva di dare la precedenza, pur in presenza di apposito segnale in quel tratto di strada, e collideva con altro veicolo. L'agente accertatore redigeva il verbale di violazione al C.d.s., n. 649409086 e provvedeva alla contestazione immediata comminando la sanzione pecuniaria di euro 150,00 nonche' la decurtazione di cinque punti patente. La indicata sig.ra Capri Roberta, proponeva tempestiva opposizione in data 30 marzo 2010 avverso il verbale di violazione n. 649409086 della polizia municipale di Verona. Eccepiva preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 219-bis C.d.s., norma introdotta a decorrere dall'8 agosto 2009, dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, del ritiro, sospensione o revoca del documento di guida per chi commette infrazioni al C.d.s., conducendo un veicolo per cui la patente non e' richiesta, nonche' per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 126-bis del C.d.s. Concludeva pertanto la difesa della ricorrente chiedendo in via pregiudiziale: che il giudice adito sollevasse l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 219-bis C.d.s., nuova norma introdotta dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, per chi commette violazioni del C.d.s. conducendo un veicolo per il quale la patente non e' richiesta, nonche' per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 126-bis. Chiedeva inoltre, in via principale: l'annullamento e/o nullita' del verbale di contestazione nella parte in cui ipotizza la decurtazione dei punti della patente della sig.ra Capri Roberta. In via subordinata: l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, o comunque limitata alla sola sanzione pecuniaria. Questo giudice pertanto, su istanza di parte, ritenendo che l'art. 219-bis C.d.s., quale nuova norma introdotta dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, non sia conforme alla Costituzione, solleva incidente di costituzionalita' nei termini che seguono; D i r i t t o Esaminati gli atti, questo giudice rileva che: nel verbale di violazione al C.d.s., appare l'indicazione della presunta norma violata e l'indicazione di cinque punti da sottrarre dalla patente del conducente, secondo la disposizione contenuta nell'art. 219-bis di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 in vigore dall'8 agosto 2009 e nell'art. 126-bis C.d.s. norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. La decurtazione dei punti della patente, e' una sanzione che colpisce la persona. Sulla non manifesta infondatezza violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. A parere di questo giudice, la normativa de qua viola; gli artt. 3, 97 e 24 della Costituzione in quanto l'art. 219-bis C.d.s., prevede una sanzione amministrativa personale, e in cio' vi e' disparita' nell'applicazione della medesima (decurtazione punti patente), tra conducenti di veicoli per i quali non vi e' l'obbligatorieta' dell'abilitazione alla guida, come nel caso in esame tra ciclisti che, pur violando una stessa norma del C.d.s., vengono sanzionati in modo difforme a seconda che essi siano o meno titolari di documento di guida. Non solo, ma vi e' disuguaglianza anche fra coloro che pur possessori di patente, violano la medesima norma del C.d.s., con un veicolo per il quale non e' richiesta la certificazione di idoneita' alla guida e altro mezzo di circolazione non considerato dalla legge come veicolo, o anche a piedi (p.e. attraversamento di un semaforo con il rosso: 1) se il trasgressore e' munito di patente e conduce un velocipede, per la cui guida non e' richiesta alcuna abilitazione alla guida, sara' comminata la sanzione pecuniaria di euro 150,00 e la detrazione di 6 punti patente; 2) se trattasi di non possessore di patente, oppure se pur possessore, commette la detta infrazione a piedi o a cavallo, sara' comminata la sola sanzione pecuniaria di euro 150,00). Tale sanzione ad «intermittenza» appare in contrasto con l'insieme del sistema sanzionatorio costituito da norme che applicano i principi costituzionali. In specie emerge come venga in tal modo violata la norma-parametro inerente il principio di uguaglianza per il quale non puo' esservi una «disparita' di trattamento giuridico», il che auspica una uguaglianza nella legge con il divieto di discriminazioni, fondate su condizioni personali (patentato o non). Poiche' il conseguimento dell'abilitazione alla guida non puo' comportare una diversa e piu' pesante sanzione rispetto a chi non l'ha ottenuta, a fronte di una medesima violazione. L'art. 219-bis del C.d.s., risulta essere una norma manifestamente illegittima, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto fa derivare la sussistenza, della sanzione accessoria dalla circostanza meramente marginale nel caso che ci occupa, ovvero avere conseguito il documento di guida da parte del trasgressore, con l'esclusione che l'impiego del medesimo, possa avere concretizzato un elemento di produttivita' causale della infrazione. Infatti l'art. 3, comma 48 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 in vigore dall'8 agosto 2009, inserisce nel titolo VI, capo I, sez. II, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dopo l'art. 219, l'art. 219-bis e al secondo comma prevede che qualora venga commessa una violazione dalla quale discendono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione (su tale punto, la IV sez. pen. Sup. Corte Cass. sent. n. 19646/2010 ha ribadito che «non puo' essere applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, conseguente a illeciti posti in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione»), o della revoca della patente, alla guida di un veicolo per il quale non e' richiesta la patente, laddove il conducente risulti, tuttavia munito di tale documento, gli si applicano le medesime sanzioni. In tali casi, trovano altresi', applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis del C.d.s., in materia di patente a punti. Viene quindi in rilievo che l'avere specificato «in tali casi» ovvero ove consegua la comminazione delle sanzioni accessorie amministrative del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, cio' diviene condizione adeguata a espandere a tali soli casi la patente a punti. La norma in esame costringe-incentiva, il conducente che viene sanzionato con gravosa contravvenzione comportando allo stesso, il pagamento di una pena pecuniaria e l'irrogazione della pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. Quest'ultima che si modifica a seconda delle condizioni e status del conducente, se titolare di patente viene colpito, chi invece ne e' sfornito no, all'omissione (riferita al possesso del documento di guida), poiche' solamente con essa, si sottrarrebbe a tale sanzione. Comunque per il conducente che dichiara di essere titolare del documento di guida, conseguono singolari effetti, qualora corrispondesse la sanzione pecuniaria in misura ridotta, non potrebbe proporre ricorso in quanto gli viene impedito dallo stesso art. 126-bis C.d.s., con la conseguenza che avverrebbe in modo automatico la decurtazione dei punti dalla patente. Circostanza per nulla trascurabile, in tal caso si eccepisce la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto appare evidente l'impossibilita' di ricorrere ad alcuna autorita', per esempio, in caso di non corrispondenza tra presunta infrazione e quantita' decurtazione punti, per ottenere la revoca o l'annullamento della sanzione accessoria (decurtazione punti). L'art. 126-bis C.d.s., non prevede alcun ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti patente a mezzo anagrafe nazionale, detta norma, pare essere stata introdotta al fine di contenere i possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi.