IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  iscritta
a ruolo al n. 2862/2010 R.G., il 31  marzo  2010  promossa  da  Capri
Roberta, residente in Verona c.f. CPRRRT48R63L781Q,  rappresentata  e
difesa dall'avv. Renzo Segala con  domicilio  eletto  presso  il  suo
studio in Verona, via Calatafimi, 5/a; contro comune di Verona; 
 
                              F a t t o 
 
    In  data  2  febbraio  2010  alle  ore  13  la   conducente   del
veicolo,velocipede da donna, di marca Chesini, transitava nel  comune
di Verona in via Rosa con direzione ponte Garibaldi,  un  agente  (n.
matricola 566), della polizia  municipale  di  Verona,  accertava  la
violazione dell'art. 145 del C.d.s. perche' la conducente ometteva di
dare la precedenza, pur in  presenza  di  apposito  segnale  in  quel
tratto di strada, e collideva con altro veicolo. L'agente accertatore
redigeva  il  verbale  di  violazione  al  C.d.s.,  n.  649409086   e
provvedeva  alla  contestazione  immediata  comminando  la   sanzione
pecuniaria di euro 150,00 nonche' la  decurtazione  di  cinque  punti
patente. La  indicata  sig.ra  Capri  Roberta,  proponeva  tempestiva
opposizione in data 30 marzo 2010 avverso il verbale di violazione n.
649409086 della polizia municipale di Verona. 
    Eccepiva    preliminarmente    l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 219-bis C.d.s., norma introdotta a decorrere dall'8  agosto
2009, dalla legge n. 94 del  15  luglio  2009,  nella  parte  in  cui
prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie,  del
ritiro, sospensione o revoca del documento di guida per chi  commette
infrazioni al C.d.s., conducendo un veicolo per cui la patente non e'
richiesta, nonche' per  l'applicazione  delle  disposizioni  previste
dall'art. 126-bis del C.d.s. 
    Concludeva pertanto la difesa della ricorrente chiedendo  in  via
pregiudiziale:  che  il  giudice  adito  sollevasse  l'eccezione   di
incostituzionalita' dell'art. 219-bis C.d.s., nuova norma  introdotta
dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, in relazione all'art.  3  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  l'applicazione   delle
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione  o  revoca
della patente di  guida,  per  chi  commette  violazioni  del  C.d.s.
conducendo un veicolo per il  quale  la  patente  non  e'  richiesta,
nonche' per  l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dall'art.
126-bis. Chiedeva inoltre,  in  via  principale:  l'annullamento  e/o
nullita' del verbale di contestazione nella parte in cui ipotizza  la
decurtazione dei punti della patente della sig.ra Capri  Roberta.  In
via subordinata: l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, o
comunque limitata alla sola sanzione pecuniaria. 
    Questo giudice pertanto,  su  istanza  di  parte,  ritenendo  che
l'art. 219-bis C.d.s., quale nuova norma introdotta dalla legge n. 94
del 15 luglio 2009,  non  sia  conforme  alla  Costituzione,  solleva
incidente di costituzionalita' nei termini che seguono; 
 
                            D i r i t t o 
 
    Esaminati gli atti, questo giudice rileva  che:  nel  verbale  di
violazione al  C.d.s.,  appare  l'indicazione  della  presunta  norma
violata e l'indicazione di cinque punti da  sottrarre  dalla  patente
del conducente, secondo la disposizione contenuta  nell'art.  219-bis
di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 in vigore dall'8 agosto  2009
e nell'art. 126-bis C.d.s. norma introdotta a decorrere dal 30 giugno
2003 dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. 
    La decurtazione dei punti della  patente,  e'  una  sanzione  che
colpisce la persona. 
    Sulla non manifesta infondatezza violazione degli artt. 3,  24  e
97 della Costituzione. 
    A parere di questo giudice, la normativa de qua viola; gli  artt.
3, 97 e 24  della  Costituzione  in  quanto  l'art.  219-bis  C.d.s.,
prevede una sanzione  amministrativa  personale,  e  in  cio'  vi  e'
disparita'  nell'applicazione  della  medesima  (decurtazione   punti
patente),  tra  conducenti  di  veicoli  per  i  quali  non   vi   e'
l'obbligatorieta' dell'abilitazione alla  guida,  come  nel  caso  in
esame tra ciclisti che, pur violando una  stessa  norma  del  C.d.s.,
vengono sanzionati in modo difforme a seconda che essi siano  o  meno
titolari di documento di guida. Non solo,  ma  vi  e'  disuguaglianza
anche fra coloro che pur possessori di patente, violano  la  medesima
norma del C.d.s., con un veicolo per il quale  non  e'  richiesta  la
certificazione di idoneita' alla guida e altro mezzo di  circolazione
non considerato dalla legge come  veicolo,  o  anche  a  piedi  (p.e.
attraversamento di un semaforo con il rosso: 1) se il trasgressore e'
munito di patente e conduce un velocipede, per la cui  guida  non  e'
richiesta alcuna abilitazione alla guida, sara' comminata la sanzione
pecuniaria di euro 150,00 e la detrazione di 6 punti patente;  2)  se
trattasi di non possessore di  patente,  oppure  se  pur  possessore,
commette la detta infrazione a piedi o a cavallo, sara' comminata  la
sola  sanzione  pecuniaria  di  euro  150,00).   Tale   sanzione   ad
«intermittenza»  appare  in  contrasto  con  l'insieme  del   sistema
sanzionatorio  costituito  da  norme   che   applicano   i   principi
costituzionali. In specie emerge come venga in tal  modo  violata  la
norma-parametro inerente il principio di uguaglianza per il quale non
puo' esservi  una  «disparita'  di  trattamento  giuridico»,  il  che
auspica   una   uguaglianza   nella   legge   con   il   divieto   di
discriminazioni, fondate su condizioni personali (patentato  o  non).
Poiche'  il  conseguimento  dell'abilitazione  alla  guida  non  puo'
comportare una diversa e piu' pesante sanzione  rispetto  a  chi  non
l'ha ottenuta, a fronte di una medesima  violazione.  L'art.  219-bis
del C.d.s., risulta essere una norma manifestamente illegittima,  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto  fa  derivare  la
sussistenza, della sanzione accessoria  dalla  circostanza  meramente
marginale  nel  caso  che  ci  occupa,  ovvero  avere  conseguito  il
documento di guida da parte del trasgressore,  con  l'esclusione  che
l'impiego del medesimo, possa  avere  concretizzato  un  elemento  di
produttivita' causale della infrazione. Infatti l'art.  3,  comma  48
della legge n. 94 del 15 luglio 2009 in vigore  dall'8  agosto  2009,
inserisce nel titolo VI, capo I, sez. II, del d.lgs. 30 aprile  1992,
n. 285 dopo l'art. 219, l'art. 219-bis e al secondo comma prevede che
qualora venga commessa  una  violazione  dalla  quale  discendono  le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione  (su
tale punto, la IV sez. pen. Sup. Corte Cass. sent. n.  19646/2010  ha
ribadito che «non puo' essere applicata la sanzione accessoria  della
sospensione della patente, conseguente a illeciti posti in essere  in
violazione delle norme sulla circolazione stradale, a  colui  che  li
abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia  richiesta
alcuna abilitazione»), o della revoca della patente, alla guida di un
veicolo per  il  quale  non  e'  richiesta  la  patente,  laddove  il
conducente  risulti,  tuttavia  munito  di  tale  documento,  gli  si
applicano le medesime  sanzioni.  In  tali  casi,  trovano  altresi',
applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis del  C.d.s.,  in
materia di patente a punti.  Viene  quindi  in  rilievo  che  l'avere
specificato «in tali casi» ovvero ove consegua la comminazione  delle
sanzioni accessorie amministrative del ritiro,  della  sospensione  o
della revoca  della  patente,  cio'  diviene  condizione  adeguata  a
espandere a tali soli casi la patente a punti. 
    La norma in esame costringe-incentiva, il  conducente  che  viene
sanzionato con gravosa contravvenzione comportando  allo  stesso,  il
pagamento  di  una  pena  pecuniaria  e  l'irrogazione   della   pena
accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. 
    Quest'ultima che si modifica a seconda delle condizioni e  status
del conducente, se titolare di patente viene colpito, chi  invece  ne
e' sfornito no, all'omissione (riferita al possesso del documento  di
guida), poiche' solamente con essa, si sottrarrebbe a tale  sanzione.
Comunque per il  conducente  che  dichiara  di  essere  titolare  del
documento   di   guida,   conseguono   singolari   effetti,   qualora
corrispondesse la sanzione pecuniaria in misura ridotta, non potrebbe
proporre ricorso in quanto  gli  viene  impedito  dallo  stesso  art.
126-bis C.d.s., con la conseguenza che avverrebbe in modo  automatico
la decurtazione  dei  punti  dalla  patente.  Circostanza  per  nulla
trascurabile, in tal caso si eccepisce la violazione del  diritto  di
difesa (art. 24 Cost.), in quanto appare evidente l'impossibilita' di
ricorrere  ad  alcuna  autorita',  per  esempio,  in  caso   di   non
corrispondenza  tra  presunta  infrazione  e  quantita'  decurtazione
punti,  per  ottenere  la  revoca  o  l'annullamento  della  sanzione
accessoria (decurtazione punti). L'art. 126-bis C.d.s.,  non  prevede
alcun ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti patente  a
mezzo anagrafe nazionale, detta norma, pare essere  stata  introdotta
al fine di contenere i  possibili  ricorrenti  avverso  provvedimenti
amministrativi.