IL GIUDICE DI PACE 
 
    Presa visione delle articolate eccezioni  di  incostituzionalita'
della norma cosi' come solevate dalla difesa dell'imputato; 
    Considerato  che,   in   ordine   all'eccezione   relativa   alla
«ragionevolezza» dell'esercizio dell'attivita' legislativa in materia
penale, la stessa non appare violata  dalla  norma  di  cui  all'art.
10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998 cosi' come modificato  dall'art.  1,
comma 16 A) della legge 15 luglio 2009, n. 94  sia  perche'  trattasi
sostanzialmente di una previsione di  pena  pecuniaria  a  carico  di
soggetti  che  hanno  fatto  ingresso  ovvero  si   sono   trattenuti
all'interno dello Stato italiano in violazione di legge,  talche'  la
previsione di una pena  pecuniaria  appare  proporzionata  al  fatto,
senza che la materiale esecuzione della pena stessa, o la sua mancata
esecuzione,   possa   incidere    sulla    sua    ragionevolezza    o
proporzionalita'; 
    Considerato altresi' che vengono sanzionati gli stranieri che  si
trattengono o che fanno illegale ingresso sul territorio dello  Stato
italiano indipendentemente dalla loro  pericolosita',  provenienza  o
censo; 
    Ritenuto  altresi'  che  non  appare  violato  il  principio   di
«solidarieta'»,  atteso  che  la   normativa   prevede   l'esclusione
dell'applicazione dell'art. 10-bis d.lgs.  25  luglio  1998,  n.  286
cosi' come novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 laddove vi sia
una apposita domanda  di  protezione  internazionale  avanzata  dallo
straniero  ai  sensi  del  d.-l.  17  novembre  2007,  n.  251  e  la
comprovata, sussistenza di uno stato di necessita', e che,  comunque,
anche in  ragione  del  combinato  degli  artt.  62-bis  e  16  della
normativa in oggetto, non parrebbe comunque applicabile  l'espulsione
dello straniero ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 25 luglio  1998,  n.
286 essendo la  stessa  possibile  solo  «nei  casi  stabiliti  dalla
legge»,  ovverosia  in  sostituzione  di  una  pena  detentiva,   mai
comminabile da parte del Giudice di pace; 
    Ritenuto che la normativa non contrasti con  le  disposizioni  di
diritto internazionale ratificate dallo Stato italiano; 
    Ritenuto, per  converso,  che  sussiste  dubbio  di  legittimita'
costituzionale laddove la normativa novellata non ammetta  l'esimente
del «giustificato motivo», scriminante invece prevista  dall'art.  14
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' configurando  l'ipotesi  che
il reato di cui all'art.  10-bis,  pur  avendo  funzione  sussidiaria
rispetto alla previsione dell'art. 14 e collocandosi in posizione  di
minor gravita' (pena pecuniaria e Giudice di pace anziche'  Tribunale
penale in composizione monocratica), viene punito senza  possibilita'
alcuna dell'esimente del giustificato motivo, al di fuori dello stato
di necessita' e di protezione internazionale;