IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa iscritta al n. 21/10 R.G. e promossa  da  Magaly  Del
Carmen Cueves Alzamora, nata a  La  Cisterna  Santiago  (Cile)  il  7
ottobre 1957, rappresentata e difesa per procura speciale in  margine
al ricorso dalla dott.ssa Claudia Pretto  presso  il  cui  studio  in
Trenta, Via Oss Mazzurana, n. 72, ha eletto domicilio), ricorrente. 
    Contro  Questura   della   Provincia   di   Tento   rappresentata
dall'Assistente Capo Michele Pozzer, resistente. 
    Opposizione ex art. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998,  n.  286  e
s.m. 
    Il Giudice di Pace dott. Andreina Ceretta Zanfei  sciogliendo  la
riserva di cui al verbale di udienza del  25  marzo  2010  ha  emesso
fuori udienza la seguente ordinanza. 
    Letto il ricorso ex art. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
e s.m. presentato da Magaly Del Carmen Cueves  Alzamora  in  data  19
marzo 2010 e considerati i documenti allegati; 
    Ribadita  la  legittimita'  dell'applicazione   della   normativa
vigente con la conseguente notifica del  decreto  di  espulsione  sub
cat. A11/51/IMM; 
    Ritenuto pero' come non manifestamente infondate  le  motivazioni
del ricorso ed in particolare: 
        che  la  ricorrente,  cittadina  cilena,  ha  fatto  regolare
ingresso in Italia il 17 febbraio 2009 con regolare visto  attraverso
la frontiera della Spagna; 
        2. che la stessa e' la compagna del cittadino italiano  Carlo
Vitaioli Mattioli nato a Bosentino (Trento) il  20  dicembre  1950  e
residente a  Campodenno  (Trento)  con  il  quale  ha  intenzione  di
contrarre matrimonio; 
        3. che la ricorrente, per assenza di documentazione  riguardo
al proprio divorzio nel  paese  di  origine,  non  ha  potuto  finora
contrarre  matrimonio  con  il  cittadino  italiano  Carlo   Vitaioli
Mattioli  in  quanto  vedeva  rifiutarsi  dal  Comune  di  Campodenno
(Trento) la richiesta di pubblicazioni ai sensi dell'art. 93 c.c.; 
        4. che in data 16 marzo 2010 le veniva contestato il reato di
cui all'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/98  novellato  dalla  legge  n.
94/2009; 
        5. che il  diniego  di  esercizio  del  diritto  a  contrarre
matrimonio in virtu' dei suo status di irregolare appare  palesemente
in contrasto  con  l'art.  29  comma  1  della  nostra  Costituzione,
strettamente connesso all'art. 2 in quanto i costituenti hanno inteso
garantire  all'individuo,  indipendentemente  dal   requisito   della
cittadinanza, l'esercizio di questo diritto umano fondamentale; 
        6. che risulta evidente che il diritto a contrarre matrimonio
debba considerarsi un diritto fondamentale della persona ove non  sia
in contrasto con l'ordine pubblico; 
        7. che le modifiche apportate all'art. 116 c.c. e all'art.  6
commi 2-3 del d.lgs. n. 286/98  comportano  l'obbligo  di  richiedere
l'esibizione dei documenti inerenti alla regolarita' del soggiorno al
fine di celebrare il matrimonio e consentire le. pubblicazioni  (vedi
l'ordinanza n. 14 del 2003 con la quale la  Corte  costituzionale  ha
statuito, ex art. 98 comma 2 c.c., che la possibilita'  di  contrarre
matrimonio da parte del cittadino straniero ex art. 116 c.c. va letta
nel senso di «possibilita' di autorizzare le  pubblicazioni,  secondo
una  soluzione  gia'  piu'  volte  seguita  dalla  giurisprudenza  di
merito»; 
        8. che la legge n. 94/2009 all'art. 1 comma 15 integra l'art.
116 c.c. stabilendo che: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nella Repubblica deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una
dichiarazione dell'autorita'  competente  del  proprio  paese,  dalla
quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla  osta  al
matrimonio  nonche'  un  documento  attestante  la  regolarita'   del
soggiorno nel territorio italiano»; 
        9.  che  l'art.  116  c.c.  deve  essere  letto   in   chiave
costituzionalmente orientata secondo i principi fissati  dagli  artt.
2, 3 e 29 della Costituzione che impongono di  considerare  il  nulla
osta al matrimonio non gia'  come  un  requisito  indispensabile  per
contrarre le nozze,  bensi'  come  formalita'  con  valore  puramente
certificativo e pertanto derogabile per motivi di ordine pubblico; 
        10. che allo stesso modo degli artt. 84, 85, 86, 87, 88 ed 89
c.c. appare giustificato in chiave  di  tutela  dell'ordine  pubblico
anche l'art. 116, comma 1 c.c. nel suo testo originario  prima  delle
modifiche apportate con la legge n. 94/2009; 
        11. che la  ratio  dell'art.  116  c.c.  nella  sua  versione
originaria era quella di' scongiurare il pericolo  che  lo  straniero
contraesse nozze senza possederne i requisiti per fatti accaduti  nel
suo  Paese  non  noti  allo  Stato  italiano  (es.  dichiarazione  di
interdizione o mancanza di liberta' di stato); 
        12. che il nulla osta non  solo  puo'  essere  sostituito  da
qualunque altro documento equipollente dal quale risulti la  mancanza
di impedimenti a contrarre nozze, ma  soprattutto  puo'  mancare  del
tutto,  senza  che  sia  inficiato  il  diritto  di  sposarsi   dello
straniero, ove il rifiuto dell'autorita' straniera sia determinato da
ragioni contrarie all'ordine pubblico italiano; 
        13. che l'Ufficiale dello Stato Civile italiano deve pertanto
procedere alle pubblicazioni matrimoniali dopo aver accertato che  il
cittadino straniero sia adulto e non legato da precedente matrimonio; 
        14. che l'obbligo di esibire il  documento  di  soggiorno  e'
parimenti derogabile se l'impossibilita' di esibizione  non  risponde
ad una esigenza di ordine pubblico; 
        15. che  l'art.  116  comma  1  c.c.  cosi'  come  modificato
dall'art. 1, comma 15 legge n.  94/2009  all'apparenza  introduce  il
divieto di contrarre matrimonio in Italia per  Io  straniero  che  vi
soggiorna clandestinamente; 
        16. che la mancanza in capo allo straniero di un  titolo  per
soggiornare in Italia non puo' impedire il libero esercizio  del  suo
diritto di contrarre matrimonio in quanto: 
          a)  il  diritto  di   contrarre   matrimonio   e'   diritto
fondamentale dell'individuo, non solo del cittadino, ed  e'  tutelato
dall'art. 29 della nostra Costituzione e limitazioni  e  compressioni
di questo diritto fondamentale possono essere  previste  dalla  legge
solo a salvaguardia dell'unita' familiare o dell'ordine pubblico; 
          b) il matrimonio con clandestino o tra clandestini  non  e'
in astratto contrario all'ordine pubblico, ma risponde  alla funzione
di unita' familiare tutelata dalla Costituzione;. 
          c) in base  al  generale  principio  ad  impossibilia  nemo
tenetur il rifiuto di esibire il titolo di soggiorno non ec  ontrario
all'ordine pubblico se giustificato dal fatto che lo straniero ne  e'
privo; 
        17. che in assenza di esibizione del documento  di  soggiorno
non puo' vietarsi la celebrazione del matrimonio,  ma  e'  necessario
verificare in concreto se l'impedimento  sia  determinato  da  motivi
contrari  all'ordine  pubblico  che  devono  essere   necessariamente
bilanciati con la  tutela  dei  diritti  fondamentali  sanciti  dalla
nostra Costituzione e discendenti dagli obblighi  internazionali,  ai
sensi in particolare degli artt. 10 e 117 della Costituzione; 
        18. che pertanto la novella dell'art. 1 comma 15 della  legge
n. 94/2009  modificando  l'art.  116  c.c.  comporta  una  violazione
dell'esercizio al diritto all'unita' familiare  violando  il  diritto
umano fondamentale a  contrarre  matrimonio,  tutelato  dall'art.  29
della nostra Costituzione; 
        19. che la mera situazione  amministrativa  di  irregolarita'
del soggiorno sul territorio nazionale non  puo'  impedire  di  fatto
l'esercizio di un diritto  umano  fondamentale  quale  e'  quello  di
costituire una famiglia ed introduce pertanto una gravissima forma di
discriminazione    difficilmente     giustificabile     sul     piano
dell'uguaglianza e pari dignita'  sociale  di  tutti  gli.  individui
«senza distinzione di condizioni personali e sociali» di cui all'art.
3 della Costituzione, in quanto impedisce  il  libero  esercizio  dei
diritti inviolabili dell'uomo, vietando di fatto allo straniero privo
del permesso di soggiorno di  costituire  una  famiglia  fondata  sul
matrimonio; 
        20. che proprio  sul  principio  di  uguaglianza  nell'ambito
dell'esercizio dei diritti umani in capo al cittadino  straniero,  la
Corte costituzionale ha sottolineato nella sentenza n.  62  del  1994
che  «quando  venga  riferito  godimento  dei   diritti   inviolabili
dell'uomo  (...)  il  principio  costituzionale di   eguaglianza   in
generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e
quella dello straniero»; 
        21. che  la  violazione  dell'art.  10-bis  d.lgs  n.  286/98
contestato alla ricorrente si pone in contrasto con  la  Costituzione
in  quanto  non  prevede  sospensione/annullamento  dei  decreto   di
espulsione del Questore e del procedimento penale per  il  prevalente
esercizio del diritto a contrarre  matrimonio,  essendo  privo  della
clausola  del  «senza  giustificato  motivo»  dopo  i   termini   «si
trattiene»; 
        22. che l'art. 6 del d.lgs. n. 286/98 con  la  riforma  della
legge n. 94/2009 prevede l'esenzione per gli  atti  di  stato  civile
solo  per  l'esercizio  del  diritto  alla  salute  e  per  l'obbligo
scolastico dei minori, non disponendo l'esenzione della  segnalazione
in caso di esercizio del diritto a contrarre matrimonio e  stabilendo
l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno, con la  conseguenza
di attribuire agli Ufficiali di Stato civile l'obbligo  di  conoscere
la posizione circa la regolarita' del soggiorno degli  stranieri  che
chiedano la celebrazione del matrimonio; 
        23. che risulta dubbia la legittimita'  costituzionale  delle
citate disposizioni di legge cosi'  come  riformate  dalla  legge  n.
94/2009 in quanto tali norme sembrano suscettibili di determinare un'
ingerenza sul diritto a formare una famiglia, diritto annoverato  tra
i diritti fondamentali della persona umana, come sancito dalle stesse
Convenzioni Internazionali (artt. 8 e 12  della  Convenzione  Europea
dei Diritti dell'Uomo) e  come  tale  spettante  a tutte  le  persone
presenti  sul  territorio  italiano,  indipendentemente  dalla   loro
nazionalita'; 
        24. che il Tribunale Costituzionale francese con  parere  del
26 novembre 2003 (paragrafi 95-96) emanato in relazione ad un disegno
di  legge  presentato  dal  governo  francese  e  poi  ritirato,  che
prevedeva l'obbligo  dell'Ufficiale  di  Stato  Civile  di  segnalare
all'autorita' prefettizia la condizione irregolare  dello  straniero,
ha concluso che «tali disposizioni sono di natura tale da  dissuadere
gli  interessati  dal  contrarre  matrimonio;  di  conseguenza,  esse
portano  offesa  al  principio  costituzionale  della   liberta'   di
matrimonio.»; 
        25. che l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98,  l'art.  6  comma
1-3 del d.lgs. n. 286/98 e la nuova disposizione contenuta  nell'art.
116 c.c. si pongono in aperto contrasto non solo dei citati artt.  2,
3 e 29 della Costituzione, ma anche con le disposizioni di  cui  agli
artt. 8 e 12 della Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  che
affermano e tutelano la liberta' di contrarre matrimonio e costituire
una famiglia tra persone adulte di sesso diverso; 
        26. che l'art.  12  della  Convenzione  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo stabilisce infatti che «uomini e donne in eta' adatta hanno
diritto di sposarsi e  di  fondare  una  famiglia  secondo  le  leggi
nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto»; 
        27. che l'art. 8, comma 2 della  stessa  Convenzione  Europea
dei Diritti dell'Uomo pone  precisi  limiti  all'ingerenza  da  parte
dello Stato nell'esercizio di tale diritto stabilendo  che  non  puo'
esservi ingerenza della Pubblica  Autorita'  nell'esercizio  di  tale
diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una  societa'  democratica,  e'
necessaria  per  la  sicurezza  nazionale,  l'ordine   pubblico,   il
benessere  economico  del  Paese,  la  prevenzione  dei   reati,   la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle liberta' altrui.; 
        28. che per quanto concerne l'analisi della compatibilita' di
una norma interna con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo la
Corte Costituzionale si e' espressa con le  sentenze  n.  348  e  349
sostenendo sostanzialmente che il Giudice e' tenuto  a  sollevare  la
questione di legittimita' del d.lgs. n. 286/98 e dell'art.  116  c.c.
per violazione costituzionale degli artt. 10-bis e 6 commi 2-3 d.lgs.
n. 286/98 in quanto si palesa un  possibile  contrasto  delle  citate
disposizioni con il dettato degli artt.  8  e  12  della  Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo; 
    Considerata la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  delle
questioni  sollevate  ed  in  particolare  la  sospetta  legittimita'
costituzionale: 
        1)  dell'art.  10-bis  del  d.lgs.  n.  286/98   cosi'   come
modificato dalla legge n. 94/2009 nella parte in cui non  prevede  la
sospensione del procedimento di espulsione  a  carico  dei  cittadino
straniero  irregolare  per  l'esercizio  del  prevalente  diritto   a
contrarre matrimonio per l'assenza della clausola «senza giustificato
motivo», per violazione degli artt. 2, 3, 29  comma  1  e  117  della
Costituzione  e  8  e  12  della  Convenzione  Europea  dei   Diritti
dell'Uomo; 
        2) dell'art. 6 commi 2-3 del  d.lgs.  n.  286/98  cosi'  come
modificato dalla legge n. 94/2009 nella  parte  in  cui  non  prevede
l'esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo  di  soggiorno  da
parte  del  cittadino   straniero   per   l'esercizio   del   diritto
fondamentale a contrarre matrimonio per violazione degli artt. 2,  3,
29 comma 1 e 117 della  Costituzione  e  8  e  12  della  Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo; 
        3)  dell'art.  116  c.c.,  come  modificato  dalla  legge  n.
94/2009,  nella  parte  in  cui  subordina  il  diritto  a  contrarre
matrimonio all'esibizione del nulla osta e del  titolo  di  soggiorno
per violazione degli artt. 2, 3, 29, 117 comma 1 della Costituzione e
8 e 12 della Convenzione Europea i Diritti dell'Uomo;