IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel corso del giudizio rubricato RG. n. 453/2009  -  proposto  da
D'Apuzzo Alfonso contro il Comune di Gragnano, la  Regione  Campania,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Sottosegretariato  per  la
gestione dei rifiuti (gia' Commissario  di  Governo  per  l'emergenza
rifiuti in Campania). 
 
                              F a t t o 
 
    1. - Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato,  il  sig.
D'Apuzzo Alfonso conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace  di
Gragnano, il Comune di Gragnano, in persona del Sindaco pro  tempore,
la Regione  Campania  in  persona  del  presidente  pro  tempore,  la
Presidenza dei Consiglio  dei  Ministri  -  Sottosegretariato per  la
gestione dei rifiuti in persona  del  Presidente  del  Consiglio  pro
tempore per ivi sentir condannare i convenuti in  solido  e  ciascuno
per  le  rispettive  responsabilita'  al   risarcimento   dei   danni
patrimoniali (ex art.  2043  codice  civile)  a  causa  della  omessa
raccolta  dei  rifiuti  su  strade  urbane,  dei  disservizi   e   le
inefficienze,  le  inadempienze,  i  disagi  connessi   all'emergenza
rifiuti, pericoli ambientali ed igienico-sanitari nella  qualita'  di
soggetti a cui spetta la salvaguardia e la pulizia dell'ambiente,  la
conservazione del territorio urbano e  lo  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche' per tutti i pregiudizi anche non patrimoniali  (lesione  alla
qualita' della vita, della vita di relazione, ai  sensi  dell'art.  2
Cost) patiti dall'istante durante il periodo  dell'emergenza  rifiuti
e, piu' precisamente, nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007  e
il 20 gennaio 2008. 
    L'attore sul piano della legittimazione attiva assumeva di essere
proprietario di una unita' immobiliare, adibita ad uso  abitativo  in
Gragnano e di  essere-  in  regola  con  i  pagamenti  relative  alle
bollette TARSU. 
      
    2.  -  Si  costituivano  in  giudizio  la  Regione  Campania,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  a  mezzo   dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato  e  il  Comune  di  Gragnano,  deducendo  la
infondatezza della domanda ed eccependo il difetto  di  giurisdizione
dell'adito Giudice in forza dell'art. 4 della legge 14  luglio  2008,
n. 123, di conversione del d.l. 23  maggio  2008  n.  90  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008)  che  devolve  la
cognizione delle controversie inerenti la gestione dei  rifiuti  alla
giurisdizione, esclusiva del giudice amministrativo. 
      
    La  norma  de  qua  prevede  infatti  che:  «Ferme  restando   le
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005  n.
245, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n.  21,
con le risorse umane e strumentali previste a  legislazione  vigente,
sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte  le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti
alla complessiva azione di gestione dei  rifiuti,  seppure  posta  in
essere con comportamenti dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati. La giurisdizione  di  cui  sopra  si  intende
estesa anche alle controversie relative a diritti  costituzionalmente
tutelati». 
    3. - Con memoria  depositata  in  data  7  luglio  2009  l'attore
ribadiva  le  domande  e  le  eccezioni  gia'  proposte  e,  al  fine
dell'accoglimento  della  propria  domanda,  eccepiva   altresi'   la
illegittimita' costituzionale  dell'art.  4  della legge  n. 123/2008
nella parte in cui la medesima: a) devolveva l'intero contenzioso  in
materia di  gestione  dei  rifiuti  alla  giurisdizione  del  giudice
amministrativo, ivi  compresi  le  controversie  relative  a  diritti
costituzionalmente tutelati (e, dunque a  suo  dire)  -  prescindendo
dalla singola posizione soggettiva dedotta in  giudizio,  con  palese
violazione  dell'art.  103   Cost.;   b)   devolveva   -   «tutti   i
comportamenti» alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  ivi
compresi  quelli  (come  nella  fattispecie  di  cui  e'  causa)  non
riconducibili nemmeno mediatamente ad un pubblico potere  con  palese
violazione degli articoli 25 comma 1, 100, 102, secondo  comma  della
Costituzione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - L'adito giudice di Pace di Gragnano reputa rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
in relazione  agli  articoli  25  comma  1,  102  comma  2,103  della
Costituzione, dell'art. 4, primo comma della legge 14 luglio 2008  n.
123, di conversione con modificazioni del D.I. 23 maggio 2008  n.  90
nella parte in cui la norma: a) devolve  l'intera  materia  (gestione
dei  rifiuti),  ivi  incluse  quelle  su  diritti  costituzionalmente
tutelati e sui comportamenti della P.A. alla giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo a  prescindere.  dalla  singola  posizione
soggettiva dedotta in giudizio e con palese violazione dell'art.  103
Cost.;  b)  devolve  alla  giurisdizione  esclusiva   del   G.A.   le
controversie   su   tutti   i   comportamenti   posti    in    essere
dall'Amministrazione o  da  soggetti  alla  stessa  equiparati  anche
quelli non riconducibili all'esercizio, sia pure  illegittimo  di  un
pubblico potere con violazione degli artt. 25, 1° comma  e  dell'art.
102, 2° comma Cost. 
Sulla rilevanza della questione. 
    Reputa questo Giudice di  Pace  che  l'art.  4 legge  n. 123/2008
della cui legittimita' si dubita e', ai sensi dell'art.  23 legge  11
marzo 1953 n. 87, norma rilevante nel decidere il  presente  giudizio
poiche' della medesima si deve fare necessariamente applicazione. 
    Tuttavia, stante l'attuale formulazione della  questo  Giudicante
dovrebbe, ai  sensi  dell'art.  37  c.  p.c.,  declinare  la  propria
giurisdizione in favore del giudice  amministrativo,  competente  per
tutte le controversie sulla gestione dei rifiuti. 
    Se invero la questione di legittimita'  dovesse  essere  accolta,
egli potrebbe pronunciarsi e riconoscere la propria giurisdizione. 
Sulla non manifesta infondatezza della questione 
    1. - La domanda di  parte  attrice  verte  su  una  richiesta  di
risarcimento  danni  per  comportamenti  materiali,  cd.  di   fatto,
illegittimi e causa di risarcimento  del  danno  ingiusto,  ai  sensi
dell'art. 2043 cc. posti. in essere dalle Amministrazioni  convenute,
ciascuna  nei  limiti  della  propria   responsabilita'.   Per   tali
controversie,  non  venendo   in   rilievo   profili   di   esercizio
autoritativo della pubblica funzione sussisterebbe  la  giurisdizione
dei G.O. 
      
    La giurisprudenza costituzionale (sentenza 17 luglio 2000 n. 292,
sentenza 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191) e  le  Sezioni
Unite  della  Cassazione  hanno   ripetutamente   ribadito   che   la
giurisdizione del giudice amministrativo si legittima in relazione  a
manifestazioni    autoritative    di     esercizio     del     potere
dell'Amministrazione, quali ad esempio,  atti,  accordi  tra  P.A.  e
privato, o  anche  comportamenti  collegati  all'esercizio  sia  pure
illegittimo di un pubblico potere; la giurisdizione medesima non puo'
trovare  attuazione  in  presenza  di  comportamenti  non  altrimenti
qualificabili  dell'Amministrazione  e   per   lo   piu'   fonte   di
risarcimento del danno ingiusto. 
    Piu' in particolare  le  SS.  UU.  osservano:  «A  seguito  della
sentenza della Corte Costituzionale n. 204/204, con la quale e' stata
dichiarata  la  parziale  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34
d.lgs.  n.   80/1998   (nel   testo   novellalo   dall'art.   7 legge
n. 205/2000),  nella  parte  in  cui  devolveva  alla   giurisdizione
esclusiva del  giudice  amministrativo  le  controversie  in  materia
urbanistica ed edilizia, nelle quali vi e' stato, non gia' un atto  o
un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di  questa
non altrimenti qualificato, l'inosservanza da parte della P.A., nella
sistemazione e manutenzione di una  strada,  delle  regole  tecniche,
ovvero dei  comuni  canoni  di  diligenza  e  prudenza,  puo'  essere
denunciata  davanti  al  giudice  ordinario,  sia  quando   tenda   a
conseguire la condanna ad un «facere», sia quando abbia ad oggetto la
richiesta  di  risarcimento  del  danno  patrimoniale,  giacche'  una
siffatta  domanda   non   investe   scelte   ed   atti   autoritativi
dell'Amministrazione,  ma  un'attivita'  soggetta  al  rispetto   del
principio del «neminem laedere». (cfr., Cass. civ., S.U., 14  gennaio
2005 n. 599). (Analogamente, Cass. civ.  S.U.,  20  ottobre  2006  n.
22521, Cass. civ, S.U., 20 ottobre 2006, n. 22521, Cass. civ.,  S.U.,
28 novembre 2005 n. 25036). 
    2.   -  L'art.  4   della legge   14   luglio   2008,   n.   123,
nell'attribuire   alla   giurisdizione    esclusiva    del    giudice
amministrativo «tutte le  controversie  anche  in  ordine  alla  fase
cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei
rifiuti,    seppure    posta    in    essere    con     comportamenti
dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa  equiparati»
e nel prevedere che, «la giurisdizione di cui sopra si intende estesa
anche  alle  controversie  relative  a   diritti   costituzionalmente
tutelati» viola gli artt. 24, 113, 102, secondo comma, 103 Cost. 
    Il legislatore  ha  infatti  arbitrariamente  e  illegittimamente
sostituito all'ordinario  criterio  di  riparto  della  giurisdizione
fissato in Costituzione e,  come  noto,  costituito  dalla  dicotomia
diritti soggettivi interessi  legittimi  (cd.  criterio  della  causa
petendi ovvero del petitum  sostanziale)  un  diverso  criterio,  non
previsto in costituzione e  fondato  sulla  devoluzione  non  di  una
specifica  «materia»,  bensi'  di  un  vasto  ambito   di   attivita'
riferibili al complesso coacervo di competenze, che confluiscono  nei
compiti correlati alla raccolta, allo smaltimento e alla gestione dei
rifiuti, nonche' a  tutte  le  tematiche  relative  alle  contingenti
situazioni di relativa «crisi» da cui muove la legge in oggetto. 
    Tale criterio e' stato censurato in piu'  occasioni  dalla  Corte
costituzionale, in quanto collide con l'art. 103  della  Costituzione
(cfr. sui punto sentenza 17 luglio 2000 n. 292; 6 luglio 2004 n.  204
e 11 maggio 2006 n. 191). 
    Cosi' operando, il legislatore, ha di fatto alterato; da un lato,
il rapporto tra la giurisdizione del giudice ordinario e  quella  dei
giudice amministrativo (rapporto che dovrebbe essere sempre di regola
a eccezione nella cognizione  dei  diritti  soggettivi),  dall'altro,
all'interno della stessa giurisdizione  del  giudice  amministrativo,
tra quella generale di legittimita' e quella «speciale»,  nell'ambito
della quale il giudice amministrativo conosce eccezionalmente  e  non
di  regola  anche  dei   diritti   soggettivi.   La   materia   cosi'
impropriamente individuata dal legislatore prescinde del tutto  dalla
natura   della   situazione   soggettiva   coinvolta,   sicche'    la
giurisdizione verrebbe a radicarsi su un  dato  puramente  oggettivo,
cioe'  il  coinvolgimento  in  tali  controversie  di  un   interesse
pubblico. Tuttavia - in tal  modo  -  mancherebbe  quel  rapporto  di
species a genus che l'art. 103 Cost. postula come indefettibile,  nel
momento in cui considera come «particolari» le materie  da  devolvere
alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
    3. -   Il   legislatore,   invero,    spinto    dalle    esigenze
improcrastinabili di  risolvere  l'emergenza  rifiuti  nella  regione
Campania divenuta nell'anno 2008 fenomeno  di  rilievo  nazionale  ed
internazionale ha creato con  un  provvedimento  d'urgenza  (d.l.  23
maggio 2008 n. 90, convertito nella legge 14  luglio.  2008  n.  123)
censurabile - anche sul piano dell'opportunita', una nuova ipotesi di
giurisdizione esclusiva in contrasto con i principi Costituzionali ed
in particolare con l'art. 103 della Costituzione, dal momento che  la
medesima si fonda sulla semplice presenza in un  determinato  settore
(gestione dei rifiuti) di un generico pubblico  interesse.  Una  tale
interpretazione, invero, e' stata decisamente ripudiata gia' in  sede
di lavori preparatori  alla  redazione  della  Carta  costituzionale;
parimenti non ha mai ricevuto attuazione il progetto di riforma (Atto
Camera 7465, XIII legislatura) a tenore del quale, «la  giurisdizione
amministrativa ha ad  oggetto  le  controversie  con  la  P.A.  nelle
materie indicate dalla legge». 
    Come ha osservato il Giudice delle Leggi, «..... il vigente  art.
103, primo comma Cost. non  ha  conferito  al  legislatore  ordinario
un'assoluta ed incondizionata discrezionalita'  nell'attribuzione  al
giudice amministrativo di materie  devolute  alla  sua  giurisdizione
esclusiva, ma gli ha  conferito  il  potere  d'indicare  «particolari
materie»  nelle  quali  la  tutela  nei  confronti   della   Pubblica
Amministrazione  investe  «anche»  diritti  soggettivi:  un   potere,
quindi, del quale puo' dirsi al negativo, che non ne'  assoluto,  ne'
incondizionato,  e  del  quale,  in  positivo,  va  detto  che   deve
considerare la natura delle situazioni soggettive  coinvolte,  e  non
fondarsi  esclusivamente  sul  dato  oggettivo  delle  materie.  Tale
necessario   collegamento   delle   materie    assoggettabili    alla
giurisdizione esclusiva dei  giudice  amministrativo  con  la  natura
delle situazioni soggettive - e cioe' con il parametro  adottato  dal
costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni  ordinaria
e amministrativa - e' espresso dall'art. 103  laddove  statuisce  che
quelle materie devono essere «particolari» rispetta a quelle devolute
alla  giurisdizione  generale  di  legittimita':   e   cioe'   devono
partecipare della loro medesima natura, che e'  contrassegnata  dalla
circostanza che la P.A. agisce  come  autorita'  nei confronti  della
quale  e'  accordata  tutela  al   cittadino   davanti   al   giudice
amministrativo. Il legislatore ordinario  ben  puo'  ampliare  l'area
della giurisdizione  esclusiva  purche'  lo  faccia  con  riguardo  a
materie che, in assenza  di  tale  previsione;  contemplerebbero  pur
sempre, in quanto vi opera la Pubblica Amministrazione autorita',  la
giurisdizione generale di legittimita': con il che, da  un  lato,  e'
escluso che la mera partecipazione della Pubblica Amministrazione  al
giudizio sia sufficiente perche'  si  radichi  la  giurisdizione  del
giudice  amministrativo,  e  dall'altro  lato,  e'  escluso  che  sia
sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella
controversia  perche'  questa  possa  essere  devoluta   ai   giudice
amministrativo» (cfr., Corte costituzionale, sentenza 6  luglio  2004
n. 204, paragrafo, 3.2). 
    La Costituzione ha, facendo propri i principi  sanciti  dall'art.
2 legge n. 2248 del 1865 All. E, attribuito al giudice  ordinario  il
ruolo di «giudice naturale» dei  diritti  soggettivi  tra  privato  e
P.A., mentre avrebbe conferito alla giurisdizione esclusiva del  G.A.
un carattere del tutto residuale ed eccezionale,  giustificato  dalla
compresenza di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
    La scelta  attuata  dal  legislatore,  ossia  una  incondizionata
estensione della giurisdizione - esclusiva su un  intero  contenzioso
(gestione dei rifiuti) collide altresi' con gli  articoli  24  e  113
Cost.  nella  misura  in  cui  esclude  le  decisioni   del   Giudice
amministrativo al controllo nomofilattieo, della Corte di cassazione,
essendo limitato tale controllo,  notoriamente,  ai  soli  motivi  di
giurisdizione. 
    4. - L'art. 4 della legge 14 luglio 2008, n. 123, nell'attribuire
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  la  cogzione
sui comportamenti dell'Amministrazione pubblica a dei  soggetti  alla
stessa equiparati viola, gli artt. 25, primo comma, 100  Cost.  nella
parte  in  cui  la  norma  non  esclude  da  tale   giurisdizione   i
comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di
un potere pubblico. 
    Nella fattispecie di cui e' causa, vertente su una  richiesta  di
risarcimento  danni  per  comportamenti  materiali,  cd.  di   fatto,
ascritti alla responsabilita'  delle  Amministrazioni  convenute  per
omessa raccolta dei rifiuti solidi - urbani per un  lasso  di  tempo,
per i disservizi e i disagi connessi, per i pregiudizi, alla vita  di
relazione, alla qualita' della vita, non venendo affatto  in  rilievo
profili  di  esercizio  autoritativo   di   una   pubblica   funzione
amministrativa,  sussisterebbe  invero  la  giurisdizione  dell'Adito
giudice. Cio' nonostante, stante l'attuale  formulazione  dell'  art.
4 legge n. 123/2008, questo Giudice dovrebbe dichiarare il difetto di
giurisdizione in favore del giudice amministrativo. 
    La norma in oggetto viola invero l'art.  25  comma  1  Cost.  che
sancisce il principio  della  precostituzione  del  giudice  naturale
rispetto al fatto,  in  quanto  eleva  il  Giudice  amministrativo  a
giudice naturale competente  a  conoscere  della  controversia  anche
rispetto ad una  domanda  di  risarcimento  danni  per  comportamenti
materiali, non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un
potere pubblico, pur illegittimo. 
    Come la autorevole giurisprudenza costituzionale insegna,  se  da
un lato e' da escludere che, per cio' solo che una domanda attenga ad
una richiesta di risarcimento danni sussista sempre la  giurisdizione
del G.O., da  un  altro  lato  e'  necessario,  perche'  sussista  la
giurisdizione del G.A, che la situazione soggettiva lesa da cui muove
la pretesa  risarcitoria  sia  stata,  compressa  da un  illegittimo,
esercizio della funzione amministrativa. 
      
      
    Da cio' consegue che, laddove in una determinata controversia non
siano rinvenibili profili autoritativi di  una  pubblica  funzione  a
causa della presenza di comportamenti materiali  dell'Amministrazione
non riconducibili ad un potere  pubblico,  la  situazione  soggettiva
lesa deve necessariamente essere conosciuta dal G.O. 
    Sul punto si riporta testualmente  quanto  statuito  dalle  Corte
costituzionale:   «Tale   previsione   (riferita   ai   comportamenti
dell'Amministrazione) e' costituzionalmente  illegittima  laddove  la
locuzione,   prescindendo   da   ogni    qualificazione    di    tali
«comportamenti», attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo controversie nelle quali sia parte - e per  cio'  solo
che essa e' parte -  la  Pubblica  Amministrazione,  e  cio'  fa  del
giudice amministrativo il giudice dell'Amministrazione piuttosto  che
l'organo di garanzia della giustizia nell'Amministrazione  (art.  100
Cost). Viceversa, nelle ipotesi in cui i comportamenti  causativi  di
danno ingiusto - e cioe' nella specie, la realizzazione dell'opera  -
costituiscono esecuzione  di'  atti  o  provvedimenti  amministrativi
(dichiarazione di pubblica utilita' e/o indifferibilita' e urgenza) e
sono  quindi  riconducibili   all'esercizio   del   pubblico   potere
dell'Amministrazione,  la  norma   si   sottrae   alla   censura   di
illegittimita' costituzionale, costituendo anche  tali  comportamenti
esercizio,  ancorche'  viziato  da  illegittimita'   della   funzione
pubblica  della  P.A.  In  sintesi,  i  principi  sopra   esposti   -
peraltro gia' enunciati da questa Corte con la sentenza  n.  204/2004
-comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice   amministrativo   delle
controversie relative a «comportamenti» collegati all'esercizio,  pur
se illegittimo di un pubblico potere laddove deve  essere  dichiarata
costituzionalmente  illegittima  la  devoluzione  alla  giurisdizione
esclusiva di «comportamenti» posti in essere  in  carenza  di  potere
ovvero in via di mero fatto» (cfr. Corte costituzionale, sentenza. n.
191/2006, punto 5 del Considerato in diritto). 
    Analogamente l'art. 4 legge n. 123/2008 viola  anche  l'art.  100
Cost. in quanto l'attribuzione generalizzata in capo al G.A. di tutti
i comportamenti ivi compresi quelli che non  attengano  all'esercizio
di  un  potere  amministrativo   di   una   funzione   amministrativa
radicherebbe la giurisdizione amministrativa per il  solo  fatto  che
una delle parti in causa sia 1'amministrazione, facendo  del  giudice
amministrativo  il   giudice   dell'Amministrazione   piuttosto   che
l'organo, di garanzia della giustizia dell'amministrazione.