Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,
della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n.  6  (Linee  guida
per la redazione del  piano  sanitario  2007/2009  -  Un  sistema  di
garanzie per la salute - Piano di riordino della  rete  ospedaliera),
nonche' del punto 5 dell'allegato  «Piano  di  riordino  posti  letto
ospedalieri»,  promossi  dal   Tribunale   amministrativo   regionale
dell'Abruzzo con ordinanze del 30 ottobre e  del  13  novembre  2008,
iscritte ai nn. 89 e 90 del  registro  ordinanze  2009  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione   dell'INI   s.r.l.   Istituto
Neurotraumatologico  Italiano  e  della  Casa  di  Cura  Villa   Pini
d'Abruzzo s.r.l. ed altre nonche' gli atti di intervento  della  Casa
di Cura privata Pierangeli s.r.l., della Casa di Cura  privata  Villa
Letizia s.r.l., della Casa di Cura  privata  Villa  Serena  s.r.l.  e
della Casa di Cura privata Dr. G. Spatocco s.r.l.; 
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Tommaso Marchese per le parti intervenienti  e
Sabatino Ciprietti per le parti costituitesi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Con  due  ordinanze,  di   identico   tenore,   depositate
rispettivamente il 30 ottobre ed il 13 novembre  2008,  il  Tribunale
amministrativo  regionale  dell'Abruzzo,  nel  corso  di  altrettanti
giudizi  aventi  ciascuno  ad  oggetto   la   impugnazione   di   una
deliberazione assunta dalla locale  Giunta  regionale  in  merito  al
piano di risanamento del sistema sanitario regionale per gli anni dal
2007 al 2009 e alla definizione  del  relativo  tetto  di  spesa  per
l'anno 2008, nonche' della presupposta deliberazione con la quale  la
medesima Giunta aveva definito,  riducendolo,  il  numero  dei  posti
letto assegnati alla spedalita' privata convenzionata, ha  sollevato,
con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97,  113  e  117  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 2, della legge regionale  dell'Abruzzo  5  aprile  2007,  n.  6
(Linee guida per la redazione del  piano  sanitario  2007/2009  -  Un
sistema di garanzie per la salute -  Piano  di  riordino  della  rete
ospedaliera), nonche' del punto 5 dell'allegato  «Piano  di  riordino
posti letto ospedalieri». 
    1.1. -  Riferisce  il  TAR  che  la  riduzione  dei  posti  letto
assegnati alle case di cura ricorrenti nei giudizi a quibus  consegue
alla piu' ampia diminuzione del complessivo numero  dei  posti  letto
riferibili alla sanita' regionale secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 6 del 2007 e dall'allegato Piano di riordino della spesa
ospedaliera, oggetto di accordo fra la Regione Abruzzo  e  lo  Stato,
nel  quadro  di  un  piano  volto  al  perseguimento  dell'equilibrio
economico. 
    Tanto premesso, il rimettente  osserva  che  la  legge  regionale
oggetto della questione di  legittimita'  costituzionale  presenta  i
caratteri della legge-provvedimento, in particolare  nella  parte  in
cui, all'art.  1,  comma  2,  contiene  l'approvazione  dell'allegato
«Piano di riordino dei posti letto ospedalieri». Precisa, infatti, il
giudice amministrativo  che  il  comma  10  del  paragarafo  5.1  del
ricordato allegato, stabilisce, quale criterio guida,  l'abbattimento
sino al 30% dei posti letto di riabilitazione; del 15% di quelli  per
la lungodegenza e sino ad un massimo del 30% di quelli  destinati  ai
degenti in fase acuta. 
    Ritiene,  quindi,  il  rimettente  che  in  tal  modo  la   legge
regionale, non limitandosi a dettare precetti di  carattere  generale
ed astratto, andrebbe ad incidere direttamente sugli interessi  delle
parti   ricorrenti   e   sulle   loro   strutture    imprenditoriali,
determinando,  fra  l'altro,  la  riduzione  dei  «tetti  di   spesa»
disponibili. 
    Aggiunge  il  giudice  a  quo  che  non  e'  in  discussione   la
possibilita' per il legislatore regionale  di  pianificare  con  atti
normativi le risorse da destinare alla spesa sanitaria, ma lo  e'  il
grado di sindacabilita' dell'operato della  pubblica  Amministrazione
ove essa eserciti un  potere  amministrativo  tramite  l'adozione  di
strumenti legislativi. Infatti, stante la mancanza  di  un  sindacato
diffuso  sulla  costituzionalita'  delle  leggi,  il  cittadino  puo'
solamente sollecitare, previa la  verifica  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria della sua rilevanza nell'ambito di un ordinario  giudizio
e della non manifesta infondatezza, un incidente di costituzionalita'
avente ad oggetto la legge-provvedimento. 
    1.2. - Con riferimento, appunto, alla rilevanza  della  questione
nei  giudizi  a  quibus  il  rimettente  osserva  che   essa   deriva
direttamente  dal  fatto  che  la  legittimita'  o   meno   dell'atto
amministrativo impugnato e' condizionata dall'esito  della  questione
di legittimita' costituzionale. 
    1.3. - Riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente: 
        quanto  alla  violazione  degli  artt.   24   e   113   della
Costituzione, nonche' dell'art. 117 della Costituzione - quest'ultimo
evocato con riferimento «ai  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
legislazione dello stato per la  ridefinizione  dei  posti  letto»  -
ferma la natura provvedimentale della legge  censurata,  ritiene  che
questa non ha come  effetto  la  complessiva  riduzione  della  spesa
sanitaria, cosi'  «come  imposta,  in  via  di  indirizzo,»  sia  dal
decreto-legge18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
novembre 2001, n. 405, sia dall'art.  2,  comma  5,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), oltre che dalla stessa legge regionale dell'Abruzzo  n.  6
del  2007.  Infatti,  prevedendo  le  citate  disposizioni   che   la
riorganizzazione del piano ospedaliero concerna  la  sola  spedalita'
pubblica, la riduzione dei  posti  letto  frutto  delle  disposizioni
censurate, non corrispondendo a tale previsione, si pone in contrasto
con esse; 
        quanto  alla  violazione  degli  artt.  41,  42  e  43  della
Costituzione, osserva che le  disposizioni  impugnate  comprimono  la
liberta' di iniziativa economica privata,  impedendo  che  questa,  a
causa della riduzione dei posti letto,  si  possa  esprimere  secondo
logiche di mercato e determinando, stante «la  complessiva  riduzione
dell'attivita'», un effetto espropriativo in assenza di  qualsivoglia
indennizzo; 
        quanto alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,
infine, afferma che il piano di riorganizzazione conduce, in  maniera
ingiustificata,  «all'aumento  dei  posti  letto   nella   spedalita'
pubblica e alla riduzione in  quella  privata»,  con  una  immotivata
diversa incidenza dei tagli relativamente alle singole strutture, sia
pubbliche che private. 
    2. - Si sono costituite in giudizio,  ognuna  in  relazione  alla
ordinanza di rimessione scaturita  dal  giudizio  in  cui  esse  sono
ricorrenti, la INI s.r.l. Istituto Neurotraumatologico  Italiano,  la
Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo s.r.l., la Santa Maria s.r.l. e  la
Sanatrix s.r.l., svolgendo argomenti difensivi fra loro coincidenti. 
    Esse, in particolare, riferiscono quanto gia' da ciascuna dedotto
in sede di ricorso  di  fronte  al  TAR  rimettente,  illustrando  le
eccezioni di illegittimita' costituzionale ivi segnalate. 
    Dato  atto  della  avvenuta  proposizione  della   questione   di
costituzionalita'  da  parte  del  rimettente,   le   parti   private
ribadiscono  puntualmente   le   motivazioni   delle   ordinanze   di
rimessione. 
    3. - Con separati - ancorche' identici  -  atti  sono,  altresi',
intervenute  in  giudizio,  ciascuna  in   ambedue   i   giudizi   di
legittimita' costituzionale, la s.r.l. Villa Serena, la s.r.l. Dr. G.
Spatocco, la s.r.l. Villa Letizia e la s.r.l. Pierangeli. 
    Le parti intervenienti, assumendo di essere case di cura  private
provvisoriamente accreditate  con  il  servizio  sanitario  pubblico,
affermano di essere «attinte  dalle  disposizioni  legislative  [...]
sospettate  di  incostituzionalita'»  avendo  subito  anch'esse   una
riduzione dei posti letto in convenzione. Da cio' fanno discendere la
sussistenza di «un chiaro e qualificato interesse  a  partecipare  al
presente  giudizio  di   legittimita'   costituzionale,   in   quanto
l'auspicata declaratoria di incostituzionalita'»  delle  disposizioni
censurate, porrebbe nel nulla anche la riduzione dei posti  letto  da
loro subita. 
    Sulla base di tale rilievo,  rivendicano  la  ammissibilita'  del
loro intervento, sebbene non siano parti dei giudizi a quibus. 
    4. - Analoghi argomenti sono contenuti nelle memorie illustrative
depositate dalla parti intervenienti, peraltro oltre il termine di 20
giorni liberi prima della  data  fissata  per  la  trattazione  della
questione in udienza pubblica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, con  due
ordinanze aventi identico tenore, emesse  nel  corso  di  altrettanti
giudizi, dubita, con riferimento agli artt. 3, 24, 41,  42,  43,  97,
113 e  117  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge  della  Regione  Abruzzo  5  aprile
2007, n.  6  (Linee  guida  per  la  redazione  del  piano  sanitario
2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di  riordino
della rete ospedaliera), nonche' del punto 5 dell'allegato «Piano  di
riordino posti letto ospedalieri». 
    1.1.  -  Con  la  prima  di  tali  disposizioni,  la  Regione  ha
provveduto ad approvare, in attuazione di altra, precedente, norma di
legge regionale, il «Piano di riordino dei posti  letto  ospedalieri»
il quale, al punto 5, come detto oggetto anch'esso  di  impugnazione,
prevede, a sua volta, la determinazione  dei  posti  letto  fruibili,
nella Regione, presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private
accreditate. In relazione a questa decisione,  la  ridefinizione  dei
posti letto in dotazione della spedalita' privata accreditata  presso
il Servizio sanitario prevede i seguenti criteri, enunciati al  comma
10 del paragrafo  1  del  predetto  punto  5  (che  parrebbe  essere,
pertanto,  la  specifica   disposizione   oggetto   del   dubbio   di
legittimita' costituzionale): abbattimento sino ad un massimo del 30%
«per i posti letto di  riabilitazione»;  «un  ulteriore  abbattimento
pari al 15% della dotazione complessiva dei PL di  lungodegenza»  ed,
infine, l'abbattimento sino ad un massimo del 30%  dei  «posti  letto
per acuti». 
    1.2. -  Riscontrata  la  natura  provvedimentale  delle  predette
disposizioni, il rimettente dubita della legittimita'  costituzionale
delle medesime  sotto  diversi  profili.  Afferma,  infatti,  il  TAR
dell'Abruzzo che esse sarebbero in contrasto: con gli artt. 24 e  113
della Costituzione in quanto, stante  la  riferita  natura  di  legge
provvedimento, la legge regionale n. 6 del 2007 impone ai destinatari
dei suoi effetti non la impugnazione di  un  atto  amministrativo  ma
quella,    mediata    attraverso    l'incidente    di    legittimita'
costituzionale, della legge stessa; con l'art. 117 della Costituzione
poiche', determinando la riduzione dei posti letto accreditati presso
la  spedalita'  privata,  senza  contribuire  alla  riduzione   della
complessiva spesa  sanitaria,  violerebbero  i  principi  statali  in
materia, in base ai quali la «riorganizzazione del piano  ospedaliero
riguarda la sola spedalita' pubblica»; con gli  artt.  41,  42  e  43
della Costituzione poiche', a  causa  della  predetta  riduzione  dei
posti letto accreditati presso la spedalita' privata, impedirebbe  il
libero esplicarsi  della  iniziativa  economica  privata  secondo  le
logiche del mercato, imponendo, anzi, ad essa dei limiti di contenuto
espropriativo in assenza di indennizzo; con gli artt. 3  e  97  della
Costituzione,  essendo  esse  viziate  da  eccesso  di   potere   per
ingiustizia ed irrazionalita' manifeste in quanto determinerebbero la
riduzione dei posti letto fruibili presso la  spedalita'  privata  in
favore di quelli ascrivibili  a  quella  pubblica,  senza  che  siano
chiariti i criteri che giustificano le scelte  assunte  relativamente
alle singole strutture sanitarie. 
    2.  -  Disposta  la  riunione  dei  giudizi,  attesa   l'evidente
opportunita' che gli stessi, stante la uniformita' delle questioni in
ciascuno di essi in discussione, siano  unitariamente  decisi,  deve,
preliminarmente,  essere  ribadito  il  contenuto   della   ordinanza
dibattimentale n. 134, pronunziata in data 6 luglio 2010,  nel  senso
della inammissibilita' dell'intervento  nei  giudizi  incidentali  di
costituzionalita' delle leggi e degli  altri  atti  avente  forza  di
legge di soggetti che non siano parti nei giudizi a quibus. 
    3.  -  La   questione   sollevata   dal   TAR   dell'Abruzzo   e'
inammissibile, riguardo all'art. 43 Cost., non fondata, riguardo agli
altri. 
    3.1.  -  Ferma  la  indiscussa   natura   provvedimentale   delle
disposizioni  censurate,  rileva  questa  Corte,  relativamente  alla
pretesa violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, come piu'
volta essa, chiamata a scrutinare la legittimita'  costituzionale  di
disposizioni normative aventi un contenuto non generale  ed  astratto
ma concreto e particolare, abbia affermato che non e'  preclusa  alla
legge ordinaria, ne' a quella di fonte regionale, la possibilita'  di
attrarre  nella  propria  sfera  di  disciplina  oggetti  o   materie
normalmente affidati alla autorita' amministrativa (sentenza  n.  267
del 2007); ne' cio' determina un vulnus  al  diritto  di  difesa  del
cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell'atto  normativo,
posto che la posizione soggettiva di questo trovera' la sua  adeguata
tutela, ovviamente non sul piano della  giurisdizione  amministrativa
ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia  dell'atto  in
ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale. 
    Ripetutamente,  infatti,  questa  Corte  ha  affermato   che   la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, in  specie,  proprio  in
relazione al pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento che
e'  insito  nella  adozione  di  disposizioni  legislative  di   tipo
particolare,   sono   soggette   ad   un   controllo    stretto    di
costituzionalita',  essenzialmente  sotto   i   profili   della   non
arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in  tal  modo  garantendo  i
soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio  sara'
tanto  piu'  stringente  quanto   piu'   marcati   sono   i   profili
provvedimentali caratteristici  della  legge  soggetta  al  controllo
(cosi', ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007). 
    Peraltro,  si  tratta  di  considerazioni   fatte   proprie   dal
rimettente che, contraddittoriamente, non trae da esse la conseguenza
che l'uso dello strumento legislativo per  l'adozione  di  misure  di
natura provvedimentale non costituisce, di per se', violazione  degli
invocati parametri costituzionali. 
    Le censure, con riferimento ai suddetti articoli 24 e  113  della
Costituzione, non sono, quindi, fondate. 
    3.2. - Per cio' che concerne la asserita violazione dell'art. 117
della  Costituzione,  deve,  prima   d'ogni   altra   considerazione,
interpretarsi  la  laconica  ordinanza  di  rimessione   specificando
l'ambito di riferimento del parametro costituzionale evocato, che  e'
costituito  dal  terzo  comma  della  detta  disposizione.  Piu'   in
particolare, dato che si afferma, che «la riorganizzazione del  piano
ospedaliero riguarda la sola spedalita' pubblica» e che «la riduzione
dei posti letto [...] non  risponde,  dunque,  ad  alcuna  logica  di
riduzione della spesa», il riferimento deve  ritenersi  rivolto  alla
parte in cui detto terzo comma assegna alle legislazioni  concorrenti
di Stato e Regioni le materie  della  «tutela  della  salute»  e  del
«coordinamento  della  finanza   pubblica».   All'interno   di   tali
disposizioni va a collocarsi sia la  disciplina  che  e'  volta  alla
ridefinizione del numero dei posti letto fruibili nelle strutture  di
ricovero e cura accreditate col servizio sanitario,  sia  quella  che
pone  quale  vincolo  alla  potesta'  legislativa  delle  Regioni  il
rispetto  dei  principi  fondamentali  fissati   nella   legislazione
statale. 
    3.2.1. - Cio' detto, rileva questa Corte  che  il  rimettente  ha
indicato in maniera generica ed erronea i  principi  fondamentali  in
base ai  quali  l'esigenza  di  «complessiva  riduzione  della  spesa
sanitaria» dovrebbe essere soddisfatta,  per  cio'  che  concerne  la
«riorganizzazione del piano ospedaliero», incidendo esclusivamente su
«la sola spedalita' pubblica». 
    Non  solo  il  dedotto  principio  generale  viene  indicato  dal
rimettente genericamente nell'art. 3 del decreto-legge  18  settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e nell'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549  (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica),  senza  in  alcun  modo
chiarire in che termini esso sarebbe stato espresso  dal  legislatore
statale, ma viene erroneamente ed immotivatamente esclusa dai  limiti
operativi della ristrutturazione della rete  ospedaliera  di  cui  al
comma 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge  n.  347  del  2001  la
spesa della spedalita' privata in regime di accreditamento, posto che
anche i costi di questa, cosi' come di quella pubblica,  gravano  sul
servizio sanitario. 
    Non a caso, infatti, in sede di intesa, intervenuta  in  data  23
marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   della
Repubblica alla legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3),  in
attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, fra  Stato  e  Regioni,  queste  ultime  si  sono  impegnate  ad
intervenire con provvedimenti che prevedano un  determinato  standard
di posti letto anche presso  le  strutture  sanitarie  accreditate  a
carico del servizio sanitario regionale. 
    3.2.2. - Non  risultando,  pertanto,  il  dedotto  contrasto  con
principi fondamentali  rinvenibili  nella  legislazione  statale,  la
adombrata violazione dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione
deve ritenersi non fondata. 
    3.3. - Il  rimettente  deduce,  altresi',  il  contrasto  fra  le
disposizioni oggetto di censura  e  gli  artt.  41,  42  e  43  della
Costituzione affermando, per un verso,  la  illegittima  compressione
della liberta' di  iniziativa  economica  e,  per  altro  verso,  che
siffatta   compressione   avrebbe   una    valenza    sostanzialmente
espropriativa in assenza di qualsivoglia forma di indennizzo. 
    3.3.1. - Quanto ai parametri evocati la censura e'  inammissibile
con riferimento all'art. 43 Cost., non fondata con  riferimento  agli
artt. 41 e 42 Cost. 
    3.3.2. - In particolare e'  inammissibile  per  incongruita'  del
parametro evocato la censura articolata  sulla  base  della  asserita
violazione dell'art. 43 della Costituzione. Siffatta disposizione ha,
infatti, ad oggetto un fenomeno  del  tutto  diverso  da  quello  che
concerneva la normativa impugnata, riguardando, infatti,  l'eventuale
ipotesi in cui, a fini generali e tramite strumenti  legislativi,  e'
riservato, ovvero e' trasferito, allo Stato, ad altri enti pubblici o
a comunita' di lavoratori o di  utenti,  l'esercizio  di  determinate
attivita'  imprenditoriali  laddove  riferite  a  specifici   settori
strategici della vita economica e sociale del Paese. 
    Di tutta evidenza e' l'estraneita' a siffatta problematica  della
disciplina  della  determinazione  del   numero   dei   posti   letto
accreditabili presso il servizio sanitario nelle strutture  sanitarie
private. 
    3.3.3. - Quanto alla pretesa violazione degli artt. 41 e 42 della
Costituzione, la questione e' priva di fondamento. 
    Riguardo alla asserita  violazione  della  liberta'  di  impresa,
anche a  voler  prescindere  dal  fatto  che  lo  stesso  legislatore
costituzionale ha opportunamente costruito  tale  liberta'  non  come
assoluta, ma l'ha  subordinata  al  vincolo  costituito  dal  mancato
contrasto, fra l'altro, con l'utilita' sociale, deve  osservarsi  che
la disciplina in questione in realta' non comporta alcun vincolo alla
iniziativa economica, in quanto non pone  alcun  limite  quantitativo
alla facolta' degli  imprenditori  privati  di  realizzare  strutture
sanitarie, in particolare riguardo al  numero  dei  posti  letto  ivi
installati. 
    Essa si limita, in  applicazione  dell'ineludibile  principio  di
autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare quale
sia  il  numero  dei   posti   letto   che,   in   base   al   regime
dell'accreditamento, sono a carico economico del  servizio  sanitario
pubblico. 
    Alla  infondatezza  della  questione  argomentata  in   relazione
all'art. 41 della Costituzione consegue, in assenza  di  qualsivoglia
meccanismo espropriativo, l'infondatezza anche di  quella  ipotizzata
ai sensi dell'art. 42 della Costituzione. 
    3.4. - La questione non e', infine, fondata neppure la' dove essa
e' parametrata agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Nessuna irragionevolezza ne' alcun  contrasto  col  principio  di
buon andamento  della  pubblica  Amministrazione  viene,  infatti,  a
minare la disciplina censurata nella parte in cui, al  gia'  rilevato
ed  evidente  scopo  di  contenere  la  spesa  pubblica  nel  settore
sanitario, realizza la rideterminazione del numero  dei  posti  letto
ospedalieri  fruibili  nella  Regione  Abruzzo.  La  circostanza  che
siffatto riordino comporti una diversa  incidenza  della  diminuzione
dei posti letto fra la  spedalita'  pubblica  e  quella  privata  non
costituisce motivo di manifesta  irragionevolezza  della  disciplina,
rientrando nella sfera di discrezionalita' del legislatore regionale,
nel rispetto delle esigenze di funzionalita' degli essenziali servizi
offerti - ora non in discussione -, la  modulazione  degli  strumenti
volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore. 
    Priva di irragionevolezza viene ad essere, nel caso di specie, la
scelta adottata, ove  si  consideri,  ad  esempio,  la  piu'  agevole
possibilita' di accesso a forme di economie di scala  e  la  maggiore
facilita' del controllo che la pubblica Amministrazione incontra  nel
settore della sanita' propriamente pubblica rispetto a  quello  della
sanita' privata accreditata.