Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  contro  Provincia
autonoma di Trento, in  persona  del  Presidente  pro  tempore  della
Giunta   provinciale,   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 28, comma 3, 44 comma 10, e 48 della legge
provinciale di Trento 23 luglio 2010, n.16, pubblicata nel BUR n.  30
del 27 luglio 2010 della Provincia autonoma di Trento, recante  norme
in materia di «Tutela della salute nella provincia di Trento» 
    La legge  23  luglio  2010,  n.  16  della  Provincia  di  Trento
pubblicata nel BUR n. 30 del 27 luglio 2010 della Provincia  autonoma
di Trento detta disposizioni in materia di «Tutela della salute nella
provincia di Trento». 
    La  legge  provinciale,  premesse  al  capo.  I  le  disposizioni
generali in materia di salute,  nei  successivi  capi  disciplina  le
funzioni di governo e partecipazione (capo II  ),  gli  strumenti  di
programmazione (capo III),il  servizio  sanitario  provinciale  (capo
IV). Nel capo IV in  particolare  il  legislatore  provinciale  nella
sezione I detta le regole generali sul  servizio,  nella  sezione  II
(artt.  27-47)  disciplina  l'azienda  provinciale  per   i   servizi
sanitari. 
    A. - Piu' precisamente, con l'art. 28 disciplina le funzioni  del
direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. 
    Al primo comma stabilisce che «Il direttore generale e' il legale
rappresentante  dell'azienda;  a  lui   spetta   la   responsabilita'
complessiva della gestione dell'azienda. Al secondo comma  prevede  i
compiti del predetto direttore generale:» fermi  restando  i  compiti
attribuiti al consiglio di direzione spettano al  direttore  generale
in particolare: 
        a) l'esercizio delle  funzioni  di  gestione  dell'azienda  e
l'adozione dei relativi provvedimenti,  salvo  quanto  stabilito  dal
comma 4 e da specifiche disposizioni di legge; 
        b) l'adozione del regolamento previsto  dall'art.  37  e  del
programma di sviluppo strategico. 
    Il  terzo  comma,  in  particolare,  prevede  la  competenza  del
direttore generale «a nominare il direttore sanitario,  il  direttore
amministrativo e il direttore per l'integrazione  socio  sanitaria  e
dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste
dall'art. 31. Questi incarichi in ogni caso  cessano  novanta  giorni
dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale». 
    La disposizione dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale n.
16 del 23  luglio  2010  sopra  riportata  appare  costituzionalmente
illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto
il Governo - giusta delibera del 17 settembre 2010 del Consiglio  dei
Ministri (che per estratto autentico  si  produce  sub  1)  ai  sensi
dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1. - Violazione dell'art. 97 Cost. 
    1.1. - L'art. 28, comma 3 della normativa in esame prevede che le
nomine di direttore amministrativo, di direttore  per  l'integrazione
socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni  organizzative
aziendali previste dall'art. 31 della  medesima  legge,  cessano,  in
ogni caso, novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio  del
nuovo direttore generale. 
    Per i predetti incarichi pubblici dirigenziali la  decadenza  dal
rapporto di lavoro con la Regione e' quindi prevista come  automatica
e conseguente ad una causa estranea alle vicende del rapporto  stesso
in quanto  avviene  non  sulla  base  di  valutazioni  concernenti  i
risultati aziendali o il raggiungimento  degli  obiettivi  di  tutela
della salute e di funzionamento dei servizi o ancora  per  una  delle
altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del
rapporto. 
    Ma la disposizione richiamata dispone l'automatica  decadenza  di
incarichi che non si pongono in diretta collaborazione  con  l'organo
politico. 
    In tal modo l'art.  28,  comma  3  eccede  allora  le  competenze
regionali e si pone in contrasto con i principi di buon  andamento  e
di imparzialita' della pubblica amministrazione di  cui  all'art.  97
Cost. 
    Come e' noto infatti  e,  come  e'  stato  affermato  da  recenti
pronunce della. Corte costituzionale di cui si dira' in  seguito,  le
Asl sono strutture alle  quali  spetta  di  erogare  l'assistenza,  i
servizi e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei  servizi  sanitari
regionali, assolvono compiti di natura tecnica, che esercitano con la
veste  giuridica  di   aziende   pubbliche,   dotate   di   autonomia
imprenditoriale. 
    In coerenza con tali caratteristiche i direttori  generali  delle
Asl sono nominati tra persone  in  possesso  di  specifici  requisiti
culturali e professionali e sono soggetti a periodiche  verifiche  di
obiettivi e risultati aziendali conseguiti. 
    Il direttore generale della Asl e' qualificato  come  una  figura
tecnica-professionale   che   ha    il    compito    di    perseguire
nell'adempimento  dell'obbligazione  di   risultato   gli   obiettivi
gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale,  dagli
indirizzi della giunta,dal provvedimento di nomina. 
    In questo contesto di  relazioni  tra  il  direttore  generale  e
l'amministrazione regionale  si  inserisce  la  norma  censurata  che
disciplina il potere del direttore generale di nominare il  direttore
amministrativo,  il  direttore   sanitario   e   il   direttore   per
l'integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni
organizzative aziendali previste dall'art. 31 della  medesima  legge,
incarichi  dirigenziali  di  natura  tecnica,  non  politica,  e   in
particolare prevede che questi ultimi cessano, in ogni caso,  novanta
giorni dopo la data di assunzione in  servizio  del  nuovo  direttore
generale. 
    La violazione del principio costituzionale di buon  andamento  e'
evidente  ed   e'   stata   ripetutamente   affermata   dalla   Corte
costituzionale in analoghe fattispecie, ad esempio nelle sentenze  n.
103 e 104 del 2007, in quanto la decadenza automatica dagli incarichi
contraddice   il   modello   della   distinzione   tra   politica   e
amministrazione che  salvaguarda,  nella  figura  dei  dirigenti,  la
continuita' dell'azione amministrativa, alla quale e' correlato anche
il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione. 
    In particolare nella  sentenza  n.  104  del  2007,  emanata  con
riferimento ad analoghe previsioni contenute nella  legge  n.  9  del
2005 della Regione Lazio (art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), la Corte
costituzionale ha affermato che «la selezione dei pubblici funzionari
non  ammette  ingerenze  di  carattere  politico»  e   che   1'«unica
eccezione»  e'  costituita  dai  diretti  collaboratori   dell'organo
politico, che sono individuati intuito personae, vale a dire con  una
modalita' che mira a rafforzare la  coesione  tra  l'organo  politico
regionale e gli organi di vertice dell'apparato burocratico.  Il  che
palesemente e' da escludere a proposito della collaborazione  con  un
soggetto a sua volta  tecnico  e  non  politico  quale  il  direttore
generale. 
    In sostanza, la Corte ha circoscritto la legittimita' dello spoil
system all'effettiva contiguita' organizzativa tra organo politico  e
dirigente, che si concretizza nel rapporto  istituzionale  diretto  e
immediato  fra  l'organo  politico  e  i  dirigenti   apicali.   Tale
contiguita' non e' invece presente nell'art. 28, comma 3, in esame, e
da qui l'illegittimita' costituzionale della norma, perche' l'art. 28
non e' volto a preservare il rapporto diretto fra organo  politico  e
organi di vertice dell'apparato burocratico,  ma  a  disciplinare  la
nomina ad altri  pubblici  incarichi  dirigenziali  -  per  i  quali,
secondo  la  citata  giurisprudenza  costituzionale,  la   cessazione
anticipata   dall'incarico   puo'    avvenire    solo    a    seguito
dell'accertamento dei risultati conseguiti  e  con  la  garanzia  del
giusto procedimento. 
    B. - La predetta legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 all'art.
44 dispone in materia di personale. 
    In particolare dopo aver disciplinato il rapporto  del  personale
dipendente e del personale convenzionato al comma 10 dispone che  «La
Giunta provinciale disciplina con regolamento adottato previo  parere
della competente commissione permanente del consiglio  provinciale,le
procedure  concorsuali  per  l'accesso  all'impiego   del   personale
sanitario presso l'azienda, nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi statali vigenti in materia. Per  il  personale  amministrativo,
professionale e tecnico l'accesso  all'impiego  presso  l'azienda  e'
disciplinato da regolamenti dell'azienda adottati in conformita' alla
legge sul personale della Provincia». 
    L'art. 44, comma 10,  nella  parte  sopra  riportata  in  corsivo
appare costituzionalmente illegittimo, sotto i profili  che  verranno
ora evidenziati, e pertanto il  Governo  -  giusta  delibera  del  17
settembre 2010 del Consiglio dei Ministri (che per estratto autentico
si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127  Cost.  la  impugna  con  il
presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    L'art. 44, comma 10  si  e'  detto  prevede  che  il  regolamento
disciplinante le procedure concorsuali per l'accesso al  rapporto  di
pubblico   impiego   presso   l'azienda   sanitaria   del   personale
amministrativo  si  deve   conformare   unicamente   alla   normativa
provinciale in materia. 
    La disposizione eccede dalle competenze provinciali  e  contrasta
con i  principi  fondamentali  riguardanti  la  tutela  della  salute
attribuiti alla competenza legislativa  statale  ai  sensi  dell'art.
117, comma 3. 
    L'art. 117, comma 3 cit. prevede che la tutela  della  salute  e'
materia di legislazione  concorrente  ma  espressamente  precisa  che
nelle materie di legislazione  concorrente  spetta  alle  Regioni  la
potesta' legislativa «salvo che per la  determinazione  dei  principi
fondamentali». 
    La  potesta'  di  disciplinare  la  salute  e'  affidata  in  via
concorrente  allo  Stato  ed  alle  Regioni  ma  spetta  allo   Stato
disciplinare i  principi  fondamentali  come  una  entita'  organica,
dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad  oggetto  la  salute
nella sua interezza e nelle singole componenti. 
    Cio' comporta che la disciplina della salute  nei  suoi  principi
fondamentali scaturisce dall'esercizio di  una  competenza  esclusiva
dello Stato, investendo la salute nel suo complesso, e  quindi  anche
in ciascuna sua parte, e costituisce un limite alla disciplina che le
Regioni dettano in materia. 
    Nella materia «disciplina della salute» certamente rientra  anche
la disciplina del reclutamento del  personale,  poiche'  la  garanzia
della adeguata  qualificazione  tecnica  degli  addetti  al  servizio
sanitario costituisce un necessario presidio della salute  di  coloro
che si rivolgono al servizio stesso. 
    Pertanto, nell'emanazione della legge  in  esame  il  legislatore
provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa,  e'
sottoposto al rispetto dei principi fondamentali  disciplinati  dalla
legislazione nazionale, ex art. 117, comma 3, Cost. 
    L'art. 44 in esame, pertanto, omettendo al comma  10  chiaramente
qualsiasi richiamo alla legislazione statale  in  materia,  contrasta
con i  principi  fondamentali  di  cui  all'art.  18  del  d.lgs.  n.
502/1992, che disciplina l'accesso alle qualifiche del personale  del
Servizio sanitario nazionale (1. Il Governo, con atto  regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome,  adegua  la  vigente   disciplina
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme
contenute nel presente decreto ed alle norme del  d.lgs.  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  quanto
applicabili, prevedendo: 
        a) i requisiti specifici, compresi  i  limiti  di  eta',  per
l'ammissione; 
        b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 
        c) le prove di esame; 
        d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
        e) le procedure concorsuali; 
        f) le modalita' di nomina dei vincitori; 
        g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei)». 
    La materia e' stata ulteriormente regolamentata dai DD.PP.RR.  n.
220/2001 e nn. 483 e 484 del 2007, concernenti,  rispettivamente,  la
disciplina concorsuale del personale non  dirigenziale  del  Servizio
Sanitario  Nazionale,  la  disciplina   concorsuale   del   personale
dirigenziale del medesimo Servizio ed il  regolamento  per  l'accesso
agli incarichi dirigenziali apicali. 
    L'insieme di queste fonti, e dei  principi  da  esse  desumibili,
costituisce quindi un quadro di riferimento imprescindibile anche per
la legislazione provinciale, che non puo' assoggettare  le  procedure
concorsuali di ingresso nel servizio sanitario provinciale alla  sola
legislazione provinciale e ai regolamenti aziendali, senza  prevedere
che tali fonti debbono  conformarsi  ai  suddetti  principi  posti  a
livello statale. 
    C. - Infine con l'art. 48 della legge  provinciale  in  esame  la
provincia di Trento ha disciplinato le medicine complementari. 
    L'art. 48, riguardante le medicine complementari, dispone come di
seguito al comma 1 prevede che, per valorizzare  la  sicurezza  e  la
qualita'  delle   prestazioni   sanitarie   la   Provincia   promuove
l'istituzione  da  parte   dell'ordine   dei   medici   chirurghi   e
odontoiatri,  nonche'  dei  veterinari,  di  elenchi  dei  rispettivi
iscritti che esercitano l'agopuntura , la fitoterapia, l'omeopatia  e
la medicina antroposofica, al comma 2 stabilisce che,  qualora  detti
elenchi vengano istituiti, la Giunta provinciale,  d'intesa  con  gli
ordini professionali interessati, definisce, tra l'altro,  i  criteri
per l'ammissione all'elenco dei medici e dei veterinari che praticano
le attivita' sopra descritte (lett. a),  nonche'  i  criteri  per  il
riconoscimento dell'attivita' svolta  prima  dell'entrata  in  vigore
della legge in oggetto (lett. b). 
    Il comma 2,  lett.  a)  e  b),  dell'art.  48  in  esame,  appare
costituzionalmente illegittimo, sotto  i  profili  che  verranno  ora
evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 17 settembre
2010 del Consiglio  dei  Ministri  (che  per  estratto  autentico  si
produce sub 1) ai  sensi  dell'art.  127  Cost.  la  impugna  con  il
presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    Violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lett  l);  violazione
dell'art. 117, terzo comma Cost. 
    La  disposizione  dell'art.  48  che  conferisce   alla.   Giunta
provinciale il potere di determinare i criteri per l'ammissione  agli
dei medici e dei veterinari  che  praticano  le  menzionate  medicine
complementari, incide in primo luogo nella materia  dell'«ordinamento
civile», riservata alla competenza esclusiva statale  dall'art.  117,
secondo comma, lett. l). 
    Non  e'  dubitabile  che  nell'ambito   dell'ordinamento   civile
ricadono gli  elenchi  dei  medici  e  veterinari  che  praticano  le
medicine  complementari.  L'inclusione  del  professionista  in  tali
elenchi appare infatti finalizzata, tra  l'altro,  a  determinare  le
condizioni di validita' del contratto d'opera da questo stipulato con
il cliente  (essendo  invalidi  i  contratti  d'opera  stipulati,  in
materia di professioni regolamentate, con soggetti non  iscritti  nei
relativi albi), e quindi si traduce  direttamente  in  una  forma  di
disciplina di tali contratti.. 
    La disposizione  eccede  altresi'  dalla  competenza  concorrente
attribuita alla provincia in materia di «professioni»  e  di  «tutela
della salute».  di  cui  all'art.  117  comma  3.  Tale  disposizione
provinciale  contrasta  in  particolare  con  la  normativa  statale,
emanata in ambito civilistico in materia di tutela della salute,  che
attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri per  l'esercizio
delle attivita' mediche, demandando agli ordini professionali con gli
artt. 8-11 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del  1946,  l'individuazione  dei
criteri per l'iscrizione agli albi professionali. 
    Questa fonte statale detta il principio per cui l'ammissione alle
professioni  sanitarie  e'  regolata,  attese  le  evidenti  esigenze
unitarie ad essa sottese, dallo Stato  che  ne  demanda  l'attuazione
agli ordini professionali. E' evidente  l'invasione  di  tale  ambito
operata dalla norma provinciale contenuta nell'art. 48 in entrambi  i
commi  qui  impugnati,   poiche'   la   legge   provinciale   prevede
l'istituzione  di  particolari  .sezioni  degli  albi  dei  medici  e
odontoiatri, cosi' regolando tali albi;  e  attribuisce  alla  Giunta
provinciale la competenza a dettare i criteri di  ammissione  a  tali
sezioni  e  le  attivita'  connesse  e  conseguenti   all'ammissione,
d'intesa con gli ordini professionali interessati, cosi' interferendo
con la  materia  della  qualificazione  tecnica  degli  esercenti  le
professioni sanitarie. 
    Essa contrasta altresi' con il  principio,  piu'  volte  ribadito
dalla Corte costituzionale (da ultimo con le sentenze nn. 138  e  328
del 2009), secondo il quale la potesta' legislativa  regionale  nella
materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio di
ordine generale, invalicabile dalla  legge,  regionale,  secondo  cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato. 
    In particolare  la  Corte  ha  ripetutamente  affermato  che  «la
potesta'  legislativa  regionale  nella  materia  concorrente   delle
professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza  delle  Regioni  la
disciplina  di  quegli   aspetti   che   presentano   uno   specifico
collegamento con la realta' regionale.  Tale  principio,  al  di  la'
della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di  ordine  generale,  invalicabile
dalla legge regionale» (sentenza n. 138 del  2009,  nonche',  fra  le
altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153  del  2006).
Ha,  altresi',  precisato  che  la  «istituzione   di   un   registro
professionale e la previsione delle condizioni per la  iscrizione  in
esso hanno gia',  di  per  se',  una  funzione  individuatrice  della
professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del
2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005).  L'art.  48
nei suoi due commi, come appena esposto,  regola  tutti  gli  aspetti
essenziali dell'istituzione  e  dell'iscrizione  alle  sezioni  degli
albi: esso viola quindi anche l'art. 117, comma 3 Cost.  nella  parte
in   cui   questo   attribuisce   alla    legislazione    concorrente
(subordinandola ai principi generali fissati dalla legge statale)  la
materia delle professioni. 
    Si impone quindi l'annullamento degli artt. 28, comma 3, 44 comma
10, e  48  legge  provinciale  di  Trento  23  luglio  2010,  n.  16,
pubblicata nel BUR n. 30 del 27 luglio 2010 della Provincia  autonoma
di Trento recante norme in materia  di  «Tutela  della  salute  nella
provincia di Trento».