IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 437 del 2000, proposto da: Staffieri Michele e Rondinone Maria Giovanna, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Marchitelli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n. 89; Contro Consorzio Area Sviluppo Industriale - Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; Regione Basilicata in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto presso Francesco Matteo Pugliese avv. in Potenza, piazza Mario Pagano n. 118; Nei confronti di Euroline Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Porcari, con domicilio eletto presso Vincenzo Savino avv. in Potenza, via F. Baracca, 16; Per l'annullamento: a) del D.P.G.R. Basilicata n. 192 del 21 febbraio 1979, ad oggetto approvazione del P.R.G. definitivo per l'area di sviluppo industriale «La Martella» ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione consortile/i del medesimo piano e relative NTA; b) del D.P.G.R. Basilicata n. 319 del 12 aprile 1985 ad oggetto approvazione di Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di La Martella ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione o approvazione del Comune di Matera del medesimo piano e relative N.T.A.; c) di ignota variante alla lottizzazione di cui alla delibera del Consiglio comunale di Matera n. 1/1997, ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione o approvazione del Comune di Matera, ovvero di approvazione regionale e relative N.T.A.; d) di ogni ulteriore strumento urbanistico, regionale, comunale o consortile, generale o attuativo, se ed in quanto esistente, atti e provvedimenti sopra descritti tutti impugnati anche nella parte in cui pretendono di disciplinare (anche con vincolo espropriativo, oltre la scadenza dei termini di efficacia ed oltre il proprio ambito istituzionale di effetti) le estensioni della ricorrente; e) del decreto di autorizzazione all'accesso rilasciato dal Consorzio del 23 giugno 2000 sugli immobili di proprieta' dei ricorrenti nonche' l'avviso di accesso per la compilazione dello stato di consistenza a firma dell'amministratore unico della Euroline s.r.1.; f) la deliberazione C.d.A. del Consorzio Industriale n. 25 del 13 giugno 2000 con la quale il Consorzio assume di aver approvato il progetto definitivo per la produzione di imbottiture per divani nonche' il piano grafico e descrittivo di esproprio e con la quale dichiara la pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere; g) l'ignoto progetto definitivo presentato dalla ditta Euroline s.r.l. il 30 maggio 2000 e l'eventuale rilasciato nulla osta; h) il piano di esproprio grafico e descrittivo, presentato dalla ditta Euroline s.r.1.; i) il piano particellare d'esproprio con l'elenco delle ditte espropriande, il piano particellare grafico d'esproprio, anch'essi allegati per mero estratto al decreto presidenziale del 23 giugno 2000 sopramenzionato; l) la compilazione dello stato di consistenza e lo stesso verbale; m) eventuali concessioni edilizie o atti abilitativi o espressioni consultive favorevoli (anche della commissione edilizia) del Comune di Matera, se ed in quanto consti presentato progetto esecutivo e resi detti provvedimenti, in favore della ditta Euroline s.r.l., per insediamento/i sulle estensioni in oggetto; n) dell'eventuale decreto di occupazione d'urgenza; o) di ogni altro provvedimento, comunque connesso o conseguente anche se ignoto nei contenuti. Con ampia riserva di ogni ulteriore facolta' difensiva alla conoscenza dei contenuti. Con eventuali ulteriori motivi d'impugnativa. Si segnala che e' pervenuto ai ricorrenti (racc.ta del 6 aprile 2000) atto anteriore di invito ad un accordo bonario per l'acquisto dei terreni che non reca menzione del termine e dell'autorita' cui ricorrere, notoria ipotesi abilitativa della remissione in termini ex art. 34 tu. C.d.S. e relativa elaborazione pretoria, richiesta dalla parte ed assentibile d'ufficio. Pure la comunicazione del 24 giugno 2000 di redazione dello stato di consistenza non reca l'indicazione del termine e dell'autorita' cui ricorrere e risulta illegittimamente anticipata rispetto all'occupazione d'urgenza dei terreni. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e di Euroline; Vista l'ordinanza collegiale n. 49/09 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori cui le amministrazioni intimate hanno adempiuto in data 1º e 15 luglio 2009; Vista la sentenza parziale n. 216 del 29 aprile 2010 di rigetto di tutti i motivi di impugnazione del ricorso con esclusione della censura subordinata di cui al punto 1.4 del ricorso indicata in motivazione; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori presenti avvocati Francesco Calculli, su delega di Giacomo Marchitelli, per la parte ricorrente; Luigi Petrone, su delega di Enrica Onorati, per il Comune intimato. Nessuno e' comparso per la Societa' controinteressata; I ricorrenti dichiarano di essere proprietari e usufruttuari della particelle 2070 e 699 del foglio 65 in catasto di Matera (partita 41222), interessate dalla procedura ablativa di cui agli atti impugnati dai quali si desume che la ditta Euroline s.r.l., in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, e' autorizzata ad accedere nei loro terreni ai fini della redazione dello stato di consistenza e necessari rilievi nell'agglomerato industriale «La Martella», lotto B2, B3 e B4 di cui al piano particolareggiato approvato con D.P.G.R n. 319/85. Si deducono i seguenti motivi. 1) Violazioni di legge e dei principi di diritto in tema di piani regolatori dei consorzi industriali. Violazione di legge (legge urbanistica e art. 31) - violazione ed omessa applicazione dell'art. 2 legge n. 1187/68 - violazione di legge per mancata applicazione art. 4 u.c. legge n. 10/787 e dell'elaborazione pretoria in materia. Violazione art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione ed istruttoria, carenza di potere e incompetenza relativa ed assoluta, inefficacia e invalidita'. Eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici. Eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 41 del 3 novembre 1998 (e, ove occorra, della legge reg. Basilicata n. 40 del 1996, art. 1). 1.1 - Premesso che si ignora se vi si sia una variante alla lottizzazione di cui alla delibera del C.C. di Matera n. 1/97 concernente i beni in oggetto, si sostiene che in ogni caso la variante e' intervenuta 10 anni dopo e a consumazione degli effetti del d.p.g.r. Basilicata n. 319 del 12 aprile 85 oltre che di consumazione del piano regolatore a.s.i.. Di qui l'illegittimita' dello ius variandi comunale in luogo d'una nuova pianificazione attuativa e cio' anche nella parte in cui disciplinino le proprieta' dei ricorrenti dato che il p.p. della zona industriale e' scaduto ed inefficace al pari del p.r.g. definitivo per l'area di sviluppo industriale del 1979. Si aggiunge che i piani regolatori di aree e nuclei di sviluppo industriale non producono effetti conformativi e/o espropriativi in assenza di specifica strumentazione comunale subordinata attuativa dei primi. In ogni caso si impugna l'ignota strumentazione di p.r.g. consortile del 1979 anche ove voglia esautorare la necessaria pianificazione di livello inferiore comunale o creare vincoli diretti conformati o espropriativi senza successiva strumentazione comunale. Cio' perche' i piani regolatori delle aree industriale redatti dai consorzi (ex art. 144 T.U. leggi sul Mezzogiorno) una volta approvati producono gli effetti del piano territoriale di coordinamento e cioe' i comuni devono a quelli uniformarsi e con i loro piani imporre vincoli diretti. I comuni non hanno adottato del resto i nuovi strumenti richiesti dalla norma regionale di cui all'art. 7 1.r. n. 41 /98. 1.2 - Peraltro il limite quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 1187/68 si riferirebbe a tutti i vincoli di piano. Al momento dell'approvazione del progetto esecutivo con dichiarazione di p.u. sarebbe abbondantemente decorso il prescritto termine decennale dei piani a.s.i., decennale dei piani particolareggiati e quinquennale del predetto art. 2. 1.3 - Ne' potrebbero ipotizzarsi effetti di proroga a termini decennali scaduti per effetto dell'art. 1 legge n. 40/96 perche' si violerebbe la gerarchia delle fonti e il limite massimo dei M anni gia' stabilito dal legislatore statale. 1.4 - In difetto sarebbe evidente la lesione della Costituzione e con subordinata eccepita incostituzionalita' (ex artt. 3, 42 , 43 e 117). Sarebbe illegittimo il comma 5 per la durata ventennale ivi prevista, sia il comma 9 che dispone la riapprovazione per legge con validita' per due anni, sia il comma 10 (i comuni devono adeguarsi entro 6 mesi). Neppure la previsione del comma 5 potrebbe ritenersi retroattiva altrimenti sarebbe illegittima in base agli articoli 3, 42, 43 e 117 Cost. I commi 9 e 10 contrasterebbero con la normativa statale fondamentale in tema di formazione degli strumenti urbanistici e la riapprovazione per legge priverebbe il cittadino della coessenziale tutela partecipativa. Neppure sarebbe stata fatta una variante in base alla legge n. 1/78. 2) Violazione di leggi (legge n. 1/78 e n. 2359/1865 e 865/71) e dei principi in materia di procedura espropriativa con particolare riferimento alla funzione d'occupazione d'urgenza. Eccesso di potere per vari profili sintomatici, in particolare per erronea considerazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, perplessita', irragionevolezza e illogicita' manifesta. Si sostiene che la ditta incaricata, sulla base del decreto di accesso, di redigere lo stato di consistenza il giorno 17 luglio 2000 senza decreto di occupazione d'urgenza avrebbe agito senza potere; 3) Violazione di legge e disciplina in materia di spesa e relativa copertura. Mancherebbe negli atti impugnati una precisa copertura di spesa; 4) Violazione dell'art. 7, legge n. 241/90 anche per omessa preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento fin dall'inizio di questo violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Sarebbe rimaste inosservate le garanzie partecipative di legge; 5) Ancora sull'irrealizzabilita' di fatto e di diritto. Eccesso di potere per irrazionalita' ed illogicita' manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Illegittimamente si delibererebbe lo stato di consistenza senza menzionare l'esistenza della concessione edilizia; 6) Violazione di legge. Incompetenza. Omessa, falsa ed erronea applicazione di legge. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Si sostiene, sulla base della circolare ministeriale n. 4/98 del Ministero degli interni che il presidente del Consorzio non poteva firmare il decreto di accesso, l'incompetenza dei tecnici della ditta a sottoscrivere atti della procedura espropriativa; 7) Violazione dell'art. 1 della legge n. 1/78. La simultaneita' dell'immissione in possesso e della, redazione dello stato di consistenza riguarderebbe solo le opere pubbliche fra le quali non rientrerebbe quella presente. 8) Invalidita' derivata. Il Consorzio e la Regione non si sono costituiti. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Matera ed Euroline s.r.l. Con ordinanza collegiale n. 49/09 sono stati ordinati incombenti istruttori cui la Regione e il Consorzio hanno adempiuto in data 1º e 15 luglio 2009. Con sentenza parziale n. 216/10 sono stati respinti tutti i motivi di impugnazione del ricorso con esclusione della censura subordinata di cui al punti 1.4 indicata in motivazione. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. Con la separata sentenza parziale indicata in premessa il Collegio ha, in parte dichiarato tardiva e in parte inammissibile l'impugnativa di alcuni atti e comunque ha respinto tutti i motivi di impugnazione del ricorso in epigrafe con esclusione della censura subordinata di cui al punto 1.4 del primo motivo. Detta sentenza parziale viene qui comunque riprodotta per esteso nella parte in diritto: «Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilita' dell'impugnativa del decreto in data 23 giugno 2000 - emanato dal Presidente del Consorzio intimato - di autorizzazione all'accesso sugli immobili di proprieta' dei ricorrenti ai fini della redazione dello stato di consistenza atteso che' lo stesso non e' atto autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale avendo carattere puramente preparatorio e strumentale (cfr. Cons. St., IV, 3 luglio 1986, n. 458). Parimenti privi di autonoma efficacia lesiva sono pure il progetto definitivo, il piano di esproprio grafico e descrittivo presentati dalla ditta Euroline nonche' il piano particellare d'esproprio e il piano grafico d'esproprio allegati al decreto di accesso nonche' il verbale recante stato di consistenza degli immobili incisi dai ricorrenti, anch'esso di per se' privo di lesivita' avendo carattere meramente ricognitivo. Cio' premesso e passando all'esame dei motivi va in primo luogo giudicato infondato il settimo motivo di gravame dato che' la circolare ministeriale invocata e' inapplicabile nella specie poiche' riguarda gli enti locali, fra i quali non puo' essere ricompreso il Consorzio per lo sviluppo industriale che e' viceversa un ente pubblico economico; conseguentemente il consiglio di amministrazione di quest'ultimo ente non riveste certo natura di organo politico rappresentativo cosi' come riportato in ricorso. Per il resto il motivo e', per le ragioni in rito sopra precisate, inammissibile laddove assume l'incompetenza del presidente ad adottare il decreto di accesso e dei tecnici della Euroline a redigere atti endoprocedimentali della procedura espropriativa. E' poi infondato il quarto motivo di gravame, relativo alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90. Con nota del 6 aprile 2000 la Euroline s.r.l., assegnataria (in base alla delibera n. 5 del 16 marzo 2000 del Consorzio) del suolo di mq 14.627 comprensivo di mq 6.600 circa di proprieta' dei ricorrenti per la realizzazione di un opificio industriale comunico', ben prima dell'approvazione del progetto definitivo (intervenuta con delibera n. 25 del 13 giugno 2000), a questi ultimi, non solo estremi e contenuto della delibera di assegnazione ma anche l'intenzione di addivenire ad un accordo bonario per la cessione dei terreni interessati dall'insediamento industriale, nella nota di precisava peraltro che, in caso di mancato accordo si sarebbe proceduto all'esproprio in base alla normativa di legge vigente. Ora, premesso che, nella specie, il Consorzio non ha dimostrato di avere effettuato una propria previa comunicazione d'avvio del procedimento culminato nella dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, e' da ritenere tuttavia che la nota predetta abbia comunque un fornito ai ricorrenti una sufficiente conoscenza della pendenza della procedura ablatoria a carico della loro proprieta'. E' condivisibile infatti la giurisprudenza che ritiene sanata l'omessa comunicazione d'avvio del procedimento qualora l'interessato abbia avuto comunque conoscenza aliunde della sua avvenuta attivazione, dato che l'art. 7, legge n. 241/90 ha la finalita' sostanziale di permettere agli aventi titolo di interloquire nel corso dell'iter istruttorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 novembre 2008 n. 1687; Cons. St., V, 7 luglio 2008, n. 3351). Vanno pure giudicati infondati i motivi nn. 2, 5 e 7, che possono essere esaminati congiuntamente. Quanto al primo occorre ribadire che, come gia' suggeriva l'art. 71, comma 1 della legge n. 2359 del 1865 («previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi»), non e' dubbio, anche in giurisprudenza, che la compilazione dello stato di consistenza debba essere anteriore al decreto di occupazione d'urgenza. Per la stessa ragione e' infondato il motivo 5 dato che, a maggior ragione, la previeta' della redazione dello stato di consistenza rispetto al decreto di occupazione d'urgenza vale con riferimento alla concessione edilizia. Pure il settimo motivo e' infine infondato dato che, nella fattispecie, non vi e' stata simultaneita' fra redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso degli immobili. Del pari infondato e' il terzo motivo di gravame dato che gli atti impugnati, contrariamente all'assunto attoreo, recano indicazione dei mezzi finanziari predisposti a copertura dei costi di esproprio. Ed infatti nella delibera di approvazione del progetto n. 25/00 si da' espressamente atto che nel quadro economico del progetto, ai fini dell'acquisizione dei suoli necessari all'iniziativa, sussistono le risorse finanziarie necessarie quantizzate in L. 95.495.000. Occorre poi esaminare il primo motivo di ricorso, in prevalenza riferibile a quella parte del ricorso con cui gli istanti impugnano il piano regolatore consortile definitivo dell'area di sviluppo industriale dell'agglomerato La Martella approvato con DPGR n. 192 del 21 febbraio 1979, il piano particolareggiato, sempre consortile, del predetto agglomerato (DPGR n. 319 del 12 aprile 1985) e la delibera consiliare del Comune di Matera n. 1/97 con cui il Comune si e' adeguato alla citata pianificazione. Prima di esaminare le censure mosse a carico degli atti pianificatori occorre anzitutto dichiarare infondata la censura di cui al punto 1.5 (pagine 12-13) dato che l'invocata legge n. 1/78, ovviamente con riferimento all'art. 1 (che prevede appunto, per la procedura d'urgenza, l'approvazione del progetto di opera pubblica avente valore di variante degli strumenti urbanistici ove questi non prevedano destinazione a pubblici servizi delle aree interessate), riguarda espressamente solo le delibere dei consigli comunali. In ogni caso, nella specie, dalle premesse degli atti della procedura ablatoria impugnati si evince che il comune di Matera, con la successiva variante approvata con delibera consiliare del 1º febbraio 1997 ai sensi della legge regionale n. 37/96 ha adeguato il proprio strumento urbanistico alle previsioni dei piani consortili. L'impugnazione e' tardiva dato che la piena conoscenza di detti atti si e' realizzata all'atto della pubblicazioni degli stessi. In ogni caso sono infondate le censure di cui al punto 1.1 e 1.2 del primo motivo dato che i piani regolatori consortili hanno si', in quanto piani territoriali, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5, legge n. 1159/42 in tal modo costringendo i comuni interessati, ai sensi del successivo art. 6, ad adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003, n. 177), ma hanno anche effetti diretti in quanto possono contenere previsioni direttamente efficaci nei confronti delle proprieta' private (cfr. Cons. St., IV, 14 maggio 2004, n. 3131) e, nella specie, come si evince dai richiami contenuti nelle premesse degli atti impugnati, gli atti pianificatori consortili citati, recanti vincolo preordinato all'espropriazione ma ormai scaduti all'atto dell'adozione della delibera di approvazione del progetto, nella fattispecie hanno potuto recuperare la loro efficacia esclusivamente in base alla legge regionale n. 41 del 3 novembre 1998 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) il cui articolo 7 (piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione) che, nel ridisciplinare la materia con la previsione di nuovi strumenti di pianificazione, stabilisce, al comma 7, che i «piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978 n.218 o della legge regionale n. 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge». Sicche' l'infondatezza di tali profili di censura risiede esclusivamente nella reviviscenza di efficacia che detta disposizione legislativa ha assicurato per due anni ai piani predetti benche' scaduti (essendo decorso sia il termine decennale di efficacia sia quello quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 1187/68). Occorre a questo punto fare riferimento al profilo sub 1.4 col quale, in via principale, il ricorrente rileva l'impossibilita' di ricollegare effetti di proroga (in modo da superare la ordinaria decennale) al piano consortile da parte della 1.r. Basilicata n.40 del 12 agosto 1996, il cui articolo 1, nel sostituire il comma terzo dell'articolo 9 (disciplina transitoria della pianificazione delle aree industriali) della legge regionale Basilicata 31 agosto 1995, n. 60 (norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per p.u.. Delega di funzioni agli enti locali. Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere ed interventi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) ha stabilito che i piani approvati alla data di entrata in vigore della legge producono gli effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento e hanno efficacia fino all'approvazione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo e comunque non oltre i termini previsti per i piani di zona. L'assunto e' infondato dato che, nella fattispecie, come anzidetto, il Consorzio ha basato la propria iniziativa ablatoria non su questa normativa (che fra l'altro non puo' toccare piani che nel frattempo sono gia' scaduti quali sono quelli prima menzionati) ma sull'altra e successiva normativa di legge regionale di cui all'articolo 7 (piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione) della legge regionale Basilicata 3 novembre 1998 n. 41 (disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) che recita: «1. - I Consorzi, ai fini della formazione, dell'aggiornamento e della variazione del Piano territoriale consortile, predispongono un documento preliminare che argomenta e giustifica l'attivita' di pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l'esame, una Conferenza di pianificazione. 2. - Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti. 3. - Alla Conferenza di pianificazione si applicano le disposizioni procedurali previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. 4. - La proposta di Piano territoriale Consortile, con il resoconto dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta regionale che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, presso le sedi della provincia e dei comuni interessati. Dell'avvenuto deposito e' data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei comuni interessati dal Piano e mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia. Entro i successivi 30 giorni enti o privati possono presentare osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati in sede di Conferenza e sulle osservazioni di cui al precedente comma. Dell'approvazione e' data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5. - I Piani territoriali dei Consorzi hanno efficacia ventennale. Ad essi e' conferito il valore di Piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/1942. 6. - I Piani territoriali consortili sono attuati a mezzo di Piani dei singoli nuclei d'industrializzazione che, se conformi al Piano Territoriale, sono approvati direttamente dai Consorzi. 7. - I Piani dei nuclei di industrializzazione possono anche essere adottati in variante al Piano territoriale con le procedure previste per quest'ultimi. 8. - I contenuti tecnici dei Piani territoriali dei Consorzi e dei Piani di insediamento dei nuclei d'industrializzazione saranno definiti con provvedimento della Giunta regionale. 9. - I Piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o della legge regionale n. 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge. 10. - Entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i comuni hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o alle infrastrutture ad esse strumentali. 11. - Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai i Consorzi, mediante decreti del presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. 12. - Le aree e gli immobili di proprieta' dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attivita' industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi Strumentali alla produzione. 13. - I Consorzi rientrano nella libera proprieta' delle aree o delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un anno, non abbiano pienamente iniziato l'attivita'. Il termine d'inizio e di fine dei lavori puo' essere prorogato dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del C.d.A. dei Consorzi. 14. - Nelle aree dei Consorzi dotate degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale, previsti nel piano di insediamento del nucleo, le imprese sono esonerate dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie alla realizzazione degli stabilimenti, eccezione fatta di quelle relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia di inquinamento che non siano rese superflue dall'allaccio o dall'utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonche' delle autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio. L'esonero non riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali. 15. - Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalita' di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'art. 27, commi 4 e 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche. 16. - I Consorzi attestano la conformita' dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destinazioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei comuni interessati.». L'amministrazione ha fatto richiamo a tale normativa di legge, in particolare il comma 9, nel decreto di autorizzazione all'accesso sui fondi dei ricorrenti, nella delibera di assegnazione del lotto in favore della controinteressata e nella stessa delibera di approvazione del progetto, dichiarata di pubblica utilita' con richiamo al comma 11 del medesimo art. 7. Occorre poi passare alla censura subordinata con la quale i ricorrenti, sia pure con qualche imprecisione, sollevano, proprio con riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), eccezione d'incostituzionalita' a carico dell'art. 7 (piani territoriali e nuclei di industrializzazione) con riferimento sia al comma 5 (che dispone: «I piani territoriali dei consorzi hanno efficacia ventennale. Ad essi e' conferito il valore di Piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/42».), sia al comma 9 («1 piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o della legge regionale n. 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge» e sia al comma 10 («Entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i comuni hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o alle infrastrutture ad esse strumentali. Le eccezioni relative ai commi 5 e 10 sono prive di fondamento atteso che: comma 5, riguardando i futuri nuovi piani territoriali consortili, non ancora adottati al momento dell'approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori per l'iniziativa industriale della Euroline non rileva nella fattispecie; il comma 10, al pari del comma 5, riguarda i futuri nuovi piani, all'indomani della cui pubblicazione i comuni sono chiamati ad adeguarsi. Di conseguenza anche questa disposizione e' in conferente rispetto alla fattispecie in esame. A quanto sopra consegue la reiezione di tutti i motivi del ricorso con esclusione d'un solo profilo del primo motivo di impugnazione (quello relativo al comma 9) per il quale, questo Tribunale, con separata ordinanza, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge regionale n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 1, 117, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione. Spese al definitivo.». Al Collegio e' dunque rimasta da esaminare la censura con cui si solleva, con riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 7 (piani territoriali e nuclei di industrializzazione) comma 9 («I piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o della legge regionale n. 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge». Detta questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento che, essendo stati giudicati infondati gli altri motivi di impugnazione, e tenuto conto della circostanza che la delibera n. 25 del 13 giugno 2000 di approvazione del progetto, dichiarativa della pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere trova giuridico sostegno proprio e soltanto nel ripristino di efficacia che la citata disposizione, mediante riapprovazione ex lege, ha assicurato alla strumentazione urbanistica consortile di cui al D.P.G.R. n. 192 del 21 febbraio 1979 (piano regolatore consortile dell'agglomerato «La Martella» di Matera) e al D.P.G.R. n. 319 del 12 aprile 1985 (Piano particolareggiato del medesimo agglomerato), da tempo scaduta (atteso che l'articolo 25 della legge n. 1/78 ha a suo tempo fissato il termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale). Tale questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 3 (lesione del principio di uguaglianza), 42 e 43 (proprieta' compressa senza le tutele e presupposti valutativi del sacrificio), 24 (minorazione del diritto di difesa), 97 (lesione del giusto procedimento ed esautorazione delle competenze amministrative e partecipative), 117 (violazione delle norme fondamentali dello Stato in materia di piani ASI, contemplanti durata decennale, approvazione con procedimento complesso, partecipazione degli amministrati, forme notiziali, riesame nonche' dei principi della legge urbanistica statale e delle regioni) non risulta nemmeno manifestamente infondata. Va ricordato infatti che le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sono considerate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili per effetto dell'art. 53 di tale decreto, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di espropriazione, l'approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell'interesse pubblico su quello privato (C.d.S., IV, 3 giugno 1996, n. 720). I terreni compresi nei predetti piani sono in tal modo vincolati alla realizzazione delle opere ivi previste ma ovviamente, come tutti i vincoli della proprieta' privata, anche quelli in questione non possono avere durata indeterminata, perche' in questo caso il vincolo stesso avrebbe un effetto direttamente ed immediatamente espropriativo; per tale ragione, con l'introduzione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e' stato fissato il termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. La scadenza di detti vincoli non e' di ostacolo alla loro riadozione in ragione di motivate esigenze di pubblico interesse, previo completo riesame dell'assetto urbanistico dell'area industriale, per evitare la, sostanziale elusione dell'intervenuta scadenza del precedente piano (C.d.S., II, 24 ottobre 1990, n. 438), con conseguente vulnus dei principi costituzionali in materia di rispetto della proprieta' privata; e' altresi' possibile anche una proroga dell'efficacia dei piani in questione, con la precisazione che essa, che per sua stessa natura si configura come un atto accessorio rispetto ad un altro atto, principale, valido ed efficace (C.G.A., 25 gennaio 1990, n. 2), non puoi legittimamente essere adottata quando il piano originario sia gia' scaduto (cfr. Cons. St., IV, 14 maggio 2004, n. 3131). Nel caso di specie non e' contestato che l'opera per la cui realizzazione e' stato emanato prima l'approvazione del progetto con dichiarazione di p.u. e, poi, lo stesso definitivo decreto di esproprio (decreto consortile n. 54 del 16 luglio 2001) rientra nell'ambito del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale «La Martella» di Matera e del successivo piano particolareggiato della medesima area e che non puo' dubitarsi che gli stessi, per effetto dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (e dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) siano scaduti il primo nel febbraio del 1989 e il secondo nell'aprile del 1985. Va poi escluso che al piano consortile in esame sia applicabile l'art. 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di validita' dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, non potendo ammettersi la prorogabilita' di un provvedimento non piu' efficace perche' scaduto. Neppure trova applicabilita', al caso di specie, l'ulteriore proroga triennale di validita' dei piani consortili prevista dal secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nel testo novellato dall'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1), dato che i piani predetti sono stati approvati in data successiva al 15 gennaio 1978 che invece e' presa in considerazione dalla disposizione citata. Tanto premesso va dunque considerata la disposizione di legge regionale avverso la quale si appunta l'eccezione d'illegittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti con riguardo ai sopra specificati molteplici profili. La stessa, si colloca all'interno d'una piu' ampia disciplina di legge regionale relativa ai consorzi per lo sviluppo industriale culminante nell'articolo 7, col quale si prevedono nuove regole relativamente alla formazione, aggiornamento e variazione del piano territoriale consortile (commi 1, 2, 3 e 4), si fissa in venti anni l'efficacia dei piani e si conferisce loro il valore di piani territoriali di coordinamento (comma 5), si fissa la nuova normativa dei piani attuativi (commi 6 e 7) e si demanda a un atto regionale la definizione dei contenuti tecnici dei piani (comma 8); dopo di che' con riferimento ai vecchi piani, approvati ai sensi dell'art. 51 (piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale) del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) o della legge regionale n.32/94 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), e «nel frattempo scaduti», se ne prevede la riapprovazione con validita' biennale. Tale biennio e' appunto il periodo di tempo a disposizione dei Consorzi per l'adozione dei nuovi strumenti di pianificazione con le nuove procedure e decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, cioe' dal novembre del 1998. La voluntas del legislatore e' stata, pertanto quella di far rivivere tutti i piani approvati in qualsiasi tempo scaduti: cio' dovrebbe trovare giustificazione alla luce del fatto che la legge regionale in parola rappresenta per la Basilicata, dopo la citata 1.r. n. 32/94, che pero' ha toccato soprattutto l'assetto degli enti consortili, il primo intervento normativo di ampio respiro nell'ambito di una materia cosi delicata qual e' quella dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e soprattutto sugli atti pianificatori ad essi demandati. Ora, benche' comprensibile l'esigenza che ha mosso il legislatore regionale e ancorche' possa apparire limitato il periodo biennale di efficacia, non puo' trascurarsi che, nella specie, si e' in presenza d'una risottoposizione a vincolo preordinato all'esproprio di immobili, con correlati diritti di proprieta', gia' a suo tempo incisi dai piani durante il periodo di ordinaria efficacia, senza indennizzo alcuno e senza alcun previo bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e quello privato. La reiterazione dei vincoli espropriativi infatti deve sempre essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessita' di acquisire la proprieta' privata (da valutare sulla base di una idonea istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); contemporaneamente, deve essere pure prevista la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tutto cio' vi e' lesione del diritto di proprieta'. Viceversa la riapprovazione dei piani a.s.i. scaduti della Basilicata interviene indiscriminatamente per il mero fatto della loro esistenza e a prescindere dal momento in cui sono scaduti. Di tal che', oltre alla lesione degli articoli 41 e 42, pare verosimile per questo remittente prospettare pure la violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione in relazione alla lesione al generale principio di ragionevolezza (cui dovrebbe attenersi la discrezionalita' del Legislatore) e al principio di legalita' e di buon andamento dell'azione amministrativa che, nella specie, viene inferta dalla disposizione di legge in parola attraverso la riapprovazione ex lege dei piani scaduti. Codesta Corte, ha, in una fattispecie non dissimile da quella odierna (sentenza n. 314 del 20 luglio 2007, relativa ad una legge regionale campana, la n. 16/98 in tema di assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), accolto le prospettate eccezioni d'incostituzionalita' rammentando che: «L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta - oltre la temporaneita' - necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (sentenza n. 148 del 2003). Ed infatti, questa Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma, del previgente testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui dette norme consentivano, senza previsione di indennizzo, che vincoli di destinazione preordinati all'esproprio fossero imposti sui beni di proprieta' privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, senza prefissione di un termine di durata (sentenza n. 260 del 1976). La regola dell'indennizzabilita' dei vincoli espropriativi reiterati e' ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, e' da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilita' (sentenza n. 397 del 2002)»; appaiono fondate le eccezioni che pongono in rilievo l'assenza d'una qualsivoglia valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dal rinnovo dei vincoli posti dai piani a.s.i., in relazione alla persistente necessita' da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprieta' privata per realizzare un progetto di interesse generale; mentre la proroga di vincoli ancora in corso, attraverso un provvedimento generale connesso ad un intervento normativo che regola l'intera materia dei consorzi a.s.i. appare giustificata, purche' assistita dalla corresponsione di un indennizzo, non cosi' puo' concludersi in relazione all'intento di far rivivere vincoli ormai scaduti, indipendentemente dal periodo della loro pregressa efficacia. Infatti, secondo Codesta Corte, il piano a.s.i., «seppure tipologicamente assimilabile al piano territoriale di coordinamento, incide direttamente sulle proprieta' interessate, esponendole al procedimento espropriativo cui e' prodromica la dichiarazione di pubblica utilita' in essi implicita. La generalita' dell'intervento non consente il bilanciamento dell'interesse pubblico, come concretamente puo' atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo, i quali vengono cosi' esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla riespansione del diritto medesimo. L'effetto di limitare i diritti dei cittadini, attraverso la reviviscenza dei piani a.s.i., non avrebbe potuto prescindere dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso per caso, della persistente attualita' dell'interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempi anche considerevoli, sugli specifici contesti territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari.». Sotto i delineati profili questo Tribunale amministrativo e' dell'avviso che la questione di legittimita' costituzionale della piu' volte ricordata normativa, sia effettivamente non manifestamente infondata. Non puo' dubitarsi, poi, della sua rilevanza atteso che, come emerge dall'esposizione fin qui svolta, la sua applicazione e' decisiva ai fini della decisione della controversia in esame. Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, in attesa della soluzione da parte della medesima Corte delle suddette sollevate questioni di legittimita' costituzionale.