IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 437 del 2000, proposto da: Staffieri  Michele  e
Rondinone Maria Giovanna, rappresentati e  difesi  dall'avv.  Giacomo
Marchitelli, con domicilio eletto  presso  la  Segreteria  T.A.R.  in
Potenza, via Rosica, n. 89; 
    Contro Consorzio Area Sviluppo Industriale - Matera,  in  persona
del legale rappresentante pro tempore, n.c.;  Regione  Basilicata  in
persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  n.c.;  Comune  di
Matera,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto
presso Francesco Matteo Pugliese avv. in Potenza, piazza Mario Pagano
n. 118; 
    Nei confronti di Euroline Srl, rappresentato e  difeso  dall'avv.
Francesco Paolo Porcari, con domicilio eletto presso Vincenzo  Savino
avv. in Potenza, via F. Baracca, 16; 
    Per l'annullamento: 
        a) del D.P.G.R. Basilicata n. 192 del 21  febbraio  1979,  ad
oggetto approvazione del P.R.G. definitivo  per  l'area  di  sviluppo
industriale «La Martella» ed ignoto/i  presupposto/i  provvedimento/i
di adozione consortile/i del medesimo piano e relative NTA; 
        b) del D.P.G.R. Basilicata n.  319  del  12  aprile  1985  ad
oggetto  approvazione  di  Piano  Particolareggiato  dell'agglomerato
industriale di La Martella ed ignoto/i presupposto/i  provvedimento/i
di adozione o approvazione del Comune di Matera del medesimo piano  e
relative N.T.A.; 
        c) di ignota variante alla lottizzazione di cui alla delibera
del Consiglio comunale di Matera n. 1/1997, ed ignoto/i presupposto/i
provvedimento/i di adozione o  approvazione  del  Comune  di  Matera,
ovvero di approvazione regionale e relative N.T.A.; 
        d)  di  ogni  ulteriore  strumento  urbanistico,   regionale,
comunale  o  consortile,  generale  o  attuativo,  se  ed  in  quanto
esistente, 
    atti e provvedimenti sopra descritti tutti impugnati anche  nella
parte  in  cui  pretendono  di  disciplinare   (anche   con   vincolo
espropriativo, oltre la scadenza dei termini di efficacia ed oltre il
proprio  ambito  istituzionale  di  effetti)  le   estensioni   della
ricorrente; 
        e) del decreto di autorizzazione all'accesso  rilasciato  dal
Consorzio del  23  giugno  2000  sugli  immobili  di  proprieta'  dei
ricorrenti nonche' l'avviso di  accesso  per  la  compilazione  dello
stato di consistenza a firma dell'amministratore unico della Euroline
s.r.1.; 
        f) la deliberazione C.d.A. del Consorzio  Industriale  n.  25
del 13 giugno 2000 con la quale il Consorzio assume di aver approvato
il progetto definitivo per la produzione di  imbottiture  per  divani
nonche' il piano grafico e descrittivo di esproprio e  con  la  quale
dichiara la  pubblica  utilita',  urgenza  e  indifferibilita'  delle
opere; 
        g)  l'ignoto  progetto  definitivo  presentato  dalla   ditta
Euroline s.r.l. il 30 maggio  2000  e  l'eventuale  rilasciato  nulla
osta; 
        h) il piano di esproprio grafico  e  descrittivo,  presentato
dalla ditta Euroline s.r.1.; 
        i) il piano particellare d'esproprio con l'elenco delle ditte
espropriande, il piano particellare  grafico  d'esproprio,  anch'essi
allegati per mero estratto al decreto  presidenziale  del  23  giugno
2000 sopramenzionato; 
        l) la compilazione dello stato di  consistenza  e  lo  stesso
verbale; 
        m)  eventuali  concessioni  edilizie  o  atti  abilitativi  o
espressioni consultive favorevoli (anche della commissione  edilizia)
del Comune di Matera, se ed  in  quanto  consti  presentato  progetto
esecutivo e resi detti provvedimenti, in favore della ditta  Euroline
s.r.l., per insediamento/i sulle estensioni in oggetto; 
        n) dell'eventuale decreto di occupazione d'urgenza; 
        o)  di  ogni  altro  provvedimento,   comunque   connesso   o
conseguente anche se ignoto nei contenuti. 
    Con ampia riserva  di  ogni  ulteriore  facolta'  difensiva  alla
conoscenza   dei   contenuti.   Con   eventuali   ulteriori    motivi
d'impugnativa. Si segnala che e' pervenuto ai ricorrenti (racc.ta del
6 aprile 2000) atto anteriore di invito ad  un  accordo  bonario  per
l'acquisto  dei  terreni  che  non  reca  menzione  del   termine   e
dell'autorita'  cui  ricorrere,  notoria  ipotesi  abilitativa  della
remissione in termini ex art. 34 tu. C.d.S. e  relativa  elaborazione
pretoria, richiesta dalla parte ed  assentibile  d'ufficio.  Pure  la
comunicazione  del  24  giugno  2000  di  redazione  dello  stato  di
consistenza non reca l'indicazione del termine e  dell'autorita'  cui
ricorrere   e   risulta    illegittimamente    anticipata    rispetto
all'occupazione d'urgenza dei terreni. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e
di Euroline; 
    Vista l'ordinanza collegiale n. 49/09 con cui sono stati ordinati
incombenti istruttori cui le amministrazioni intimate hanno adempiuto
in data 1º e 15 luglio 2009; 
    Vista la sentenza parziale n. 216 del 29 aprile 2010  di  rigetto
di tutti i motivi di impugnazione del ricorso  con  esclusione  della
censura subordinata di cui al  punto  1.4  del  ricorso  indicata  in
motivazione; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  novembre  2009  il
dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti  i  difensori  presenti
avvocati Francesco Calculli, su delega di Giacomo Marchitelli, per la
parte ricorrente; Luigi Petrone, su delega di Enrica Onorati, per  il
Comune   intimato.   Nessuno   e'   comparso    per    la    Societa'
controinteressata; 
    I ricorrenti dichiarano  di  essere  proprietari  e  usufruttuari
della particelle 2070 e  699  del  foglio 65  in  catasto  di  Matera
(partita 41222), interessate dalla procedura  ablativa  di  cui  agli
atti impugnati dai quali si desume che la ditta Euroline  s.r.l.,  in
nome e per conto del Consorzio  per  lo  Sviluppo  Industriale  della
Provincia di Matera, e' autorizzata ad accedere nei loro  terreni  ai
fini della redazione dello stato di consistenza e  necessari  rilievi
nell'agglomerato industriale «La Martella», lotto B2, B3 e B4 di  cui
al piano particolareggiato approvato con D.P.G.R n. 319/85. 
    Si deducono i seguenti motivi. 
    1) Violazioni di legge e dei principi di diritto in tema di piani
regolatori dei  consorzi  industriali.  Violazione  di  legge  (legge
urbanistica e art. 31) - violazione ed omessa applicazione  dell'art.
2 legge n. 1187/68 - violazione di  legge  per  mancata  applicazione
art. 4 u.c. legge n. 10/787 e dell'elaborazione pretoria in  materia.
Violazione art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto  e
insufficienza di motivazione ed  istruttoria,  carenza  di  potere  e
incompetenza relativa ed assoluta, inefficacia e invalidita'. Eccesso
di  potere  sotto  molteplici  profili  sintomatici.   Eccezione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata
n. 41  del  3  novembre  1998  (e,  ove  occorra,  della  legge  reg.
Basilicata n. 40 del 1996, art. 1). 
    1.1 - Premesso che si ignora se  vi  si  sia  una  variante  alla
lottizzazione di cui  alla  delibera  del  C.C.  di  Matera  n.  1/97
concernente i beni in oggetto,  si  sostiene  che  in  ogni  caso  la
variante e' intervenuta 10 anni dopo e a consumazione  degli  effetti
del d.p.g.r. Basilicata  n.  319  del  12  aprile  85  oltre  che  di
consumazione del piano regolatore  a.s.i..  Di  qui  l'illegittimita'
dello ius variandi  comunale  in  luogo  d'una  nuova  pianificazione
attuativa e cio' anche nella parte in cui disciplinino le  proprieta'
dei ricorrenti dato che il p.p. della zona industriale e' scaduto  ed
inefficace al pari del  p.r.g.  definitivo  per  l'area  di  sviluppo
industriale del 1979. Si aggiunge che i piani regolatori  di  aree  e
nuclei di sviluppo industriale non producono effetti conformativi e/o
espropriativi  in  assenza  di  specifica   strumentazione   comunale
subordinata attuativa dei primi. In ogni  caso  si  impugna  l'ignota
strumentazione  di  p.r.g.  consortile  del  1979  anche  ove  voglia
esautorare la necessaria pianificazione di livello inferiore comunale
o creare vincoli diretti conformati o espropriativi senza  successiva
strumentazione comunale. Cio' perche' i piani regolatori  delle  aree
industriale  redatti  dai  consorzi  (ex  art.  144  T.U.  leggi  sul
Mezzogiorno) una volta approvati  producono  gli  effetti  del  piano
territoriale di coordinamento  e  cioe'  i  comuni  devono  a  quelli
uniformarsi e con i loro piani imporre vincoli diretti. I comuni  non
hanno adottato del resto i  nuovi  strumenti  richiesti  dalla  norma
regionale di cui all'art. 7 1.r. n. 41 /98. 
    1.2 - Peraltro il limite quinquennale di cui all'art. 2, comma 1,
legge n. 1187/68 si riferirebbe  a  tutti  i  vincoli  di  piano.  Al
momento dell'approvazione del progetto esecutivo con dichiarazione di
p.u. sarebbe abbondantemente decorso il prescritto termine  decennale
dei  piani  a.s.i.,   decennale   dei   piani   particolareggiati   e
quinquennale del predetto art. 2. 
    1.3 - Ne' potrebbero ipotizzarsi effetti  di  proroga  a  termini
decennali scaduti per effetto dell'art. 1 legge n. 40/96  perche'  si
violerebbe la gerarchia delle fonti e il limite massimo  dei  M  anni
gia' stabilito dal legislatore statale. 
    1.4 - In difetto sarebbe evidente la lesione della Costituzione e
con subordinata eccepita incostituzionalita' (ex artt. 3, 42 ,  43  e
117). Sarebbe illegittimo il comma 5 per  la  durata  ventennale  ivi
prevista, sia il comma 9 che dispone la riapprovazione per legge  con
validita' per due anni, sia il comma 10 (i  comuni  devono  adeguarsi
entro 6 mesi). Neppure la previsione del comma 5  potrebbe  ritenersi
retroattiva altrimenti sarebbe illegittima in base agli  articoli  3,
42, 43 e 117 Cost. I commi 9 e 10 contrasterebbero con  la  normativa
statale  fondamentale  in  tema   di   formazione   degli   strumenti
urbanistici e la riapprovazione per  legge  priverebbe  il  cittadino
della coessenziale tutela partecipativa. Neppure sarebbe stata  fatta
una variante in base alla legge n. 1/78. 
    2) Violazione di leggi (legge n. 1/78 e n. 2359/1865 e 865/71)  e
dei principi in materia di procedura  espropriativa  con  particolare
riferimento alla funzione d'occupazione d'urgenza. Eccesso di  potere
per  vari   profili   sintomatici,   in   particolare   per   erronea
considerazione  dei  presupposti,   per   difetto   di   istruttoria,
perplessita', irragionevolezza e illogicita' manifesta. 
    Si sostiene che la ditta incaricata, sulla base  del  decreto  di
accesso, di redigere lo stato di consistenza il giorno 17 luglio 2000
senza decreto di occupazione d'urgenza avrebbe agito senza potere; 
    3) Violazione di  legge  e  disciplina  in  materia  di  spesa  e
relativa copertura. 
    Mancherebbe negli atti impugnati una precisa copertura di spesa; 
    4) Violazione dell'art. 7,  legge  n.  241/90  anche  per  omessa
preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento fin  dall'inizio
di questo violazione del principio del contraddittorio e  del  giusto
procedimento. 
    Sarebbe rimaste inosservate le garanzie partecipative di legge; 
    5) Ancora sull'irrealizzabilita' di fatto e di  diritto.  Eccesso
di potere per irrazionalita' ed  illogicita'  manifesta.  Difetto  di
istruttoria e motivazione. 
    Illegittimamente si delibererebbe lo stato di  consistenza  senza
menzionare l'esistenza della concessione edilizia; 
    6) Violazione di legge. Incompetenza. Omessa,  falsa  ed  erronea
applicazione di legge.  Eccesso  di  potere  sotto  tutti  i  profili
sintomatici. 
    Si sostiene, sulla base della circolare ministeriale n. 4/98  del
Ministero degli interni che il presidente del  Consorzio  non  poteva
firmare il decreto di accesso, l'incompetenza dei tecnici della ditta
a sottoscrivere atti della procedura espropriativa; 
    7) Violazione dell'art. 1 della legge n. 1/78. 
    La simultaneita' dell'immissione in possesso e  della,  redazione
dello stato di consistenza riguarderebbe solo le opere pubbliche  fra
le quali non rientrerebbe quella presente. 
    8) Invalidita' derivata. 
    Il Consorzio e  la  Regione  non  si  sono  costituiti.  Si  sono
costituiti, per resistere, il Comune di Matera ed Euroline s.r.l. 
    Con ordinanza collegiale n. 49/09 sono stati ordinati  incombenti
istruttori cui la Regione e il Consorzio hanno adempiuto in data 1º e
15 luglio 2009. 
    Con sentenza parziale n.  216/10  sono  stati  respinti  tutti  i
motivi di impugnazione  del  ricorso  con  esclusione  della  censura
subordinata di cui al punti 1.4 indicata in motivazione. 
    Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009  il  ricorso  e'  stato
ritenuto per la decisione. 
    Con  la  separata  sentenza  parziale  indicata  in  premessa  il
Collegio ha, in parte dichiarato tardiva  e  in  parte  inammissibile
l'impugnativa di alcuni atti e comunque ha respinto tutti i motivi di
impugnazione del ricorso in epigrafe  con  esclusione  della  censura
subordinata di cui al punto 1.4 del primo motivo. 
    Detta sentenza parziale viene qui comunque riprodotta per  esteso
nella parte in diritto: 
        «Preliminarmente deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'
dell'impugnativa del decreto in data 23 giugno  2000  -  emanato  dal
Presidente del Consorzio intimato  -  di  autorizzazione  all'accesso
sugli immobili di proprieta' dei ricorrenti ai fini  della  redazione
dello stato  di  consistenza  atteso  che'  lo  stesso  non  e'  atto
autonomamente impugnabile in sede  giurisdizionale  avendo  carattere
puramente preparatorio e strumentale (cfr. Cons. St.,  IV,  3  luglio
1986, n. 458). Parimenti privi di autonoma efficacia lesiva sono pure
il progetto definitivo, il piano di esproprio grafico  e  descrittivo
presentati  dalla  ditta  Euroline  nonche'  il  piano   particellare
d'esproprio e il piano grafico d'esproprio  allegati  al  decreto  di
accesso  nonche'  il  verbale  recante  stato  di  consistenza  degli
immobili incisi  dai  ricorrenti,  anch'esso  di  per  se'  privo  di
lesivita' avendo carattere meramente ricognitivo. 
    Cio' premesso e passando all'esame dei motivi va in  primo  luogo
giudicato infondato  il  settimo  motivo  di  gravame  dato  che'  la
circolare ministeriale invocata e' inapplicabile nella specie poiche'
riguarda gli enti locali, fra i quali non puo' essere  ricompreso  il
Consorzio per lo  sviluppo  industriale  che  e'  viceversa  un  ente
pubblico economico; conseguentemente il consiglio di  amministrazione
di quest'ultimo ente non riveste  certo  natura  di  organo  politico
rappresentativo cosi' come riportato in  ricorso.  Per  il  resto  il
motivo e', per le ragioni  in  rito  sopra  precisate,  inammissibile
laddove assume l'incompetenza del presidente ad adottare  il  decreto
di  accesso  e  dei  tecnici   della   Euroline   a   redigere   atti
endoprocedimentali della procedura espropriativa. 
    E' poi infondato il  quarto  motivo  di  gravame,  relativo  alla
violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90. 
    Con nota del 6 aprile 2000 la Euroline s.r.l.,  assegnataria  (in
base alla delibera n. 5 del 16 marzo 2000 del Consorzio) del suolo di
mq 14.627 comprensivo di mq 6.600 circa di proprieta' dei  ricorrenti
per la realizzazione di un opificio industriale comunico', ben  prima
dell'approvazione del progetto definitivo (intervenuta  con  delibera
n. 25 del 13 giugno 2000),  a  questi  ultimi,  non  solo  estremi  e
contenuto della delibera di assegnazione  ma  anche  l'intenzione  di
addivenire  ad  un  accordo  bonario  per  la  cessione  dei  terreni
interessati dall'insediamento industriale, nella  nota  di  precisava
peraltro che,  in  caso  di  mancato  accordo  si  sarebbe  proceduto
all'esproprio in base alla normativa di legge vigente. 
    Ora, premesso che, nella specie, il Consorzio non  ha  dimostrato
di avere effettuato una  propria  previa  comunicazione  d'avvio  del
procedimento  culminato  nella  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera, e' da  ritenere  tuttavia  che  la  nota  predetta  abbia
comunque un fornito ai ricorrenti una  sufficiente  conoscenza  della
pendenza della procedura ablatoria a carico della loro proprieta'. E'
condivisibile infatti la giurisprudenza che ritiene  sanata  l'omessa
comunicazione d'avvio del procedimento  qualora  l'interessato  abbia
avuto comunque conoscenza aliunde  della  sua  avvenuta  attivazione,
dato che l'art. 7, legge n. 241/90 ha  la  finalita'  sostanziale  di
permettere agli aventi titolo di  interloquire  nel  corso  dell'iter
istruttorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 novembre  2008  n.
1687; Cons. St., V, 7 luglio 2008, n. 3351). 
    Vanno pure giudicati infondati i motivi nn. 2, 5 e 7, che possono
essere esaminati congiuntamente. 
    Quanto al primo occorre ribadire che, come gia' suggeriva  l'art.
71, comma 1 della legge n. 2359 del  1865  («previa  la  compilazione
dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi»), non  e'  dubbio,
anche  in  giurisprudenza,  che  la  compilazione  dello   stato   di
consistenza  debba  essere  anteriore  al  decreto   di   occupazione
d'urgenza. Per la stessa ragione e' infondato il motivo 5 dato che, a
maggior  ragione,  la  previeta'  della  redazione  dello  stato   di
consistenza rispetto al decreto di  occupazione  d'urgenza  vale  con
riferimento alla concessione edilizia.  Pure  il  settimo  motivo  e'
infine infondato  dato  che,  nella  fattispecie,  non  vi  e'  stata
simultaneita' fra redazione dello stato di consistenza  e  immissione
in possesso degli immobili. 
    Del pari infondato e' il terzo motivo di  gravame  dato  che  gli
atti   impugnati,   contrariamente   all'assunto   attoreo,    recano
indicazione dei mezzi finanziari predisposti a copertura dei costi di
esproprio. Ed infatti nella delibera di approvazione del progetto  n.
25/00  si  da'  espressamente  atto  che  nel  quadro  economico  del
progetto,   ai   fini   dell'acquisizione   dei    suoli    necessari
all'iniziativa,  sussistono   le   risorse   finanziarie   necessarie
quantizzate in L. 95.495.000. 
    Occorre poi esaminare il primo motivo di ricorso,  in  prevalenza
riferibile a quella parte del ricorso con cui gli  istanti  impugnano
il piano  regolatore  consortile  definitivo  dell'area  di  sviluppo
industriale dell'agglomerato La Martella approvato con  DPGR  n.  192
del 21 febbraio 1979, il piano particolareggiato, sempre  consortile,
del predetto agglomerato (DPGR n.  319  del  12  aprile  1985)  e  la
delibera consiliare del Comune di Matera n. 1/97 con cui il Comune si
e' adeguato alla citata pianificazione. Prima di esaminare le censure
mosse a carico degli atti pianificatori occorre anzitutto  dichiarare
infondata la censura di cui al punto  1.5  (pagine  12-13)  dato  che
l'invocata legge n. 1/78, ovviamente con riferimento all'art. 1  (che
prevede appunto,  per  la  procedura  d'urgenza,  l'approvazione  del
progetto di opera pubblica avente valore di variante degli  strumenti
urbanistici ove questi non prevedano destinazione a pubblici  servizi
delle aree interessate), riguarda espressamente solo le delibere  dei
consigli comunali. In ogni caso, nella specie, dalle  premesse  degli
atti della procedura ablatoria impugnati si evince che il  comune  di
Matera, con la successiva variante approvata con delibera  consiliare
del 1º febbraio 1997  ai  sensi  della legge  regionale n.  37/96  ha
adeguato il proprio strumento urbanistico alle previsioni  dei  piani
consortili. 
    L'impugnazione e' tardiva dato che la piena conoscenza  di  detti
atti si e' realizzata all'atto della pubblicazioni degli  stessi.  In
ogni caso sono infondate le censure di cui al punto  1.1  e  1.2  del
primo motivo dato che i piani regolatori  consortili  hanno  si',  in
quanto piani territoriali, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R.  6  marzo
1978, n. 218 gli stessi effetti giuridici del piano  territoriale  di
coordinamento di cui  all'art.  5,  legge  n.  1159/42  in  tal  modo
costringendo i comuni interessati, ai sensi del successivo art. 6, ad
adeguare ad essi i loro  strumenti  urbanistici  (cfr.  TAR  Abruzzo,
Pescara, 23 gennaio 2003, n. 177), ma hanno anche effetti diretti  in
quanto  possono  contenere  previsioni  direttamente   efficaci   nei
confronti delle proprieta' private (cfr. Cons.  St.,  IV,  14  maggio
2004, n. 3131) e, nella specie, come si evince dai richiami contenuti
nelle  premesse  degli  atti  impugnati,   gli   atti   pianificatori
consortili citati, recanti vincolo preordinato all'espropriazione  ma
ormai scaduti all'atto dell'adozione della delibera  di  approvazione
del progetto, nella  fattispecie  hanno  potuto  recuperare  la  loro
efficacia esclusivamente in base alla legge regionale  n.  41  del  3
novembre 1998 (Disciplina dei consorzi per lo  sviluppo  industriale)
il  cui  articolo   7   (piani   territoriali   e   dei   nuclei   di
industrializzazione)  che,  nel  ridisciplinare  la  materia  con  la
previsione di nuovi strumenti di pianificazione, stabilisce, al comma
7, che i «piani approvati ai sensi dell'art. 51 del  d.P.R.  6  marzo
1978 n.218 o della legge regionale n. 32/1994, nel frattempo scaduti,
sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validita' di  due
anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi
strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente
legge». Sicche' l'infondatezza di tali  profili  di  censura  risiede
esclusivamente nella reviviscenza di efficacia che detta disposizione
legislativa ha assicurato per due  anni  ai  piani  predetti  benche'
scaduti (essendo decorso sia il termine decennale  di  efficacia  sia
quello quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 1187/68). 
    Occorre a questo punto fare riferimento al profilo  sub  1.4  col
quale, in via principale, il ricorrente  rileva  l'impossibilita'  di
ricollegare effetti di proroga (in  modo  da  superare  la  ordinaria
decennale) al piano consortile da parte della  1.r.  Basilicata  n.40
del 12 agosto 1996, il cui articolo 1, nel sostituire il comma  terzo
dell'articolo 9 (disciplina transitoria  della  pianificazione  delle
aree industriali) della legge regionale Basilicata 31 agosto 1995, n.
60 (norme per  il  riordinamento  delle  funzioni  amministrative  in
materia di espropriazione per p.u..  Delega  di  funzioni  agli  enti
locali. Disciplina dei poteri espropriativi relativi  alle  opere  ed
interventi dei consorzi per  le  aree  di  sviluppo  industriale)  ha
stabilito che i piani approvati alla data di entrata in vigore  della
legge producono gli  effetti  giuridici  del  piano  territoriale  di
coordinamento e hanno efficacia  fino  all'approvazione  della  legge
regionale sull'uso e tutela del suolo e comunque non oltre i  termini
previsti per i piani di zona. 
    L'assunto  e'  infondato  dato  che,  nella   fattispecie,   come
anzidetto, il Consorzio ha basato la propria iniziativa ablatoria non
su questa normativa (che fra l'altro non puo' toccare piani  che  nel
frattempo sono gia' scaduti quali sono quelli  prima  menzionati)  ma
sull'altra  e  successiva  normativa  di  legge  regionale   di   cui
all'articolo   7   (piani    territoriali    e    dei    nuclei    di
industrializzazione) della legge regionale Basilicata 3 novembre 1998
n. 41 (disciplina dei  consorzi  per  lo  sviluppo  industriale)  che
recita: 
        «1.   -   I   Consorzi,    ai    fini    della    formazione,
dell'aggiornamento  e  della  variazione   del   Piano   territoriale
consortile, predispongono un documento preliminare  che  argomenta  e
giustifica l'attivita'  di  pianificazione  che  intendono  porre  in
essere e convocano, per l'esame, una Conferenza di pianificazione. 
    2. - Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o  loro
delegati,  degli  Enti  competenti   a   deliberare   gli   atti   di
pianificazione, ovvero ad  esprimere  pareri,  intese,  nulla-osta  o
assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta
e gli assensi richiesti. 
    3.  -  Alla  Conferenza  di  pianificazione   si   applicano   le
disposizioni procedurali previste dall'art. 14 della legge  7  agosto
1990, n. 241, in quanto compatibili. 
    4. -  La  proposta  di  Piano  territoriale  Consortile,  con  il
resoconto dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta
regionale che, entro venti giorni  dal  suo  ricevimento,  lo  adotta
esprimendo  anche  il  proprio  parere   sugli   eventuali   dissensi
registrati in sede di conferenza di pianificazione.  Il  Piano  viene
pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del Consorzio  e,
per  estratto,  presso  le  sedi  della  provincia   e   dei   comuni
interessati. Dell'avvenuto  deposito  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione di manifesti nei comuni interessati dal  Piano  e
mediante pubblicazione sul Foglio  Annunzi  Legali  della  provincia.
Entro i successivi  30  giorni  enti  o  privati  possono  presentare
osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale che  lo
approva, decidendo sui dissensi registrati in sede  di  Conferenza  e
sulle osservazioni di cui al precedente comma.  Dell'approvazione  e'
data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
    5.  -  I  Piani  territoriali  dei   Consorzi   hanno   efficacia
ventennale. Ad essi e' conferito il valore di Piano  territoriale  di
coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/1942. 
    6. - I Piani territoriali consortili  sono  attuati  a  mezzo  di
Piani dei singoli nuclei d'industrializzazione che,  se  conformi  al
Piano Territoriale, sono approvati direttamente dai Consorzi. 
    7. - I Piani dei  nuclei  di  industrializzazione  possono  anche
essere adottati in variante al Piano territoriale  con  le  procedure
previste per quest'ultimi. 
    8. - I contenuti tecnici dei Piani territoriali  dei  Consorzi  e
dei Piani di insediamento dei  nuclei  d'industrializzazione  saranno
definiti con provvedimento della Giunta regionale. 
    9. - I Piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R.  6  marzo
1978, n. 218 o  della  legge  regionale  n.  32/1994,  nel  frattempo
scaduti,  sono  riapprovati  con  la  presente  legge  ed  hanno  una
validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad
adottare i  nuovi  strumenti  di  Pianificazione,  con  le  procedure
previste dalla presente legge. 
    10. -  Entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  sul  B.U.R.  della
deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei  Consorzi  i
comuni hanno l'obbligo di adeguare  i  propri  strumenti  urbanistici
alle previsioni dei piani territoriali che  riguardano  i  rispettivi
territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni  dei  piani
territoriali si intendono automaticamente sostituite a  quelle  degli
strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali  o
alle infrastrutture ad esse strumentali. 
    11. - Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori
compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica  utilita',
indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a  realizzarli  sono
espropriati dai i  Consorzi,  mediante  decreti  del  presidente  del
Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53  del  d.P.R.  6  marzo
1978, n. 218. 
    12. - Le aree e gli immobili  di  proprieta'  dei  Consorzi  sono
assegnati  ad   imprese   che   esercitano   attivita'   industriali,
artigianali, commerciali o di prestazione di servizi Strumentali alla
produzione. 
    13. - I Consorzi rientrano nella libera proprieta' delle  aree  o
delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora,  trascorso  un
anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato  i
lavori di realizzazione delle  strutture  previste  e,  trascorso  un
anno,  non  abbiano  pienamente  iniziato  l'attivita'.  Il   termine
d'inizio e di fine dei lavori puo' essere prorogato dal Consorzio  su
motivata richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del
C.d.A. dei Consorzi. 
    14. - Nelle aree dei  Consorzi  dotate  degli  impianti  e  delle
infrastrutture  di  tutela  ambientale,   previsti   nel   piano   di
insediamento del nucleo, le imprese sono esonerate  dall'acquisizione
di tutte le autorizzazioni previste da  leggi  regionali,  necessarie
alla realizzazione degli  stabilimenti,  eccezione  fatta  di  quelle
relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia  di
inquinamento  che  non   siano   rese   superflue   dall'allaccio   o
dall'utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonche' delle
autorizzazioni in materia di  tutela  del  paesaggio.  L'esonero  non
riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali. 
    15. - Ai fini della progettazione  e  della  realizzazione  degli
interventi  previsti  dalla  presente  legge,  i   Consorzi   possono
concludere con la Regione e con gli altri enti  pubblici  accordi  di
programma nei quali sono  stabiliti  gli  obiettivi,  i  tempi  e  le
modalita' di  attuazione  e  le  previsioni  di  spesa.  In  caso  di
partecipazione del comune o dei  comuni  interessati  all'accordo  di
programma,  ove  l'accordo  comporti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici, si applicano le norme di cui all'art. 27, commi  4  e  5
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 1, comma 59 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche. 
    16. -  I  Consorzi  attestano  la  conformita'  dei  progetti  di
insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti  e  delle
destinazioni d'uso alle previsioni  del  piano  di  insediamento  del
singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la  costituzione  di
organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici  tecnici  dei
comuni interessati.». 
    L'amministrazione ha fatto richiamo a tale normativa di legge, in
particolare il comma 9, nel decreto di autorizzazione all'accesso sui
fondi dei ricorrenti, nella delibera di  assegnazione  del  lotto  in
favore  della  controinteressata   e   nella   stessa   delibera   di
approvazione  del  progetto,  dichiarata  di  pubblica  utilita'  con
richiamo al comma 11 del medesimo art. 7. 
    Occorre poi passare alla  censura  subordinata  con  la  quale  i
ricorrenti, sia pure con qualche imprecisione, sollevano, proprio con
riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n.  41  (Disciplina
dei   consorzi    per    lo    sviluppo    industriale),    eccezione
d'incostituzionalita' a carico  dell'art.  7  (piani  territoriali  e
nuclei di industrializzazione) con riferimento sia al  comma  5  (che
dispone:  «I  piani  territoriali  dei   consorzi   hanno   efficacia
ventennale. Ad essi e' conferito il valore di Piano  territoriale  di
coordinamento di cui all'art. 5 della legge  n.  1150/42».),  sia  al
comma 9 («1 piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 6  marzo
1978, n. 218 o  della  legge  regionale  n.  32/1994,  nel  frattempo
scaduti,  sono  riapprovati  con  la  presente  legge  ed  hanno  una
validita' di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad
adottare i  nuovi  strumenti  di  Pianificazione,  con  le  procedure
previste dalla presente legge» e sia al comma  10  («Entro  sei  mesi
dalla pubblicazione sul B.U.R. della  deliberazione  di  approvazione
dei piani territoriali dei  Consorzi  i  comuni  hanno  l'obbligo  di
adeguare i propri strumenti urbanistici  alle  previsioni  dei  piani
territoriali  che  riguardano   i   rispettivi   territori.   Decorso
inutilmente tale termine le  previsioni  dei  piani  territoriali  si
intendono  automaticamente  sostituite  a  quelle   degli   strumenti
urbanistici comunali  limitatamente  alle  aree  industriali  o  alle
infrastrutture ad esse strumentali. 
    Le eccezioni relative ai commi 5 e 10 sono  prive  di  fondamento
atteso che: 
        comma  5,  riguardando  i  futuri  nuovi  piani  territoriali
consortili, non ancora  adottati  al  momento  dell'approvazione  del
progetto  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dei  lavori   per
l'iniziativa industriale della Euroline non rileva nella fattispecie; 
        il comma 10, al pari del comma 5,  riguarda  i  futuri  nuovi
piani, all'indomani della cui pubblicazione i comuni sono chiamati ad
adeguarsi. Di conseguenza anche questa disposizione e' in  conferente
rispetto alla fattispecie in esame. 
    A quanto sopra consegue  la  reiezione  di  tutti  i  motivi  del
ricorso  con  esclusione  d'un  solo  profilo  del  primo  motivo  di
impugnazione (quello relativo  al  comma  9)  per  il  quale,  questo
Tribunale,  con  separata  ordinanza,  ha  sollevato   d'ufficio   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge  regionale
n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 1, 117, comma 3, e
97, comma 1, della Costituzione. 
    Spese al definitivo.». 
    Al Collegio e' dunque rimasta da esaminare la censura con cui  si
solleva, con riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n.  41
(Disciplina dei consorzi  per  lo  sviluppo  industriale),  eccezione
d'incostituzionalita' dell'art. 7 (piani  territoriali  e  nuclei  di
industrializzazione) comma 9 («I piani approvati ai  sensi  dell'art.
51 del d.P.R. 6 marzo  1978,  n.  218  o  della  legge  regionale  n.
32/1994, nel frattempo scaduti,  sono  riapprovati  con  la  presente
legge ed hanno una validita'  di  due  anni.  Entro  tale  termine  i
Consorzi   provvederanno   ad   adottare   i   nuovi   strumenti   di
Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge». 
    Detta questione di legittimita' costituzionale risulta  rilevante
nel presente giudizio,  dal  momento  che,  essendo  stati  giudicati
infondati gli altri motivi di  impugnazione,  e  tenuto  conto  della
circostanza che la delibera n. 25 del 13 giugno 2000 di  approvazione
del  progetto,  dichiarativa  della  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle  opere  trova  giuridico  sostegno  proprio  e
soltanto nel ripristino di  efficacia  che  la  citata  disposizione,
mediante riapprovazione ex lege, ha  assicurato  alla  strumentazione
urbanistica consortile di cui al D.P.G.R. n. 192 del 21 febbraio 1979
(piano  regolatore  consortile  dell'agglomerato  «La  Martella»   di
Matera)  e  al  D.P.G.R.  n.  319   del   12   aprile   1985   (Piano
particolareggiato del medesimo agglomerato), da tempo scaduta (atteso
che l'articolo 25 della legge n. 1/78  ha  a  suo  tempo  fissato  il
termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e  dei
nuclei di sviluppo industriale). 
    Tale  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata  in
relazione agli articoli 3 (lesione del principio di uguaglianza),  42
e 43 (proprieta' compressa senza le tutele e  presupposti  valutativi
del sacrificio), 24 (minorazione del diritto di difesa), 97  (lesione
del   giusto   procedimento   ed   esautorazione   delle   competenze
amministrative  e  partecipative),  117   (violazione   delle   norme
fondamentali dello Stato in materia di piani ASI, contemplanti durata
decennale, approvazione con  procedimento  complesso,  partecipazione
degli amministrati, forme notiziali,  riesame  nonche'  dei  principi
della legge urbanistica statale e delle regioni) non risulta  nemmeno
manifestamente infondata. 
    Va ricordato infatti che le opere comprese nei  piani  regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal d.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, sono considerate di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili per effetto  dell'art.  53  di  tale  decreto,  con  la
conseguenza  che,  ai  fini  dell'adozione  di  un  provvedimento  di
espropriazione, l'approvazione dei piani implica la valutazione della
preminenza dell'interesse pubblico su quello privato (C.d.S.,  IV,  3
giugno 1996, n. 720). 
    I terreni compresi nei predetti piani sono in tal modo  vincolati
alla realizzazione delle opere ivi previste ma ovviamente, come tutti
i vincoli della proprieta' privata, anche  quelli  in  questione  non
possono avere durata indeterminata, perche' in questo caso il vincolo
stesso   avrebbe   un   effetto   direttamente   ed    immediatamente
espropriativo; per tale  ragione,  con  l'introduzione  dell'art.  25
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e'  stato  fissato  il  termine  di
efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei  nuclei  di
sviluppo industriale. 
    La scadenza di  detti  vincoli  non  e'  di  ostacolo  alla  loro
riadozione in ragione di motivate  esigenze  di  pubblico  interesse,
previo   completo   riesame   dell'assetto   urbanistico    dell'area
industriale, per evitare la,  sostanziale  elusione  dell'intervenuta
scadenza del precedente piano (C.d.S., II, 24 ottobre 1990, n.  438),
con conseguente vulnus dei  principi  costituzionali  in  materia  di
rispetto della proprieta' privata; e' altresi'  possibile  anche  una
proroga dell'efficacia dei piani in questione,  con  la  precisazione
che essa, che per  sua  stessa  natura  si  configura  come  un  atto
accessorio rispetto ad un altro atto, principale, valido ed  efficace
(C.G.A., 25 gennaio 1990,  n.  2),  non  puoi  legittimamente  essere
adottata quando il piano originario sia gia' scaduto (cfr. Cons. St.,
IV, 14 maggio 2004, n. 3131). 
    Nel caso di specie non e'  contestato  che  l'opera  per  la  cui
realizzazione e' stato emanato prima l'approvazione del progetto  con
dichiarazione di  p.u.  e,  poi,  lo  stesso  definitivo  decreto  di
esproprio (decreto consortile n.  54  del  16  luglio  2001)  rientra
nell'ambito del piano regolatore dell'area  di  sviluppo  industriale
«La Martella» di Matera  e  del  successivo  piano  particolareggiato
della medesima area e che non puo'  dubitarsi  che  gli  stessi,  per
effetto dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n.  1  (e  dell'art.
52, secondo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) siano scaduti  il
primo nel febbraio del 1989 e il secondo nell'aprile del 1985. 
    Va poi escluso che al piano consortile in esame  sia  applicabile
l'art. 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al  31
dicembre 1990 il termine di validita'  dell'art.  25  della  legge  3
gennaio 1978, n. 1, non potendo ammettersi la  prorogabilita'  di  un
provvedimento  non  piu'  efficace  perche'  scaduto.  Neppure  trova
applicabilita', al caso di specie, l'ulteriore proroga  triennale  di
validita' dei piani consortili prevista dal secondo  comma  dell'art.
52 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nel testo novellato dall'art.  25
della legge 3 gennaio 1978, n. 1), dato che  i  piani  predetti  sono
stati approvati in data successiva al 15 gennaio 1978 che  invece  e'
presa in considerazione dalla disposizione citata. 
    Tanto premesso va dunque considerata  la  disposizione  di  legge
regionale avverso la quale si  appunta  l'eccezione  d'illegittimita'
costituzionale  sollevata  dai  ricorrenti  con  riguardo  ai   sopra
specificati molteplici profili. 
    La stessa, si colloca all'interno d'una piu' ampia disciplina  di
legge regionale relativa ai  consorzi  per  lo  sviluppo  industriale
culminante nell'articolo 7,  col  quale  si  prevedono  nuove  regole
relativamente alla formazione, aggiornamento e variazione  del  piano
territoriale consortile (commi 1, 2, 3 e 4), si fissa in  venti  anni
l'efficacia dei piani  e  si  conferisce  loro  il  valore  di  piani
territoriali di coordinamento (comma 5), si fissa la nuova  normativa
dei piani attuativi (commi 6 e 7) e si demanda a un atto regionale la
definizione dei contenuti tecnici dei piani (comma 8); dopo  di  che'
con riferimento ai vecchi piani,  approvati  ai  sensi  dell'art.  51
(piani regolatori delle aree e dei nuclei  di  sviluppo  industriale)
del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle  leggi  sugli  interventi
nel  Mezzogiorno)  o  della  legge  regionale  n.32/94  (Assetto  dei
consorzi per le aree  di  sviluppo  industriale),  e  «nel  frattempo
scaduti», se ne prevede la  riapprovazione  con  validita'  biennale.
Tale biennio e' appunto  il  periodo  di  tempo  a  disposizione  dei
Consorzi per l'adozione dei nuovi strumenti di pianificazione con  le
nuove procedure  e  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale in esame, cioe' dal novembre del 1998. 
    La voluntas del legislatore e'  stata,  pertanto  quella  di  far
rivivere tutti i piani approvati in  qualsiasi  tempo  scaduti:  cio'
dovrebbe trovare giustificazione alla luce del  fatto  che  la  legge
regionale in parola rappresenta per la  Basilicata,  dopo  la  citata
1.r. n. 32/94, che pero' ha toccato soprattutto l'assetto degli  enti
consortili,  il  primo  intervento   normativo   di   ampio   respiro
nell'ambito di una materia cosi delicata qual e' quella dei  consorzi
per  le  aree  di  sviluppo  industriale  e  soprattutto  sugli  atti
pianificatori ad essi demandati. 
    Ora, benche' comprensibile l'esigenza che ha mosso il legislatore
regionale e ancorche' possa apparire limitato il periodo biennale  di
efficacia, non puo' trascurarsi che, nella specie, si e' in  presenza
d'una  risottoposizione  a  vincolo  preordinato   all'esproprio   di
immobili, con correlati diritti  di  proprieta',  gia'  a  suo  tempo
incisi dai piani durante il periodo  di  ordinaria  efficacia,  senza
indennizzo alcuno e senza alcun previo bilanciamento degli  interessi
in gioco, quello pubblico e quello privato. 
    La reiterazione dei vincoli  espropriativi  infatti  deve  sempre
essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessita'
di acquisire la proprieta' privata (da valutare  sulla  base  di  una
idonea  istruttoria  procedimentale  da  cui  emerga  la   prevalenza
dell'interesse pubblico rispetto a quello  privato  da  sacrificare);
contemporaneamente, deve essere pure prevista la  corresponsione  del
giusto indennizzo. In mancanza  di  tutto  cio'  vi  e'  lesione  del
diritto di proprieta'. Viceversa la riapprovazione dei  piani  a.s.i.
scaduti della Basilicata interviene indiscriminatamente per  il  mero
fatto della loro esistenza e a prescindere dal momento  in  cui  sono
scaduti. Di tal che', oltre alla lesione degli articoli 41 e 42, pare
verosimile per  questo  remittente  prospettare  pure  la  violazione
dell'art. 3 e dell'art.  97  della  Costituzione  in  relazione  alla
lesione  al  generale  principio  di  ragionevolezza  (cui   dovrebbe
attenersi la discrezionalita' del  Legislatore)  e  al  principio  di
legalita' e di buon andamento dell'azione amministrativa  che,  nella
specie,  viene  inferta  dalla  disposizione  di  legge   in   parola
attraverso la riapprovazione ex lege dei piani scaduti. 
    Codesta Corte, ha, in una fattispecie  non  dissimile  da  quella
odierna (sentenza n. 314 del 20 luglio 2007, relativa  ad  una  legge
regionale campana, la n. 16/98 in tema di assetto dei consorzi per le
aree di  sviluppo  industriale),  accolto  le  prospettate  eccezioni
d'incostituzionalita' rammentando che: 
    «L'iter interpretativo della garanzia costituzionale  in  materia
di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo  cui,
per   gli   anzidetti   vincoli   (urbanistici)   espropriativi,   la
reiterazione (o la proroga)  comporta  -  oltre  la  temporaneita'  -
necessariamente un indennizzo, diretto  al  ristoro  del  pregiudizio
causato dal protrarsi della durata (sentenza n.  148  del  2003).  Ed
infatti, questa Corte ha dichiarato la illegittimita'  costituzionale
dell'art. 147, primo ed ultimo  comma,  del  previgente  testo  unico
delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno 1967,  n.
1523, nella parte in cui dette norme consentivano,  senza  previsione
di indennizzo, che vincoli di destinazione preordinati  all'esproprio
fossero imposti sui beni di proprieta' privata dai  piani  regolatori
delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, senza  prefissione  di
un  termine  di  durata  (sentenza  n.  260  del  1976).  La   regola
dell'indennizzabilita' dei vincoli espropriativi reiterati  e'  ormai
un principio consolidato nell'ordinamento,  anche  per  l'entrata  in
vigore dell'art. 39 del testo unico delle  espropriazioni  (d.P.R.  8
giugno  2001,  n.  327).  La  reiterazione   di   qualsiasi   vincolo
preordinato all'esproprio, o sostanzialmente  espropriativo,  dunque,
e' da intendere implicitamente integrabile con il principio generale 
    dell'indennizzabilita' (sentenza n. 397 del 2002)»; 
        appaiono  fondate  le  eccezioni  che  pongono   in   rilievo
l'assenza d'una qualsivoglia valutazione degli interessi  pubblici  e
privati coinvolti dal rinnovo dei vincoli posti dai piani a.s.i.,  in
relazione  alla  persistente  necessita'  da  parte  della   pubblica
amministrazione di disporre della proprieta' privata  per  realizzare
un progetto di interesse generale; 
        mentre la proroga di vincoli ancora in corso,  attraverso  un
provvedimento generale connesso ad un intervento normativo che regola
l'intera materia dei consorzi  a.s.i.  appare  giustificata,  purche'
assistita dalla corresponsione  di  un  indennizzo,  non  cosi'  puo'
concludersi in relazione all'intento di far  rivivere  vincoli  ormai
scaduti,  indipendentemente  dal   periodo   della   loro   pregressa
efficacia. 
    Infatti,  secondo  Codesta  Corte,  il  piano  a.s.i.,   «seppure
tipologicamente assimilabile al piano territoriale di  coordinamento,
incide direttamente  sulle  proprieta'  interessate,  esponendole  al
procedimento espropriativo cui  e'  prodromica  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' in essi implicita. La  generalita'  dell'intervento
non  consente  il   bilanciamento   dell'interesse   pubblico,   come
concretamente puo' atteggiarsi nelle varie porzioni  del  territorio,
con gli interessi dei proprietari destinatari del  vincolo,  i  quali
vengono cosi' esposti ad un ulteriore  periodo  di  compressione  del
proprio diritto, quando la decorrenza, anche  lontana,  del  periodo,
legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in
essi  un  legittimo  affidamento  sulla  riespansione   del   diritto
medesimo. L'effetto di limitare i diritti dei  cittadini,  attraverso
la reviviscenza dei piani  a.s.i.,  non  avrebbe  potuto  prescindere
dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso  per  caso,  della
persistente attualita' dell'interesse  allo  sviluppo  industriale  a
distanza di  tempi  anche  considerevoli,  sugli  specifici  contesti
territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari.». 
    Sotto i delineati  profili  questo  Tribunale  amministrativo  e'
dell'avviso che la questione  di  legittimita'  costituzionale  della
piu' volte ricordata normativa, sia effettivamente non manifestamente
infondata. 
    Non puo' dubitarsi, poi, della sua  rilevanza  atteso  che,  come
emerge  dall'esposizione  fin  qui  svolta,  la  sua  applicazione e'
decisiva ai fini della decisione della controversia in esame. 
    Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale, in attesa della soluzione  da  parte  della  medesima
Corte   delle   suddette   sollevate   questioni   di    legittimita'
costituzionale.