Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intera  legge  della
Regione Basilicata 13 novembre 2009,  n.  37  (Norme  in  materia  di
riconoscimento della figura professionale di  autista  soccorritore),
e, in particolare, degli artt. 1, comma l, lettera e),  2,  4,  5,  e
degli allegati A, B e C, della medesima promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso spedito  per  la  notifica  il  14
gennaio 2010,  depositato  in  cancelleria  il  19  gennaio  2010  ed
iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica del  21  settembre  2010  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 14 gennaio 2010  e  depositato  il
successivo 19 gennaio, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'intera  legge
della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di
riconoscimento della figura professionale di  autista  soccorritore),
e, in particolare, degli artt. 1, comma l, lettera e),  2,  4,  5,  e
degli allegati A, B e C, della  medesima,  per  violazione  dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente, al fine di motivare la richiesta  di  declaratoria
di illegittimita' costituzionale dell'intera  legge  citata,  ritiene
necessario, in primo luogo, descriverne il contenuto. 
    La Regione Basilicata, con la legge n. 37  del  2009,  ha  inteso
disciplinare la figura  professionale  di  autista  soccorritore.  In
particolare,  l'art.   1   descrive   l'autista   soccorritore   come
l'operatore  tecnico  che,  a   seguito   di   specifica   formazione
professionale, provvede alle attivita' di  conduzione  dei  mezzi  di
soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso,  conoscenza
di tutti i presidi sanitari  a  bordo,  esperienza  di  comunicazione
radio, collaborazione  nell'intervento  di  emergenza  sanitaria  sul
territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza. 
    Il successivo art. 2  prevede  che  la  formazione  professionale
dell'autista soccorritore sia di  competenza  della  Regione  e  che,
sulla base del fabbisogno del  servizio  sanitario  regionale,  siano
dalla Giunta regionale stabiliti i corsi di formazione professionale,
i requisiti per l'accesso, l'organizzazione didattica, le materie  di
insegnamento ed il tirocinio per ottenere l'attestato  di  qualifica,
come specificato nell'allegato C della legge. 
    L'art. 3 dispone che l'autista  soccorritore  presti  la  propria
attivita'  sul  terreno  regionale  alle  dipendenze  delle   aziende
sanitarie ed ospedaliere o di enti pubblici o privati,  oltre  che  a
favore delle associazioni di volontariato. 
    L'art.  4,  rubricato  «contesto  relazionale»,   specifica   che
l'autista soccorritore svolge la propria attivita' in  collaborazione
con gli altri operatori sanitari. 
    I1 successivo art. 5  specifica  le  attivita'  e  le  competenze
dell'autista  soccorritore,  rimandando,  per   una   piu'   compiuta
descrizione, agli allegati A e B,  da  considerare  parte  integrante
della legge. 
    L'allegato  A  contiene  l'elenco  delle   principali   attivita'
dell'autista soccorritore, articolate in tre  categorie  generali,  a
loro volta specificate in una serie di  sottopunti,  consistenti  in:
«Conduzione  del  mezzo  di   soccorso»,   «Supporto   al   personale
responsabile della  prestazione  sanitaria  e  agli  altri  operatori
dell'equipaggio, in  interventi  di  urgenza-emergenza»  e  «Supporto
gestionale, organizzativo e formativo». 
    L'allegato B  specifica  le  principali  competenze  dell'autista
soccorritore, mentre l'allegato C indica le materie  di  insegnamento
relative alla figura professionale di autista soccorritore. 
    L'Avvocatura dello Stato, cosi'  descritta  la  legge  regionale,
ritiene che la stessa violi l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  perche'
attribuisce   all'autista   soccorritore   funzioni   riservate    ai
professionisti  sanitari,  ridefinendo,  con  le  attribuzioni  delle
funzioni di «soccorritore», il profilo professionale dell'autista  ed
individuando, di fatto, una nuova professione sanitaria non  prevista
dalla legislazione statale. 
    Pertanto, a parere del ricorrente, l'intera legge regionale n. 37
del 2009 si  porrebbe  in  contrasto  con  il  principio  piu'  volte
affermato   dalla   Corte   costituzionale,    secondo    il    quale
l'individuazione delle figure professionali, con i  relativi  profili
ed  i  titoli  abilitanti,  per  il  suo  carattere   necessariamente
unitario, e' riservata allo Stato, rientrando nella competenza  delle
Regioni solo la disciplina  di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con  la  realta'  regionale  (sono  citate  le
sentenze n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, nn. 40, 153, 423,  424  del
2006, nn. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003).  Principio  recepito
anche dal decreto legislativo 2 febbraio 2006,  n.  30  (Ricognizione
dei  principi  fondamentali  in  materia  di  professioni,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche,  a
dimostrazione del suo assunto, singole disposizioni  della  legge  in
esame. In particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede  che
l'autista   soccorritore   svolga   attivita'   di    «collaborazione
nell'intervento di emergenza sanitaria  sul  territorio  nelle  varie
fasi del suo svolgimento», e l'art. 4, che dispone che lo svolgimento
di tale attivita' debba avvenire «in  collegamento  funzionale  e  in
collaborazione con gli  altri  operatori  sanitari  professionalmente
preposti all'intervento di soccorso». A parere dell'Avvocatura  dello
Stato, le citate disposizioni illegittimamente  equiparano  l'autista
soccorritore ai professionisti sanitari. 
    Il medesimo motivo di censura e' rivolto  al  combinato  disposto
dell'art. 5 e dell'allegato A, punto 1, lettere e) ed f), della legge
regionale n. 37  del  2009,  che  prevede,  tra  le  attivita'  e  le
competenze dell'autista soccorritore, la  possibilita'  che  egli  si
occupi del «mantenimento delle funzioni vitali» e ponga in essere  le
«procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente», di  fatto
autorizzando detto operatore a porre in essere attivita' a  carattere
sanitario  che   esulano   dai   compiti   attribuiti   alla   figura
professionale dell'autista e afferiscono  in  maniera  inequivocabile
alle competenze delle professioni sanitarie. 
    Il ricorrente lamenta anche che lo stesso Allegato  A,  al  punto
2), stabilisca, che, in assenza  di  personale  sanitario,  l'autista
soccorritore «svolge anche funzioni di capo equipaggio». In tal  modo
la legge regionale legittimerebbe la possibilita' che, in  situazioni
di emergenza caratterizzate dalla necessita'  di  prestare  soccorso,
sia inviata una squadra diretta dall'autista soccorritore. 
    Anche il  combinato  disposto  dell'Allegato  B,  lettera  i),  e
dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  37  del  2009  attribuirebbe
all'autista  soccorritore  competenze  proprie   dei   professionisti
sanitari,  prevedendo  che  egli  debba  riconoscere  «le  principali
alterazioni  delle  funzioni  vitali  attraverso  la  rilevazione  di
sintomi e segni fisiologici». 
    Infine, il combinato disposto dell'Allegato C e dell'art. 2 della
legge  regionale  n.  37  del  2009,  disciplinando   la   formazione
dell'autista soccorritore, ricomprende tra le materie di insegnamento
«principi  di  anatomia  e  fisiologia  del  sistema  nervoso,  degli
apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio;  elementi  di
patologia generale [...] traumatologia e trattamento delle lesioni da
trauma ed elementi di tossicologia». 
    A parere della parte ricorrente, l'insegnamento di  tali  materie
di studio, seppure utile a fini di cultura generale, sarebbe ultroneo
ai fini della formazione dell'autista soccorritore, al quale non puo'
essere attribuita alcuna competenza in merito. 
    Sulla base di tali considerazioni la difesa  del  Presidente  del
Consiglio ritiene che l'intera legge regionale n. 37 del 2009  ecceda
dalla competenza concorrente attribuita dall'art. 117,  terzo  comma,
Cost., alla Regione in materia di «professioni» e  di  «tutela  della
salute»,    perche'    definisce     il     profilo     professionale
dell'autista-soccorritore  ed  individua,   di   fatto,   una   nuova
professione  sanitaria,  in  contrasto  con  i  principi  piu'  volte
affermati dalla Corte costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  della
Regione Basilicata 13 novembre 2009,  n.  37  (Norme  in  materia  di
riconoscimento della figura professionale di  autista  soccorritore),
soffermandosi, in particolare, sul contenuto degli artt. 1, comma  l,
lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, della  medesima,  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Secondo  il  ricorrente,  la  legge  impugnata  si  porrebbe   in
contrasto  con  l'art.  117,   terzo   comma,   Cost.,   in   quanto,
disciplinando  ex   novo   la   figura   professionale   dell'autista
soccorritore, non prevista dalla legislazione statale, e  attribuendo
a  tale  figura  funzioni  riservate  ai   professionisti   sanitari,
eccederebbe i limiti della competenza regionale nella  materia  delle
professioni,  di  competenza   concorrente,   violando   i   principi
fondamentali previsti  dalla  normativa  statale.  In  subordine,  la
medesima censura e' rivolta alle singole disposizioni sopra citate. 
    2. - In via preliminare, va riconosciuta  l'ammissibilita'  della
presente questione, benche' la  stessa  abbia  per  oggetto  l'intera
legge regionale. 
    La legge in esame, infatti, consta di sette articoli (il settimo,
peraltro, meramente accessorio essendo  relativo  alla  pubblicazione
sul bollettino regionale) tutti aventi un oggetto  omogeneo:  vale  a
dire la  regolamentazione  della  figura  professionale  dell'autista
soccorritore. 
    Secondo  la   consolidata   giurisprudenza   costituzionale   «e'
inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove cio' comporti  la
genericita' delle censure che non consenta  la  individuazione  della
questione  oggetto  dello  scrutinio  di  costituzionalita',   mentre
ammissibili sono le impugnative contro intere leggi caratterizzate da
normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure»  (da  ultimo,  si
vedano le sentenze n. 201 del 2008, n. 238 e n. 22 del 2006,  n.  359
del 2003). 
    3. - La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che «la potesta' legislativa
regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare
il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale.  Tale
principio, al di  la'  della  particolare  attuazione  ad  opera  dei
singoli precetti normativi, si  configura  infatti  quale  limite  di
ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da  cio'  deriva
che non  e'  nei  poteri  delle  Regioni  dar  vita  a  nuove  figure
professionali» (sentenza n.  153  del  2006,  nonche',  ex  plurimis,
sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006). 
    La legge in esame istituisce la figura professionale dell'autista
soccorritore (art. 1) e ne  disciplina  il  percorso  di  formazione,
rimettendo   ad   un   regolamento   della   Giunta   regionale    la
regolamentazione  e  l'organizzazione   dei   corsi   di   formazione
professionale per ottenere il titolo abilitativo (art. 2). 
    Inoltre, tra i compiti e le funzioni attribuiti alla nuova figura
professionale ve  ne  sono  alcuni  riconducibili  direttamente  allo
svolgimento  di  professioni  sanitarie,  come   la   «capacita'   di
riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso
la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici», e  «la  conoscenza
delle procedure da adottare in caso  di  TSO  (trattamento  sanitario
obbligatorio)» (allegato B e art. 5), o come il supporto al personale
responsabile della  prestazione  sanitaria  e  agli  altri  operatori
dell'equipaggio, in caso di interventi di urgenza/emergenza  per  «la
liberazione  delle  vie  aeree,  il  mantenimento  della  temperatura
corporea, il mantenimento delle funzioni vitali e la  defibrillazione
effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno)» o per
«le procedure diagnostiche e  la  stabilizzazione  del  paziente  sul
luogo dell'evento» (allegato A e art. 5). 
    L'art. 1 della legge 1° febbraio 2006,  n.  43  (Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), prevede
che  «sono  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251  [...]  i  cui  operatori
svolgono, in forza di un titolo abilitante  rilasciato  dallo  Stato,
attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». 
    Pertanto, la legge regionale censurata, istituendo la  figura  di
autista soccorritore e regolandone il percorso formativo  diretto  al
conseguimento  del   relativo   attestato   di   qualifica,   nonche'
attribuendole compiti  e  funzioni  riconducibili  direttamente  allo
svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il limite  imposto
dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni,  secondo
il quale l'individuazione delle figure professionali, con i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo Stato (sentenza n. 179 del 2008).