Ricorso della Regione Toscana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  841
del 27 settembre 2010, rappresentato e difeso,  come  da  mandato  in
calce al presente atto, dall'Avv. Lucia  Bora  dell'Avvocatura  della
Regione Toscana, ed elettivamente domiciliato in Roma,  Corso  Italia
n. 102, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pasquale Mosca; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante  «Misure
urgenti in materia di energia» (pubblicato in G.U. del 9 luglio 2010,
n. 158), cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129
del 13 agosto 2010 (pubblicata in G.U. del 18 agosto  2010  n.  192),
nella parte in cui modifica  i  commi  3  e  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, per violazione degli articoli
117, 118 e 120 della  Costituzione,  anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio della leale cooperazione. 
    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192  del  18  agosto  2010  e'  stata
pubblicata la legge n. 129 del 13 agosto 2010, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge n. 105  dell'8  luglio  2010,  ed  in
particolare, l'art. 1, modificato in sede di conversione,  il  quale,
«a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale
17 giugno  2010,  n.  215»,  ha  modificato  i  primi  quattro  commi
dell'art. 4 («Interventi  urgenti  per  le  reti  dell'energia»)  del
decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78   (recante   «Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini»),   convertito,    con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. 
    Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze  regionali
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Il  citato  art.  1,  comma   del   decreto-legge   n.   105/2010
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010) prevede che: 
    "A  seguito  ed  in  esecuzione  della   sentenza   della   Corte
costituzionale  17  giugno  2010,  n.  215,  i  primi  quattro  commi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti: 
    «1.  Su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Consiglio  dei
Ministri individua, d'intesa con le regioni e  le  province  autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo  socioeconomico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui ai comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. 
    3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi  del  comma  2,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  sono  nominati  uno  o   piu'   commissari
straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del
commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del  Ministro  per
la semplificazione normativa e degli altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
    4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma
1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
      a) poteri straordinari di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
      b) mezzi  e  risorse  finanziarie  pubbliche  gia'  previste  a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati   deve   essere   proporzionato   alle   risorse    pubbliche
utilizzate»". 
    Si tratta di una disposizione che interviene nella materia  della
produzione,   trasmissione   e   distribuzione   dell'energia,   come
riconosciuto dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale n.
215/2010, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n.  78/2009,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 102/2009, nel  testo  risultante  dalle
modifiche  introdotte  dall'art.  1,   comma   1,   lett.   a),   del
decreto-legge n. 103/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 141/2009. 
    Detta  materia  rientra  fra  quelle  rimesse   alla   competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi  dell'art.  117,  3°
comma, della  Costituzione;  in  tale  ambito,  quindi,  l'intervento
statale dovrebbe limitarsi  a  dettare  i  principi  fondamentali  ai
quali, poi, le  singole  Regioni  dovranno  attenersi  nell'esercizio
della propria potesta' legislativa. 
    Nella stessa materia, pero', «non puo'  in  astratto  contestarsi
che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa
essere compiuta a livello centrale,  ai  sensi  dell'art.  118  della
Costituzione. In concreto, pero', quando  un  simile  spostamento  di
competenze e'  motivato  con  l'urgenza  che  si  ritiene  necessaria
nell'esecuzione delle opere, esso deve essere confortato da valide  e
convincenti ragioni»  (Corte  Costituzionale,  sentenza  n.  215/2010
citata). 
    In particolare, in tutti i casi in cui lo Stato decide, ai  sensi
dell'art.  118  della  Costituzione,  di  allocare  a  se  stesso  la
titolarita'   di   funzioni   amministrative   (c.d.   «chiamata   in
sussidiarieta'»),  dettando  al  tempo  stesso  anche   la   relativa
disciplina legislativa, rientranti  nella  competenza  regionale,  e'
necessaria la previsione di un'intesa con le Regioni, a  salvaguardia
delle competenze ed attribuzioni loro riconosciute e garantite  dalla
Costituzione (cfr., sul punto, le sentenze di  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 383/2005). 
    Con  riferimento  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
105/2010, cosi' come convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.
129/2010, tali requisiti non si verificano, di modo che  il  medesimo
si  pone  in  contrasto  con  gli  articoli  117,  118  e  120  della
Costituzione;  anzi,  la  nuova  formulazione  dell'articolo  4   del
decreto-legge  n.  78/2009  (convertito  dalla  legge  n.  102/2009),
risulta maggiormente lesiva delle  competenze  regionali  rispetto  a
quella originaria, gia' impugnata  innanzi  a  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale, con ricorso deciso dalla sentenza n. 215/2010, che ne
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale. In  modo  particolare,
risultano lesivi delle competenze regionali  i  nuovi  commi  3  e  4
dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  78/2009  (convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 102/2009), cosi' come modificati  dalle
disposizioni impugnate, per i motivi che di seguito si espongono. 
1.  Illegittimita'  costituzionale   dell'art.   1,   comma   1   del
decreto-legge n. 105/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  129/2010),  per  violazione  degli  articoli  117  e  118   della
Costituzione, anche sotto il profilo della violazione  del  principio
della leale collaborazione. 
    Con riguardo al nuovo terzo  comma  del  citato  articolo  4,  si
osserva quanto segue. 
    Il  secondo  comma  dell'art.  4  (nel  testo  risultante   dalle
modifiche operate dalle disposizioni impugnate) correttamente prevede
che  gli  interventi  urgenti   ed   indifferibili,   connessi   alla
trasmissione, alla distribuzione ed alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico  nazionale
debbono essere realizzati «in regime di  cooperazione  funzionale  ed
organizzativa tra commissari straordinari del  Governo,  nominati  ai
sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate». 
    Con le medesime intese,  poi,  devono  essere  definiti  anche  i
criteri per l'esercizio dei compiti previsti dallo stesso articolo. 
    Sennonche', il successivo comma  3  prevede  che  il  decreto  di
nomina del Commissario straordinario del Governo  (nomina,  peraltro,
non concertata con le Regioni interessate) determini  i  compiti  del
Commissario medesimo. 
    E' chiaro, pero', che, nella misura in cui  tale  nomina  avvenga
prima delle trattative volte al raggiungimento delle intese di cui al
secondo comma, la predetta  previsione  del  terzo  comma  si  rivela
palesemente illegittima perche', in sostanza, autorizza il Governo  a
predeterminare, in via unilaterale,  i  compiti  del  Commissario  e,
quindi, almeno in parte, il  contenuto  dell'intesa  con  le  Regioni
interessate,  svuotando  di  significato  (o,  comunque,  riducendone
notevolmente la rilevanza) la medesima. 
    Da cio' deriva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge n. 105/2010, cosi' come convertito  dalla  legge
n. 129/2010, nella misura in cui modifica il comma 3 dell'art. 4  del
decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 102/2009) nei termini anzidetti, per violazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del
principio di leale collaborazione. 
2. Illegittimita' costituzionale, sotto diverso ed ulteriore profilo,
dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 105/2010  (convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  129/2010),  per  violazione   degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il  profilo  della
violazione delprincipio della leale collaborazione. 
    Come chiarito sopra, la disposizione censurata modifica  i  primi
quattro commi dell'art. 4 del decreto-legge n.  78/2009  (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102/2009). 
    Oltre al terzo «nuovo»  comma,  anche  il  quarto  si  rivela  in
contrasto con il dettato costituzionale, in quanto  prevede  che  «in
caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi
trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo  e
la regione o la provincia autonoma interessata per il  raggiungimento
dell'intesa, il Governo puo' individuare gli  interventi  di  cui  al
comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche'  definire
i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a  prescindere
dall'intesa, con deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri
cui sia stato invitato a partecipare il Presidente  della  regione  o
della provincia autonoma interessata». 
    In  altri  termini,  detta  disposizione,  nel  caso  di  mancato
raggiungimento dell'intesa di cui  ai  primi  due  commi  del  citato
articolo 4 con le Regioni interessate - decorso il brevissimo termine
di 30 giorni dalla convocazione del primo incontro tra,  appunto,  il
Governo e la Regione o  la  Provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento dell'intesa - consente al  Governo  di  agire  in  via
unilaterale, «anche a prescindere dall'intesa». 
    2a)  Al  riguardo,  preme  innanzitutto  evidenziare   l'assoluta
illegittimita'  del  termine  previsto  al  fine  del   conseguimento
dell'intesa, decorso il quale il Governo e' autorizzato ad  agire  in
modo unilaterale. 
    Infatti, il nuovo quarto comma prevede il termine  di  30  giorni
dalla  convocazione  della  prima  riunione  per  il   raggiungimento
dell'intesa prevista dai primi due commi. 
    Nella misura in cui, pero', il dies a quo  e'  individuato  nella
data di convocazione, anziche' in  quella  di  effettivo  svolgimento
della riunione, la previsione  in  parola  priva  di  effettivita'  e
certezza la possibilita' che la prescritta intesa  sia  materialmente
raggiunta. 
    Infatti, e' sufficiente che  la  data  di  effettivo  svolgimento
della riunione fra Governo  e  Regione  sia  fissata  in  un  momento
successivo a quello di convocazione per ridurre, anche  notevolmente,
i tempi (in primo luogo tecnici) che consentono alla singola  Regione
di partecipare in modo consapevole alla trattativa di cui trattasi. 
    In tal modo, pero', il raggiungimento  dell'intesa  non  e'  piu'
garantito, neppure in astratto,  configurandosi  di  conseguenza  una
grave violazione degli articoli 117 e 118 della  Costituzione,  anche
sotto  il  profilo  della   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    2b) Anche prescindendo dall'individuazione  del  termine  di  cui
sopra, il nuovo  quarto  comma  -  consentendo  l'azione  unilaterale
governativa,  sia  riguardo  l'individuazione  degli  interventi   da
realizzare,  sia  con  riferimento  ai   criteri   disciplinanti   la
cooperazione  fra  il  Commissario  straordinario  governativo  e  la
Regione interessata, decorso un certo  periodo  in  caso  di  mancato
raggiungimento  dell'intesa   -   svilisce   il   carattere   «forte»
dell'intesa fra  Governo  e  Regione,  rendendo  la  stessa  soltanto
eventuale e, comunque, sminuendo il potere decisionale della  Regione
stessa nella procedura di cui trattasi,  in  violazione  del  dettato
costituzionale. 
    Infatti,  nella  sentenza  n.  6/2004,   codesta   Ecc.ma   Corte
Costituzionale, proprio con riferimento alla materia dell'energia, ha
chiarito che l'intesa con  le  Regioni  deve  essere  considerata  di
natura  «forte»,  «nel  senso  che  il  suo  mancato   raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento»,
stante l'impatto indubbio  che  un  impianto  energetico  provoca  su
molteplici materie rimesse alla competenza, concorrente o  residuale,
delle Regioni, fra le quali la tutela della salute,  il  governo  del
territorio, il turismo e la  valorizzazione  dei  beni  culturali  ed
ambientali. 
    Ancora, nella successiva sentenza  n.  383/2005,  codesta  Ecc.ma
Corte Costituzionale ha rilevato che «Nell'attuale  situazione  [...]
come questa Corte ha piu' volte ribadito a partire dalla sentenza  n.
303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005),
tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per  la
legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale  che
effettui  la   "chiamata   in   sussidiarieta'"   di   una   funzione
amministrativa in materie affidate alla legislazione  regionale,  con
la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in  senso
forte", ossia di atti a struttura  necessariamente  bilaterale,  come
tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti.  In
questi casi pertanto deve escludersi che, ai fini del perfezionamento
dell'intesa, la  volonta'  della  Regione  interessata  possa  essere
sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe  in
tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa,  non  puo'
strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. 
    L'esigenza che il conseguimento di queste  intese  sia  non  solo
ricercato in termini effettivamente  ispirati  alla  reciproca  leale
collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di  stallo,
potra' certamente  ispirare  l'opportuna  individuazione,  sul  piano
legislativo, di procedure parzialmente innovative  volte  a  favorire
l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficolta'
a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno  in  ogni  caso
prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle
parti  coinvolte.  E  nei  casi  limite  di  mancato   raggiungimento
dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del
ricorso a questa. Corte in sede  di  conflitto  di  attribuzione  fra
Stato e Regioni». 
    Sul punto, anche la sentenza n. 303/2003 di codesta Ecc.ma  Corte
Costituzionale   aveva   riconosciuto   una   ben   precisa   valenza
procedimentale ai principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza,  con
conseguente necessita' che l'ampliamento delle funzioni. dello  Stato
costituisca «oggetto di accordo con la Regione interessata». 
    Nella medesima sentenza, inoltre, si chiariva che «l'esigenza  di
esercizio unitario che consente di attrarre,  insieme  alla  funzione
amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il
vaglio  di  legittimita'  costituzionale  solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertatine e di coordinamento orizzontale,  ovverosia  le
intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'». 
    La  disposizione  censurata,  invece,  consentendo,  come  visto,
l'azione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento di
un'intesa nel termine di  30  giorni  dalla  convocazione  del  primo
incontro  tra  il  Governo  e   la   Regione   interessata   per   il
raggiungimento dell'intesa, sostanzialmente pone la Regione  medesima
in una posizione subordinata rispetto a quella statale. 
    In altri termini,  Regioni  non  solo  non  potranno  contribuire
all'individuazione  degli   interventi,   ma   non   avranno   alcuna
possibilita'  di  incidere  neppure  sulle  concrete   modalita'   di
cooperazione  con  l'autorita'  centrale.  Com'e'  intuitivo,  pero',
l'autonomia  regionale  e  la  posizione  paritaria  fra  il  livello
centrale e quello  regionale  di  governo  possono  essere  garantite
soltanto se l'intesa viene interpretata come vero e proprio strumento
destinato a recepire la codeterminazione (appunto, paritaria) dell'an
e del quomodo degli interventi da realizzare. 
    Del  resto,  e'  proprio  la  possibilita'  di  fermare  l'azione
statale, non accettando la proposta  di  intesa,  che  consente  alle
Regioni di condizionare i contenuti finali dell'atto. 
    Emerge,   pertanto,   l'illegittimita'    costituzionale    della
disposizione censurata, per violazione degli artt. 117  e  118  della
Costituzione, anche sotto il profilo della violazione  del  principio
di leale collaborazione. 
    2c) Infine, lo stesso comma 4 del citato art. 4 del decreto-legge
n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.  102/2009),
cosi' come modificato dal decreto-legge n. 105/2010, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  129/2010,  risulta  costituzionalmente
illegittimo, ancora per violazione degli articoli  117  e  118  della
Costituzione, anche sotto il profilo della violazione  del  principio
di leale collaborazione, per un diverso ed ulteriore profilo. 
    La citata disposizione, infatti, oltre a prevedere  (come  visto)
che, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa  con  la  Regione
interessata,  il  Governo   possa   procedere   unilateralmente   sia
all'individuazione degli interventi da  realizzare  che  dei  criteri
disciplinanti la collaborazione fra il Commissario straordinario  del
Governo medesimo e la Regione stessa, specifica anche  che  in  detta
ipotesi l'azione del Commissario si svolgera' in base alle «procedure
di cui  al  terzo  periodo  del  comma  2»,  per  il  quale  «ciascun
commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e  i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  che  non  abbiano  rispettato  i  termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati  in  deroga  dallo  stesso  commissario,
occorrenti all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione  degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie». 
    Cio' significa che, in tutti  i  casi  in  cui  l'intesa  con  la
Regione interessata non  venga  raggiunta,  oltre  ad  aversi  azione
unilaterale  governativa,  quest'ultima  si  svolgera'  non  in  modo
«concertato», bensi', ancora una volta,  senza  alcun  coinvolgimento
delle Regioni. A cio' si aggiunge, poi, la possibilita', riconosciuta
ancora dallo stesso comma 4, di esercizio dei poteri  sostitutivi  da
parte  del  Commissario  straordinario,  sia   di   quelli   previsti
dall'ultimo periodo del secondo comma, sia dei poteri straordinari di
sostituzione e di deroga di cui all'articolo  20  (contenente  «Norme
straordinarie per la  velocizzazione  delle  procedure  esecutive  di
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale  e  simmetrica
modifica del relativo regime di contenzioso  amministrativo»),  comma
4, del decreto-legge  n.  185/2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 2/2009. 
    Da  cio'  emerge   un   ulteriore   profilo   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma i, del decreto-legge  n.  105/2010,
cosi' come convertito dalla legge n. 129/2010, nella  misura  in  cui
modifica  il  comma  4  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  78/2009
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009) nei  termini
anzidetti,  per  violazione  degli   articoli   117   e   118   della
Costituzione, 
    anche sotto il profilo della violazione del  principio  di  leale
collaborazione. 
3. Illegittimita' costituzionale, sotto diverso ed ulteriore profilo,
dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 105/2010  (convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 129/2010), per violazione dell'articolo
120 della Costituzione. 
    Come sopra illustrato, nei precedenti  motivi,  il  nuovo  quarto
comma,  in   buona   sostanza,   consente   al   Governo   di   agire
unilateralmente in tutti i casi in cui, decorso un certo  periodo  di
tempo (della cui legittimita', come esposto, si  dubita  fortemente),
l'intesa con la Regione interessata non sia raggiunta. 
    Cosi' facendo, pero', la medesima disposizione prevede un'ipotesi
di potere sostitutivo straordinario del Governo al fuori  dei  limiti
costituzionali  indicati  dall'art.  120  Cost.,  per  il  quale   e'
necessario  il  previo  verificarsi  di  un  inadempimento  dell'Ente
sostituito  rispetto   ad   un'attivita'   ad   esso   imposta   come
obbligatoria. 
    Tale,  pero',  non  puo'  essere  considerato  il  raggiungimento
dell'intesa prevista per l'esercizio di una  funzione  amministrativa
da parte dello Stato, a seguito di «chiamata in sussidiarieta'». 
    Cio' e' stato riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale
anche nella recente sentenza n. 278/2010, nella quale la questione di
legittimita' costituzionale  (sollevata,  tra  le  altre,  da  questa
Amministrazione regionale) dell'art. 25, 2°  comma,  della  legge  n.
99/2009 (che, in  materia  di  energia  nucleare,  reca  il  seguente
principio  e  criterio  direttivo  per   il   legislatore   delegato:
«determinazione delle modalita' di esercizio del  potere  sostitutivo
del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese
con  i  diversi  enti  locali  coinvolti,  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 120 della Costituzione»), e' stata ritenuta non fondata
«poiche' si basa  sull'erroneo  presupposto  interpretativo,  per  il
quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese  con  le
Regioni: infatti, nel vigente assetto istituzionale della  Repubblica
la  Regione  gode  di  una   particolare   posizione   di   autonomia
costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art.
114 Cost.), sicche' si deve escludere  che  il  legislatore  delegato
abbia  potuto  includere  le  Regioni  nella  espressione   censurata
(sentenza n. 20 del 2010) (punto 14 del considerato in diritto).