Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della  legge
della Regione Toscana 26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale  e  lavoro),  come  sostituito
dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n.  63
[Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.  32  (Testo  unico
della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  in
materia di obbligo  di  istruzione  e  di  servizi  per  l'infanzia],
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 12  gennaio  2010,  depositato  in  cancelleria  il  14
gennaio 2010 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  ottobre  2010  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente  del
Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Lucia  Bora  per  la  Regione
Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso  in  via  principale  ritualmente  notificato  e
depositato (reg. ric. n. 5 del 2010), il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  proposto  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro), come  sostituito  dall'art.  3  della  legge  della  Regione
Toscana 5 novembre 2009, n. 63 [Modifiche  alla  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro) in materia di  obbligo  di  istruzione  e  di
servizi per l'infanzia], per contrasto con gli  articoli  117,  commi
secondo, lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione. 
    1.1.  -  La  disposizione  censurata,  con  l'intento   di   dare
attuazione all'obbligo  di  istruzione  e  di  prevenire  l'abbandono
scolastico,  ha  promosso  l'offerta  di  percorsi   formativi   «sia
all'ambito della  formazione  professionale  e  dell'apprendistato  a
completamento  dei  percorsi  nell'ambito  dell'istruzione,  sia   al
rientro nel sistema di istruzione per il completamento del  ciclo  di
studio» (comma 1). 
    A tal fine, il comma 2 del suddetto articolo, ha previsto che «la
Regione adotta le misure necessarie per  l'assolvimento  dell'obbligo
di istruzione nel  sistema  della  formazione  professionale  con  un
percorso  triennale  destinato  al  conseguimento  di  una  qualifica
professionale, strutturato da un primo biennio scolastico,  integrato
da specifiche finalita' formative diversamente graduate tra il  primo
e il secondo anno, e un terzo  anno  interamente  professionalizzante
che e' realizzato: a) dalle  scuole  accreditate  per  la  formazione
professionale  secondo  il  sistema  regionale   toscano   anche   in
collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con
altre  scuole:  b)  dalle  agenzie  formative  accreditate   per   la
formazione professionale secondo il sistema regionale  toscano  anche
in collaborazione con una scuola o reti di scuole;  c)  dalle  scuole
non accreditate  purche'  in  collaborazione  con  agenzie  formative
accreditate  per  la  formazione  professionale  secondo  il  sistema
regionale toscano, o  con  un'altra  scuola  accreditata  o  reti  di
scuole». 
    Il comma  3  ha  stabilito,  inoltre,  che  «per  il  terzo  anno
professionalizzante possono essere eventualmente  previste  modalita'
formative a distanza». 
    1.2. - Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione   impugnata   violerebbe   la   competenza   legislativa
regionale,   ponendosi   in   contrasto   con   le   norme   generali
sull'istruzione, con i principi fondamentali della materia e  con  il
principio di leale collaborazione. 
    In primo luogo, tale disposizione, «configurando  unilateralmente
e a regime», al fine dell'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,
«un sistema di formazione professionale che  costituisce  un  tertium
genus  rispetto  ai  percorsi   (sia   ordinari   che   sperimentali)
individuati dalla disciplina statale, si pone  in  contrasto  con  le
norme  generali  e  con  i  principi  fondamentali  che  disciplinano
l'obbligo d'istruzione nel secondo ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione». 
    In secondo luogo, il percorso di formazione professionale sarebbe
stato adottato dalla Regione Toscana senza stipulare  «alcuna  intesa
con  lo   Stato»,   violando   cosi'   il   principio   della   leale
collaborazione. 
    In terzo luogo, la disposizione  in  oggetto  contrasterebbe  con
l'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226
(Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), che  prevede
che si possa assolvere all'obbligo di istruzione in seno  al  sistema
di istruzione e  formazione  professionale  di  competenza  regionale
soltanto «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011». 
    2. - Si e' costituita in giudizio, con atto depositato in data 12
febbraio 2010, la Regione Toscana, concludendo per la declaratoria di
infondatezza del ricorso e sostenendo che la  disposizione  impugnata
non ha la finalita' di introdurre, per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione,  «un  autonomo  e  specifico  sistema  di  istruzione   e
formazione professionale  regionale  concorrente  rispetto  a  quello
statale, bensi' ha voluto promuovere la costituzione  di  un  sistema
integrato   istruzione   (statale)   -    formazione    professionale
(regionale), nell'ambito della vigente normativa statale». 
    3. - Con memoria depositata  il  14  settembre  2010,  la  difesa
regionale, oltre a ribadire, nel merito, le considerazioni  formulate
nell'atto di costituzione in  giudizio,  ha  sollevato  eccezione  di
inammissibilita'.  La  Regione  Toscana,  difatti,  sostiene  che  il
ricorso muove censure esclusivamente nei riguardi del comma  2  della
disposizione   impugnata,   con   la   conseguente   inammissibilita'
dell'impugnativa nei riguardi degli altri commi della medesima. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  13  della  legge
della Regione Toscana 26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale  e  lavoro),  come  sostituito
dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n.  63
[Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.  32  (Testo  unico
della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  in
materia di obbligo di istruzione e di servizi  per  l'infanzia],  per
contrasto con gli articoli 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e
118 della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, al  fine  di
assolvere all'obbligo di  istruzione,  avrebbe  introdotto,  in  modo
unilaterale e senza  stipulare  apposita  intesa  con  lo  Stato,  un
percorso  di  formazione  professionale  diverso  rispetto  a  quello
individuato dalla disciplina  statale,  violando  le  norme  generali
sull'istruzione, i principi fondamentali della materia e il principio
di leale collaborazione. 
    2.   -   Va   esaminata,    preliminarmente,    l'eccezione    di
inammissibilita' sollevata dalla  Regione  Toscana  relativamente  ai
commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13 cit.  perche'  il  ricorso  avrebbe
mosso censure esclusivamente nei riguardi del comma 2. 
    L'eccezione va accolta relativamente  ai  commi  1,  4,  5  e  6.
Questi, in effetti, non risultano investiti dalle  censure  sollevate
dal ricorrente, che riguardano, in via diretta, il comma 2 e, in  via
indiretta, il comma 3, che e' strettamente connesso al  precedente  e
non ha contenuto autonomo. 
    Va pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 13, commi 1, 4, 5 e  6,  della  legge  della
Regione Toscana n. 32 del 2002, come  sostituito  dall'art.  3  della
legge della Regione Toscana n. 63 del 2009. 
    3. - Nel merito, la questione avente ad oggetto i rimanenti commi
e' fondata. 
    E' opportuno, innanzitutto, ricostruire  la  disciplina  relativa
all'obbligo di istruzione e  ai  suoi  rapporti  con  l'istruzione  e
formazione professionale. 
    3.1. - La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al  Governo  per  la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale) ha introdotto un sistema di  istruzione  e  formazione
articolato  «nella  scuola  dell'infanzia,  in  un  primo  ciclo  che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e
in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il  sistema
dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2,  comma  1,
lettera d). 
    I due sistemi che  compongono  il  secondo  ciclo  di  istruzione
(quello  liceale  e  quello  della  formazione  professionale)   sono
distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che:  a)  entrambi
concorrono  all'adempimento  dell'obbligo  di   istruzione;   b)   e'
possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue,  con  diverse
modalita'  (fissate  con  legge  statale),  e'  consentito  l'accesso
all'esame di Stato. 
    3.2. - L'art. 34, secondo comma, Cost. ha previsto un obbligo  di
istruzione di almeno otto anni, passati prima a nove (art.  1,  comma
3, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro  in  materia  di
riordino dei cicli di istruzione), poi a dodici  (art.  2,  comma  1,
lettera c), della legge n. 53 del 2003) e, infine, a dieci  (art.  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  legge
finanziaria 2007). 
    In base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,  n.  53),
l'obbligo di istruzione puo' essere assolto, «con pari dignita'», sia
nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione  e  formazione
professionale,  sulla  base  di  livelli  essenziali  di  prestazioni
definiti in sede nazionale, previ accordi con le  Regioni.  L'obbligo
di istruzione e' finalizzato a  consentire  il  conseguimento  di  un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o  di  una  qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il  diciottesimo  anno
di eta' (art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006). 
    3.3 - La disciplina statale ha  previsto  un'attuazione  graduale
del nuovo ciclo secondario, l'avvio contemporaneo delle due parti che
lo compongono e la collaborazione tra Stato e Regioni per determinare
i modi di assolvimento dell'obbligo di istruzione nei  «percorsi»  di
formazione  professionale.   In   tal   modo   viene   assicurata   -
conformemente alle disposizioni degli artt. 34 e 117, secondo  comma,
lettera  n),  Cost.  -  l'unita'  del  «sistema   di   istruzione   e
formazione», pur nella diversita' dei fini dei «percorsi»  interni  e
degli enti competenti a disciplinarli (Stato e Regioni). 
    Con riferimento all'attuazione di tale obbligo, l'art.  1,  comma
624, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che, «fino alla messa a
regime di quanto  previsto  dal  comma  622,  proseguono  i  percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art.
28 del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226.  (...)  Le
strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni
sulla base dei criteri generali definiti  con  decreto  adottato  dal
Ministro della pubblica istruzione di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa  con  la  Conferenza
unificata». 
    L'art. 27 del d.lgs. n. 226 del 2005 ha previsto, al comma 2, che
il  primo  anno  di  tali  percorsi  «e'  avviato  sulla  base  della
disciplina specifica definita da ciascuna Regione  nel  rispetto  dei
livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi
in Conferenza Stato-Regioni» e, al comma 4, che «le prime classi  dei
percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione
professionale sono  avviati  contestualmente  a  decorrere  dall'anno
scolastico e formativo 2010-2011, previa  definizione  di  tutti  gli
adempimenti normativi previsti». Successivamente  alla  presentazione
del  ricorso  in  epigrafe,  quest'ultimo  comma  e'  stato  abrogato
dall'art. 15 del regolamento di delegificazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  89  (Regolamento
recante  revisione  dell'assetto   ordinamentale,   organizzativo   e
didattico  dei  licei  a  norma  dell'articolo  64,  comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
    3.4. -  Le  disposizioni  censurate  violano  le  norme  generali
sull'istruzione. 
    L'art. 13, commi 2 e 3, ha  introdotto  un  «percorso»  formativo
diverso rispetto a quelli contemplati dalla  disciplina  statale  per
assolvere l'obbligo scolastico. Esso ha, cosi',  rotto  l'unita'  del
«sistema di istruzione e formazione», dando  luogo  a  una  soluzione
ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei  «percorsi»
(sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale. 
    Tale disciplina rientra tra le norme generali sull'istruzione che
debbono essere dettate  in  via  esclusiva  dallo  Stato  (art.  117,
secondo comma, lettera n, Cost.). Lo stesso  legislatore  statale  ha
definito "generali" le  norme  sul  diritto-dovere  di  istruzione  e
formazione, contenute nel decreto legislativo 15 aprile 2005,  n.  76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28  marzo  2003,  n.  53).  Inoltre,  l'obbligo  di  istruzione
appartiene  a  quella  categoria   di   «disposizioni   statali   che
definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione
e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario
e uniforme in tutto il territorio  nazionale,  assicurando,  mediante
una offerta formativa omogenea, la sostanziale parita' di trattamento
tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione» (sentenza n.
200 del 2009). 
    3.5. - Le disposizioni impugnate violano, altresi', il  principio
di leale collaborazione. 
    Il nuovo percorso formativo e'  stato  introdotto  dalla  Regione
Toscana unilateralmente, prima della  data  all'epoca  fissata  dalla
legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza
Stato-Regioni espressamente previsti  dalla  legge;  in  particolare,
quello del 29 aprile  2010,  con  il  quale,  facendo  riferimento  a
precedenti accordi (19 giugno 2003, 15 gennaio 2004, 5 ottobre  2006,
5 febbraio 2009) e intese (20 marzo 2008), sono stati  definiti,  tra
l'altro, «le  competenze  di  base  che  tutti  gli  studenti  devono
acquisire nei percorsi di istruzione e  formazione  professionale»  e
«il repertorio delle figure professionali di  riferimento  a  livello
nazionale». 
    La Regione, quindi, ha provveduto non soltanto  in  anticipo  sui
tempi previsti, ma anche senza poter tener conto della determinazione
concertata  del  repertorio  delle  figure  professionali   e   delle
competenze che gli allievi debbono acquisire. 
    Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
- per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  n),  Cost.  e
del principio di leale collaborazione, nei termini sopra  indicati  -
dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione  Toscana  n.  32
del 2002, come sostituito  dall'art.  3  della  legge  della  Regione
Toscana n. 63 del 2009. 
    Le altre censure restano assorbite.