IL GIUDICE DI PACE 
 
     Lo scrivente giudice di pace. 
    Visto il ricorso presentato in data  24  marzo  2010  dall'avv.to
Alessandra Cognigni, in nome e per conto del ricorrente Scuola  Guida
CAR di A. Oneri e C. gia' Car Centro autoscole riunite di Ascenzi  G.
in persona del legale rappresentante sig. Simone Capriotti. 
    Vista la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art.  10
n. 2) comma 6-bis del testo unico d.P.R. n. 115/2001 come  modificato
dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2, comma 212, nella parte in
cui  lo  stesso  prevede  l'obbligo  di  versamento  del   contributo
unificato per tutti i procedimenti  istaurati  con  ricorso  previsti
dall'art. 23, legge n. 689/1981 - con riferimento ai ricorsi iscritti
alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di  accertamento  e/o
ordinanze ingiunzioni ex legge n.  689/1981  e  quindi  anche  per  i
ricorsi riferentesi a verbali notificati prima dell'entrata in vigore
della legge n. 191/2009, essendo tale normativa in contrasto con  gli
articoli 24 e 25  della  Carta  Costituzionale  sia  perche'  non  e'
possibile prevedere un pagamento di imposte o tasse che si  riferisca
ad atti  o  provvedimenti  gia'  in  essere  e  non  solo  a  atti  o
provvedimenti ancora da emanare (nella specie trattasi di un  ricorso
depositato successivamente al 1° gennaio 2010 ma  riferentesi  ad  un
accertamento per violazione  amministrativa  commessa  prima  del  1°
gennaio 2010 e notificato anch'esso prima del 1°  gennaio  2010)  sia
perche' il pagamento di una imposta o tassa  -  il  contributo  unico
appunto - disincentirebbe  i  cittadini facendo  diventare  oltremodo
gravoso l'esercizio  del  diritto  di  giustizia  per  contestare  la
violazione  di  legge  di  accertamenti  amministrativi   illegittimi
essendo spesso il contributo abbastanza elevato ed a  volte  di  pari
importo della sanzione amministrativa contestata. 
    Ritenuta fondata la questione sollevata dell'art. 10, n. 2, comma
6-bis testo unico n. 115/2002, come modificato dall'art. 2 comma  212
legge n. 191/2009 e quindi dell'art. 23,  comma  10  della  legge  n.
1981/689 e come sopra riportata, ed in  particolare  con  riferimento
agli articoli 24 e 25 della  Carta  costituzionale  per  entrambe  le
motivazioni sollevate.