IL GIUDICE DI PACE Lo scrivente giudice di pace. Visto il ricorso presentato in data 24 marzo 2010 dall'avv.to Alessandra Cognigni, in nome e per conto del ricorrente Scuola Guida CAR di A. Oneri e C. gia' Car Centro autoscole riunite di Ascenzi G. in persona del legale rappresentante sig. Simone Capriotti. Vista la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10 n. 2) comma 6-bis del testo unico d.P.R. n. 115/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2, comma 212, nella parte in cui lo stesso prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso previsti dall'art. 23, legge n. 689/1981 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento e/o ordinanze ingiunzioni ex legge n. 689/1981 e quindi anche per i ricorsi riferentesi a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/2009, essendo tale normativa in contrasto con gli articoli 24 e 25 della Carta Costituzionale sia perche' non e' possibile prevedere un pagamento di imposte o tasse che si riferisca ad atti o provvedimenti gia' in essere e non solo a atti o provvedimenti ancora da emanare (nella specie trattasi di un ricorso depositato successivamente al 1° gennaio 2010 ma riferentesi ad un accertamento per violazione amministrativa commessa prima del 1° gennaio 2010 e notificato anch'esso prima del 1° gennaio 2010) sia perche' il pagamento di una imposta o tassa - il contributo unico appunto - disincentirebbe i cittadini facendo diventare oltremodo gravoso l'esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi essendo spesso il contributo abbastanza elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa contestata. Ritenuta fondata la questione sollevata dell'art. 10, n. 2, comma 6-bis testo unico n. 115/2002, come modificato dall'art. 2 comma 212 legge n. 191/2009 e quindi dell'art. 23, comma 10 della legge n. 1981/689 e come sopra riportata, ed in particolare con riferimento agli articoli 24 e 25 della Carta costituzionale per entrambe le motivazioni sollevate.