Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 24,  comma
4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre  2008,
n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio  pubblico
di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato  e
della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27  gennaio
2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric.
n. 5 del 2009), ha impugnato gli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4,
della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21  (Disciplina
degli impianti a fune adibiti  al  servizio  pubblico  di  trasporto,
delle  piste  e  dei  sistemi  di  innevamento  programmato  e  della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve); 
        che, ad  avviso  del  ricorrente,  entrambe  le  disposizioni
censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata  dalla
legge della Regione Veneto  7  novembre  2003,  n.  27  (Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale  e  per
le costruzioni in zone classificate sismiche),  come  successivamente
modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004,  n.  23
(Modificazioni  di   leggi   regionali   in   materia   di   potesta'
regolamentare), e  20  luglio  2007,  n.  17  (Modifiche  alla  legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni  in  zone
classificate sismiche"), si porrebbero in  contrasto  con  gli  artt.
117, secondo comma, lettere e) e l), e 97 della Costituzione; 
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione   Veneto,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato  inammissibile  e,  comunque,
non fondato; 
        che, in prossimita' dell'udienza pubblica, gli artt.  3  e  4
della legge della Regione Veneto 22 gennaio  2010,  n.  4  (Modifiche
alla legge regionale  21  novembre  2008,  n.  21  «Disciplina  degli
impianti a fune adibiti al  servizio  pubblico  di  trasporto,  delle
piste e dei sistemi di  innevamento  programmato  e  della  sicurezza
nella  pratica  degli  sport  sulla  neve»),  hanno   modificato   le
disposizioni impugnate sostituendo, in entrambe le ipotesi  (impianti
a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto e piste da  sci),  il
censurato rinvio alla disciplina della legge della Regione Veneto  n.
27 del 2003 con un richiamo alla «normativa vigente in materia»; 
        che, nel corso dell'udienza pubblica  del  9  febbraio  2010,
l'Avvocatura generale dello Stato ha formulato richiesta di rinvio al
fine di poter consentire al Presidente del Consiglio dei ministri  di
valutare, a  seguito  delle  modifiche  legislative  intervenute,  la
persistenza dell'interesse al ricorso, e che  la  Regione  Veneto  ha
aderito alla richiesta di rinvio,  confermando  che  le  disposizioni
impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione; 
        che questa Corte, con ordinanza n. 90 del 2010, ritenendo  la
richiesta di rinvio, concordemente formulata dalle parti,  meritevole
di accoglimento, ha rinviato la causa  a  nuovo  ruolo,  al  fine  di
consentire al ricorrente di valutare la persistenza dell'interesse al
ricorso e di permettere, a  entrambe  le  parti,  di  raccogliere  ed
eventualmente fornire a questa  Corte  ulteriori  elementi  probatori
riguardanti  la  asserita  mancata  applicazione  delle  disposizioni
impugnate nel periodo in cui esse sono state in vigore; 
        che la Regione Veneto, con nota n. 196952/SC.00 del 9  aprile
2010 sottoscritta dal segretario regionale ai lavori pubblici  e  dal
segretario regionale alle infrastrutture e mobilita',  ha  reso  noto
che, nel periodo tra il 10 dicembre 2008, data di entrata  in  vigore
della legge della Regione Veneto n. 21 del  2008,  e  il  27  gennaio
2010, data di entrata in vigore della legge della Regione Veneto n. 4
del   2010   (che   ha   modificato   le   disposizioni   impugnate),
l'amministrazione  regionale,  con  riferimento  agli  interventi  di
realizzazione o revisione di impianti a fune, ovvero di realizzazione
di piste da sci, non ha affidato alcun incarico di  collaudo  con  le
modalita' previste dalle norme censurate; 
        che, con atto depositato  il  28  aprile  2010,  l'Avvocatura
generale dello Stato, per conto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al  ricorso,  in  quanto,  come
indicato nella delibera del Consiglio dei  ministri  approvata  nella
riunione del 16 aprile 2010, ne sono venute meno le motivazioni; 
        che  tale  rinuncia  e'  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione Veneto, con atto depositato presso la cancelleria  di  questa
Corte in data 9 giugno 2010. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo.