Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  2,
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni
in materia di energia nucleare), dell'articolo 8  della  legge  della
Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia
e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3  aprile
2006, n. 152 - l. r. n. 9/2007), e dell'articolo 1,  comma  2,  della
legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  regione
Campania - Legge finanziaria anno 2010),  promossi  con  ricorsi  del
Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5-11 febbraio, il
20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l'11 febbraio e  il  30
marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro
ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia, Basilicata e
Campania nonche' gli atti di  intervento  della  Federazione  Precari
della Sanita'  Campana,  della  FP  -  CGIL  Medici  Campania  e  del
CIMO-ASMD  (Coordinamento  italiano  medici  ospedalieri-Associazione
sindacale medici dirigenti) Regione Campania; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2010  il  Giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria  Liberti  e  Leonilde
Francesconi per la Regione Puglia e Vincenzo Cocozza per  la  Regione
Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010  e  depositato  il
successivo 11 febbraio 2010 (reg. ric. n. 19 del 2010), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  proposto   questione   di   legittimita'
costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre  2009,  n.
30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed  in  particolare
dell'art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma,
lettere  d),  e),  h)  ed  s),  e  terzo  comma,  118  e  120   della
Costituzione,  nonche'   ai   principi   di   sussidiarieta',   leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    Il ricorrente premette che la legge impugnata, «ed in particolare
l'art. 1, comma 2», stabilisce che «nel pieno rispetto  dei  principi
di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza
di intese con  lo  Stato  in  merito  alla  loro  localizzazione,  il
territorio della Regione  Puglia  e'  precluso  all'installazione  di
impianti  di   produzione   di   energia   elettrica   nucleare,   di
fabbricazione  del   combustibile   nucleare,   di   stoccaggio   del
combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'   di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi». 
    Tale previsione, nella parte concernente i depositi di rifiuti  e
materiali radioattivi, pare al ricorrente, sulla  base  della  stessa
giurisprudenza costituzionale,  lesiva  anzitutto  degli  artt.  117,
secondo  comma,  lettera  s)  e  120  Cost.,  poiche'  la  disciplina
concernente tale oggetto  atterrebbe  alla  tutela  dell'ambiente,  e
poiche' le Regioni non possono  adottare  misure  che  ostacolino  la
libera circolazione delle cose tra le Regioni stesse. 
    Ne'  gioverebbe  alla  norma  impugnata  la  previsione  che   il
territorio regionale possa essere sede del deposito,  in  ipotesi  di
intesa con lo Stato sulla localizzazione, poiche'  in  ogni  caso  la
legge  regionale  non  potrebbe  introdurre   un   ostacolo   neppure
temporaneo alla circolazione o al deposito dei materiali e rifiuti in
questione. 
    Per quanto attiene all'installazione di impianti di produzione di
energia nucleare e di  stoccaggio  del  combustibile  e  dei  rifiuti
radioattivi,  l'Avvocatura  osserva  che   tali   oggetti   rientrano
nell'ambito della strategia energetica nazionale affidata dall'art. 7
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
Governo, e che con l'art. 25  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia), si e' provveduto ad  avviare
il processo normativo di «ritorno al nucleare». 
    A tale  scopo,  prosegue  il  ricorrente,  assumono  rilievo  tre
profili:     «il     cambiamento     climatico,     la      sicurezza
dell'approvvigionamento e la competitivita' del sistema  produttivo»,
che,  a  propria  volta,  chiamerebbero  in  causa,   con   carattere
prevalente,  le  competenze  legislative  esclusive  dello  Stato  in
materia di ordine pubblico e sicurezza, di sicurezza dello Stato,  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di tutela della concorrenza. 
    Nell'ipotesi che  le  norme  impugnate  fossero  attribuite  alla
materia  della  produzione,  trasporto  e  distribuzionale  nazionale
dell'energia e del governo del territorio, l'Avvocatura  denuncia  la
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiche'  la  previsione
dell'intesa «riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi
applicabile a tutte le Regioni,  atterrebbe  comunque  alla  potesta'
legislativa concorrente di determinare i principi fondamentali  della
materia». 
    Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 118 Cost.
e  dei   principi   di   sussidiarieta',   leale   collaborazione   e
ragionevolezza, poiche', quand'anche  si  fosse  resa  necessaria  la
chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative  in  capo  allo
Stato, sarebbe  spettato  alla  legge  di  quest'ultimo  la  relativa
disciplina sull'intesa. 
    Per la medesima ragione, sarebbe leso  anche  l'art.  120  Cost.,
posto che la legge  impugnata  «inibirebbe»  l'esercizio  del  potere
sostitutivo, in caso mancato raggiungimento dell'intesa. 
    Infine, l'Avvocatura deduce la  violazione  dell'art.  41  Cost.,
giacche' l'impedimento a realizzare le opere sul territorio regionale
lederebbe la liberta' di iniziativa economica. 
    2. - Si e' costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del
ricorso. 
    La  difesa  regionale  osserva  che  la  legge  impugnata  appare
"rispettosa del principio  di  sussidiarieta'  di  cui  all'art.  118
Cost., che postula il  necessario  raggiungimento  di  un'intesa  tra
Stato e Regioni". 
    In quest'ottica la Regione Puglia ha dapprima impugnato innanzi a
questa Corte l'art. 25, comma 2, lettera g), della legge  n.  99  del
2009,  nella  parte  in  cui  esso  consentirebbe  la  costruzione  e
l'esercizio di impianti nucleari previa intesa con la sola Conferenza
unificata, anziche' con la singola Regione interessata;  in  seguito,
ha approvato la legge impugnata, con cui intende altresi' rivendicare
le proprie scelte programmatiche in materia energetica. 
    3. - Con ricorso notificato il 20  marzo  2010  e  depositato  il
successivo 21 marzo 2010 (reg. ric. n. 50  del  2010  del  2010),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  proposto  questione  di
legittimita' costituzionale della legge della Regione  Basilicata  19
gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  -  l.r.
n. 9/2007), ed in particolare, tra le altre disposizioni, dell'art. 8
di tale legge, in  relazione  agli  artt.  41,  117,  secondo  comma,
lettere d), e), h) ed s), terzo comma, 118 e 120 della  Costituzione,
nonche'  ai  principi  di  sussidiarieta',  leale  collaborazione   e
ragionevolezza. 
    Il ricorrente premette che l'art. 8 impugnato stabilisce che  «in
ossequio  ai  principi  di  sussidiarieta',  ragionevolezza  e  leale
collaborazione, in mancanza di intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione
Basilicata, nel  territorio  lucano  non  possono  essere  installati
impianti  di   produzione   di   energia   elettrica   nucleare,   di
fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile
irraggiato e di rifiuti radioattivi,  ne'  depositi  di  materiali  e
rifiuti radioattivi». 
    Tale disposizione viene ritenuta in  contrasto  con  i  parametri
sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli svolti  nel
precedente ricorso. 
    4. - Si e' costituita la Regione Basilicata, chiedendo il rigetto
del ricorso. 
    La Regione ritiene che la norma impugnata costituisca  disciplina
di dettaglio, relativa alla  materia  concorrente  dell'energia,  pur
«esplicando  i  propri  effetti»  anche  con  riguardo  alle  materie
«governo del territorio,  urbanistica,  protezione  civile  e  tutela
della natura». 
    Ne' sarebbe richiamabile la giurisprudenza  di  questa  Corte  in
tema di normative regionali recanti divieto di transito  sul  proprio
territorio di materiale radioattivo, poiche',  nel  caso  di  specie,
«non si discute di movimentazione di rifiuti, ma dell'allocazione nel
territorio  regionale  di  impianti».  Parimenti,  «il  divieto   non
riguarda la circolazione di persone  e  cose»,  sicche'  non  sarebbe
conferente neppure l'art.  120  Cost.,  mentre  l'art.  117,  secondo
comma,  lettera  h),  Cost.  concernerebbe  la  sola   attivita'   di
prevenzione dei reati. 
    La norma impugnata,  invece,  costituirebbe  un'applicazione  del
principio elaborato dalla stessa  giurisprudenza  costituzionale,  in
ordine alla necessita' dell'intesa tra Stato e  Regione  interessata,
ai fini della localizzazione degli impianti:  tale  intesa  «ha  come
parti lo Stato e la Regione  Basilicata,  e,  quindi,  non  coinvolge
altre Regioni». 
    5. - Con ricorso notificato il 22  marzo  2010  e  depositato  il
successivo 30 marzo 2010 (reg. ric. n. 51  del  2010  del  2010),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  proposto  questione  di
legittimita' costituzionale della legge  della  Regione  Campania  21
gennaio 2010, n. 2  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno
2010), ed in particolare, tra le  altre  disposizioni,  dell'art.  1,
comma 2, di tale legge, in relazione  agli  artt.  41,  117,  secondo
comma, lettere d), e), h) ed s), e  terzo  comma,  118  e  120  della
Costituzione,  nonche'   ai   principi   di   sussidiarieta',   leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    Il ricorrente premette che la disposizione  impugnata  stabilisce
che «nel rispetto dei principi di  sussidiarieta',  ragionevolezza  e
leale collaborazione e in assenza di intese con lo  Stato  in  merito
alla loro localizzazione, il territorio  della  regione  Campania  e'
precluso all'installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile
nucleare nonche' di depositi di materiali radioattivi». 
    Tale disposizione viene ritenuta in  contrasto  con  i  parametri
sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli gia' svolti
nei precedenti ricorsi. 
    Il ricorrente si limita ad aggiungere  che  la  delega  conferita
dall'art. 25 della legge n. 99 del 2009 e' stata  esercitata  con  il
d.lgs. 15 febbraio 2010,  n.  31  (Disciplina  della  localizzazione,
della realizzazione e  dell'esercizio  nel  territorio  nazionale  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti  di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure
compensative  e   campagne   informative   al   pubblico,   a   norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009,  n.  99);  che  ha  gia'
adeguatamente provveduto ad assicurare il  coinvolgimento  regionale,
anche per mezzo di intese. 
    6. - Si e' costituita la Regione Campania, chiedendo  il  rigetto
del ricorso. 
    La Regione afferma che la norma impugnata rientra  nella  propria
competenza in materia di energia, governo  del  territorio  e  tutela
della salute, poiche' con essa si e' voluto "confermare la necessita'
che l'attuazione di tali incisive scelte strategiche venga effettuata
nel rispetto dei principi di leale cooperazione". 
    Sia la legge delega n. 99 del 2009, sia il d.lgs. n. 31 del  2010
garantirebbero,  in  tal  senso,  la  partecipazione  regionale,  con
previsioni di cui la norma impugnata non sarebbe che "la conferma". 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con  separati  ricorsi,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n.
30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed  in  particolare
l'art. 1 comma 2 (reg. ric. n. 19 del 2010);  l'art.  8,  tra  altri,
della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme  in
materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo  Energetico  Ambientale
Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n. 9/2007 (reg. ric. n.
50 del 2010); e, tra gli altri, l'art. 1, comma 2, della legge  della
Regione  Campania  21  gennaio  2010,  n.  2  (Disposizioni  per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione  Campania
- Legge finanziaria anno  2010)  (reg.  ric.  n.  51  del  2010),  in
riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h)  ed
s), terzo comma, 118 e 120 della  Costituzione,  ed  ai  principi  di
sussidiarieta', ragionevolezza e leale  collaborazione  tra  Stato  e
Regioni. 
    I ricorsi hanno per oggetto disposizioni  di  analogo  contenuto,
concernenti la preclusione del territorio regionale all'installazione
di impianti e depositi nucleari: essi meritano, pertanto,  di  essere
riuniti ai fini di una decisione congiunta. 
    2.  -   In   via   preliminare,   va   dichiarata   inammissibile
l'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello  Stato,  dell'art.  1,
commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n.  30  del  2009,  dal
momento  che  manca  nella  delibera  del  Consiglio   dei   ministri
l'indicazione di tale disposizione e dunque manca l'autorizzazione da
parte dell'organo politico deputato in via esclusiva  ad  individuare
l'oggetto  della  questione  di  costituzionalita'.  (fra  le  molte,
sentenza n. 533 del 2002). 
    3. - Inammissibile e' altresi' la costituzione in giudizio  della
Regione Campania, atteso che  essa  non  e'  stata  deliberata  dalla
Giunta regionale, secondo quanto  previsto  dall'art.  32,  comma  2,
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), cui si e' adeguato  l'art.
51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania  28  maggio
2009, n. 6), ma dal coordinatore dell'Avvocatura regionale (ordinanza
letta all'udienza del 25 maggio 2010, nel giudizio  definito  con  la
sentenza n. 225 del 2010). 
    4. -  Nel  giudizio  promosso  avverso  la  legge  della  Regione
Campania n. 2 del 2010 sono intervenuti tre soggetti privati, le  cui
deduzioni  sono  tuttavia  riferite  esclusivamente  a   disposizioni
normative,  ivi  contenute,  diverse  dall'art.  1,  comma   2,   che
costituisce il solo oggetto del presente  giudizio.  Tali  interventi
non debbono, pertanto, intendersi riferiti alla parte del ricorso che
viene decisa in questa sede, sicche'  essi  saranno  valutati,  anche
sotto il profilo preliminare dell'ammissibilita', quando questa Corte
sara' chiamata  a  valutare  le  censure,  cui  gli  interventi  sono
relativi. 
    5. - Sono, invece, da respingere le eccezioni di inammissibilita'
proposte dalla Regione Puglia, e basate sul duplice rilievo  per  cui
lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali  della  materia
dell'energia che la  Regione  avrebbe  violato,  e  avrebbe  comunque
prematuramente agito in giudizio, senza provvedere a consacrare  tali
principi  tramite  apposite  disposizioni  di  legge.   Infatti,   il
ricorrente ha adeguatamente  denunciato  il  carattere  di  principio
della normativa regionale impugnata, con riferimento  al  divieto  di
installare impianti nucleari in assenza di intesa, asserendo che tale
disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio,  e  frustra
le  finalita'  perseguite  dalla  legge  23  luglio   2009,   n.   99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia); tutto cio' e' sufficiente ai
fini della ammissibilita' della censura. 
    6. - Le disposizioni impugnate,  con  analoghe  formule,  vietano
l'installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di
energia nucleare, di  fabbricazione  del  combustibile  nucleare,  di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  di
depositi  di  materiali  e  rifiuti  radioattivi,  salvo  che   venga
previamente  raggiunta  un'intesa  con  lo  Stato  in   merito   alla
localizzazione. 
    Esse, pertanto, riproducono in parte  il  contenuto  di  analoghe
norme regionali, finalizzate a precludere la presenza sul  territorio
di pertinenza di materiali nucleari e gia'  oggetto  di  sentenze  di
questa Corte (n. 247 del 2006 e n. 62  del  2005);  in  altra  parte,
invece, se ne distinguono, poiche', rispetto alle  prime,  aggiungono
che il  divieto  non  ha  carattere  assoluto,  ma  recede,  ove  sia
raggiunta l'intesa tra Stato e Regione interessata. 
    Tutte le leggi impugnate sono posteriori  alla  legge  delega  23
luglio   2009,   n.   99   (Disposizioni   per    lo    sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia), con cui si e' rilanciato nel nostro Paese  il  processo  di
utilizzazione  dell'energia  nucleare,  ed   anteriori   al   decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e  dell'esercizio  nel  territorio  nazionale  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti  di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure
compensative  e   campagne   informative   al   pubblico,   a   norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), che ha conferito
attuazione alla delega. 
    Le Regioni Puglia e Basilicata non si sono limitate ad  impugnare
innanzi a questa Corte l'art. 25, comma 2,  della  legge  n.  99  del
2009, nella parte  in  cui  esso  avrebbe  consentito  di  realizzare
impianti nucleari, in assenza di intesa con la  Regione  interessata.
Tali Regioni hanno altresi' cercato di paralizzare gli effetti  della
disciplina statale,  introducendo  con  propria  legge  un  contenuto
normativo corrispondente, per tale profilo, all'assetto del  rapporto
con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme  a  Costituzione;  la
Regione Campania ha invece provveduto in  tale  ultimo  senso,  senza
neppure impugnare la legge delega. 
    Il ricorrente ritiene che, in tal modo, siano stati  violati  gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che la disciplina di
localizzazione  degli  impianti,  ed  in  particolare  l'introduzione
dell'intesa a tal fine, costituirebbe  principio  fondamentale  della
materia concorrente relativa alla produzione dell'energia. 
    Sarebbero, inoltre, invase, quanto  agli  impianti  nucleari,  le
competenze esclusive statali in materia  di  sicurezza  dello  Stato,
tutela della concorrenza, tutela  dell'ambiente,  ordine  pubblico  e
sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d, e, h ed s, Cost.), cui
il ricorrente ascrive in via  prioritaria  la  normativa  concernente
l'energia nucleare, mentre  con  specifico  riferimento  ai  siti  di
rifiuti radioattivi si evoca il solo art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. 
    Inoltre, sarebbe leso l'art. 120 Cost., in relazione ai  principi
di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione,  posto  che
le leggi impugnate avrebbero ostacolato la  libera  circolazione  del
materiale radioattivo sul territorio nazionale. 
    Infine, sarebbe violato  l'art.  41  Cost.,  in  ragione  di  un'
ingiustificata limitazione  alla  liberta'  di  iniziativa  economica
delle imprese operanti nel settore. 
    7. - Le questioni basate sull' artt. 117, secondo comma,  lettera
s), e terzo comma Cost., sono fondate. 
    Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha gia' chiarito a
quali titoli di competenza  vadano  ascritte  disposizioni  normative
concernenti  il  settore  dell'energia   nucleare   e   dei   rifiuti
radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si e'  ribadito,
in conformita' alla precedente giurisprudenza (sentenze  n.  247  del
2006 e n. 62 del 2005), che si verte  nella  materia,  di  competenza
esclusiva statale, «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»  (art.
117, secondo comma, lettera s,  Cost.),  mentre,  con  riguardo  agli
impianti di produzione, un giudizio  di  prevalenza  ha  condotto  ad
indicare come prioritaria la materia, a  riparto  concorrente,  della
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto
12 del Considerato in diritto). 
    La disciplina di localizzazione degli impianti  produttivi  e  di
stoccaggio,  nonche'  dei  depositi  di   rifiuti   radioattivi,   si
distribuisce pertanto tra Stato e Regioni  secondo  tali  coordinate,
ferma restando la necessita' di forme di collaborazione all'esercizio
delle relative funzioni amministrative che la  Costituzione  assicura
al sistema regionale, e  che  vanno  rinvenute,  per  il  grado  piu'
elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata. 
    La  disciplina  normativa  di  queste   forme   collaborative   e
dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al  legislatore  che  sia
titolare della competenza legislativa in materia: si tratta,  vale  a
dire, del legislatore statale, sia  laddove  questi  sia  chiamato  a
dettare  una  disciplina  esaustiva  con  riferimento   alla   tutela
dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si  debba  limitare  ai
principi fondamentali, con riferimento all'energia. 
    Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le  forme  ed  i
modi della collaborazione, nonche' le vie  per  superare  l'eventuale
stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza,
quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse
opportunita' di efficace conseguimento  degli  obiettivi  prioritari,
affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale. 
    Ne' puo' dirsi, come fa la difesa della Regione  Puglia,  che  il
carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa renderebbe  privo  di
rilievo il fatto che essa  sia  stata  prevista  espressamente  dalla
legge regionale, anziche' da quella nazionale. 
    Questo  modo  di  ragionare  confonde,  infatti,  due   questioni
diverse, ovvero i vincoli costituzionali che il legislatore e' tenuto
ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a  disciplinare
una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall'altro lato. 
    Se, con  riguardo  al  primo  profilo,  questa  stessa  Corte  ha
evidenziato  la   necessita'   di   garantire   adeguate   forme   di
coinvolgimento della Regione interessata (sentenza n. 278  del  2010,
punto 13 del Considerato  in  diritto),  con  riguardo  alla  seconda
questione, e'  evidente  che  a  tale  compito  dovra'  attendere  il
legislatore cui spetta la relativa competenza in base  all'art.  117,
secondo comma, lettera s) Cost., ossia il legislatore statale. Va poi
da se' che le scelte cosi' compiute  potranno  essere  sottoposte  al
vaglio di costituzionalita' che spetta a questa Corte,  ove  ritenute
non rispettose dell'autonomia regionale, ma che, in nessun  caso,  la
Regione potra' utilizzare «la  potesta'  legislativa  allo  scopo  di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una  legge  dello  Stato
che  ritenga  costituzionalmente  illegittima,  se  non   addirittura
dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio dinnanzi  a  questa
Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.» (sentenza n. 198 del 2004). 
    In  effetti,  successivamente  alle  disposizioni  censurate  nei
presenti ricorsi, il legislatore statale ha operato nel  senso  sopra
indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andra' rinvenuta, in
rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di
realizzazione  degli   impianti   e   dei   depositi,   eventualmente
assoggettabile al controllo di questa Corte. 
    Del resto, non e' immaginabile che ciascuna Regione, a fronte  di
determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per
un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica  nucleare,
possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da  esse  possa
derivare,  in  evidente  violazione  dei   doveri   inderogabili   di
solidarieta' economica e sociale. 
    Pertanto, le disposizioni impugnate contrastano con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. nella parte in  cui  disciplinano  i
depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117,  terzo
comma, Cost., nella  parte  relativa  agli  impianti  di  produzione,
fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile, e
vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime, con
assorbimento di ogni altra residua censura.