IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa  R.G.O.  n.
85/03 promosso con ricorso ex artt. 22/23 Legge 689/81, depositato in
Cancelleria il 17/03/2003 da Smajic Jusuf cittadino bosniaco, res.  a
Pulfero loc. Clavora 191, letti  gli  atti  di  causa  nei  quali  si
ravvisa un "fumus" di incostituzionalita' del co. 7 dell'art. 136 del
d.l. 30/04/1992 n. 285 CdS e successive modifiche; 
    Premesso: 
    che con verbale n. 385412  del  12/03/2003  i  Carabinieri  della
Stazione di Pulfero accertavano che lo Smajic  circolava  alla  guida
della propria autovettura tg. AE091RR con patente di  guida  bosniaca
in validita', senza averne ancora richiesto la conversione in  quella
italiana, pur essendo residente in Italia da oltre 1 anno 
    che ai sensi di quanto previsto dall'art.  136  comma  7  CdS  il
fatto era equiparato alla guida con patente scaduta di  validita'  e,
quindi, applicato l'art. 126 comma  7  CdS  comportante  le  sanzioni
accessorie del ritiro immediato della patente di guida  ed  il  fermo
amministrativo del veicolo per mesi 2 
    che lo Smajic e' in Italia con regolare permesso di soggiorno  in
validita' e regolare contratto di lavoro con la qualifica di  operaio
comune, che risiede con il proprio  nucleo  familiare  formato  dalla
moglie e due figli minori nella localita' di montagna di Clavora, non
collegata con mezzi  pubblici  al  capoluogo  di  Pulfero  anch'esso,
comunque, situato  in  zona  decentrata  sul  confine  sloveno  della
regione Friuli V.Giulia, e che il  suo  lavoro  e'  l'unica,  modesta
fonte di sostentamento della famiglia 
    che,  pertanto,  la  disponibilita'  di  una  autovettura  e   la
possibilita'  di  guidarla  sono   condizioni   essenziali   per   il
mantenimento del posto di lavoro e per quel minimo di vita sociale  e
di relazione cui ha diritto unitamente al suo nucleo familiare 
    che lo Smajic si' e' sollecitamente attivato per  la  conversione
della propria patente bosniaca  in  quella  italiana  frequentando  i
prescritti corsi a pagamento, peraltro non riuscendo  a  superare  la
prevista prova scritta a causa  della  scarsissima  conoscenza  della
lingua italiana, talche' per  la  redazione  del  ricorso  e'  dovuto
ricorrere a conoscente italiano 
    che tale  prova  a  quiz,  analoga  a  quella  sostenuta  per  il
conseguimento della patente di guida,  si  svolge  esclusivamente  in
italiano, comportando di fatto l'impossibilita' di superarla per gran
parte degli stranieri extracomunitari; 
    Ritenuto che ne' il suindicato art. 136 comma 7 ne'  altra  norma
di legge e/o regolamentare prevedono che la conversione nella patente
italiana  di  quella  rilasciata  da  stato  extracomunitario,  possa
avvenire, come in molti altri paesi comunitari  e  non,  sottoponendo
l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in  inglese  e
che,  pertanto,  lo   stesso   sia   sostanzialmente   e   gravemente
discriminato nonche', come nel caso in esame privato  del  veicolo  e
della patente di guida, sia messo  nella  condizione  di  perdere  il
lavoro e, quindi, di non poter piu' provvedere al sostentamento di se
e della  famiglia,  il  tutto  dopo  averlo  accolto  sul  territorio
nazionale dove lavora regolarmente.