IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G.O. n. 85/03 promosso con ricorso ex artt. 22/23 Legge 689/81, depositato in Cancelleria il 17/03/2003 da Smajic Jusuf cittadino bosniaco, res. a Pulfero loc. Clavora 191, letti gli atti di causa nei quali si ravvisa un "fumus" di incostituzionalita' del co. 7 dell'art. 136 del d.l. 30/04/1992 n. 285 CdS e successive modifiche; Premesso: che con verbale n. 385412 del 12/03/2003 i Carabinieri della Stazione di Pulfero accertavano che lo Smajic circolava alla guida della propria autovettura tg. AE091RR con patente di guida bosniaca in validita', senza averne ancora richiesto la conversione in quella italiana, pur essendo residente in Italia da oltre 1 anno che ai sensi di quanto previsto dall'art. 136 comma 7 CdS il fatto era equiparato alla guida con patente scaduta di validita' e, quindi, applicato l'art. 126 comma 7 CdS comportante le sanzioni accessorie del ritiro immediato della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi 2 che lo Smajic e' in Italia con regolare permesso di soggiorno in validita' e regolare contratto di lavoro con la qualifica di operaio comune, che risiede con il proprio nucleo familiare formato dalla moglie e due figli minori nella localita' di montagna di Clavora, non collegata con mezzi pubblici al capoluogo di Pulfero anch'esso, comunque, situato in zona decentrata sul confine sloveno della regione Friuli V.Giulia, e che il suo lavoro e' l'unica, modesta fonte di sostentamento della famiglia che, pertanto, la disponibilita' di una autovettura e la possibilita' di guidarla sono condizioni essenziali per il mantenimento del posto di lavoro e per quel minimo di vita sociale e di relazione cui ha diritto unitamente al suo nucleo familiare che lo Smajic si' e' sollecitamente attivato per la conversione della propria patente bosniaca in quella italiana frequentando i prescritti corsi a pagamento, peraltro non riuscendo a superare la prevista prova scritta a causa della scarsissima conoscenza della lingua italiana, talche' per la redazione del ricorso e' dovuto ricorrere a conoscente italiano che tale prova a quiz, analoga a quella sostenuta per il conseguimento della patente di guida, si svolge esclusivamente in italiano, comportando di fatto l'impossibilita' di superarla per gran parte degli stranieri extracomunitari; Ritenuto che ne' il suindicato art. 136 comma 7 ne' altra norma di legge e/o regolamentare prevedono che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario, possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese e che, pertanto, lo stesso sia sostanzialmente e gravemente discriminato nonche', come nel caso in esame privato del veicolo e della patente di guida, sia messo nella condizione di perdere il lavoro e, quindi, di non poter piu' provvedere al sostentamento di se e della famiglia, il tutto dopo averlo accolto sul territorio nazionale dove lavora regolarmente.