IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva, osserva quanto segue. M. L. e' titolare di assegno di invalidita' cat. IO n.15034763, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Anche dopo la concessione dell'assegno di invalidita', M. L. ha continuato a prestare la propria attivita' lavorativa alle dipendenze della ditta Pietro Galliani di Vergato, non essendovi alcuna incompatibilita' tra il beneficio riconosciuto e lo svolgimento di attivita' lavorativa. In data 25 luglio 2008, M. L. e' stata licenziata per riduzione di personale, ed essendo assicurata dell'Inps contro la disoccupazione, dichiarando di optare per il trattamento piu' favorevole, tra l'assegno di invalidita' e l'indennita' di disoccupazione. La Sede Inps di Vergato ha respinto la domanda, affermando che l'assegno di invalidita' era incompatibile con l'indennita' di disoccupazione, ex art. 5 del D.L. n. 478/1992. Il d.l. n. 478/1992 non e' stato convertito in legge, ma i suoi effetti sono stati fatti salvi dal DL 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge n. 236 del 19 luglio 1993. L'art. 6 comma settimo del DL 20 maggio 1993 n. 148 prevedeva che i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita', fossero incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' dei lavoratori autonomi. Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 218/1995, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 7 del DL 20 maggio 1993 n. 148, nonche' dell'art. 1 della legge n. 236/1993, nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita', possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti di cui agli art. 2 comma quinto e 12 comma secondo del DL n. 299 del 16 maggio 1994. Nel caso in esame M. L. non ha avuto la facolta' di optare tra il trattamento di disoccupazione, in concreto piu' favorevole, e l'assegno di invalidita' di cui e' titolare, poiche' la normativa in vigore prevede tale facolta' solo nel caso di concorso tra il trattamento di mobilita' e l'assegno o la pensione di invalidita'. La mancata previsione delle facolta' di opzione anche nel caso di concorso tra indennita' di disoccupazione e trattamento di invalidita', ad opinione del Giudice remittente, si pone in contrasto con gli art. n. 3 e n. 38 della Costituzione, per le stesse ragioni poste a fondamento della gia' citata sentenza n. 218/1995 della Corte Costituzionale, e sembra violare ulteriormente l'art. 3 della Carta Costituzionale, sotto l'aspetto della disparita' di trattamento tra chi, fruendo di un trattamento di invalidita', si trova in stato di disoccupazione con o senza collocazione in mobilita', posto che nel primo caso puo' esercitare la facolta' di opzione del trattamento piu' favorevole, mentre nel secondo tale facolta' e' vietata. La questione di costituzionalita' della norma citata, e' rilevante nel presente giudizio, posto che l'art. 6 comma 7 del DL 20 maggio 1993 n. 148 e l'art. 1 della legge n. 236/1993, vietano la suddetta opzione, e non sono superabili in via meramente interpretativa, stante il letterale e chiaro disposto delle norme in questione.