IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva, osserva quanto segue. 
    M. L. e' titolare di assegno di invalidita' cat.  IO  n.15034763,
con decorrenza dal 1° gennaio 2008. 
    Anche dopo la concessione dell'assegno di invalidita', M.  L.  ha
continuato a prestare la propria attivita' lavorativa alle dipendenze
della  ditta  Pietro  Galliani  di  Vergato,  non  essendovi   alcuna
incompatibilita' tra il beneficio riconosciuto e  lo  svolgimento  di
attivita' lavorativa. 
    In data 25 luglio 2008, M. L. e' stata licenziata  per  riduzione
di   personale,    ed    essendo    assicurata    dell'Inps    contro
la disoccupazione, dichiarando di  optare  per  il  trattamento  piu'
favorevole,   tra   l'assegno   di   invalidita'    e    l'indennita'
di disoccupazione. 
    La Sede Inps di Vergato ha respinto la  domanda,  affermando  che
l'assegno  di  invalidita'  era  incompatibile  con  l'indennita'  di
disoccupazione, ex art. 5 del D.L. n. 478/1992. 
    Il d.l. n. 478/1992 non e' stato convertito in legge, ma  i  suoi
effetti sono stati  fatti  salvi  dal  DL  20  maggio  1993  n.  148,
convertito in legge n. 236 del 19 luglio 1993. 
    L'art. 6 comma settimo del DL 20 maggio 1993 n. 148 prevedeva che
i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di
mobilita', fossero  incompatibili  con  i  trattamenti  pensionistici
diretti  a  carico  dell'Assicurazione  generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, nonche' dei lavoratori autonomi. 
    Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza n.  218/1995,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 7 del DL
20 maggio 1993 n. 148, nonche' dell'art. 1 della legge  n.  236/1993,
nella parte in cui non prevedono che  all'atto  di  iscrizione  nelle
liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno  o  della
pensione di invalidita', possono optare tra tali trattamenti e quello
di mobilita', nei modi e con gli effetti di cui  agli  art.  2  comma
quinto e 12 comma secondo del DL n. 299 del 16 maggio 1994. 
    Nel caso in esame M. L. non ha avuto la facolta' di optare tra il
trattamento  di  disoccupazione,  in  concreto  piu'  favorevole,   e
l'assegno di invalidita' di cui e' titolare, poiche' la normativa  in
vigore prevede tale  facolta'  solo  nel  caso  di  concorso  tra  il
trattamento di mobilita' e l'assegno o la pensione di invalidita'. 
    La mancata previsione delle facolta' di opzione anche nel caso di
concorso  tra  indennita'  di   disoccupazione   e   trattamento   di
invalidita', ad opinione del Giudice remittente, si pone in contrasto
con gli art. n. 3 e n. 38 della Costituzione, per le  stesse  ragioni
poste a fondamento della gia' citata sentenza n. 218/1995 della Corte
Costituzionale, e sembra violare ulteriormente l'art. 3  della  Carta
Costituzionale, sotto l'aspetto della disparita' di  trattamento  tra
chi, fruendo di un trattamento di invalidita', si trova in  stato  di
disoccupazione con o senza collocazione in mobilita', posto  che  nel
primo caso puo' esercitare la facolta'  di  opzione  del  trattamento
piu' favorevole, mentre nel secondo tale facolta' e' vietata. 
    La  questione  di  costituzionalita'  della  norma   citata,   e'
rilevante nel presente giudizio, posto che l'art. 6 comma 7 del DL 20
maggio 1993 n. 148 e l'art. 1 della legge  n.  236/1993,  vietano  la
suddetta  opzione,  e  non   sono   superabili   in   via   meramente
interpretativa, stante il letterale e chiaro disposto delle norme  in
questione.