IL TRIBUNALE Rilevato: che in data 15 febbraio 2010 nella procedura in oggetto sono intervenuti ex art. 499 cpc i dipendenti del Comune di Pozzuoli in atti indicati; che gli interventi, ancorche' esperiti in procedure precedenti alla modifica del cpc (legge n. 80/2005 come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c) L. n. 263/2005), sono disciplinati dal novellato art. 499 cpc ove posti in essere successivamente alla predetta riforma stando a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 sexies d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con la legge n. 80, modificato dall'art. 1, legge n. 263/2005 e successivamente modificato dall'art. 39-quater della legge n. 51/2006 in, vigore dal 1° marzo 2006); che il precedente art. 499 cpc autorizzava l'intervento sulla base della mera enunciazione del credito da parte dell'interventore; che l'attuale art. 499 cpc., invece, autorizza l'intervento solo di coloro che, nei confronti del debitore, oltre ad avere un credito fondato su titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero vantino un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.; Rilevato, altresi': che gli odierni interventori vantano un credito avente ad oggetto la restituzione, da parte del Comune di Pozzuoli, di somme per contributi previdenziali ed assistenziali illegittimamente trattenuti dall'Ente e versati, altrettanto indebitamente, da quest'ultimo all'INPS; che l'indebito versamento da parte del Comune di Pozzuoli in favore dell'INPS discende dalla sentenza passata in giudicato del tribunale di Napoli G.L. n. 16961 del 3011.2001 con la quale pronunzia l'INPS e' stata condannata a restituire all'Ente locale le somme per le causali esposte oltre «interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo» (pag. 3 della parte motiva), motivando sul presupposto che «da tempo la Suprema Corte ha stabilito che con riguardo al disposto dell'art. 4, d.l. 3 aprile 1985 n. 114 come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 1985 n. 211 (recante provvedimenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali) il beneficio previsto dal comma 1-septies, secondo cui per i periodi di paga dal primo settembre 1983 al 31.12.1984 e' concesso l'esonero al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente del medesimo articolo, nonche' da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 KM dal Comune di Pozzuoli limitatamene ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, trova applicazione anche nel caso di datori di lavoro pubblici (nella specie un'azienda,pubblica di servizi di trasporto) atteso che la norma citata non distingue - e quindi non consente distinzioni - tra datori di lavoro pubblici e privati, ovvero tra quelli operanti in regime di concorrenza di monopolio, ovvero aventi - o meno - fini di lucro»; che con delibera n. 130 del 14 marzo 2003 il Comune di Pozzuoli ha deliberato «di rimborsare ai dipendenti aventi titolo le somme per contributi INPS indebitamente versati di cui alla sentenza riportata in narrativa», cioe' la pronunzia innanzi citata; che con determina del n. 304 del 27 marzo 2003 il Comune ha rimborsato a tutti i dipendenti - tra cui gli odierni interventori - le sole somme a titolo di capitale nominale, non pagando, quindi, gli interessi e la rivalutazione dovuti; che i predetti documenti (cioe', la sentenza del G.L., le determinazioni del Comune, che - a ben vedere - rappresentano vere e proprie ricognizione del debito con i conseguenti effetti interrottivi ai fini della prescrizione) sono stati ritenuti idonei a fondare l'emissione di decreti ingiuntivi non esecutivi da parte del Giudice di lavoro in favore in degli odierni interventori; Considerato: che l'art. 499 cpc deve ritenersi operativo anche nei confronti della P.A. debitrice, non potendosi ricavare argomenti contrari dall'art. 14, d.l. n. 669/1996 convertito nell'art. 14, legge 28 febbraio 1997, n. 30; che, infatti, la disposizione da ultimo citata si limita a prevedere la necessita' che la procedura esecutiva contro la p.a. non puo' essere intrapresa se non decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, con cio' volendo assicurare all'ente pubblico di gestire in modo razionale e proficuo le sue risorse finanziarie, riconoscendo un ampio termine per poter procedere spontaneamente al pagamento, evitando cosi' l'esecuzione forzata oppure consentendo di contestare nelle sedi appropriate la pretesa vantata nel titolo notificato: in definitiva, la ratio della norma e' garantire alla P.A. - in ragione della sua complessita' organizzativa - un adeguato spatium deliberandi per valutare accuratamente se procedere al pagamento oppure no di quanto vantato dal creditore. Ne consegue che da tale norma speciale e, per cosi' dire, sotto il profilo «topografico» essendo contenuta in legge diversa dal codice di rito e sotto il profilo contenutistico, non e', quindi, dato desumere una deroga alla norma generale di cui all'art. 499, c.c., nel senso, cioe', di pretendere che gli interventori siano muniti di titolo esecutivo ove la procedura esecutiva sia stata iniziata contro un debitore che sia pubblica amministrazione, atteso che: a) la norma, in quanto speciale, deve essere interpretata, nel dubbio, se non restrittivamente quanto meno nei limiti di un'interpretazione strettamente funzionale al perseguimento della sua ratio; b) nell'inferire dall'art. 14 una deroga alla genralissima disposizione dell'art. 499 cpc, si creerebbe un'inammissibile sperequazione tra debitori, riconoscendo in sede esecutiva un vero e proprio debitore «privilegiato» rispetto agli altri, cioe' un debitore nei cui confronti i creditori non sono autorizzati ad intervenire con la procedura semplificata ex art. 499 c.p.c.; c) l'interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 3 Cost. impone di muovere dal principio generale dell'assoluta posizione paritaria - nell'ambito del diritto privato e del diritto processuale civile - tra soggetti privati e soggetti pubblici; d) ad accogliere la proposta tesi estensiva dell'art. 14, si arriverebbe ad ammettere un vero e proprio diritto esecutivo proprio della pubblica amministrazione, distorcendo lo stesso significato della norma citata: l'art. 14, infatti, non incide affatto su cio' - vale a dire i documenti e i titoli - che puo' fondare l'azione esecutiva, ma e' disposizione meramente, per cosi' dire, procedimentale, cioe' che prevede un lasso temporale altrimenti esente, senza, tuttavia, manifestamente voler disegnare per il creditore della p.a. uno statuto «speciale» e di sfavore rispetto ai creditori dei soggetti privati; e) l'interpretazione estensiva, cioe' nel senso di deroga all'art. 499 cpc, dell'art. 14 sarebbe, peraltro, anche irrazionale ai sensi dell'art. 3 perche' sovrabbondante rispetto all'evidenziata ratio, per il cui rispetto e' sufficiente ritenere che l'estratto autentico notarile delle scritture ex art. 2214 c.c. sia anch'esso notificato prima del ricorso in intervento, ricorso da proporre solo decorso il termine di 120 giorni: in definitiva, l'unica interpretazione estensiva che sembra ammissibile dell'art. 14 e' quella di ritenere che - anche in caso di intervento ex art. 499 cpc - debba assicurarsi alla p.a. debitrice l'indicato spatium deliberandi di 120 giorni, potendo, poi, all'udienza di comparizione la p.a. - al pari di ogni debitore - muovere le contestazioni circa l'ammissibilita' e fondatezza degli interventi; che, del resto, la Corte cost. 27 ottobre 2006, n. 343 - ancorche' non abbia affrontato direttamente la questione dell'intervento senza titolo esecutivo - ha cio' nondimeno affermato - senza operare distinzioni tra i vari tipi di intervento - che art. 14, d.l. n. 669/1996 convertito nell'art. 14, legge 28 febbraio 1997, n. 30 «e' applicabile altresi' alle azioni esecutive esperite in via di intervento»; Rilevato, altresi': che l'art. 499 cpc non riconosce la possibilita' di intervenire - senza titolo esecutivo o sequestro o pegno - a soggetti diversi dagli imprenditori, atteso che la disposizione processuale rinvia alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.; che, in particolare, l'art. 499 cpc consente l'intervento dell'imprenditore richiedendo la documentazione sufficiente a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo; che, nel caso in esame, la documentazione prodotta dai lavoratori e' stata ritenuta sufficiente a fondare l'emissione di decreto ingiuntivo; che, in particolare, a prescindere dalla concedibilita' o meno del provvedimento monitorio, la fattispecie in esame e' caratterizzata da documentazione fortemente indiziante la fondatezza della pretesa creditoria, atteso che si e' in presenza di un vero e proprio riconoscimento del debito; che, tuttavia, sulla base della disposizione citata dovrebbe dichiararsi l'inammissibilita' degli interventi esperiti nella presente procedura. Ritenuto sul piano della non conformita' alla Costituzione e della non manifesta infondatezza che la disposizione dell'art. 499, cpc pare in contrasto: a) con il principio di eguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost., atteso che discrimina tra creditori imprenditori e creditori non imprenditori a prescindere dall'esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza della pretesa creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o meno di documenti idonei e attendibili a fondare la ammissibilita' o meno dell'intervento; b) con il principio di ragionevolezza sempre ex art. 3 Cost. atteso che consente l'intervento al creditore sulla base di documentazione proveniente dallo stesso interventore, mentre lo esclude per l'ipotesi in cui l'intervento sia fondato su documentazione proveniente dal debitore e, quindi, maggiormente significativa sul piano probatorio; c) con il principio di ragionevolezza, atteso che i crediti dei lavoratori sono crediti privilegiati a fronte del credito dell'imprenditore chirografario: in sintesi, il creditore privilegiato che voglia intervenire nella procedura esecutiva deve inevitabilmente munirsi di titolo esecutivo, a differenza del creditore munito delle scritture contabili; e cio' contrasta anche con la ratio di fondo dello stesso art. 499, c.p.c. che vuole assicurare concretezza al principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c. evitando che i tempi necessari per procurarsi il titolo esecutivo pregiudichino definitivamente le ragioni creditorie: anzi, puo' dirsi che l'attuale art. 499 cpc prevede una deroga, per cosi' dire, «all'incontrario» alla par condicio creditorum, atteso che questa viene derogata in favore del creditore ordinario e non gia' in favore di quello privilegiato; d) con il principio del giusto e celere processo ex art. 111 Cost. e contro il diritto alla difesa ex art. 24 Cost., atteso che - come visto -l'applicazione dell'attuale art. 499 c.p.c. rischia di pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e rendendo inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale tradizionalmente piu' complessa cioe' quella di cognizione; Considerato, infine, sul piano della rilevanza che osta alla soddisfazione degli interventori solo ed esclusivamente la formula dell'art. 499 cpc, posto che nella procedura in esame vi sono tutti i requisiti per procedere all'assegnazione ed in particolare: a) vi e' la dichiarazione positiva del terzo per somme eccedenti i servizi indispensabili ex art. 159 d.lgs. n. 267/2000; b) in ogni caso, trattandosi di crediti di lavoro, essi rientrerebbero proprio tra quei diritti al cui soddisfacimento sono finalizzate le somme accantonate per il pagamento dei c.d. servizi indispensabili; c) vi e' capienza sufficiente per ripartire le somme anche tra gli interventori, anche perche' il creditore principale - munito di regolare titolo esecutivo - ha dedotto di essere gia' stato soddisfatto ancorche' limitamento a capitale ed interessi con esclusione delle sole spese legali; d) che - oltre al creditore principale - e' munito di titolo esecutivo anche un altro interventore (Buonanno Roberto, che ha come titolo esecutivo ancora non pagato una sentenza che risale addirittura al 1993 ed emanata dall'allora Conciliatore di Pozzuoli); e) che, come e' noto, l'ammissibilita' dell'intervento e' verifica officiosa del Giudice e preliminare ad ogni altra questione; Considerato, infine, sul piano di diverse e' possibili interpretazioni che non sembrano prospettabili opzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate dell'art. 499, cpc, atteso che la previsione e' certamente chiara nel riferirsi solo ed esclusivamente ai creditori muniti delle scritture ex art. 2214 c.c., sicche' estenderne l'applicazione anche ad altri creditori muniti di documentazione ritenuta idonea si risolverebbe in una vera e propria sentenza manipolativa additiva certamente non consentita al giudice rimettente; Ritenuto, quindi, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' illustrata dall'avv. Buonanno Roberto in qualita' di difensore degli interventori