Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  230,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria
2010), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il  1°
marzo 2010, depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 ed iscritto  al
n. 34 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2010  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per  la  Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato Maria Letizia  Guida  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione siciliana, in persona del Presidente pro  tempore
della Giunta regionale, con ricorso del 25 febbraio 2010,  notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1°  marzo  2010  (ma
consegnato, a tal fine, all'Ufficiale giudiziario in data 27 febbraio
2010), ha sollevato, in via  principale,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  2010),  con  riferimento
agli artt. 36 e  37  dello  Statuto  di  autonomia  regionale  (regio
decreto 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione  dello  Statuto
della Regione siciliana») e all'art. 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di  attuazione  dello
statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). 
    1.1. - Riferisce la Regione  ricorrente  che  il  comma  229  del
medesimo  art.  2  della  legge  n.  191  del  2009,  consentendo  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti sino al 1° gennaio 2010 e non sino al
1° gennaio 2008, come precedentemente previsto, ha, conseguentemente,
differito al 31 ottobre 2010 anche il termine,  gia'  fissato  al  31
ottobre 2008, per il versamento della imposta sostitutiva  e  per  la
redazione ed il giuramento della perizia estimativa, di cui  all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282  (Diposizioni
urgenti  in  materia  di  adempimenti  comunitari   e   fiscali,   di
riscossione  e  di  procedure  di  contabilita'),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
    Aggiunge la ricorrente che il comma 230 dell'art. 2  della  legge
n. 191 del 2009 - cioe' la disposizione censurata - stabilisce che le
«maggiori  entrate»  derivanti  dall'applicazione   del   comma   229
affluiscono ad un fondo speciale, di cui al successivo comma 250  del
gia' citato art. 2. Cio' al fine di assicurare  il  finanziamento  di
interventi urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai
settori  della  istruzione   e   della   organizzazione   di   eventi
celebrativi, indicati nell'Elenco 1 allegato alla legge  n.  191  del
2009, tutti, secondo la ricorrente, legati ad  esigenze  dello  Stato
gia' previste da altre leggi nazionali. 
    1.2. - Tanto premesso, ritiene la Regione  che  l'art.  2,  comma
230, della legge n. 191 del 2009  violi  gli  artt.  36  e  37  dello
Statuto di autonomia regionale nonche' l'art. 2 del  d.P.R.  n.  1074
del 1965, il quale detta le disposizioni di attuazione dello  Statuto
in materia finanziaria. 
    Osserva infatti la difesa siciliana che le «maggiori entrate»  di
cui all'art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009  non  derivano
ne' dalla istituzione di una nuova  imposta  ne'  dall'aumento  della
aliquota relativa ad una imposta preesistente,  ma  dalla  riapertura
dei  termini  per  il  versamento  di  un'imposta  sostitutiva   gia'
prevista;  cio'  farebbe  escludere  la  ricorrenza  dei  presupposti
fissati dall'art.  2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965  per  la  loro
attribuzione all'Erario. 
    Infatti  il  gettito  derivante  dalla  riscossione  della,  gia'
esistente, imposta sostitutiva, oltre che privo del  carattere  della
novita', non e' volto a soddisfare specifiche esigenze  dello  Stato,
essendo destinato a confluire in un fondo - gia'  previsto  dall'art.
7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  -  la  cui  finalita'  e'  la
soddisfazione di plurime esigenze finanziarie, ne' ne e' identificato
specificamente  l'impiego,  dovendo  essere  questo   successivamente
precisato - tramite futuri decreti che dovranno  essere  emanati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -  scegliendo  fra  quelli
indicati nel richiamato Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009. 
    1.3. - Precisa ancora la ricorrente che, in passato,  il  gettito
dell'imposta sostitutiva e' sempre  stato  attribuito  alla  Regione,
come, peraltro, si e' anche verificato  per  quello  derivante  dalla
imposta sostituita. 
    Ne'  e'  corretta  la  qualificazione   di   «maggiori   entrate»
attribuita  a  quelle  derivanti  dalla  applicazione   della   norma
censurata. Infatti, se  e'  vero  che  il  versamento  della  imposta
sostitutiva potrebbe nell'anno 2010 determinare, relativamente a tale
periodo,  un  incremento  delle  entrate  tributarie,   a   cio'   si
accompagnerebbe, riguardo agli anni successivi, un  decremento  delle
medesime per effetto del mancato o ridotto versamento  della  imposta
sostituita. 
    1.4. - La ricorrente ricorda che, secondo il dettato degli  artt.
36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliana e dell'art. 2 del d.P.R.
n. 1074 del 1965 - fatta eccezione per le nuove entrate tributarie il
cui  gettito  sia  destinato  per  legge  a  soddisfare   particolari
finalita', contingenti o continuative, dello  Stato  legislativamente
precisate - spettano alla Regione siciliana, fra  l'altro,  tutte  le
entrate tributarie, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo
territorio. Poiche', nel caso in questione, non ci si trova di fronte
ad una nuova imposta - essendo solamente stati  prorogati  i  termini
relativi ad una preesistente imposta sostitutiva - la Regione ritiene
che la riserva allo Stato, disciplinata dal  comma  230  dell'art.  2
della legge n. 191 del  2009,  delle  «maggiori  entrate»  tributarie
configuri  la  violazione  dei  suddetti  parametri   costituzionali,
cagionandole un pregiudizio economico, dato che viene assegnato  allo
Stato il gettito derivante da un'imposta che ne sostituisce un'altra,
il cui gettito sarebbe andato alla Regione. 
    Prosegue la ricorrente affermando come, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, per  nuove  entrate  tributarie  debbano  intendersi
soltanto quelle derivanti da un atto impositivo  nuovo,  in  mancanza
del quale l'entrata non si sarebbe verificata, e che e'  preclusa  la
devoluzione allo Stato di entrate tributarie, riscosse nel territorio
siciliano, prive del carattere della novita'. 
    Ribadita, pertanto, la carenza di tale carattere nell'ipotesi  in
questione - poiche' la disciplina  impugnata  incide  su  fattispecie
gia' oggetto di tassazione ed il cui  provento  era  di  specifica  e
sicura  spettanza  regionale  -  la  ricorrente  chiede   che   venga
dichiarata la illegittimita' costituzionale del comma 230 dell'art. 2
della legge n. 191 del 2009,  in  quanto  lesivo  delle  attribuzioni
regionali in materia finanziaria quali risultanti dagli artt. 36 e 37
dello Statuto di autonomia e dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    2.1.  -   Ritiene,   infatti,   la   difesa   erariale   che   la
interpretazione della disposizione censurata operata dalla ricorrente
sia incoerente e frutto di un esame della stessa non  coordinato  col
restante tessuto normativo in argomento. 
    Rilevato che il comma 229 dell'art.  2  della  legge  n.  191  si
limita a prorogare  l'efficacia  delle  disposizioni  gia'  contenute
negli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni
in tema di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato
- Legge finanziaria 2002), disposizioni queste ultime  gia',  d'altra
parte,  oggetto  di  precedenti   proroghe   contenute   in   diversi
provvedimenti legislativi, e che, in passato,  come  affermato  anche
dalla ricorrente, il gettito tributario derivante dalla  applicazione
di siffatta normativa era stato attribuito  alla  Regione  siciliana,
non appare chiaro alla resistente difesa il motivo per cui la Regione
ritenga ora  che,  diversamente  da  quanto  sinora  avvenuto,  dalla
proroga disposta  con  la  legge  n.  191  del  2009  deriverebbe  la
devoluzione allo  Stato  del  gettito  dell'imposta  sostitutiva.  Ad
avviso dell'Avvocatura una lettura  coerente  delle  disposizioni  in
questione dovrebbe far ritenere la continuita' dell'applicazione  dei
criteri finora seguiti nella assegnazione delle  risorse  finanziarie
derivanti dall'imposta sostitutiva. 
    2.2. - La diversa interpretazione  fornita  dalla  ricorrente  si
fonda esclusivamente su di un dato letterale, trascurando i risultati
cui si perviene tramite un'esegesi di  tipo  sistematico,  che  tenga
conto della  prassi  previgente  e  dei  principi  costituzionali  in
materia. Deve, infatti, riconoscersi che il  comma  229  dell'art.  2
della legge n. 191 del 2009 ha inteso prorogare non solo la normativa
sostanziale concernente l'imposta sostitutiva contenuta negli artt. 5
e 7 della legge n.  448  del  2001,  ma  l'intero  pertinente  corpus
normativo, ivi compreso l'art. 79 della legge ultima citata, il quale
contiene  una  clausola  di  salvaguardia  in  base  alla  quale   le
disposizioni di cui alla legge n. 448 del 2001 sono  applicabili  nei
confronti di Regioni e Provincie speciali compatibilmente con  quanto
prevedono gli statuti di autonomia. 
    Cosi' come per le precedenti proroghe, in  relazione  alle  quali
non si e' mai posta  in  dubbio  la  persistenza  della  clausola  di
salvaguardia, anche nel caso presente non vi e' ragione  di  ritenere
che sia stato alterato il consolidato sistema di riparto del  gettito
della imposta  sostitutiva,  quale  derivante  dall'applicazione  dei
principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 37  dello  statuto  di
autonomia  della  Regione  siciliana  e  alle   relative   norme   di
attuazione. 
    Soggiunge,  peraltro,  la  difesa  erariale  che  non   sarebbero
condivisibili le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine  al
fatto che le disposizioni di cui al comma 250 dell'art. 2 della legge
n. 191 del 2009 non comporterebbero la  destinazione  delle  maggiori
entrate  tributarie  derivanti  dalla  applicazione   della   imposta
sostitutiva  a   particolari   finalita'   dello   Stato,   tale   da
giustificarne, in  via  astratta,  la  attribuzione  a  quest'ultimo.
Ritiene,  infatti,  l'Avvocatura  che   la   specifica   e   puntuale
individuazione  nell'Elenco  1  allegato  alla  legge  n.  191  delle
finalita' per le quali  e'  istituito  il  fondo  cui,  in  linea  di
principio, affluisce il gettito dell'imposta sostitutiva,  ricorrendo
i requisiti previsti  dall'art.  2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965,
consentirebbe la deroga all'abituale criterio di  attribuzione  delle
entrate tributarie relative alla Regione siciliana. 
    3. - In prossimita' della udienza pubblica, la ricorrente Regione
siciliana ha depositato una memoria illustrativa nella quale  insiste
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata. In  particolare,  contesta  la  perdurante  applicabilita'
dell'art. 79 della legge n. 448 del 2001, escludendo,  altresi',  che
sussistano i requisiti che, in base a quanto prevedono  le  norme  di
rango costituzionale, giustificherebbero la mancata attribuzione alle
finanze regionali del gettito dell'imposta sostitutiva  di  cui  alla
legge ultima citata. 
    4. - Anche l'Avvocatura  dello  Stato  ha  depositato  una  breve
memoria  illustrativa,  nella  quale  ribadisce   che,   dovendo   le
disposizioni legislative essere  interpretate  in  senso  conforme  a
Costituzione, l'art. 2, comma 229, della  legge  191  del  2009,  nel
differire ulteriormente i termini di applicazione  del  regime  della
imposta sostitutiva prevista dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del
2001, ha inteso prorogare  la  applicabilita'  dell'intera  normativa
riferita a detto tributo, ivi compreso,  pertanto,  l'art.  79  della
legge n. 448 del 2001, che, facendo salve le prerogative di Regioni e
Provincie ad autonomia speciale,  esclude  la  applicabilita',  nella
parte loro riferibile, del censurato  comma  230  dell'art.  2  della
legge n. 191. 
    Tale considerazione, secondo  quanto  dalla  medesima  sostenuto,
assorbe i rilievi, che pur l'Avvocatura conferma, sulla non lesivita'
per le prerogative siciliane dell'eventuale destinazione del  gettito
della imposta sostitutiva riscossa sull'isola  al  fondo  di  cui  al
comma 250 del medesimo art. 2 della legge n. 191. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione siciliana  ha  sollevato,  con  riferimento  agli
artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio decreto  15
maggio 1946,  n.  455,  recante  «Approvazione  dello  Statuto  della
Regione siciliana») e all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto
della  Regione  siciliana  in  materia  finanziaria),  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge  finanziaria  2010),  nella
parte in cui prevede che le  maggiori  entrate  tributarie  derivanti
dalla applicazione del comma 229 dello stesso  art.  2  della  citata
legge n. 191 del 2009 «affluiscono al fondo di cui al comma  250  con
le modalita' ivi previste». 
    2. - Onde meglio comprendere l'esatta portata della questione  di
legittimita' costituzionale sollevata  dalla  Regione  siciliana,  e'
necessario ricostruire, in maniera meno sintetica di quanto fatto nel
ricorso introduttivo del giudizio, l'articolato tessuto normativo nel
quale si va ad inserire la disposizione oggetto di censura. 
    2.1. - Con gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  pluriennale  -
Legge finanziaria 2002), il legislatore aveva previsto che,  ai  fini
della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art.
67 (gia' art. 81), comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),  del  d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle  imposte
sui redditi), di seguito TUIR, fosse possibile assumere quale  valore
iniziale - sulla base del quale calcolare, appunto, la plusvalenza  o
la  minusvalenza  realizzata  all'atto  delle  cessione  dei  beni  -
anziche' il costo  o  il  valore  di  acquisto,  rispettivamente,  di
titoli, quote o diritti  non  negoziati  nei  mercati  regolamentati,
ovvero di terreni edificabili  e  con  destinazione  agricola,  tutti
posseduti al 1° gennaio  2002,  quello  determinato  tramite  perizia
giurata di stima riferita a tale data. 
    Condizione necessaria per poter accedere  a  tale  meccanismo  di
calcolo delle plusvalenze - rientranti, in linea  di  principio,  nel
novero dei  cosiddetti  «redditi  diversi»  soggetti,  come  tali,  a
tassazione - (o delle minusvalenze) era il pagamento di un'imposta  -
sostitutiva di quella che si sarebbe dovuta versare in ragione  della
plusvalenza in ipotesi successivamente realizzata - pari, nel caso di
partecipazioni societarie di cui all'art. 5 della legge  n.  448  del
2001, a seconda che la partecipazione fosse  o  meno  qualificata  ai
sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, al
4 o al 2 per cento del valore di  stima,  e,  nel  caso  di  terreni,
edificabili e con destinazione agricola, pari  al  4  per  cento  del
valore  di  stima.  Il  versamento  della  imposta  sostitutiva,   o,
quantomeno, della prima delle tre rate in  cui  il  pagamento  poteva
essere frazionato, doveva avvenire entro il 16 dicembre 2002. 
    Successivamente, i termini  temporali  di  applicazione  di  tale
normativa sono  stati  piu'  volte  differiti:  cio'  a  partire  dal
decreto-legge 24 dicembre  2002,  n.  282  (Disposizioni  urgenti  in
materia di adempimenti comunitari e  fiscali,  di  riscossione  e  di
procedure di  contabilita'),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 21 febbraio 2003, n. 27, nel quale, all'art. 2, comma 2,  si
e' espressamente previsto che le disposizioni  di  cui  ai  ricordati
artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 si applichino con riguardo  a
partecipazioni non  negoziate  in  mercati  regolamentati  e  terreni
edificabili e agricoli detenuti sino al 1° gennaio 2003, prevedendosi
altresi' il differimento al 16 maggio 2003 del  termine  sia  per  la
redazione ed  il  giuramento  della  perizia  di  stima  che  per  il
pagamento della imposta  sostitutiva  o  della  prima  rata  del  suo
importo. 
    Come accennato, il legislatore e', quindi, nuovamente intervenuto
sui predetti termini, differendoli con ulteriori  provvedimenti  (che
e' superfluo elencare analiticamente) per ben otto  volte.  In  tutti
questi casi, e' opportuno precisare,  il  legislatore  e',  peraltro,
sempre intervenuto novellando  non  il  testo  normativo  primigenio,
cioe' gli artt. 5 e  7  della  legge  n.  448  del  2001,  ma  quello
contenuto nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002. 
    L'ultima modifica - che viene censurata dalla  Regione  siciliana
nella parte che ritiene le si applichi  -  e'  quella  contenuta  nel
comma 229 della legge n. 191 del 2009, per  effetto  della  quale  il
metodo di determinazione tramite perizia di stima del valore base  su
cui calcolare eventuali plusvalenze (o minusvalenze)  e'  applicabile
per le partecipazioni non negoziate in mercati  regolamentati  o  per
terreni, edificabili e agricoli, detenuti sino al 1° gennaio  2010  e
l'imposta sostitutiva, o la prima rata di essa, puo'  essere  versata
non oltre il 31 ottobre 2010, data entro la quale deve essere redatta
e sottoposta a giuramento anche la ricordata perizia. 
    Come detto, il successivo comma 230 dell'art. 2  della  legge  n.
191  del  2009,  cioe'  la  disposizione  oggetto  del  giudizio   di
legittimita'  costituzionale,  prevede  che   le   maggiori   entrate
realizzate per effetto della applicazione del comma  229,  cioe'  per
effetto del pagamento della imposta sostitutiva, affluiscano, con  le
modalita' ivi previste, al fondo di cui all'ulteriore comma 250. 
    3. - Sulla base dell'assunto  interpretativo,  non  espressamente
dichiarato   ma   logicamente   sottinteso,   che   l'effetto   della
disposizione censurata sia  la  destinazione  al  fondo  in  discorso
dell'integrale  importo  della   imposta   sostitutiva   come   sopra
percepita, ricomprendendo in  esso  anche  le  somme  a  tale  titolo
riscosse nella Regione siciliana, detta Regione lamenta che, in  tale
modo, sarebbero stati violati i principi costituzionali  in  tema  di
finanza regionale, contenuti negli artt. 36 e  37  dello  Statuto  di
autonomia e nell'art. 2 del d.P.R. n.  1074  del  1965,  in  base  ai
quali, invece, sono di spettanza regionale,  salve  talune  eccezioni
che,  per  quanto  di  rilevanza,  saranno  brevemente  esaminate  in
seguito, oltre  alle  entrate  tributarie  deliberate  dalla  Regione
stessa e che in questa sede non interessano, anche  quelle  erariali,
dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse  nell'ambito  del
suo territorio. 
    4.  -  La  questione  non  e'  fondata  nei  termini  di  seguito
specificati. 
    L'assunto della Regione non trova - a seguito di una  complessiva
esegesi della normativa che sia orientata nel senso del rispetto  dei
principi  costituzionali  e  tenga  altresi'  conto  della   pacifica
esperienza giuridica formatasi attorno alla normativa  stessa  -  nel
dato legislativo  un  adeguato  riscontro,  tale  da  farlo  ritenere
condivisibile. 
    4.1. - Deve, infatti,  rilevarsi,  come  segnalato  dalla  difesa
dello Stato, che gli artt. 5 e 7 della legge n.  448  del  2001  sono
inseriti in  un  testo  legislativo  che  ha,  come  disposizione  di
chiusura, l'art. 79 il quale, al comma 2, espressamente  prevede  che
«le disposizione della presente legge [...fra le quali  appunto  sono
anche gli artt. 5 e 7...] sono applicabili  alle  regioni  a  statuto
speciale  e   alle   provincie   autonome   di   Trento   e   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti». 
    Non vi e' dubbio  che  l'applicazione  di  siffatta  clausola  di
salvaguardia esclude che, per cio' che concerne la Regione siciliana,
il gettito della imposta sostitutiva  prevista  dalle  due  norme  di
legge sopra richiamate, se riscosso nell'ambito della Regione,  possa
avere altra destinazione che non la Regione stessa. 
    Infatti condizione imprescindibile (trascurando quelle  ulteriori
derogatorie) acciocche', operando la disciplina d'eccezione contenuta
nell'art. 2 del  d.P.R.  n.  1074  del  1965,  un'entrata  tributaria
erariale, seppur riscossa in  Sicilia,  affluisca  alle  casse  dello
Stato (e non a quelle della Regione) e' che si tratti  di  una  nuova
entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere  una
entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire  quelle
gia' in precedenza previste siccome spettanti alla Regione. 
    4.2.  -  In  tal  senso  gia'  si  e'  puntualmente  espressa  la
giurisprudenza di questa Corte la' dove ha precisato,  sia  pure  con
riferimento ad altra Regione a statuto speciale, che - essendo  stato
previsto,  per  effetto  di  una  disposizione  sopravvenuta,   quale
meccanismo  per  la  riscossione  di  un  preesistente  tributo,   il
versamento anticipato di un  acconto  e,  in  un  secondo  tempo,  il
versamento del saldo - la  attribuzione  dell'acconto  all'Erario  e'
illegittima, in presenza di disposizioni di rango costituzionale  che
assegnano alla Regione il gettito della preesistente imposta. Cio' in
quanto,   diversamente   operando,   l'effetto   della   disposizione
sopravvenuta non sarebbe quello «di lasciare invariato il gettito per
la Regione, facendo beneficiare  solo  lo  Stato  di  un  aumento  di
entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa; ma quello  di
avocare allo Stato l'intero importo di un gettito tributario [...] in
precedenza ripartito fra Stato e Regioni» (sentenza n. 198 del 1999). 
    E'  questo  il  caso  anche  della  imposta  sostituiva  ora   in
questione, posto che il metodo  di  determinazione  del  valore  base
previsto dagli artt. 5 e  7  della  legge  n.  448  del  2001  ed  il
versamento  della  imposta  sostitutiva   ivi   disciplinata   andra'
logicamente   ad    incidere,    comportandone    una    diminuzione,
sull'ammontare delle imposte che si potrebbero riscuotere, in ragione
delle maggiori plusvalenze realizzate, ove non si facesse ricorso  al
citato metodo. 
    Del resto, nella sentenza n. 29 del 2004  che  ha  affrontato  in
modo specifico il caso  della  spettanza  di  un'imposta  sostitutiva
riscossa nell'ambito territoriale  della  Regione  siciliana,  si  e'
chiarita la caratteristica di tale tributo, precisando  che  «non  si
tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi
di pacifica spettanza regionale (sentenza n.  49  del  1972),  e,  di
conseguenza, si e' fuori dall'ipotesi eccezionale prevista  a  favore
dello Stato dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria, secondo il  quale  spettano
alla Regione siciliana "tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,   comunque
denominate, ad  eccezione  delle  nuove  entrate  tributarie  il  cui
gettito sia destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime"». 
    4.3. - Ne', ad avviso di questa Corte, varrebbe  obiettare,  come
invece sostanzialmente  fatto  dalla  Regione  ricorrente  nella  sua
memoria  illustrativa,   che   la   clausola   di   salvaguardia   e'
espressamente contenuta solo nella legge n. 448 del 2001 e non  anche
nel decreto-legge n. 282  del  2002  che,  per  la  prima  volta,  ha
differito i termini di operativita' degli artt. 5 e 7 della legge  n.
448 del 2001, ne' in tutte le numerose  ulteriori  proroghe  disposte
con successivi provvedimenti normativi. 
    Appare,  infatti,  indubbio  che,   la'   dove   l'art.   2   del
decreto-legge n. 282 del 2002,  nelle  sue  molteplici  versioni,  ha
rinnovato la applicabilita' delle piu' volte  ricordate  disposizioni
di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, anche per epoche
successive a quelle originariamente stabilite, ha tuttavia  mantenuto
fermi  tutti  gli  altri  limiti,  non  temporali,   riguardanti   la
applicazione  delle  disposizioni  medesime,  ivi   compresi   quelli
derivanti  dal  rispetto  delle  norme  statutarie,  o  di   relativa
attuazione, pertinenti le Regioni speciali e le Provincie autonome. 
    Si tratta, del resto, di un percorso argomentativo  gia'  seguito
da questa Corte nei sopra ricordati casi in cui  l'imposta,  riscossa
nella  Regione  Sardegna,  e'  venuta  ad  anticipare  un  successivo
pagamento (sentenza  n.  198  del  1999)  e  in  cui,  nella  Regione
siciliana, e' venuta a sostituirlo (sentenza  n.  29  del  2004).  Ad
analoga conclusione questa Corte e' pervenuta anche nelle sentenze n.
430 del 1996 e n. 92  del  2003,  relative  ad  imposte  riscosse  in
Sicilia, nelle quali si e' affermato che «La questione proposta dalla
Regione  siciliana  si   risolve,   pertanto,   nell'ambito   interno
all'interpretazione della legge denunciata, la quale  non  prevede  e
non consente, essa  stessa,  l'attribuzione  allo  Stato  di  entrate
tributarie erariali in contrato con  le  norme  di  attuazione  dello
statuto siciliano in materia finanziaria, e, dunque, se non quando si
tratti di una nuova entrata tributaria,  il  cui  gettito  sia  stato
specificamente  destinato  dalla  legge  a   soddisfare   particolari
finalita' dello Stato». 
    5. - Alla luce di tale ricostruzione, suffragata, altresi', dalla
costante prassi formatasi in ordine  alla  destinazione  del  gettito
della piu' volte ricordata imposta sostitutiva sino alla  entrata  in
vigore della legge n. 191 del 2009 (ne', d'altra parte,  contraddetta
da una diversa prassi successiva  relativa  alla  applicazione  della
legge n. 191,  posto  che ratione  temporis,  essa  ancora  non  puo'
essersi formata) e  non  sostanzialmente  contrastata  neppure  dalle
difese del Presidente del Consiglio, deve escludersi che  il  gettito
della imposta sostitutiva di cui gli artt. 5 e 7 della legge  n.  448
del 2001 riscosso, nei termini temporali differiti dal testo  vigente
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del  2002,  convertito
dalla legge n. 27 del 2003, nell'ambito del territorio della  Regione
siciliana affluisca al fondo di cui al comma 250  dell'art.  2  della
legge n. 191 del 2009, afferendo, invece,  alle  risorse  finanziarie
regionali. 
    6. - E', pertanto, evidente che la questione di costituzionalita'
sollevata dalla Regione siciliana non e' fondata, essendo erroneo  il
presupposto interpretativo che ne e' alla base.