Ordinanza 
 
nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'articolo
669-terdecies del codice di  procedura  civile  e  dell'articolo  26,
terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.  11  (Nuova  disciplina
dell'affitto  dei  fondi  rustici),  promosso  dal  Presidente  della
Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di  Ancona  nel
procedimento vertente tra Ferretti  Giancarlo,  in  proprio  e  nella
qualita' di  legale  rappresentante  della  Sperimentazioni  Agricole
s.r.l., e Chessa Matteucci Yuri ed altri, in proprio e nella qualita'
di  legali  rappresentanti  dell'Azienda  agricola  Eredi  di  Chessa
Sebastiano, con ordinanza del 18 aprile 2009, iscritta al n. 142  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che il Presidente della  Sezione  specializzata  agraria
del  Tribunale  di  Ancona,  «statuendo  nel  procedimento  cautelare
agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.», con  ordinanza  emessa
il 18 aprile 2009, ha sollevato - in riferimento agli articoli 2,  3,
24 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile,  «laddove
non  contempla   espressamente   la   reclamabilita'   dell'ordinanza
cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e
laddove non attribuisce detta potesta' cautelare al Presidente  della
Sezione agraria  specializzata»  (in  analogia  con  l'articolo  696,
secondo comma, cod. proc.  civ.,  in  tema  di  accertamento  tecnico
preventivo, e con l'articolo 696-bis cod.  proc.  civ.,  in  tema  di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite),
e dell'articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.  11
(Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), «ove  quest'ultimo
non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt.
669-sexies  primo  comma  e  secondo  comma,  669-terdecies  [...]  e
quaterdecies c.p.c.»; 
    che  il  rimettente  -  premesso,  in  fatto,   che   «in   altro
procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.», il  Tribunale  ordinario
di Ancona Sezione specializzata agraria, quale giudice del reclamo ex
art. 669-terdecies cod. proc. civ., aveva dichiarato la nullita' «per
vizi di forma» di  una  precedente  ordinanza  (emessa  dal  medesimo
Presidente rimettente, ex art. 669-sexies cod. proc. civ.,  reiettiva
di altro ricorso cautelare ante causam ex art. 700 cod. proc. civ.) -
ritiene tale provvedimento viziato di «ultrapetizione-extrapetizione»
poiche', non contestata  in  quella  sede  la  competenza  funzionale
monocratica del Presidente della  Sezione  specializzata  agraria  ed
essendo in gioco  «la  sola  reclamabilita'  (o  non  reclamabilita')
dell'ordinanza cautelare di 1° grado», «il  Collegio,  investito  del
gravame,  avrebbe  dovuto  limitarsi  ad  esaminare   [...]   se   il
provvedimento fosse (o meno) suscettibile di reclamo»; 
    che il rimettente - avverso tale decisione del Collegio,  da  lui
ritenuta «non condivisibile»  -  afferma  che  «l'art.  669-terdecies
c.p.c.,  tanto  nella  versione  della  Novella  1990,  quanto  nella
versione della Novella 2005, non contempla alcuna  forma  di  reclamo
avverso l'ordinanza emessa dalla Sezione  agraria  specializzata  del
Tribunale»; che il primo comma dell'art. 26 della citata legge n.  11
del  1971  «non  e'  da   ritenersi   preclusivo   della   competenza
presidenziale in materia cautelare»;  e  che  il  secondo  comma  del
medesimo art. 26, «nell'investire le  Sezioni  agrarie  specializzate
dei provvedimenti cautelari, relativi alle controversie di competenza
delle stesse Sezioni, non traccia distinzione di sorta fra Presidente
della Sezione  agraria  e  organo  collegiale»;  e  ritiene  altresi'
«implicitamente abrogato, per contrasto con  la  nuova  normativa  in
tema di procedimenti cautelari, [...] il terzo comma del citato  art.
26, laddove vieta, implicitamente, l'emissione di  decreto  "inaudita
altera  parte"   nella   ipotesi   di   sequestro,   conservativo   o
giudiziario»; 
    che, peraltro, il giudice a quo osserva che, «ove non si  accetti
la tesi (dello scrivente) di abrogazione implicita del detto 3° comma
(che oltretutto sembra discriminare,  ulteriormente,  la  fattispecie
del sequestro, conservativo o  giudiziario  che  sia,  rispetto  alle
altre  fattispecie  cautelari),   per   contrasto   con   gli   artt.
669-terdecies e  quaterdecies  c.p.c.,  il  comma  medesimo  dovrebbe
essere  ritenuto  palesemente  viziato  da  incostituzionalita',  per
lesione  (ex  artt.  2  e  3  Carta  costituzionale)  di  fattispecie
obiettivamente identiche, che vengono ad  essere  tutelate  in  grado
minore rispetto alla sfera giuscivilistica,  per  il  solo  fatto  di
originare da contenzioso agrario», nonche' per  violazione  dell'art.
97 Cost., perche' inibisce «la potesta'  di  ravvisare,  in  capo  al
giudice della cautela, gli estremi per  la  tutela  anticipata  nelle
forme della decretazione interinale "inaudita altera parte"»; 
    che, inoltre, il rimettente -  data  l'esigenza  di  colmare  «la
lacuna insita nell'art.  669-terdecies  c.p.c.  in  tema  di  cautela
emessa  dalla  Sezione  Agraria  specializzata»  -  «ritiene  che  la
competenza funzionale dell'organo  presidenziale  sia  desumibile  da
quanto,  notoriamente,  avviene  in  tema  di  emissione  di  decreti
ingiuntivi,  e,  soprattutto  [...],  in   tema   di   procedure   di
accertamento tecnico preventivo,  ex  art.  696  c.p.c.  («novellato»
dalla riforma 2005) ed ex art. 696-bis stessa codicistica (consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione  della  lite)»,  aventi
«vera e propria natura cautelare»; sicche', «ove non  si  ritenga  il
detto  terzo  comma  art.  26  legge  11  febbraio   1971,   n.   11,
implicitamente abrogato per suo netto oculare evidente contrasto  con
gli artt. 669-bis e  segg.  c.p.c.  (in  particolare  con  gli  artt.
669-terdecies e quaterdecies), va ritenuto  incostituzionale,  anche,
ulteriormente, per evidente palese contrasto con  il  secondo  comma,
cit. norma, discriminando fra i vari tipi di procedimenti  cautelari,
tutelando, in modo minore, il sequestro rispetto alle altre procedure
di minore cautela»; 
    che, infine, il giudice a  quo  afferma  che  «la  rilevanza  del
presente  "incidente  di  costituzionalita'"   [che,   al   fine   di
individuare una competenza funzionale, «attiene alla futura "certezza
dei rapporti giuridici" sotto il profilo della  tutela  processuale»]
e' data dall'inderogabile  esigenza,  per  i  procedimenti  cautelari
"instaurandi", di garantire la ripartizione interna  delle  procedure
medesime,  degli  affari  giudiziari   "introitandi"   nel   rispetto
dell'art. 97 Cost.  sull'efficienza,  correttezza  e  buon  andamento
della P.A.»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' delle sollevate questioni. 
    Considerato che il Presidente della Sezione specializzata agraria
del Tribunale di Ancona  -  chiamato  a  statuire  «nel  procedimento
cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.» - censura, in
riferimento  agli  articoli  2,  3,  24  e  97  della   Costituzione,
l'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, «laddove non
contempla espressamente la  reclamabilita'  dell'ordinanza  cautelare
emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale,  e  laddove
non attribuisce detta potesta' cautelare al Presidente della  Sezione
agraria specializzata»  (in  analogia  con  l'articolo  696,  secondo
comma, cod. proc. civ., in tema di accertamento tecnico preventivo, e
con l'articolo 696-bis cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite); nonche' l'articolo
26,  terzo  comma,  della  legge  11  febbraio  1971,  n.  11  (Nuova
disciplina dell'affitto dei fondi rustici), «ove quest'ultimo non sia
ritenuto  implicitamente  abrogato,  per  contrasto  con  gli   artt.
669-sexies  primo  comma  e  secondo  comma,  669-terdecies  [...]  e
quaterdecies c.p.c.»; 
    che -  come  anche  espressamente  eccepito  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  intervenuto  nel   presente   giudizio   di
costituzionalita' - l'ordinanza di rimessione e' viziata  da  diversi
profili di inammissibilita'; 
    che,  in  primo  luogo,  l'atto  introduttivo  risulta  privo  di
qualsiasi descrizione della  fattispecie  sottoposta  al  vaglio  del
rimettente nel giudizio a quo; 
    che, infatti, il Presidente della Sezione  specializzata  agraria
del  Tribunale  ordinario  di  Ancona  si  limita  esclusivamente  ad
affermare di essere  stato  chiamato  a  statuire  «nel  procedimento
cautelare agrario  di  prima  istanza  n.  101699/2008  R.G.»,  senza
tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla specifica  domanda
cautelare ivi proposta, di cui, in particolare,  restano  sconosciuti
il petitum e la causa petendi e, di conseguenza,  anche  il  tipo  di
tutela azionata, nonche' lo stato  della  controversia  in  relazione
alla accoglibilita' di eventuali richieste di pronuncia della cautela
inaudita altera parte,  ovvero  alla  intervenuta  instaurazione  del
contraddittorio nella successiva fase procedimentale; 
    che   l'omessa   descrizione    della    fattispecie    determina
l'impossibilita' per la Corte di vagliare la  configurabilita'  della
rilevanza delle questioni medesime (ordinanze n.  127  e  n.  79  del
2009); 
    che, d'altro canto, il contesto argomentativo  dell'ordinanza  di
rimessione (peraltro priva della necessaria chiarezza ed  univocita',
anche  riguardo  alla  giustificazione  addotta  a   supporto   delle
richieste di intervento della Corte sulle  singole  norme  censurate:
ordinanza n. 302 del 2009) appare in effetti rivolto esclusivamente a
confutare  una  precedente  ordinanza  collegiale  pronunciata  dalla
Sezione agraria del medesimo Tribunale di Ancona in sede  di  reclamo
«in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.»; tant'e' che  -
al di la' di  un  asserito  generico  fine  di  individuazione  della
competenza funzionale del Presidente nella fase cautelare ante causam
del giudizio a quo (che il rimettente  stesso  ripetutamente  afferma
sussistere) - la rilevanza delle questioni non  viene  riferita  alla
soluzione di problematiche inerenti al processo principale,  ma  alla
«inderogabile esigenza per i procedimenti cautelari "instaurandi", di
garantire la ripartizione interna  delle  procedure  medesime,  degli
affari  giudiziari  "introitandi"»  ed  «alla  futura  "certezza  dei
rapporti giuridici" sotto il profilo della tutela processuale»; 
    che, motivata in  tali  termini  la  rilevanza  delle  questioni,
risulta  evidente   come,   attraverso   il   richiesto   vaglio   di
costituzionalita',  il  giudizio  incidentale  venga   nella   specie
utilizzato dal giudice a quo in modo distorto (ordinanza n.  219  del
2010), diretto impropriamente ad ottenere da questa Corte  un  avallo
interpretativo allo scopo di preservare l'emanando provvedimento  del
presidente  da  una  (eventuale  e   futura)   diversa   lettura   ed
applicazione delle norme da parte del collegio; 
    che, inoltre, anche le sollevate questioni, prese  singolarmente,
risultano premature o ipotetiche; 
    che,  infatti,  la  denunciata   mancata   espressa   previsione,
nell'art.  669-terdecies  cod.  proc.  civ.,   della   reclamabilita'
dell'ordinanza cautelare emessa dalla sezione  agraria  si  configura
come  censura  prematura  e  priva  di  rilevanza  nel   procedimento
cautelare  di  prima  istanza  (e  cio'   qualunque   sia   l'organo,
monocratico  o  collegiale,  ritenuto  funzionalmente  competente   a
conoscere ed a statuire in tale fase); 
    che altrettanto irrilevante - non essendo stata  riferita  alcuna
contestazione  su  tale  specifico  profilo  ed  anzi  essendo  stato
ripetutamente esplicitato e motivato il convincimento del  rimettente
di essere funzionalmente competente a statuire in merito alla domanda
cautelare ante causam quale organo monocratico - appare la  ulteriore
censura mossa all'art. 669-terdecies  cod.  proc.  civ.,  riguardante
l'omessa previsione appunto della competenza cautelare del Presidente
della Sezione specializzata agraria; 
    che, altresi', si presenta viziata di  ipoteticita'  la  denuncia
riferita all'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio  1971,  n.
11, secondo cui «sulle istanze di sequestro le sezioni  specializzate
provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito  le
parti», giacche' - anche a prescindere dal  fatto  che  non  e'  dato
sapere se il rimettente sia stato chiamato a provvedere su istanze di
sequestro, cui la disposizione  si  riferisce  -  detto  comma  viene
impugnato «ove [...] non sia ritenuto implicitamente abrogato», cosi'
indebitamente demandandosi ancora una volta a questa Corte il compito
(viceversa spettante al giudice a quo) di verificare la vigenza della
norma; 
    che, infine, l'ordinanza di rimessione e'  ulteriormente  viziata
dalla assenza di adeguate (o quantomeno  sufficienti)  argomentazioni
in  ordine  agli  specifici  motivi  della  ritenuta  non   manifesta
infondatezza delle questioni medesime rispetto a  tutti  gli  evocati
parametri costituzionali, la cui lesione viene dedotta  in  modo  del
tutto apodittico (ordinanza n. 122 del 2009); 
    che, pertanto, le sollevate questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.