LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso RGR n. 1376/08 proposto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - nella persona del legale rappresentante sig.ra Liviana Scattolon, rappresentata e difesa dal dott. Giuliano Sartori e dall'avv. Andrea Codemo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Treviso v.le G. Verdi 15/d, contro il comune di Treviso, in persona del sindaco on. Gian Paolo Gobbo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica del comune di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale di Ca' Sugana in Treviso via del Municipio 16. F a t t o Il comune di Treviso ha notificato all'ATER, a mezzo del servizio postale in data 22/23 maggio 2008, due avvisi d'accertamento n. 80018 e n. 80016 con i quali chiedeva per anni 2003 e 2004 rispettivamente il pagamento di € 301.825,00 ed € 337.968,00 a titolo di ICI per il mancato pagamento della differenza d'imposta dovuta su fabbricati dalla stessa azienda posseduti. Nella motivazione degli avvisi d'accertamento il comune precisava che tali omessi versamenti derivavano, presumibilmente, dall'aver usufruito delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota agevolata e detrazione) su tutte le unita' immobiliari possedute a titolo abitativo. Ricordava, quindi, che in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/92, le unita' immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari possono usufruire della sola detrazione prevista per le abitazioni principali e non anche dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 504/92. Avverso i sopracitati avvisi d'accertamento l'ATER proponeva separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso lamentando, tra l'altro, numerose violazioni di carattere formale nonche' numerosi errori concernenti l'errata indicazione di immobili, duplicazioni d'imposta, immobili erroneamente accatastati ecc. Eccepiva, principalmente, la carenza di motivazione in quanto gli avvisi d'accertamento non riportavano una dettagliata esposizione «dei presupposti di fatto ne' delle ragioni giuridiche che li hanno determinati». In pratica non veniva spesa nemmeno una parola per motivare per quale motivo gli immobili dell'ATER, regolarmente assegnati, pur essendo assimilabili a tutti gli effetti ad «abitazione principale», tale requisito oggettivo valeva solo per le detrazioni e non anche per l'applicazione dell'aliquota agevolata, essendo entrambe momenti della formazione e determinazione dell'imposta. L'ATER nei ricorsi evidenzia che l'ICI e' un'imposta «reale» che colpisce quindi il bene, occorre pertanto avere presente sempre il requisito «oggettivo» cosicche' se si ritiene che per il bene «abitazione principale» vi sia la necessita' di applicare non solo la detrazione ma anche l'aliquota agevolata e che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche gli immobili regolarmente assegnati di proprieta' dell'ATER ci si domanda perche' tali beni debbono scontare due aliquote diverse rispondendo alla medesima finalita' pubblica. L'art. 1 del d.l. n. 93/2008 ha messo fine a tale diatriba in quanto ha espressamente stabilito che «e' esclusa dall'ICI l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale» specificando che tale «esenzione si applica, altresi' nei casi previsti dall'art. 8, comma 4,» ovvero «agli alloggi regolarmente assegnati» di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari (ATER). Tale impostazione, che dispone chiaramente per il futuro, e' pero' un utile chiave interpretativa del problema, infatti l'esonero e' stato espressamente esteso alle ipotesi di assimilazione legale dell'abitazione principale. Il legislatore ha ritenuto che l'esclusione dall'ICI debba valere per «l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale» siano esse immediatamente individuabili o assimilate, cio' che conta e' la destinazione del bene. D i r i t t o L'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - «determinazione delle aliquote e dell'imposta» - rimette al consiglio comunale la facolta' di stabilire per ogni anno l'aliquota da applicare per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille. La predetta aliquota puo' essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi d'immobili diversi dalle abitazioni. Il quarto comma del predetto articolo, prima dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 93/2008, lasciava inalterata la facolta' del comune di deliberare, in base alle disposizioni dell'art. 4, comma 1 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, una aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. L'art. 8 del citato d.lgs. n. 504/92 - «riduzioni e detrazioni dall'imposta» - dispone la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Il comma 4 prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari... adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari». Dal combinato disposto dei due articoli citati ne consegue che gli istituti autonomi per le case popolari, nel caso di specie l'ATER, possono applicare solamente la detrazione prevista dall'art. 8 alle unita' immobiliari, regolarmente assegnate, adibite ad abitazione principale. Cio' perche' espressamente previsto dal 4 comma del citato art. 8 della legge, mentre non possono applicare l'aliquota ridotta, prevista dall'art. 6, lasciata invece alla discrezionalita' del comune. Infatti mentre per la detrazione prevista dall'art. 8 vi e' un espresso richiamo legislativo che estende la detrazione «agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» analoga previsione non e' contenuta nell'art. 6 che disciplina le aliquote. E' quindi logico dedurre che ove il legislatore ha voluto l'estensione del beneficio l'ha detto chiaramente, mentre dove ha taciuto, nella stesura dell'art. 6, deve intendersi che non ha voluto l'applicazione dell'aliquota agevolata agli assegnatari degli alloggi degli istituti autonomi. Questa interpretazione letterale delle norme contenute nei due citati articoli determina una disparita' di trattamento a fronte di due identiche situazioni: cittadini che utilizzano l'unita' immobiliare come abitazione principale ed assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (ATER) che utilizzano l'unita' immobiliare loro assegnata come abitazione principale. Il collegio ritiene, d'ufficio, che sia rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' sull'art. 6 per violazione dell'art. 53 e dell'art. 3 della Costituzione nonche' dei principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione nella parte in cui sottopone la medesima fattispecie, le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, a due aliquote diverse: quella agevolata per le persone fisiche che utilizzano l'immobile ad abitazione principale e l'aliquota ordinaria per le unita' immobiliari di proprieta' degli istituti autonomi regolarmente assegnate ad utenti, che pure le utilizzano ad abitazione principale, nel momento in cui non si prevede, nella norma dell'art. 6, la medesima aliquota ridotta per le unita' immobiliari di proprieta' degli istituti autonomi destinate ad abitazione principale dagli assegnatari. In buona sostanza la' dove i comuni non disciplinino autonomamente, come previsto dal citato art. 6, un'aliquota agevolata anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ed utilizzati dagli assegnatari come abitazione principale si verifica una situazione di disparita' di trattamento tra i cittadini che utilizzano la propria unita' immobiliare come abitazione principale e cittadini assegnatari di alloggi popolari che utilizzano l'immobile come abitazione principale. I primi, infatti, usufruiscono non solo della detrazione prevista dall'art. 8 ma anche dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6, gli assegnatari di alloggi popolari usufruiscono solo della detrazione di cui all'art. 8, comma 4, pur trovandosi nelle medesime condizioni dei primi. La disparita' evidenziata e' tanto piu' macroscopica ove si consideri che gli assegnatari di alloggi economico-popolari sono soggetti con minore capacita' contributiva e che, quindi, dovrebbero essere avvantaggiati rispetto alla collettivita' mentre, al contrario vengono penalizzati perche' pur trovandosi nelle medesime condizioni di soggetti che utilizzano l'unita' immobiliare come abitazione principale non possono usufruire dell'aliquota agevolata ICI. Giova ricordare che l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24 luglio 2008, dispone che a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. n. 504/92 l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/92 escludendo, quindi, interamente dall'imposta gli immobili appartenenti agli istituti autonomi realizzando, in tal modo, la parita' di trattamento che invece veniva negata con la precedente normativa. In conclusione, ritenendo d'ufficio che la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nonche' dei principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione dell'art. 6 che conferisce facolta' al comune di deliberare le aliquote da applicare alle unita' immobiliari senza disporre che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unita' immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari adibite ad abitazioni principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni.