Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra V. R. e il Ministero dell'Interno ed altra, con ordinanza del 29 maggio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 29 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione; che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l'anzianita' prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997; che, tuttavia, l'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) - entrato nelle more in vigore - sanciva la immediata sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall'art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998); che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal citato d.m. 30 marzo 1998, il ricorrente nel giudizio principale subiva il differimento della pensione al mese di aprile successivo, con fissazione del collocamento a riposo alla data del 1° aprile 1998; che pertanto, essendo cessato dal servizio il 30 dicembre 1997 e cosi' rimasto senza retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (30 dicembre 1997), con conseguente condanna del Ministero dell'interno e della Direzione provinciale del Tesoro al pagamento in suo favore dei ratei pensionistici relativi alle suddette mensilita', non riscossi per effetto della citata normativa sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate rilevanti ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che si riproporrebbe la medesima problematica del vuoto di quattro mesi della pensione e della retribuzione gia' irrazionalmente sofferto dal personale della scuola, cui questa Corte ha ovviato dichiarando l'illegittimita' costituzionale - con sentenza n. 439 del 1994 - dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, indi - con sentenza n. 347 del 1997 - dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in punto di salvezza dell'efficacia dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); che anche in questo caso il differimento del trattamento pensionistico in danno di dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilita' o manifesta infondatezza della questione. Considerato che il giudice rimettente censura l'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione; che l'art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti; che in tal modo la norma primaria impugnata rendeva definitiva la sospensione gia' sancita dall'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione e specificamente abrogato, conservando validita' agli atti ed ai provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi, dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997; che deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri; che, invero, sotto il primo profilo, il rimettente motiva adeguatamente, ancorche' succintamente, il supposto vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., evidenziando a carico del dipendente cessato dal servizio la perdita del minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita, a causa della subita indisponibilita' temporanea sia della retribuzione sia della pensione; che, sotto il secondo profilo, la previsione del termine di differimento del trattamento pensionistico contenuta nell'impugnato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 e' strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, congiuntamente censurata, di (definitiva conferma della) sospensione transitoria di tutte le disposizioni attributive del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', si' da autorizzare senz'altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati; che, quanto al merito, questa Corte ha gia' piu' volte escluso l'illegittimita' costituzionale di interventi di "blocco" dell'accesso a trattamenti pensionistici di anzianita', come quello censurato in questa sede, tutti ragionevolmente inseriti nel processo di radicale riconsiderazione di tali trattamenti al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo (sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonche' n. 318 del 1997); che dev'essere, altresi', ribadita l'estraneita' alle pensioni cosiddette "anticipate" della garanzia contenuta nell'art. 38 Cost., perche' inerente allo stato di bisogno e, quindi, «riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attivita' lavorativa per ragioni di eta' e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'attivita' stessa per un tempo predeterminato» (ordinanza n. 278 del 2003, proprio riguardo alla sospensione temporanea disposta dalla norma primaria qui impugnata; ma, in tal senso, gia' la sentenza n. 416 del 1999); che, inoltre, l'impugnato art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 prevedeva che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell'accesso al pensionamento di anzianita' anticipato (come, appunto, il ricorrente nel giudizio a quo) potessero revocare le dimissioni gia' previamente accettate dall'amministrazione e, ove gia' collocati a riposo, persino essere riammessi in servizio a domanda; che cio' esclude, altresi', il denunciato contrasto con l'art. 36 Cost., perche', essendo disponibili strumenti per la prosecuzione o il ripristino del rapporto d'impiego rimessi alla libera iniziativa dell'interessato, l'effetto economico negativo a suo carico finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli, ossia da un atto volontario del lavoratore, revocabile con il ritiro della domanda di pensionamento, ancorche' accettata, ovvero con la richiesta di riammissione in servizio (in tal senso, sentenza n. 324 del 1999 e ordinanza n. 92 del 1997). che, infine, inconferente e' il richiamo del giudice rimettente alle pronunce di questa Corte specificamente incidenti sulla legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola per violazione dell'art. 3 Cost. (sentenze n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994); che, infatti, diversamente dalle fattispecie allora esaminate, caratterizzate dal fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal servizio all'inizio dell'anno scolastico successivo, stavolta non rileva alcun meccanismo specifico di operativita' delle dimissioni, tant'e' che il parametro dell'art. 3 Cost., in quella sede ritenuto violato in via assorbente, qui non risulta neppure evocato, mentre la norma impugnata inibisce temporaneamente l'accesso al pensionamento anticipato e, dunque, interviene esclusivamente - spostandola necessariamente in avanti - sulla decorrenza del trattamento di quiescenza; che, quindi, la questione deve ritenersi, per quanto detto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.