Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento,  da  parte
del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  risultato  del  referendum  (che  ha
approvato la proposta di distacco dei Comuni di Livinallongo del  Col
di Lana, Cortina d'Ampezzo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e
la sua aggregazione alla Regione Trentino  Alto-Adige/Südtirol),  del
disegno  di  legge  di  cui  all'art.  132,  secondo   comma,   della
Costituzione - in ossequio all'articolo 45, comma 4, della  legge  25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e  sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo)  -,   nonche'   della
presentazione, da parte dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio  Bressa
e del senatore Gianvittore Vaccari, di altrettante proposte di  legge
costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto  «Distacco  dei
comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e  Colle
Santa Lucia dalla Regione Veneto e  loro  aggregazione  alla  Regione
autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo  comma,
della Costituzione», promosso dal Comune di Colle  Santa  Lucia  (BL)
con ricorso depositato in cancelleria il 7 maggio 2010 ed iscritto al
n. 4 del registro conflitti tra poteri  dello  Stato  2010,  fase  di
ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in data 7  maggio  2010,  il
Comune di Colle Santa  Lucia  (BL),  rappresentato  dal  Sindaco  pro
tempore, ha sollevato conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello
Stato nei confronti del Consiglio  dei  ministri,  della  Camera  dei
deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe  le
Camere, nonche' dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio  Bressa  e  del
senatore Gianvittore Vaccari, per violazione dell'art.  132,  secondo
comma, della Costituzione, e dell'art. 45, quarto comma, della  legge
25  maggio  1970,  n.  352  (Norme  sui  referendum  previsti   dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); 
        che  il  ricorrente  lamenta  che,  nonostante   il   rituale
svolgimento  del  referendum  ex  art.  132,  secondo  comma,  Cost.,
concernente la proposta di distacco del Comune di Colle  Santa  Lucia
dalla Regione Veneto e  la  sua  aggregazione  (unitamente  ad  altri
Comuni) alla Regione  Trentino  Alto-Adige/Südtirol  -  consultazione
conclusasi in senso favorevole al suddetto distacco  -,  il  Ministro
dell'interno avrebbe lasciato inutilmente  decorrere  il  termine  di
sessanta giorni per la presentazione del relativo disegno di legge di
variazione territoriale regionale, cosi' come previsto dall'art.  45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970; 
        che,  inoltre,  sempre  successivamente  a  tale  termine,  i
deputati Karl  Zeller  e  Gianclaudio  Bressa,  nonche'  il  senatore
Gianvittore Vaccari, avrebbero presentato alle rispettive  Camere  di
appartenenza altrettante proposte di  legge  costituzionale  ciascuna
delle quali  avente  ad  oggetto  «Distacco  dei  comuni  di  Cortina
d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia  dalla
Regione Veneto e loro aggregazione  alla  Regione  autonoma  Trentino
Alto-Adige,  ai   sensi   dell'art.   132,   secondo   comma,   della
Costituzione»; 
        che,  dette  condotte   omissive   e   commissive   avrebbero
determinato,  sempre  secondo  il  ricorrente,  la  «menomazione  del
diritto di iniziativa per la variazione territoriale regionale» e  di
quello «di autodeterminazione» attribuiti al  Comune  dall'art.  132,
secondo comma, Cost.; 
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo  del  conflitto,  nel
ricorso si argomenta la legittimazione del  Comune  a  promuovere  il
presente giudizio sostenendo, in particolare, che l'agire dei  Comuni
interessati alla procedura di variazione territoriale regionale  «non
tanto in qualita' di enti  locali  autonomi,  quanto  come  enti  cui
l'art.  132,  secondo  comma,  Cost.»  attribuirebbe  una   specifica
«funzione pubblica concorrente e  quindi  condizionante  la  funzione
legislativa dello Stato», anche in  forza  della  stessa  «posizione»
riservata agli Enti locali dal «nuovo disegno costituzionale» dopo la
riforma del Titolo V della parte seconda  della  Costituzione,  quali
soggetti che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.); 
        che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le asserite
violazioni risulterebbero addebitabili, in primo luogo, alla  mancata
presentazione al  Parlamento,  nel  termine  previsto  dall'art.  45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970, del disegno di  legge  per
il distacco del Comune di Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e la
sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol; 
        che, infatti, ad avviso del ricorrente, anche se l'obbligo di
presentazione in questione risulta «radicato in una  norma  di  legge
ordinaria»,   tale   norma   farebbe   «corpo   con   la   disciplina
costituzionale» rilevante, cosicche' la sua violazione configurerebbe
«un'evidente menomazione della posizione del  Comune  richiedente  la
modifica della Regione  di  appartenenza  in  ossequio  all'art.  132
Cost.»; 
        che,  in  secondo  luogo,  il  ricorrente  si   duole   della
presentazione   al   Parlamento   di   alcune   proposte   di   legge
costituzionale per il distacco  e  la  conseguente  aggregazione  del
predetto Comune, avanzate da tre parlamentari  -  nelle  persone  dei
deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del  senatore  Gianvittore
Vaccari -, posto che tali iniziative avrebbero determinato un inutile
aggravamento della procedura prevista  dall'art.  45,  quarto  comma,
della legge n. 352 del 1970, in base al quale  il  disegno  di  legge
avente ad oggetto la variazione territoriale avrebbe, invece,  natura
ordinaria; 
        che, pertanto, il  ricorrente  conclude  chiedendo  a  questa
Corte di: 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del  Comune  di  Colle  Santa  Lucia  per  violazione,  nella   forma
dell'inadempimento, dell'obbligo previsto all'art. 45, quarto  comma,
della legge n. 352 del  1970,  posta  in  essere  dal  Consiglio  dei
ministri  attraverso  la  mancata  presentazione  al  Parlamento  del
disegno di legge per il distacco del predetto  Comune  dalla  Regione
Veneto   e   la    sua    aggregazione    alla    Regione    Trentino
Alto-Adige/Südtirol»; 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del  Comune  di  Colle  Santa  Lucia  per  violazione,  nella   forma
dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo  previsto
all'art. 45, quarto comma, della legge n.  352  del  1970,  posta  in
essere dal Consiglio dei  ministri  attraverso  la  presentazione  al
Parlamento  del  disegno   di   legge   governativo   di   variazione
territoriale regionale avente natura costituzionale, anziche'  avente
natura ordinaria in ossequio all'art. 45, quarto comma,  della  legge
n. 352 del 1970»; 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del  Comune  di  Colle  Santa  Lucia  per  violazione   nella   forma
dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo  previsto
all'art. 45 quarto comma, della  legge  n.  352  del  1970  posta  in
essere» dai deputati Karl Zeller e Gianclaudio  Bressa,  nonche'  dal
senatore  Gianvittore  Vaccari  e,  «ove  occorra,  dalle  Camere  di
appartenenza e dai Presidenti delle medesime, attraverso  l'esercizio
del diritto di iniziativa legislativa avente  natura  costituzionale,
anziche' avente natura ordinaria  in  ossequio  all'art.  45,  quarto
comma, della legge n. 352 del 1970»; 
          «adottare  una  pronuncia  sostitutiva  dell'ingiustificato
rifiuto da parte del Consiglio dei ministri a dar  vita  ai  suddetti
atti vincolati, affinche' sia in tal modo ordinata  la  presentazione
al  Parlamento  del  predetto  disegno  di  legge  entro  un  termine
prefissato, nonche' la sua presentazione con natura ordinaria». 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza o meno  della
«materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla   sua
competenza», valutando, in particolare,  se  sussistano  i  requisiti
oggettivi e soggettivi di un conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
dello Stato; 
        che questa Corte, in  relazione  ad  un  conflitto  in  tutto
analogo a quello odierno e dichiarato inammissibile  con  l'ordinanza
n. 264 del 2010, ha gia' affermato che, sotto il profilo  soggettivo,
deve escludersi che un ente locale possa  essere  riconosciuto  quale
«potere dello Stato»; ne' puo' ritenersi che tale figura, pur essendo
«esterna all'organizzazione dello  Stato»,  eserciti  un  potere  che
rientri nello «svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti  finali
siano imputati allo Stato-autorita'»; 
        che, inoltre, quanto al requisito  oggettivo  del  conflitto,
deve ribadirsi che il ricorrente lamenta  la  lesione  delle  proprie
prerogative unicamente  in  relazione  a  fasi  successive  a  quella
concernente la celebrazione  del  referendum  ex  art.  132,  secondo
comma, Cost., alla quale ultima soltanto si riferiscono il diritto di
iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Colle Santa Lucia, e
che costituisce il  momento  iniziale  del  procedimento  decisionale
complesso  previsto  per  la   variazione   territoriale   cui   esso
aspirerebbe; 
        che, infine, il ricorso, nella parte relativa  alla  adozione
di una "pronuncia  sostitutiva",  risulta  finalizzato  non  gia'  al
ripristino  del  corretto  confine  fra   le   diverse   attribuzioni
costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una  pronuncia
che tenga luogo degli atti tuttora mancanti  al  completamento  della
procedura di variazione  territoriale  di  cui  all'art.  132  Cost.,
estranea, in linea di principio ed in tale forma, alla  giurisdizione
attribuita a questa Corte.