IL GIUDICE DI PACE 
 
    Letti gli atti di causa, a  scioglimento  della  riserva  assunta
all'udienza del 21 marzo 2008 e, premesso - per quanto  rilevante  in
questa sede - che: 
    con ricorso depositato nella cancelleria  di  questo  ufficio  in
data 14 settembre 2006 il sig. Di  Monaco  Bruno  Giuseppe  proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione n. 8258 elevato dalla
Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 nei suoi confronti
per la violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della
strada; 
    dalla documentazione trasmessa dall'autorita' che aveva emesso il
provvedimento  impugnato  risulta  che  il  predetto  verbale   venne
notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale  in  data  3/10
agosto 2006; 
    all'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007 si costituiva
in giudizio l'opposto Comune depositando la relativa  comparsa  nella
quale, in via preliminare,  veniva  eccepita  l'inammissibilita'  del
ricorso dal momento che  il  ricorrente  aveva  provveduto  a  pagare
l'importo della sanzione pecuniaria  mediante  versamento  su  «conto
corrente postale in data 3 ottobre 2006», circostanza confermata  dal
ricorrente nella memoria difensiva depositata  nella  cancelleria  di
questo ufficio in data 17 settembre 2007; 
    nella citata memoria difensiva il ricorrente evidenziava di  aver
«provveduto al pagamento della  sanzione  amministrativa  in  data  3
ottobre 2006 successivamente al deposito del ricorso in opposizione a
sanzione amministrativa avvenuto i primi giorni  di  settembre  2006,
con il quale aveva chiesto in via  preliminare,  ....la  sospensione,
inaudita  altera  parte,   del   provvedimento»,   provvedimento   di
sospensione che, emesso in data 21 settembre 2006,  venne  notificato
al ricorrente in data 5 ottobre 2006 
 
                         Osserva in diritto 
 
    Il comma primo dell'art. 204-bis del codice  della  strada  (come
«inserito» dall'art. 4 del decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151,
convertito, con modificazioni, nella legge 1  agosto  2003,  n.  214)
prevede  che,  alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  al
Prefetto, il  trasgressore,  qualora  non  sia  stato  effettuato  il
pagamento in misura ridotta (nei casi in  cui  e'  consentito),  puo'
proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio  nel
termine di sessanta  giorni  dalla  data  della  contestazione  della
violazione o della sua notificazione. 
    Per consolidato principio della Corte di legittimita'  (pur  dopo
l'intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni
amministrative     il     pagamento     della      somma      portata
dall'ordinanza-ingiunzione,  potendo   ricollegarsi   alla   volonta'
dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in  base
a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l'esecutivita' dal
giudice dell'opposizione, non comporta di per  se'  acquiescenza  ne'
incide sull'interesse a proporre  od  a  coltivare  l'opposizione  ai
sensi della legge n. 689 del 1981. 
    Il  suesposto  principio,  d'altra  parte,  conservava   la   sua
validita'  anche  nell'ipotesi  in  cui  l'opposizione  fosse   stata
proposta direttamente avverso il verbale di accertamento dal  momento
che tale verbale, in mancanza di pagamento del relativo importo o  di
opposizione al Prefetto, costituisce, ex art. 203  ult.  comma,  cod.
strad., titolo esecutivo (ex multis, Cass. nn. 14845/2000,  3735/2004
e 18228/2006). 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 28 dicembre 2005
(ribadita con ordinanza n. 46 del 20  febbraio  2007),  decidendo  in
merito anche alla  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
disposizione contenuta nell'art. 204-bis, comma primo,  cod.  strad.,
ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della sollevata questione
di costituzionalita'. 
    Sullo specifico punto la Corte (richiamandosi alla sua precedente
ordinanza n. 350/1994) premette che il beneficio  previsto  dall'art.
202 del codice  della  strada  (pagamento  in  misura  ridotta  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria)  ha  funzione  deflattiva   dei
procedimenti,  sia  amministrativi  che  giurisdizionali  e  che  «la
situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame  per  lucrare
il beneficio e' diversa da quella di chi di avvale del rimedio» e  su
tale distinguo fonda l'esclusione della  fondatezza  della  sollevata
censura, in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    In ordine  alla  dedotta  violazione  dell'art.  24  della  Carta
costituzionale, poi, osserva la Corte «come la scelta tra  pagare  in
misura ridotta.... ed impugnare invece  il  verbale,  costituisca  il
risultato di una libera determinazione dell'interessato, il quale non
subisce condizionamenti di sorta» dal momento che al giudice di pace,
«nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano  le  condizioni»,  e'
concessa «la possibilita' di  determinare  l'entita'  della  sanzione
pecuniaria nel minimo previsto»  (misura  che  corrisponde  a  quella
ridotta di cui all'art. 202 cod. strad.) e conclude ritenendo che «il
carattere  meramente  accidentale  -  e  non  necessitato   -   della
irrogazione della sanzione pecuniaria in misura superiore  al  minimo
edittale non rappresenti  un'apprezzabile  remora  ad  adire  le  vie
giudiziali, sicche' puo' escludersi che la  norma  censurata  sia  in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione». 
    La precedente esposizione  e'  stata  volutamente  effettuata  in
forma  alquanto  diffusa  soprattutto  perche',  alla  stregua  della
diversa  situazione  di  fatto  oggetto  del  presente  processo   di
opposizione, fosse evidente l'opportunita' di un'ulteriore  pronunzia
(anche adeguatrice) dell'adita Corte. 
    L'accennata diversita' della  situazione  di  fatto  (rispetto  a
quella sulla  quale  e'  intervenuta  la  decisione  della  Corte  in
precedenza riferita) puo'  essere  schematicamente  ricostruita  come
segue: 
    il verbale della violazione emesso dalla  Polizia  municipale  di
Osimo  in  data  2006-2006  non   venne   immediatamente   contestato
all'odierno ricorrente bensi' notificatogli,  a  mezzo  del  servizio
postale, in data 3/10 agosto 2006; 
    il termine per il pagamento, in  misura  ridotta,  ex  art.  202,
comma primo, cod. strad., scadeva il 9 ottobre 2006; 
    il ricorrente effettuo' il pagamento della sanzione pecuniaria in
data 3 ottobre 2006; 
    il termine per proporre opposizione  a  questo  giudice  di  pace
avverso il verbale di accertamento della violazione, ex art.  204-bis
cod.  strad.,   scadeva   il   23   novembre   2006   (tenuto   conto
dell'applicabilita'  della  sospensione  dei  termini   nel   periodo
feriale, ex art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742); 
    il ricorso a questo giudice di pace dal sig. Monaco venne spedito
a mezzo del servizio postale e pervenne nella cancelleria  di  questo
ufficio in data 14 settembre 2006; 
    il provvedimento di questo giudice di pace, contenente  anche  la
sospensione del provvedimento impugnato, venne notificato all'odierno
ricorrente in data 5 ottobre 2006. 
    La precedente esposizione evidenzia le preannunciate  differenze:
il pagamento della sanzione venne effettuato in data successiva  alla
proposizione dell'opposizione; il  termine  per  il  pagamento  della
sanzione  pecuniaria  in  misura  ridotta  scadeva  prima  di  quello
legislativamente previsto per proporre opposizione. 
    Le rilevate  differenze,  a  parere  di  questo  giudicante,  non
consentono di riferire al caso di specie le motivazioni  sulle  quali
la Corte, con  la  citata  sentenza,  ha  fondato  il  rigetto  della
sollevata questione:  la  libera  determinazione  dell'interessato  e
l'assenza di qualsiasi condizionamento in ordine alla scelta concessa
all'odierno opponente. In effetti, nel  caso  di  specie,  l'avvenuto
pagamento della sanzione pecuniaria non e' stato «il risultato di una
libera    determinazione    dell'interessato»    bensi'    un    atto
necessariamente  condizionato  dall'aggravamento  dell'entita'  della
predetta sanzione  conseguente  alla  scadenza  del  termine  per  il
pagamento  in  misura  ridotta,  pur  in  pendenza  del  termina  per
esercitare il  diritto  di  azione  concessogli  dalla  pendenza  del
termine di cui al citato art. 204-bis cod. strad. 
    La concreta situazione in precedenza rappresentata, a  parere  di
questo   giudicante,    evidenzia    una    normativa    di    dubbia
costituzionalita'  in  quanto  contrastante  con  l'art.   24   della
Costituzione secondo cui «tutti possono  agire  in  giudizio  per  la
tutela dei propri  diritti  ed  interessi  legittimi».  Nel  caso  di
specie, invece, non solo l'imposizione dell'onere  economico  di  cui
all'art. 202 cod. strad.  comporterebbe  l'effetto  preclusivo  dello
svolgimento    del    giudizio    (cosi'    incidendo    direttamente
sull'ammissibilita'  dell'esperita  azione:  sent.  Corte  cost.   n.
114/2004) ma non potrebbe qualificarsi «meramente  accidentale»  (dal
momento che il comportamento  del  ricorrente  e'  stato  necessitato
dalla scadenza temporale in precedenza individuata e la  sua  mancata
osservanza avrebbe legislativamente  comportato  l'irrogazione  della
sanzione pecuniaria in misura  di  gran  lunga  superiore  al  minimo
edittale) e, se mantenuta, creerebbe una  disparita'  di  trattamento
tra soggetti che possono operare quella  libera  scelta  (secondo  le
decisione di codesta Corte in precedenza evidenziate) e soggetti che,
per le precedenti situazioni temporali, non  possono  operare  alcuna
scelta  ma  sono  necessariamente  condizionati  a  tenere  un   solo
comportamento.