IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2008 e, premesso - per quanto rilevante in questa sede - che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 14 settembre 2006 il sig. Di Monaco Bruno Giuseppe proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 8258 elevato dalla Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 nei suoi confronti per la violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada; dalla documentazione trasmessa dall'autorita' che aveva emesso il provvedimento impugnato risulta che il predetto verbale venne notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3/10 agosto 2006; all'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007 si costituiva in giudizio l'opposto Comune depositando la relativa comparsa nella quale, in via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilita' del ricorso dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l'importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su «conto corrente postale in data 3 ottobre 2006», circostanza confermata dal ricorrente nella memoria difensiva depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 17 settembre 2007; nella citata memoria difensiva il ricorrente evidenziava di aver «provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 3 ottobre 2006 successivamente al deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avvenuto i primi giorni di settembre 2006, con il quale aveva chiesto in via preliminare, ....la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento», provvedimento di sospensione che, emesso in data 21 settembre 2006, venne notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006 Osserva in diritto Il comma primo dell'art. 204-bis del codice della strada (come «inserito» dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (nei casi in cui e' consentito), puo' proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione o della sua notificazione. Per consolidato principio della Corte di legittimita' (pur dopo l'intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni amministrative il pagamento della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volonta' dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l'esecutivita' dal giudice dell'opposizione, non comporta di per se' acquiescenza ne' incide sull'interesse a proporre od a coltivare l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981. Il suesposto principio, d'altra parte, conservava la sua validita' anche nell'ipotesi in cui l'opposizione fosse stata proposta direttamente avverso il verbale di accertamento dal momento che tale verbale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce, ex art. 203 ult. comma, cod. strad., titolo esecutivo (ex multis, Cass. nn. 14845/2000, 3735/2004 e 18228/2006). La Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 28 dicembre 2005 (ribadita con ordinanza n. 46 del 20 febbraio 2007), decidendo in merito anche alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 204-bis, comma primo, cod. strad., ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della sollevata questione di costituzionalita'. Sullo specifico punto la Corte (richiamandosi alla sua precedente ordinanza n. 350/1994) premette che il beneficio previsto dall'art. 202 del codice della strada (pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria) ha funzione deflattiva dei procedimenti, sia amministrativi che giurisdizionali e che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio e' diversa da quella di chi di avvale del rimedio» e su tale distinguo fonda l'esclusione della fondatezza della sollevata censura, in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 24 della Carta costituzionale, poi, osserva la Corte «come la scelta tra pagare in misura ridotta.... ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta» dal momento che al giudice di pace, «nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano le condizioni», e' concessa «la possibilita' di determinare l'entita' della sanzione pecuniaria nel minimo previsto» (misura che corrisponde a quella ridotta di cui all'art. 202 cod. strad.) e conclude ritenendo che «il carattere meramente accidentale - e non necessitato - della irrogazione della sanzione pecuniaria in misura superiore al minimo edittale non rappresenti un'apprezzabile remora ad adire le vie giudiziali, sicche' puo' escludersi che la norma censurata sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione». La precedente esposizione e' stata volutamente effettuata in forma alquanto diffusa soprattutto perche', alla stregua della diversa situazione di fatto oggetto del presente processo di opposizione, fosse evidente l'opportunita' di un'ulteriore pronunzia (anche adeguatrice) dell'adita Corte. L'accennata diversita' della situazione di fatto (rispetto a quella sulla quale e' intervenuta la decisione della Corte in precedenza riferita) puo' essere schematicamente ricostruita come segue: il verbale della violazione emesso dalla Polizia municipale di Osimo in data 2006-2006 non venne immediatamente contestato all'odierno ricorrente bensi' notificatogli, a mezzo del servizio postale, in data 3/10 agosto 2006; il termine per il pagamento, in misura ridotta, ex art. 202, comma primo, cod. strad., scadeva il 9 ottobre 2006; il ricorrente effettuo' il pagamento della sanzione pecuniaria in data 3 ottobre 2006; il termine per proporre opposizione a questo giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione, ex art. 204-bis cod. strad., scadeva il 23 novembre 2006 (tenuto conto dell'applicabilita' della sospensione dei termini nel periodo feriale, ex art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742); il ricorso a questo giudice di pace dal sig. Monaco venne spedito a mezzo del servizio postale e pervenne nella cancelleria di questo ufficio in data 14 settembre 2006; il provvedimento di questo giudice di pace, contenente anche la sospensione del provvedimento impugnato, venne notificato all'odierno ricorrente in data 5 ottobre 2006. La precedente esposizione evidenzia le preannunciate differenze: il pagamento della sanzione venne effettuato in data successiva alla proposizione dell'opposizione; il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta scadeva prima di quello legislativamente previsto per proporre opposizione. Le rilevate differenze, a parere di questo giudicante, non consentono di riferire al caso di specie le motivazioni sulle quali la Corte, con la citata sentenza, ha fondato il rigetto della sollevata questione: la libera determinazione dell'interessato e l'assenza di qualsiasi condizionamento in ordine alla scelta concessa all'odierno opponente. In effetti, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria non e' stato «il risultato di una libera determinazione dell'interessato» bensi' un atto necessariamente condizionato dall'aggravamento dell'entita' della predetta sanzione conseguente alla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta, pur in pendenza del termina per esercitare il diritto di azione concessogli dalla pendenza del termine di cui al citato art. 204-bis cod. strad. La concreta situazione in precedenza rappresentata, a parere di questo giudicante, evidenzia una normativa di dubbia costituzionalita' in quanto contrastante con l'art. 24 della Costituzione secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Nel caso di specie, invece, non solo l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 202 cod. strad. comporterebbe l'effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio (cosi' incidendo direttamente sull'ammissibilita' dell'esperita azione: sent. Corte cost. n. 114/2004) ma non potrebbe qualificarsi «meramente accidentale» (dal momento che il comportamento del ricorrente e' stato necessitato dalla scadenza temporale in precedenza individuata e la sua mancata osservanza avrebbe legislativamente comportato l'irrogazione della sanzione pecuniaria in misura di gran lunga superiore al minimo edittale) e, se mantenuta, creerebbe una disparita' di trattamento tra soggetti che possono operare quella libera scelta (secondo le decisione di codesta Corte in precedenza evidenziate) e soggetti che, per le precedenti situazioni temporali, non possono operare alcuna scelta ma sono necessariamente condizionati a tenere un solo comportamento.