IL GIUDICE DI PACE 
 
    Visti gli atti del procedimento iscritto  al  n.  471  del  ruolo
generale dell'anno 2004 di questo ufficio e premesso che: 
    con ricorso depositato nella cancelleria  di  questo  ufficio  in
data 29 luglio 2004 il sig. Cammerucci Cristian,  rappresentato  come
in  atti,  proponeva  ricorso  avverso   l'ordinanza   emessa   dalla
Prefettura di Ancona in data 28 luglio 2004 con la quale - a  seguito
della contravvenzione di cui all'art. 186, comma secondo, del  codice
della strada - gli  veniva  inflitta  la  sanzione  accessoria  della
sospensione della patente di guida per un periodo di gg. 45  nonche',
in  via  cautelare,  la  sospensione  della  patente  di  guida  fino
all'esito dell'esame di revisione, essendo stato  rilevato  nei  suoi
confronti un tasso alcoolico superiore a 1,50 g/l; 
    nei motivi  di  ricorso,  fra  l'altro,  il  ricorrente  deduceva
l'illegittimita' del provvedimento di  sospensione  ritenendo  (anche
con  il  conforto  della  dottrina  che  citava:   Bellagamba-Cariti,
Commento al codice della strada, pag. 408) che la norma prevedeva che
la sanzione amministrativa accessoria «consegue all'accertamento  del
reato» e, pertanto, che  la  stessa  doveva  «essere  applicata  dopo
l'irrogazione della sanzione principale che e' l'arresto fino  ad  un
mese e l'ammenda da € 258,00 ad € 1.032,00»; 
    l'opposta  Prefettura,  costituitasi  in  giudizio  in  data   27
novembre 2004, nella propria comparsa, richiamandosi al disposto  del
terzo comma dell'art. 223  cod.str.,  ribadiva  la  legittimita'  del
proprio provvedimento, anche  con  riguardo  all'obbligo  imposto  al
ricorrente di sottoporsi ad accertamenti medico/clinici, subordinando
la restituzione della  patente  di  guida  all'esito  positivo  degli
stessi; 
    all'udienza  del  23  febbraio  2007  la  difesa  del  ricorrente
produceva fotocopia del decreto penale, emesso  dal  giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona in data  24  marzo
2005, con il quale l'odierno ricorrente veniva condannato  alla  pena
di € 700,00 di ammenda  e  alla  sanzione  amministrativa  accessoria
della sospensione della patente di guida per la durata di  gg.  15  e
chiedeva che venisse dichiarata cessata  la  materia  del  contendere
(essendo divenuto esecutivo il decreto penale) o, in via subordinata,
che la sanzione accessoria venisse applicata nella misura di gg.  15,
peraltro «gia' scontati» 
 
                         Osserva in diritto 
 
    Con  riguardo  all'opposizione  proposta  avverso   la   sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida irrogata  con  il
decreto prefettizio  in  precedenza  specificato,  pur  se  in  forma
schematica, va osservato che: 
    il  comma  secondo  dell'art.  186  del  codice   della   strada,
all'accertamento del reato, fa conseguire l'applicazione  della  pena
dell'ammenda e della  sanzione  accessoria  della  sospensione  della
patente di guida; 
    il comma nono  della  citata  disposizione  contiene  l'ulteriore
previsione, «ferma restando l'applicazione della sanzione di  cui  al
comma 2», della sospensione da parte del Prefetto  della  patente  di
guida «in via cautelare» e fino  all'esito  favorevole  della  visita
medica da parte della competente Commissione, nell'ipotesi in cui  il
valore alcoolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro; 
    nel caso  oggetto  del  presente  giudizio  di  opposizione,  con
l'opposto provvedimento prefettizio erano state irrogate entrambe  le
sanzioni, stante l'accertato valore alcoolemico; 
    l'autonoma   proponibilita'   davanti   al   giudice   di    pace
dell'opposizione avverso il provvedimento prefettizio di  sospensione
della patente di guida ha il suo fondamento negli articoli  22  della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e 215 e 218 del  codice  della  strada
nonche'  nel  diritto  soggettivo  riconosciuto   all'interessato   -
possibilita' che,  fra  l'altro,  e'  stata  da  sempre  sostenuta  e
condivisa, oltre che dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.  nn  3452/1999,  10127/1999,  5689/2000,  11972/2004   e   sez.
2519/2006), anche  da  quella  di  codesta  Corte  (Corte  cost.  nn.
427/2000 e 239/2003); 
    con riguardo al contestato reato di cui all'art. 186 codice della
strada, questo giudice di pace non ritiene di condividere l'indirizzo
giurisprudenziale (che  sembra  essersi  ormai  consolidato)  che  ha
assimilato  la  sanzione  accessoria  di   cui   al   secondo   comma
dell'articolo  186  del  codice  della  strada  a   quella   di   cui
all'articolo 222 e  seguenti  stesso  codice,  assimilazione  che  ha
avuto, come conseguenze rilevanti, sia la  qualificazione  di  natura
cautelare anche a quella di cui al secondo comma del citato  articolo
186 sia l'annullamento dei relativi provvedimenti  prefettizi  emessi
entro limiti temporali ritenuti eccessivi in relazione alla  ritenuta
natura  cautelare  degli  stessi  (ex  plurimis,   Cass.   5689/2000,
6639/2002, 21048/2004, 8466/2006 e 18617/2006 e sez. un. 13226/2007).
Sullo specifico  argomento,  invero,  ritiene  questo  giudicante  di
evidenziare, sinteticamente, che: gli articoli  222  e  seguenti  del
codice della strada sono contenuti nel capo II, sezione  seconda  dal
titolo  piuttosto  generico  (Sanzioni  amministrative  accessorie  a
sanzioni penali) che, in effetti e  come  e'  chiaramente  desumibile
dall'espressa previsione degli articoli 222 e seguenti, si  riferisce
unicamente alle violazioni «delle norme di  cui  al  presente  codice
derivino danni alle persone» e al fatto dal quale «derivi una lesione
personale colposa»; 
    l'articolo 186 cod. str., invece, non ritiene questo  giudice  di
pace che possa  farsi  rientrare  nella  precedente  fattispecie  sia
perche' non prevista sia, soprattutto,  perche'  contiene  specifiche
previsioni sia di sanzione  accessoria  sia  di  sanzione  di  natura
cautelare; 
    conseguentemente, pertanto, se, da un lato  e  per  la  specifica
funzione attribuita alla sanzione dalla giurisprudenza in  precedenza
riferita, puo' apparire giustificabile la  qualificazione  di  natura
cautelare attribuita alla sospensione  della  patente  di  guida  per
violazioni  delle  norme  da  cui   derivano   danni   alle   persone
(soprattutto con riferimento al reato di lesioni personali  colpose),
dall'altro, la presenza nell'articolo 186 di una  specifica  sanzione
dalla stessa legge definita «cautelare» produce gli stessi effetti di
quelli ottenuti dall'effettuata assimilazione ed impedisce  al  tempo
stesso che all'altra sanzione (anch'essa dalla stessa legge  definita
accessoria) possa essere attribuita una diversa qualificazione; 
    nessuna rilevanza sulle precedenti considerazioni,  infine,  puo'
attribuirsi  al  richiamo,  pur  contenuto  nell'articolo  186,  alle
disposizioni della sezione seconda, capo II, titolo VI stesso codice,
trattandosi  di  rinvio  concernente  le  modalita'  attuative  delle
specifiche sanzioni ivi previste. 
    Le precedenti motivazioni evidenziano una duplice  antinomia:  da
un lato, invero, non sono legislativamente definiti ne' l'ambito  ne'
i  limiti  dell'intervento  giurisdizionale  del  giudice   di   pace
nell'attribuita   giurisdizione   e    competenza    dell'opposizione
all'ordinanza prefettizia (attribuzione che, secondo la dottrina e la
giurisprudenza, ha ad oggetto la conoscenza «della  legittimita'  non
solo formale ma  anche  sostanziale  del  provvedimento  prefettizio,
senza, peraltro, che cio' pregiudichi in  nessun  modo  la  decisione
finale del giudice penale eventualmente chiamato a  pronunciarsi  sul
reato,  poiche'  trattasi  di  giudizio  limitato  alla   sola   fase
cautelare»: de Feo, Sospensione della patente di guida e interferenze
tra  autorita'  competenti  e  Cass.  7459  e  17972/2004e  16204   e
18617/2006) e, dall'altro,  non  sono  legislativamente  definite  le
interferenze tra il provvedimento con il quale  il  giudice  di  pace
definisce  l'opposizione   avverso   il   provvedimento   prefettizio
contenente le sanzioni accessorie e quello del tribunale che, con  il
decreto penale, ha inflitto, oltre che la multa,  anche  la  sanzione
accessoria della sospensione della  patente  di  guida,  interferenze
alle quali,  nel  caso  concreto,  possono  conseguire  due  sanzioni
accessorie (oltre quella avente natura cautelare, come in  precedenza
evidenziato) invece dell'unica sanzione  accessoria  legislativamente
prevista dal secondo comma del citato articolo 186. 
    La situazione in precedenza rappresentata,  a  parere  di  questo
giudicante, evidenzia una normativa di  dubbia  costituzionalita'  in
quanto contrastante: 
    con il parametro della ragionevolezza, desumibile  dal  principio
dell'uguaglianza ex art. 3 della Costituzione in quanto  prevede  una
disparita'  di  trattamento  rispetto  a  situazioni  sostanzialmente
identiche: la medesima  condotta  (con  riguardo  all'unica  sanzione
accessoria legislativamente prevista dal secondo comma dell'art.  186
del codice della strada), invero,  non  solo  ha  dato  luogo  a  due
distinti processi ma gli stessi possono definirsi  con  provvedimenti
anche tra loro contrastanti (irrogazione  della  sanzione  accessoria
della sospensione della patente di guida da parte del giudice in sede
di condanna e possibile accoglimento dell'opposizione  alla  sanzione
accessoria della sospensione della patente  di  guida  contenuta  nel
provvedimento prefettizio da parte di questo giudice di pace); 
    con il parametro della ragionevolezza, desumibile  dal  principio
della precostituzione, per legge, del giudice naturale, ex  art.  25,
comma primo, della Costituzione in  quanto  il  quadro  normativo  in
precedenza evidenziato individua precostituisce due giudici, entrambi
autonomamente  abilitati   a   decidere   sulla   medesima   sanzione
accessoria; 
    con il principio del  giusto  processo,  ex  articolo  111  della
Costituzione, che deve aver riguardo non solo (come  ha  sottolineato
la  recente  dottrina)  all'approntamento  di  rimedi   organizzativi
finalizzati ad assicurare una ragionevole  durata  del  processo  ma,
anche e soprattutto, ad offrire una giustizia sostanziale nella quale
i precetti e le relative sanzioni siano ispirati ad  un  effettivo  e
concreto parametro di giustizia nel senso che alla violazione  di  un
precetto deve corrispondere una sanzione accessoria (e non due,  come
nel caso di specie). 
    Non hanno, infine,  alcuna  rilevanza,  ai  fini  delle  presente
ordinanza, le modifiche recentemente introdotte all'articolo 186  del
codice  della  strada  dal  momento   che   le   stesse   non   hanno
proceduralmente  inciso  sulla  precedente   normativa,   limitandosi
all'introduzione di una serie di tre fattispecie diverse in relazione
all'accertato tasso alcoolemico. 
    Alla  stregua  delle  precedenti  argomentazioni  ritiene  questo
giudice di pace che sussistano dubbi di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 186, comma secondo,  del  codice  dalla  strada,  nella
parte in cui consente che, alla  violazione  di  un  unico  precetto,
conseguono due distinte sanzioni  accessorie,  sempre  relative  alla
sospensione  della  patente  di  guida,  applicate  da  due   diverse
autorita' giudiziarie.