IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 471 del ruolo generale dell'anno 2004 di questo ufficio e premesso che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 29 luglio 2004 il sig. Cammerucci Cristian, rappresentato come in atti, proponeva ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Ancona in data 28 luglio 2004 con la quale - a seguito della contravvenzione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice della strada - gli veniva inflitta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di gg. 45 nonche', in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, essendo stato rilevato nei suoi confronti un tasso alcoolico superiore a 1,50 g/l; nei motivi di ricorso, fra l'altro, il ricorrente deduceva l'illegittimita' del provvedimento di sospensione ritenendo (anche con il conforto della dottrina che citava: Bellagamba-Cariti, Commento al codice della strada, pag. 408) che la norma prevedeva che la sanzione amministrativa accessoria «consegue all'accertamento del reato» e, pertanto, che la stessa doveva «essere applicata dopo l'irrogazione della sanzione principale che e' l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da € 258,00 ad € 1.032,00»; l'opposta Prefettura, costituitasi in giudizio in data 27 novembre 2004, nella propria comparsa, richiamandosi al disposto del terzo comma dell'art. 223 cod.str., ribadiva la legittimita' del proprio provvedimento, anche con riguardo all'obbligo imposto al ricorrente di sottoporsi ad accertamenti medico/clinici, subordinando la restituzione della patente di guida all'esito positivo degli stessi; all'udienza del 23 febbraio 2007 la difesa del ricorrente produceva fotocopia del decreto penale, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona in data 24 marzo 2005, con il quale l'odierno ricorrente veniva condannato alla pena di € 700,00 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di gg. 15 e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (essendo divenuto esecutivo il decreto penale) o, in via subordinata, che la sanzione accessoria venisse applicata nella misura di gg. 15, peraltro «gia' scontati» Osserva in diritto Con riguardo all'opposizione proposta avverso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida irrogata con il decreto prefettizio in precedenza specificato, pur se in forma schematica, va osservato che: il comma secondo dell'art. 186 del codice della strada, all'accertamento del reato, fa conseguire l'applicazione della pena dell'ammenda e della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il comma nono della citata disposizione contiene l'ulteriore previsione, «ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2», della sospensione da parte del Prefetto della patente di guida «in via cautelare» e fino all'esito favorevole della visita medica da parte della competente Commissione, nell'ipotesi in cui il valore alcoolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro; nel caso oggetto del presente giudizio di opposizione, con l'opposto provvedimento prefettizio erano state irrogate entrambe le sanzioni, stante l'accertato valore alcoolemico; l'autonoma proponibilita' davanti al giudice di pace dell'opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ha il suo fondamento negli articoli 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 215 e 218 del codice della strada nonche' nel diritto soggettivo riconosciuto all'interessato - possibilita' che, fra l'altro, e' stata da sempre sostenuta e condivisa, oltre che dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass. nn 3452/1999, 10127/1999, 5689/2000, 11972/2004 e sez. 2519/2006), anche da quella di codesta Corte (Corte cost. nn. 427/2000 e 239/2003); con riguardo al contestato reato di cui all'art. 186 codice della strada, questo giudice di pace non ritiene di condividere l'indirizzo giurisprudenziale (che sembra essersi ormai consolidato) che ha assimilato la sanzione accessoria di cui al secondo comma dell'articolo 186 del codice della strada a quella di cui all'articolo 222 e seguenti stesso codice, assimilazione che ha avuto, come conseguenze rilevanti, sia la qualificazione di natura cautelare anche a quella di cui al secondo comma del citato articolo 186 sia l'annullamento dei relativi provvedimenti prefettizi emessi entro limiti temporali ritenuti eccessivi in relazione alla ritenuta natura cautelare degli stessi (ex plurimis, Cass. 5689/2000, 6639/2002, 21048/2004, 8466/2006 e 18617/2006 e sez. un. 13226/2007). Sullo specifico argomento, invero, ritiene questo giudicante di evidenziare, sinteticamente, che: gli articoli 222 e seguenti del codice della strada sono contenuti nel capo II, sezione seconda dal titolo piuttosto generico (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali) che, in effetti e come e' chiaramente desumibile dall'espressa previsione degli articoli 222 e seguenti, si riferisce unicamente alle violazioni «delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone» e al fatto dal quale «derivi una lesione personale colposa»; l'articolo 186 cod. str., invece, non ritiene questo giudice di pace che possa farsi rientrare nella precedente fattispecie sia perche' non prevista sia, soprattutto, perche' contiene specifiche previsioni sia di sanzione accessoria sia di sanzione di natura cautelare; conseguentemente, pertanto, se, da un lato e per la specifica funzione attribuita alla sanzione dalla giurisprudenza in precedenza riferita, puo' apparire giustificabile la qualificazione di natura cautelare attribuita alla sospensione della patente di guida per violazioni delle norme da cui derivano danni alle persone (soprattutto con riferimento al reato di lesioni personali colpose), dall'altro, la presenza nell'articolo 186 di una specifica sanzione dalla stessa legge definita «cautelare» produce gli stessi effetti di quelli ottenuti dall'effettuata assimilazione ed impedisce al tempo stesso che all'altra sanzione (anch'essa dalla stessa legge definita accessoria) possa essere attribuita una diversa qualificazione; nessuna rilevanza sulle precedenti considerazioni, infine, puo' attribuirsi al richiamo, pur contenuto nell'articolo 186, alle disposizioni della sezione seconda, capo II, titolo VI stesso codice, trattandosi di rinvio concernente le modalita' attuative delle specifiche sanzioni ivi previste. Le precedenti motivazioni evidenziano una duplice antinomia: da un lato, invero, non sono legislativamente definiti ne' l'ambito ne' i limiti dell'intervento giurisdizionale del giudice di pace nell'attribuita giurisdizione e competenza dell'opposizione all'ordinanza prefettizia (attribuzione che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, ha ad oggetto la conoscenza «della legittimita' non solo formale ma anche sostanziale del provvedimento prefettizio, senza, peraltro, che cio' pregiudichi in nessun modo la decisione finale del giudice penale eventualmente chiamato a pronunciarsi sul reato, poiche' trattasi di giudizio limitato alla sola fase cautelare»: de Feo, Sospensione della patente di guida e interferenze tra autorita' competenti e Cass. 7459 e 17972/2004e 16204 e 18617/2006) e, dall'altro, non sono legislativamente definite le interferenze tra il provvedimento con il quale il giudice di pace definisce l'opposizione avverso il provvedimento prefettizio contenente le sanzioni accessorie e quello del tribunale che, con il decreto penale, ha inflitto, oltre che la multa, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, interferenze alle quali, nel caso concreto, possono conseguire due sanzioni accessorie (oltre quella avente natura cautelare, come in precedenza evidenziato) invece dell'unica sanzione accessoria legislativamente prevista dal secondo comma del citato articolo 186. La situazione in precedenza rappresentata, a parere di questo giudicante, evidenzia una normativa di dubbia costituzionalita' in quanto contrastante: con il parametro della ragionevolezza, desumibile dal principio dell'uguaglianza ex art. 3 della Costituzione in quanto prevede una disparita' di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche: la medesima condotta (con riguardo all'unica sanzione accessoria legislativamente prevista dal secondo comma dell'art. 186 del codice della strada), invero, non solo ha dato luogo a due distinti processi ma gli stessi possono definirsi con provvedimenti anche tra loro contrastanti (irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da parte del giudice in sede di condanna e possibile accoglimento dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida contenuta nel provvedimento prefettizio da parte di questo giudice di pace); con il parametro della ragionevolezza, desumibile dal principio della precostituzione, per legge, del giudice naturale, ex art. 25, comma primo, della Costituzione in quanto il quadro normativo in precedenza evidenziato individua precostituisce due giudici, entrambi autonomamente abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria; con il principio del giusto processo, ex articolo 111 della Costituzione, che deve aver riguardo non solo (come ha sottolineato la recente dottrina) all'approntamento di rimedi organizzativi finalizzati ad assicurare una ragionevole durata del processo ma, anche e soprattutto, ad offrire una giustizia sostanziale nella quale i precetti e le relative sanzioni siano ispirati ad un effettivo e concreto parametro di giustizia nel senso che alla violazione di un precetto deve corrispondere una sanzione accessoria (e non due, come nel caso di specie). Non hanno, infine, alcuna rilevanza, ai fini delle presente ordinanza, le modifiche recentemente introdotte all'articolo 186 del codice della strada dal momento che le stesse non hanno proceduralmente inciso sulla precedente normativa, limitandosi all'introduzione di una serie di tre fattispecie diverse in relazione all'accertato tasso alcoolemico. Alla stregua delle precedenti argomentazioni ritiene questo giudice di pace che sussistano dubbi di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma secondo, del codice dalla strada, nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto, conseguono due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorita' giudiziarie.