Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22  e  22-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
promosso dal Tribunale ordinario di  Arezzo,  sezione  distaccata  di
Montevarchi,  nel  procedimento  vertente  tra  Coronella  Antonio  e
Equitalia Cerit s.p.a. con ordinanza del 30 settembre 2009,  iscritta
al n. 302 del registro ordinanze 2010  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ยช serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2011  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata
di Montevarchi - nel  corso  di  un  procedimento  civile  avente  ad
oggetto la opposizione al  provvedimento  di  trascrizione  di  fermo
amministrativo  di  beni  mobili  registrati,  fondata  sul   mancato
ricevimento del preavviso di fermo amministrativo  e  della  notifica
delle relative cartelle esattoriali, emesse per violazioni del codice
della strada - ha sollevato, con ordinanza  del  30  settembre  2009,
questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  22  e  22-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della  commessa
violazione la competenza territoriale sulle controversie  di  cui  si
tratta; 
    che il  rimettente  fa  presente  che  l'agente  di  riscossione,
Equitalia Cerit s.p.a., ha, in primo luogo, eccepito  il  difetto  di
giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario,  con
riguardo ai provvedimenti di  fermo  amministrativo  di  beni  mobili
registrati emessi in relazione a carichi esattoriali  scaduti  aventi
natura tributaria; 
    che, inoltre, lo stesso agente sostiene, per  le  altre  cartelle
esattoriali, riferite a sanzioni derivanti da violazioni  del  codice
della strada, la competenza del giudice di  pace  del  luogo  in  cui
queste sono state commesse, mentre l'opponente ritiene applicabile il
terzo comma, lettera c), dell'art. 22-bis della citata legge  n.  689
del 1981, trattandosi di sanzione diversa da quella  tributaria,  con
la conseguenza che la competenza si radicherebbe in capo alla Sezione
distaccata di Montevarchi, luogo di residenza dello stesso opponente; 
    che cio' posto, il rimettente, nel dare atto della necessita'  di
una  sua  pronuncia  sulla  competenza,  dubita  della   legittimita'
costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge n.  689  del  1981
nella parte in cui individuano il foro competente  nella  materia  de
qua nel giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione; 
    che, a suo avviso, una tale previsione si porrebbe  in  contrasto
con gli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., per  violazione
del principio di uguaglianza, costringendo il cittadino  che  intenda
tutelarsi nei confronti di un organo amministrativo, in  ossequio  al
principio costituzionale di cui all'art. 113 Cost., a  rivolgersi  al
foro della commessa infrazione, nonche' per violazione in particolare
dell'art. 111, secondo comma, Cost., per non  trovarsi  il  cittadino
medesimo in posizione di parita' rispetto alla p.a.; 
    che, ove  si  escludesse  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni censurate per  le  indicate  ragioni,  si  profilerebbe,
secondo il rimettente, la  violazione  dell'art.  97  Cost.,  per  il
trattamento di privilegio della pubblica amministrazione nella tutela
giurisdizionale avverso il cittadino; 
    che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  con  il  patrocinio   dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la  manifesta  infondatezza
ed inammissibilita' della questione, facendo presente che la Corte si
e'  gia'  pronunciata  in  tal  senso  su  identiche   questioni   di
legittimita' costituzionale concernenti l'art. 22 della legge n.  689
del 1981, rilevando, in particolare, che la  scelta  di  radicare  la
competenza  territoriale  in  materia  di  opposizione   a   sanzioni
amministrative  nel  luogo  della  commessa  violazione  si   risolve
nell'applicazione  del  tradizionale  criterio  del  locus   commissi
delicti, espressione di  corretto  esercizio  della  discrezionalita'
spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, con
il solo limite della ragionevolezza, nella specie rispettato; 
    che secondo l'Avvocatura, poi,  la  questione  sollevata  sarebbe
manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost.
non contenendo l'ordinanza di rimessione alcuna motivazione in ordine
al dubbio di illegittimita' costituzionale. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Arezzo,   Sezione
distaccata di Montevarchi, dubita della  legittimita'  costituzionale
degli articoli 22 e 22-bis della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui  radicano  la
competenza a conoscere delle controversie in materia  di  opposizione
alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo  di  beni
mobili registrati, a seguito di violazioni del codice  della  strada,
in capo al giudice del luogo della commessa violazione,  anziche'  in
capo a quello del luogo di residenza dell'opponente,  per  violazione
degli artt. 3, 97, 111,  secondo  comma,  e  113  Cost.,  ponendo  il
cittadino che intenda esperire la prevista tutela giurisdizionale nei
confronti della p.a. nella condizione di adire necessariamente  detto
foro, creando, in tal modo, un privilegio illegittimo a favore  della
p.a., rispetto alla quale il cittadino non si troverebbe in posizione
di parita'; 
        che vanno rilevate,  preliminarmente,  una  molteplicita'  di
ragioni di manifesta inammissibilita' della questione, per non essere
stato addotta alcuna argomentazione sulla rilevanza  della  questione
nel giudizio a quo, avendo il rimettente sollevato  la  questione  di
illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge  n.
689  del  1981,  senza  motivare  il  proprio   convincimento   sulla
applicabilita' di tale normativa alla impugnazione del  provvedimento
di trascrizione del fermo e senza pronunciarsi -  in  presenza  delle
contrapposte  eccezioni  sollevate  dalle  parti  -   sulla   propria
competenza; 
        che ulteriore motivo di inammissibilita' va  ravvisato  nella
omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della  questione,
in particolare, con riferimento ai parametri  costituzionali  di  cui
agli   artt.   97   (del   resto   non    riferibile    all'attivita'
giurisdizionale)  e  113  Cost.,   e   cio'   a   prescindere   dalla
giurisprudenza di questa Corte (ordinanze. n. 114 del 2005, n. 130  e
n. 161 del 2004, n. 259, n. 193 e n. 75 del 2003), che  ha  affermato
la   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981  nella  parte
in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice
del luogo in cui e' stata  commessa  la  violazione,  ai  fini  della
proposizione  dell'opposizione   a   sanzione   amministrativa,   sul
presupposto che la scelta di  radicare  la  competenza  territoriale,
relativa a tali giudizi,  nel  luogo  della  commessa  violazione  e'
espressione di corretto esercizio della discrezionalita' spettante al
legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, ed in
particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che
nel luogo in cui si e' tenuto il comportamento sanzionato si  discuta
della legittimita' della pretesa punitiva. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.