Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma  1,
lettera r), della legge 22  aprile  2005,  n.  69  (Disposizioni  per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto  europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dalla  Corte
di appello di Perugia nel procedimento penale a carico  di  V.F.C.J.,
con ordinanza del 23 febbraio 2010, iscritta al n. 259  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Ritenuto che la Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 23
febbraio 2010, iscritta al r.o. n. 259 del  2010,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69  (Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro  2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno  2002,  relativa  al  mandato  d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri),  nella  parte
in cui stabilisce che, «se il  mandato  d'arresto  europeo  e'  stato
emesso ai fini della esecuzione di  una  pena  o  di  una  misura  di
sicurezza privative della liberta' personale», la  Corte  di  appello
puo' disporre che tale pena o misura di  sicurezza  sia  eseguita  in
Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona
ricercata sia cittadino italiano»; 
        che il rimettente e' investito di un  procedimento  a  carico
dell'imputata  V.F.C.J.,  cittadina  francese  residente  in  Italia,
attinta, unitamente al coniuge italiano, da mandato  di  arresto  per
l'esecuzione  della  sentenza,  emessa  dalla  Corte  di  appello  di
Besançon (Francia), di condanna alla pena di anni due  di  reclusione
per il delitto di cui gli artt. 313-1AL 2, 313-7,  313-8  del  codice
penale francese (corrispondente al reato  di  cui  all'art.  640  del
codice penale  italiano),  commesso  nel  novembre-dicembre  2004  in
Francia (Jura); 
        che  risulta  agli  atti  come  l'imputata  sia   stabilmente
dimorante nel comune di Tuoro sul Trasimeno, unitamente alla  propria
famiglia: situazione questa comprovata dalla documentazione acquisita
e, ciononostante, alla luce  della  citata  legge  n.  69  del  2005,
occorrerebbe dare esecuzione alla consegna allo Stato richiedente; 
        che il giudice a quo deduce la violazione dell'art.  3  Cost.
in quanto, sebbene la decisione  quadro  2002/584/GAI  dia  una  mera
facolta' agli Stati membri  della  Unione  europea  di  estendere  le
guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli
stranieri residenti sul territorio; tuttavia,  una  volta  introdotta
tale parificazione per quanto riguarda il «MAE processuale» (art. 19,
comma  1,  lettera  c),  sarebbe  del   tutto   illogico   che   tale
parificazione non sia effettuata dall'art. 18, comma  1,  lettera  r)
concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza  di  condanna  di  uno
Stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della
consegna; 
        che la norma impugnata  violerebbe  anche  l'art.  27,  terzo
comma Cost., poiche' un soggetto stabilmente residente sul territorio
dello  Stato,  ove  ha  stabilito  il  centro  dei  propri  interessi
affettivi  e  lavorativi,  sarebbe  costretto  ad  espiare  la   pena
inflittagli in un contesto territoriale a  lui  ormai  estraneo,  con
pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato; 
        che  la  disposizione  in  esame  si  porrebbe  altresi'   in
contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto,  nel
prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano,  non
rispetterebbe i vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in
particolare dall'art. 4 punto 6 della decisione  quadro  2002/584/GAI
laddove non consente di  differenziare,  in  tema  di  rifiuto  della
consegna, la posizione del  cittadino  da  quella  di  residente  non
cittadino. 
    Considerato che la  Corte  di  appello  di  Perugia,  dubita,  in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma
1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n.  69  (Disposizioni  per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto  europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella  parte  in  cui
stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo e' stato  emesso  ai
fini della esecuzione di una  pena  o  di  una  misura  di  sicurezza
privative  della  liberta'  personale»,  la  Corte  di  appello  puo'
disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita  in  Italia
conformemente  al  diritto  interno,  soltanto  «qualora  la  persona
ricercata sia cittadino italiano»; 
        che questa Corte, con la sentenza n. 227 del 2010, successiva
alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha  gia'  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  1,  lettera  r),
della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto
di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro  dell'Unione
europea, che  legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o
dimora nel territorio italiano, ai fini  dell'esecuzione  della  pena
detentiva in Italia; 
        che,  dunque,  la  questione  va  dichiarata   manifestamente
inammissibile, essendo venuto meno il limite  alla  possibilita'  del
rifiuto di consegna, cui  si  riferisce  la  censura  del  rimettente
(ordinanza n. 306 del 2010, nonche' n. 415 e n. 269 del 2008, n.  290
e n. 34 del 2002, n. 575 del 2000). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.