Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente  della  Giunta   pro   tempore,   per   la   dichiarazione
dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge   della   provincia
autonoma di Bolzano n. 1 del 17gennaio 2011,  recante  «Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre  disposizioni»,  pubblicata
nel B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2011, giusta  delibera  del  Consiglio
dei Ministri in data 10 marzo 2011, con riguardo all'art. 5 comma  9,
all'art. 7 comma 1, all'art. 8, all'art. 12 e all'art. 15 comma 1. 
    La legge provinciale di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011, recante
«Modifiche  di  leggi   provinciali   in   vari   settori   e   altre
disposizioni», pubblicata nel  B.U.R.  n.  4  del  25  gennaio  2011,
modifica precedenti leggi provinciali relative a  diverse  materie  e
presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale, risultando
eccedere dalle competenze  statutarie  della  provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    E' avviso dunque del Governo che,  con  la  legge  denunciata  in
epigrafe, la provincia di Bolzano abbia ecceduto dalla propria  sfera
di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si
confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti. 
 
                             M o t i v i 
 
1) L'art. 5 comma 9 della legge della provincia autonoma  di  Bolzano
n.  1  del  17  gennaio  2011  viola  l'art.  117,  comma  3,   della
Costituzione. 
    La disposizione contenuta  nell'art.  5  comma  9,  che  aggiunge
all'art. 26 l.r. n. 10/1992 il comma 12, si  pone  in  contrasto  con
l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 riguardante «misure  urgenti  in
materia  dl  stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'»
convertito con legge n. 122/2010. 
    Infatti, l'art. 5 comma 9 nella parte in cui prescrive  che  «per
il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la
misura prevista per la trasformazione dell'indennita' di funzione  in
assegno  personale  e  pensionabile  e'  raddoppiata  con  decorrenza
dall'assunzione delle funzioni dirigenziali», si  pone  in  contrasto
con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, che espressamente dispone -
per gli anni 2011,  2012  e  2013  -  che  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio,  non  possa
superare il trattamento ordinariamente spettante nel 2010. 
    Di conseguenza la norma  in  esame,  eccedendo  dalla  competenza
statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello  Statuto  di  autonomia,  si
pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento
della spesa delle pubbliche amministrazioni e di coordinamento  della
finanza  pubblica,  che  appartiene  alle  materie  di   legislazione
concorrente, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 117 comma
3 della Costituzione. 
2) L'art. 7 comma 1 della legge della provincia autonoma  di  Bolzano
n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lett. L) e l'art.
97 della Costituzione. 
    L'art. 7 comma 1, in tema di responsabilita'  amministrativa  del
personale della provincia, prevede che, per gli enti pubblici di  cui
all'art. 79 del d.P.R. n. 670/1972, l'obbligo di denuncia alla  Corte
dei conti relativa ad ipotesi di responsabilita'  amministrative  del
personale pubblico non vada effettuato, sino al raggiungimento  della
soglia valoriale prescritta in legge. Tale  disposizione,  prevedendo
un'ipotesi di esenzione di responsabilita' amministrativa per effetto
della mancata denuncia alla Corte dei conti della relativa violazione
si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento  dettata
dal d.P.R. n. 3/1957 che, riguardo ai dipendenti statali, all'art. 20
individua quali sono i soggetti obbligati a tale denuncia ed all'art.
22 prevede  che  l'impiegato  e'  sempre  personalmente  obbligato  a
risarcire il  danno  ingiustamente  cagionato  a  terzi.  Infatti  la
denuncia  di  fatti  dannosi  per  il  pubblico  erario   costituisce
essenziale presupposto per l'attivazione del sistema  giurisdizionale
diretto  all'accertamento  di   responsabilita'   amministrative,   a
garanzia del buon uso delle risorse pubbliche. 
    La collaborazione, in tal senso, da parte dei  pubblici  apparati
e', pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1,  comma  3,
della legge n. 20 del 1994 chiama a  rispondere  del  danno  erariale
coloro che, con l'aver «omesso  o  ritardato  la  denuncia»,  abbiano
determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. 
    A sostegno dell'illegittimita' della disposizione in  oggetto  si
richiama la giurisprudenza Costituzionale, con le sent. nn. 345/2004,
184/2007 e 337/2009 le quali stabiliscono  che  la  disciplina  della
responsabilita' amministrativa, ove faccia riferimento  a  situazioni
soggettive riconducibili alla  materia  dell'ordinamento  civile,  e'
materia di competenza esclusiva dello Stato  e  non  rientra  tra  le
attribuzioni  della  provincia  autonoma  di  Bolzano;  la   potesta'
legislativa della provincia autonoma in materia di ordinamento  degli
uffici pubblici puo' stabilire obblighi la  cui  violazione  comporti
responsabilita' amministrativa,  ma  non  puo'  incidere  sul  regime
giuridico di quest'ultima o introdurre nuove cause di esenzione della
responsabilita' (sent. n. 345/2004). 
    Ancora di recente la  consulta,  con  la  sent.  n.  337/2009  ha
stabilito che «anche per le regioni  ad  autonomia  speciale  nessuna
fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause  di  esenzione  dalla
responsabilita' penale, civile, amministrativa». 
    Ne consegue che l'obbligo  di  denuncia  alla  procura  contabile
delle  violazioni  che  determinino  responsabilita'   amministrativa
rappresenta senz'altro uno dei  cardini  del  sistema  di  disciplina
della responsabilita' amministrativa, di talche' la  sua  sospensione
in base al meccanismo compensatorio previsto nella  novella  all'art.
1-bis, interferisce direttamente sia con  le  competenze  statali  in
materia di ordinamento  civile  e  di  giustizia  amministrativa,  in
violazione dell'art. 117, secondo comma lett. l) della Cost., che con
l'ordinamento della giurisdizione contabile ledendone, in  violazione
dei principi di ragionevolezza, buon andamento  ed  imparzialita'  ex
art. 97 Cost., la  necessaria  uniformita'  su  tutto  il  territorio
nazionale (sent. n. 340/2001). 
3) L'art. 8 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1  del
17 gennaio 2011 viola l'art. 25, comma 2, della Costituzione. 
    La norma contenuta nell'art. 8 novella l'art. 4-bis  della  legge
provinciale n. 9/1977, riguardante le «violazioni amministrative  che
non  danno  luogo  a   danni   irreversibili».   La   norma   prevede
genericamente che le autorita' incaricate del controllo, nei casi  in
cui rilevino «violazioni amministrative che non danno luogo  a  danni
irreversibili» possano procedere alla irrogazione delle sanzioni solo
dopo   aver   esperito   una   particolare   procedura    finalizzata
all'adeguamento al precetto della normativa violata. Tale previsione,
lasciando  ampi   margini   d'indeterminatezza   delle   fattispecie,
contrasta con il dispositivo dell'art. 1 commi 1 e 2 della  legge  n.
689/1981 rubricato «principio  di  legalita'»  in  virtu'  del  quale
nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non  in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della  commissione
della violazione. 
    Per tali motivi, la disposizione in oggetto  risulta  lesiva  dei
principi di legalita' e  tassativita'  che  informano  la  disciplina
dell'illecito  amministrativo,  eccedendo  quindi  dalla   competenza
statutaria della provincia, in violazione dell'art. 25 comma 2  della
Costituzione. 
4) L'art.12 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1  del
17  gennaio  2011  viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  l)  della
Costituzione. 
    La   disposizione   contenuta   nell'art.    12    dispone    che
«nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il
conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei  limiti  in  cui
risponde il giudice tavolare». 
    La  disposizione  in  esame,  nella  parte  in  cui  fa  espresso
riferimento al regime previsto per i magistrati, prevede una forma di
limitazione patrimoniale della responsabilita'  del  conservatore  di
libri fondiari che incorre nelle  censure  gia'  sopra  descritte  al
punto 3,  espresse  nella  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
340/2001, poiche' viola i  principi  che  reggono  il  sistema  della
responsabilita' amministrativa la  cui  disciplina  e'  riconducibile
alla materia della giustizia amministrativa, di competenza  esclusiva
dello Stato. 
    Inoltre  l'art.  12  al  secondo  comma   presenta   profili   di
illegittimita' costituzionale nella parte in cui  prevede  che  anche
nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese  per
i  procedimenti  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  le  spese  legali
sostenute per la difesa in giudizio  vengano  rimborsate  dagli  enti
pubblici  provinciali,  nonche'  nel  caso  di   coinvolgimento   del
personale stesso nella fase istruttoria dei suddetti procedimenti, ma
ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale. La disposizione  in
esame contrasta con l'ordinamento della giurisdizione contabile nella
parte in  cui  autorizza,  in  caso  di  accertata  colpa  lieve,  la
disapplicazione di un'eventuale statuizione  di  compensazione  delle
spese processuali. 
    La norma provinciale quindi eccede  dalle  competenze  statutarie
violando  la  competenza  attribuita  allo  Stato   in   materia   di
ordinamento civile e giustizia amministrativa di  cui  all'art.  117,
comma 2 lettera l) della Costituzione. 
5) L'art. 15 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del
17  gennaio  2011  viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione. 
    Infine, il disposto dell'art. 15 comma 1 modifica l'art. 9  della
l.p. 12 maggio 2010, n. 6  riguardante  la  «Legge  di  tutela  della
natura  ed  altre  disposizioni»,  il  quale  prescrive  nelle   aree
protette, quali parchi naturali e monumenti naturali, il  divieto  di
raccolta per uso proprio delle  piante  non  contenute  nell'apposito
elenco allegato e delle specie vegetali  integralmente  protette  che
crescano su fondi  privati  anche  da  parte  dei  proprietari  degli
stessi. 
    L'art. 9 come novellato prevede ora che fatti salvi i diritti dei
proprietari,  la  giunta   provinciale   possa   emanare,   in   casi
giustificati, disposizioni in deroga  ai  divieti  di  raccolta  come
sopra descritti. 
    Tale disposizione, non esplicitando quali  siano  gli  ambiti  di
applicazione rientranti nel  concetto  di  «casi  giustificati»,  non
appare idonea a garantire il rispetto dei principi di salvaguardia  e
conservazione cosi' come previsti dagli artt. 3, 4 e 9 del d.P.R.  n.
357/1997 e dal D.M. 17 ottobre 2007  in  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE, nonche' del principio di  uniformita'  nella  applicazione
del decreto su tutto il territorio nazionale. Si precisa infatti che,
nonostante la provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto n.  16,
del d.P.R. n. 670/1972 recante lo Statuto speciale  per  il  Trentino
Alto Adige, abbia una potesta' legislativa  primaria  in  materia  di
parchi per la protezione della  flora  e  della  fauna,  secondo  una
consolidata giurisprudenza costituzionale, (cfr. sent.  n.  378/2007)
la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza  e'  stata
affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117,  comma  secondo,
lettera s), della Costituzione, il quale,  come  e'  noto,  parla  di
«ambiente» (ponendovi accanto  la  parola  «ecosistema»)  in  termini
generali  e  onnicomprensivi.  Ne  consegue  che  spetta  allo  Stato
disciplinare l'ambiente come  una  entita'  organica,  dettare  cioe'
delle norme di tutela che hanno ad oggetto  il  tutto  e  le  singole
componenti considerate come parti del tutto. Ed e' da notare  che  la
disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce  ad  un
interesse  pubblico  di  valore  costituzionale  primario  (sent.  n.
151/1986) ed assoluto (sent. n.  210/1987)  e  deve  garantire,  come
prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela,  come
tale  inderogabile  da  altre  discipline  di  settore.  Inoltre,  la
disciplina unitaria del bene complessivo  ambiente,  rimessa  in  via
esclusiva allo Stato, viene  a  prevalere  su  quella  dettata  dalle
regioni o dalle province autonome, in materie di competenza  propria,
ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina
ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva
dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi  anche
in ciascuna sua  parte,  viene  a  funzionare  come  un  limite  alla
disciplina che le regioni e le province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza (cfr. sent. n. 380/2007). Pertanto,  nelle
materie oggetto di disciplina della norma  in  esame  il  legislatore
provinciale,  nell'esercizio  della  propria  competenza  legislativa
piena, e' sottoposto al rispetto degli standards minimi  ed  uniformi
di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art.  117,
comma 2, lettera s) Cost., oltre  che  al  rispetto  della  normativa
comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 8, comma
1 dello Statuto speciale di autonomia e dall'art. 117,  primo  comma,
Cost. 
    Sulla base di queste premesse sono censurabili, in violazione dei
vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma
1  dello  Statuto,  nonche'  in  quanto  invasive  della   competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117,  comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione, le disposizioni della legge in esame che non recano,  i
necessari richiami alle norme statali di settore di cui alla legge n.
157/1992 recante «Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il  prelievo  venatorio»  e  al  d.P.R.  n.  357/1997
recante «Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche. 
    Conclusivamente,  la  norma  in  oggetto  presenta   profili   di
illegittimita' costituzionale poiche', dettando disposizioni difformi
dalla normativa statale di riferimento, viola  l'art.  117,  comma  2
lett. s) in materia di tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  ai   sensi
dell'art.  127  della  Costituzione,  con  riferimento   alle   norme
denunciate. 
    Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della  legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti  previsti  dall'art.  35
della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9,  comma  4,
della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norme  impugnate
e' suscettibile di determinare  un  danno  immediato  e  irreparabile
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica.