Ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  (codice
fiscale   n. 80188230587)   rappresentato   e   difeso   per    legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale  n. 80224030587)
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via  dei  Portoghesi,
12; 
    Contro la Regione  Molise,  (codice  fiscale  n. 00169440708)  in
persona del Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  13,
lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise
1º  febbraio 2011 n. 3, come da deliberata del Consiglio dei ministri
in data 23 marzo 2011; 
    Sul B.U.R. Molise del 3 febbraio 2011 n. 3 e' stata pubblicata la
Legge Regionale 1º febbraio 2011 n. 3, «Legge  finanziaria  regionale
2011». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni contenute nell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30,
comma 41 lett.  o)  e  pertanto  propone  questione  di  legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma l Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 1, comma 13 ha modificato l'  art.  19  della  1.r.  n.
3/2010 che detta talune disposizioni sull'organizzazione del servizio
sanitario regionale. 
    Piu' in particolare l'art.1, comma  13,  lett.  a)  aggiunge  nel
comma  1  dell'art.  19  1.r.  n.  3/2010  il  seguente  periodo:  «I
procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente
in coerenza  con  gli  obbiettivi  finanziari  programmati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e  con
le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». 
    La norma richiamata sembra reiterare un'analoga disposizione gia'
censurata da codesta Corte con decisione n. 77/2011. 
    Pronunciandosi sull'art. 19 che prevede la proroga dei  contratti
del personale di tutto il  servizio  sanitario  regionale  assunto  a
tempo determinato o  con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  codesta  Corte  aveva  infatti  ritenuto  che,   attesa
l'estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse  la
realizzazione dell'obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e
che percio' contrastasse con l'art. 117 terzo comma Cost. 
    E'  altresi'  pacifico  l'insegnamento  di  codesta   Corte   che
qualifica come principio di coordinamento della finanza  pubblica  le
norme  statali  che  perseguono  in  vario  modo  la   finalita'   di
contenimento della spesa sanitaria (cfr. sentenze n.  40  e  100  del
2010, n. 94 del 2009). 
    La disposizione che  si  impugna  con  il  presente  atto  sembra
vincolare le proroga dei contratti di lavoro del  personale  precario
del servizio sanitario regionale alla  coerenza  con  gli  obbiettivi
finanziari programmati ai sensi dell'art. 2 comma 88 della  legge  n.
191/09 che ha avuto esclusivamente la  funzione  di  mantenere  fermo
l'assetto della gestione commissariale nelle regioni commisariate. 
    La norma non introduce di per se' nuovi obiettivi per il piano di
rientro sanitario ed anzi afferma che laddove venga adottata le nuova
pianificazione il commissariamento e' destinato a cessare. 
    La disposizione censurata nel  presente  giudizio  appare  dunque
illogica  e  fuorviante  non  potendosi  rintracciare  nel  parametro
normativo statale ivi richiamato alcuna autorizzazione  alla  proroga
del contratti di lavoro precario che priva appariva invece preclusa. 
    L'art. 1, comma 13, lett. a) contrasta anzi con il medesimo  art.
2 comma 88 della 1. n. 191/09 ivi richiamata piegandone il  contenuto
precettivo ad una finalita' che gli e' del tutto estranea. 
    Si fa inoltre presente che il  Tavolo  degli  adempimenti  ed  il
Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno valutato che, alla
luce della  grave  situazione  finanziaria  determinata  dai  ritardi
nell'attuazione  del  piano  di   rientro,   dall'insufficienza   dei
programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera  coerenti  con  gli
obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate  le  situazioni
per il blocco automatico del turn over  del  personale  del  servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma
174 della legge n. 311/04. 
    La norma impugnata precostituendo vincoli  alla  futura  adozione
dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi
programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma  88
della 1.n. 191/09 che si configura come norma di coordinamento  della
finanza pubblica. 
    2) L'art. 1, comma 13 lett. c) sostituisce il comma  5  dell'art.
19, della 1.r. n. 33/2010 con il seguente: «5. Ai fini del  controllo
e della regolazione della spesa farmaceutica e  dell'uso  appropriato
dei  farmaci,  la  Regione  promuove  le  attivita'  di  informazione
scientifica   indipendente   attraverso   l'utilizzo    di    profili
professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente». 
    Cosi' disponendo il legislatore regionale viola  l'art.117  comma
terzo Cost. in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
professioni e tutela della salute. 
    Consentendosi  infatti  il  reclutamento  di  nuove   unita'   di
personale sanitario utilizzando profili professionali previsti  dalla
legislazione nazionale, si pone in contrasto con l'art. 12, comma  88
della l. n. 191/09 il quale prevede che, per le  regioni  gia'  sotto
poste ai piani di rientro e gia' commissariate alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  restano  fermi  l'assetto  della   gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di  rientro,
secondo programmi operativi coerenti  con  gli  obiettivi  finanziari
programmati predisposti dal commissario ad acta, nonche' le  relative
azioni di supporto contabile e gestionale. 
    Peraltro l'informazione scientifica  e'  un'attivita'  svolta  da
aziende farmaceutiche  e  non  si  esplica  attraverso  l'impiego  di
profili professionali previsti dalla legislazione vigente. 
    La norma che si censura con il presente  atto  contrasta  con  il
principio piu' volte ribadito da codesta  Corte  (da  ultimo  con  le
sentenze nn. 138 e  139  del  2009)  secondo  il  quale  la  potesta'
legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle  professioni
deve rispettare il principio di ordine generale,  invalicabile  dalla
legge   regionale   secondo   cui   l'individuazione   delle   figure
professionali,  con  i  relativi  profili  e  titoli  abilitanti,  e'
riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato. 
    Si deve inoltre rilevare che il Tavolo degli  adempimenti  ed  il
Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno ritenuto che, alla
luce della  grave  situazione  finanziaria  determinata  dai  ritardi
nell'attuazione  dei  piani  di   rientro,   dall'insufficienza   dei
programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera  coerenti  con  gli
obbiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le  situazioni
per il blocco automatico del turn over  del  personale  del  servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma
174 della legge n. 311/04. 
    La norma impugnata precostituendo vincoli  alla  futura  adozione
dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi
programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma  88
della legge n.191/09 che si configura  come  norma  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    3) L'art.1, comma 30 della 1.r.n. 3/2011 contiene disposizioni in
materia di personale. 
    In  particolare  si  prevede  che:  "La   Giunta   regionale   e'
autorizzata ad indire una o piu' procedure selettive per l'assunzione
a tempo  indeterminato  prevedendo  il  riconoscimento  di  specifici
punteggi in ragione: a) del periodo d'impiego  effettivamente  svolto
presso l'amministrazione regionale o in  enti  ad  essa  strumentali,
nonche' strutture commissariali; B9 delle tipologie contrattuali,  di
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa
e/o a tempo determinato, nel rispetto  della  normativa  vigente.  Il
numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare
le disponibilita'  previste  dai  vigenti  atti  programmatori  della
dotazione organica.». 
    Ancorandosi la facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato
unicamente  agli  atti  programmatori  della  dotazione  organi  cala
disposizione citata si pone in contrasto con  il  principi  stabiliti
dall'art. 14, comma 9 del DL  n.  78/10  convertito  dalla  legge  n.
122/10. 
    Tale disposizione prevede che:  «Il  comma  7  dell'art.  76  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente: 
    «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese  di
personale e'  pari  o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».  La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
    Trattasi all'evidenza di una disposizione di coordinamento  della
finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle  nuove
assunzioni e che viene  pertanto  ad  essere  elusa  con  conseguente
violazione dell'art.117 comma terzo Cost. dalla norma che si  impugna
con il presente atto. 
    4) L'art. l, comma 41, lett. o) modifica l'art. 20 della l.r.  n.
24/05, recante la disciplina della  raccolta,  della  coltivazione  e
della commercializzazione dei tartufi. 
    In  particolare  tale  disposizione  prevede  che,  ai  fini  del
rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneita' per  la
raccolta dei tartufi, unitamente alla tassa di concessione  regionale
annua di 100 euro,  un  contributo  annuale  per  gli  interventi  di
sostenibilita'  ambientale  regionale  di   3.000   euro   denominato
contributo di solidarieta'. 
    Tale contributo, che affluisce direttamente alla Tesoreria  della
regione, puo' essere supplito da  parte  dei  residenti  in  regione,
mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento,  di
prestazioni  di  servizio   a   finalita'   collettiva   rivolti   al
miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, le  cui  modalita'  sono
definite  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore all'agricoltura. 
    Tale norma si pone in contrasto con l'art.17 della  legge  quadro
del 16 dicembre 1985, n. 752 che autorizza  le  regioni  al  fine  di
reperire i mezzi finanziari  necessari  per  la  realizzazione  delle
finalita' previste dalla medesima legge, all'istituzione di una tassa
di concessione regionale annuale per  il  rilascio  dell'abilitazione
alla raccolta dei tartufi. 
    Il d.lgs n. 230/91prevede inoltre analogamente al numero d'ordine
27 tale tassa di concessione  regionale  senza  fare  tuttavia  alcun
cenno  alla  possibilita'  di  affiancarla  con  ulteriori  forme  di
imposizione. 
    Conseguentemente il contributo regionale annuale  di  3.000  curo
viola l'art. 3 Cost. in quanto impone un balzello che non e' previsto
in   altre   parti   del   territorio   nazionale   cosi'   trattando
differentemente situazioni  soggettive  identiche,  l'art.117,  comma
secondo lett. e) in materia di  sistema  tributario  che  e'  rimesso
all'esclusiva competenza legislativa statale e  l'art.  53  Cost.  in
quanto introduce una forma impositiva completamente svincolata  dalla
capacita' reddituale del contribuente. 
    Inoltre laddove si prevede  che  la  prestazione  alternativa  al
pagamento  del  tributo  sia  determinata  con  delibere  di   giunta
regionale  mediante  dunque  atti  di  natura  amministrativa  e  non
legislativa, contrasta con l'art.  23  Cost.  che  invece  come  noto
prevede che nessuna patrimoniale possa essere imposta se non in  base
ad una legge.