Ricorso per conflitto della Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Vendola, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della Regione Puglia, alla via Barberini n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana T. Colelli, come da procura speciale, conferita in virtu' di delibera di G.R. n. 514 del 24.3.2011, a margine del presente atto a firma del Presidente della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore e per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. PNM-DEC-2011-0000062 dell'11.2.2011 con il quale «il dott. Massimo Avancini, funzionario della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia per la durata di tre mesi a decorrere dalla data dell'11 febbraio 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente». La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta Regionale della Puglia nella seduta del 24 marzo 2011 (si depositera' all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n. 514 di G.R.). Con decreto n. 62 dell'11 febbraio 2011, acquisito al protocollo della Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, in data 23 febbraio 2011, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in considerazione dell'avvenuta scadenza (in data 23 luglio 2010) del mandato del dott. Girolamo Pugliese quale Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e (in data 10 febbraio 2011) del mandato conferito allo stesso quale Commissario Straordinario dell'ente Parco - ha nominato Commissario Straordinario il dott. Massimo Avancini, funzionario ministeriale. Tale nomina, pur rientrando nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla gestione delle aree protette riservati al dicastero statale, appare illegittima in quanto non e' stata preceduta dalla procedimentalizzazione dell'intesa per la nomina del Presidente dell'Ente Parco, prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. Appare opportuno rilevare che nei mesi che hanno preceduto la nomina del Commissario, la Regione Puglia ha piu' volte sollecitato il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. In particolare, con nota del 28 aprile 2010 prot. 4862, il Presidente della Regione Puglia ha segnalato l'importanza di «attivare celermente il percorso di intesa sulle figure dei presidenti dei due Parchi nazionali della Regione Puglia, il Gargano (...) e l'Alta Murgia (...)» e di rilanciare le due grandi aree «individuando due figure nuove, esperte, che abbiano a cuore, come input primario, l'interesse e la necessita' di dare un senso virtuoso e partecipato a nuovi percorsi di sviluppo, di tutela, conservativo ed economico». Nella medesima nota e' stato sollecitato un incontro finalizzato «a concordare insieme, l'individuazione di due figure massimamente competenti e di alto profilo professionale che possano, da subito, prendere in mano tutti i vari ambiti di sofferenza degli Enti in questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la disponibilita' «a verificare le migliori personalita' per questo incarico». Con successiva nota del 25 ottobre 2010 prot. 13060, il Presidente della Regione, con riferimento sia al Parco dell'Alta Murgia sia al Parco del Gargano, ha rappresentato l'esigenza di «definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione dei due parchi nazionali della Puglia, a cominciare dalle figure dei presidenti», auspicando la nomina di figure «nuove, esperte e competenti - ovvero - in grado di indirizzare verso percorsi di sviluppo e di tutela, territori ricchissimi di biodiversita' e paesaggi naturali, paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali». La nota termina con un nuovo invito a «cercare insieme due figure fortemente qualificate e competenti che possano, da subito, impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi e le attivita' degli Enti» e la contestuale dichiarazione di disponibilita' «fin da subito a verificare le migliori personalita' per questo incarico». Con ultima comunicazione del 10 febbraio 2011 prot. 1571, il Presidente della Regione Puglia ha rappresentato ancora una volta la necessita' di individuare, «anche per il Parco dell'Alta Murgia», un professionalita' adeguata a ricoprire detto incarico, chiedendo nuovamente un incontro urgente. Nonostante le reiterate istanze, il procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa non e' mai stato avviato e il silenzio del dicastero statale e' stato interrotto soltanto con il decreto di nomina del Commissario straordinario, la cui emanazione e' stata appresa dalla stampa prima ancora che da comunicazioni ufficiali del Ministero. La Regione Puglia, con il presente atto, solleva il conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest'ultimo n. 62 dell'11 febbraio 2011, in quanto lesivo delle competenze regionali delineate (a) dall'art. 117, comma 3, Cost. relativamente alla potesta' legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali; (b) dall'art. 117, comma 4, Cost. relativamente alla potesta' legislativa residuale nelle materie dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; (c) dall'art. 118 Cost. relativamente alla ripartizione delle funzioni amministrative nonche' dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita' ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette). La disposizione legislativa da ultimo indicata recita testualmente: «Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano (...)». L'importanza dell'intesa prevista dalla disposizione su richiamata (ed univocamente interpretata come forma di paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto) risulta evidente per l'inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente dell'Ente parco deve compiere e le competenze costituzionalmente riservate alla potesta' legislativa concorrente ed esclusiva delle regioni (governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca). Il parco dell'Alta Murgia, infatti, istituito con D.P.R. del 10 marzo 2004, dovra' disciplinare le attivita' in esso consentite, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia e modalita' di costruzione di nuovi manufatti, al cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, alla realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle attivita' produttive tradizionali, agli interventi di gestione delle risorse naturali, alle attivita' artigianali, commerciali, agro-silvo-pastorali e agli interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali. La ratio dell'art. 9, comma 3, legge n. 391 del 1991, posta a salvaguardia delle previsioni costituzionali, rende indispensabile attribuire al meccanismo dell'intesa carattere di effettivita', non gia' di mero adempimento cui fare formale riferimento nel decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario ovvero, come nella vicenda in esame, da omettere del tutto. Del resto la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ribadito, in fattispecie del tutto analoghe, che «lo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di codeterminazione del contenuto dell'atto; (...) senza alcuna possibilita' di un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)» (sentenza n. 27 del 2004, richiamata anche dalla sentenza 339 del 2005). Codesto supremo Collegio ha precisato (con riferimento alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano e dell'Autorita' portuale di Livorno) che la nomina del commissario straordinario, richiede quantomeno il preventivo avvio e il proseguimento del procedimento dell'intesa finalizzata alla nomina del Presidente e che solo a seguito del mancato perfezionamento di tale procedimento, al fine di assicurare continuita' nella gestione dell'ente parco, e' possibile procedere alla nomina commissariale (cfr. sentenze n. 27/2004, n. 21/2006 e n. 339/2005). Alla stregua della giurisprudenza costituzionale, dunque, l'illegittimita' della condotta dello Stato non risiede nella nomina del Commissario straordinario bensi' «nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimino la nomina del primo» (ancora, sentenza n. 27 del 2004). La vicenda oggetto del presente conflitto appare analoga ai precedenti su richiamati: lo Stato ha omesso di avviare la procedura per la nomina dell'organo apicale di gestione dell'ente parco, opponendo uno sterile silenzio al reiterato invito, formulato dalla Regione Puglia, a concordare un incontro finalizzato al raggiungimento dell'intesa. In mancanza di un arresto si consentirebbe al Governo di porre in essere una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti, la possibilita' di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo per l'incarico di Commissario una persona non gradita dall'ente regionale. La Regione Puglia, pertanto, chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimita' del decreto n. 62 dell'11 febbraio 2011 del Ministro dell'ambiente recante la nomina del dott. Massimo Avancini quale Commissario straordinario dell'Ente parco dell'Alta Murgia, in quanto emesso senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa finalizzata alla nomina del Presidente. Istanza di sospensione. La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953 n. 87, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto durante la pendenza del presente giudizio. Sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare. Con riferimento al fumus boni iuris, e' inconfutabile la totale assenza di attivita' finalizzata ad addivenire all'intesa, mancando la benche' minima comunicazione in tal senso; per quel che attiene al periculum in mora, e' evidente che la perdurante operativita' del decreto impugnato comporti una situazione di patente illegittimita' dell'attivita' dell'attuale commissario.