Il  Giudice,  dr.ssa   Valeria   Ingenito,   designata   per   la
celebrazione dell'udienza preliminare relativa al procedimento penale
pendente nei confronti di Patarino Carmine Santo, nato a Castellaneta
(Ta) il 2.6.1944, imputato del  delitto  di  cui  all'art.  595  c.p.
nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, come da  allegata
richiesta di rinvio a giudizio; 
    Rilevato che, a seguito di trasmissione degli  atti  alla  Camera
dei  Deputati,  disposta  con  ordinanza  del  13.7.2009  da  Giudice
dell'Udienza Preliminare in persona di altro Magistrato  in  servizio
presso questo Tribunale, successivamente astenutosi, e' pervenuta  la
deliberazione con  la  quale,  in  data  28.10.2009,  la  Camera  dei
Deputati ha statuito, esaminata  favorevolmente  la  relazione  della
propria Giunta per le autorizzazioni, che «i fatti per i' quali e' in
corso il procedimento concernono opinioni espresse da un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle proprie limzioni, ai sensi  dell'art.
68, comma l della Costitazione»: 
    Rilevato che, nel  corso  dell'odierna  udienza  preliminare,  il
Pubblico ministero ha chiesto di sollevare conflitto di  attribuzione
tra poteri dello Stato, la Difesa di parte civile si e'  associata  a
tale istanza, ed il Difensore dell'imputato ha concluso chiedendo che
fosse emessa sentenza di non luogo a procedere; 
    Considerato che la predetta Giunta ha, tra l'altro: 
    -posto in rilievo che  «l'operazione  urbanistica  e  commerciale
promossa dal Putignano insiste. con straordinaria rilevanza sull'area
nella quale Patarino e' eletto e la Giunta ha  trovato  naturale  che
questi si pronunciasse in merito»: 
    -osservato che, sebbene si possa discutere se la denuncia  penale
sia stata lo strumento piu' efficace, e' fuor di dubbio che «essa sia
direttamente collegata -non tanto per  la  sua  forma  .  ma  per  la
sostanza del suo contenuto- all'attivita' di Patarino  come  deputato
del collegio nella legislatura 2001-2006 e poi  come  deputato  della
circoscrizione entro cui quel territorio e' compreso»; 
    -concluso, dunque, che «la grande  maggioranza  della  Giunta  ha
ravvisato  nella  vicenda  una  reazione  del   Putignano   per   via
giudiziaria spropositata e quasi intimidatoria nei confronti di chi -
a torto o a ragione- si e' erto tutore istituzionale  di  coloro  che
temono per le loro attivita' e per la .sostenibilita' dello  sviluppo
della loro terra», di talche' i fatti concernono espressioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; 
    Rilevato quanto segue: 
    La legge 140/2003 ha introdotto norme per L'attuazione  dell'art.
68 cost. e,  con  l'art.  3  dispone  in  materia  d'insindacabilita'
parlamentare, individuando al comma I ° una serie di  atti  ai  quali
deve   ritenersi   applicabile   "in   ogni   caso"    la    garanzia
dell'insindacabilita', richiamando, oltre gli  "atti  tipici",  anche
"ogni altra attivita' d'ispezione, di divulgazione, di critica  e  di
denuncia politica, connessa alla finzione di parlamentare,  espletata
anche fuori del Parlamento". A giudizio della  Corte  Costituzionale,
investita del giudizio di legittimita' costituzionale della  predetta
disposizione, con la norma in esame il legislatore non ha innovato la
predetta disposizione costituzionale,  ampliandone  o  restringendone
arbitrariamente la portata, ma si  e'  limitato,  invece,  a  rendere
esplicito il contenuto della disposizione  stessa,  specificando,  ai
fini dell'immediata applicazione dell'art. 68, primo comma, gli "atti
di funzione" tipici, nonche' quelli  che,  pur  non  tipici,  debbono
comunque tt esser connessi alla funzione parlamentare. 
    La  condotta  ascritta  al  Patarino  consiste  nell'avere,   con
denuncia presentata presso la Procura della  Repubblica  di  Taranto:
-accusato, denigrandolo, Putignano Nicola, reo, a suo modo di vedere,
di aver inviato al Sindaco di Castellaneta una  lettera  raccomandata
contenente   "intimidazioni   minacciose",   che   dovevano    essere
interpretate come rivolte ad "estorcere provvedimenti amministrativi"
in favore di Putignano; - esposto che il  predetto  "pretende(va)  di
poter ottenere - con minacce, tutto quanto torna utile al  gruppo  da
lui rappresentato"; - accusato il Putignano di  non  gradire  che  da
parte degli amministratori vi fosse il rispetto per  la  legge  e  la
trasparenza essendo lo stesso ed il gruppo "Nuova Concordia" abituati
da sempre a fare il buono ed il cattivo tempo per il  loro  interesse
aziendale, lasciandosi andare ad altre numerose espressioni rivolte a
screditare e squalificare la condotta di  Putignano  Nicola,  sia  in
proprio che  nella  qualita'  di  amministratore  del  gruppo  "Nuova
Concordia", in specie per quanto relativo al rapporto tra lo stesso e
l'amministrazione comunale di Castellaneta (su tale ultimo  punto  la
Pubblica Accusa rinvia al contenuto della denuncia e ai  passi  della
stessa contenenti espressioni offensive dell'altrui reputazione). 
    Orbene, come sostenuto piu' volte dalla Corte costituzionale  «il
mero "contesto politico o,  in  ogni  modo,  l'attinenza  a  temi  di
rilievo generale dibattuti in Parlamento, non connota di per  se'  le
dichiarazioni quali espressive della funzione  parlamentare.  Invero,
ove esse non realizzino la sostanziale riproduzione delle  specifiche
opinioni : manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle  proprie
attribuzioni  e  quindi  non  siano  il  riflesso   del   particolare
contributo  che  ciascun  deputato  apporta  alla  vita  parlamentare
mediante le proprie opinioni e i  propri  voti,  esse  devono  essere
considerate  come  un  diverso  contributo  al  dibattito   politico,
riferito   alla   pubblica   opinione   usufruendo    della    libera
manifestazione del pensiero assicurata a tutti  dall'art.  21  cost.»
(Corte costituzionale, 14 maggio 2008, n. 134) 
    Dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni  della  Camera
dei Deputati non emerge, pero',  alcun  atto  tipico  della  funzione
parlamentare  cui  il  contenuto  della  denuncia   che   si   assume
diffamatoria sia collegabile. In essa  si  fa  soltanto  un  generico
riferimento all'impegno politico profuso da Patarino  quale  deputato
del collegio nella legislatura 2001-2006 e poi  come  deputato  della
circoscrizione entro cui il  territorio  interessato  dall'operazione
urbanistica e commerciale promossa da Putignano insiste; per  contro,
nella parte introduttiva della relazione si legge che «la vicenda  si
inserisce nel quadro in un prolungato contrasto in ambito locale .fra
il querelante, l'ex senatore  Nicola  Putignano,  ed  il  deputato  e
consigliere  comunale  di  Castellaneta   (Taranto)   Carmine   Santo
Patarino» . 
    Le affermazioni contenute nella denuncia attraverso la  quale,  a
tenore  di  contestazione,  si  sarebbe  consumato  il   delitto   di
diffamazione, non risultano in alcun  modo  riconducibili  ad  alcuna
attivita' parlamentare, sia pure atipica, del deputato Patarino e  in
esse non  si  ravvisa  alcun  nesso  funzionale  con  l'attivita'  di
parlamentare. Le frasi scritte da Patarino non rivestono carattere di
divulgazione,  di  critica  e  di  denuncia  politica  connessa  alla
funzione parlamentare, non essendo riferibili in  astratto  a  lavori
parlamentari ne', comunque, rientranti nel campo di applicazione  del
diritto  parlamentare.  Patarino  Carmine   Santo   ha   chiesto   al
Procuratore della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Taranto  di
esercitare le  proprie  funzioni  per  tutelarlo  da  quella  che  ha
interpretato essere un'aggressione con movente estorsivo, portata  in
suo danno da Putignano e cio' ha fatto Senza che avesse alcun rilievo
esterno alla sua persona il - contenuto della denuncia a  sua  fin-na
addebitando - secondo quella che e' l'imputazione  elevata  nei  suoi
confronti nel cui merito in questa  sede  non  si  puo',  ovviamente,
entrare - a Putignano le condotte sopra descritte. 
    Dunque, contrariamente a cio'  che  la  Camera  dei  Deputati  ha
ritenuto, nulla di riferibile alla funzione parlamentare rivestita da
Patarino, ne' di almeno vagamente collegato  ad  argomenti  realmente
trattati in dibattiti parlamentari o in altri consessi, magari  anche
indirettamente coinvolti dalla materia in trattazione, v'e' in quella
denuncia:  una  denuncia  che  non  riguarda  questioni  generalmente
coinvolgenti gli  interessi  dei  cittadini  residenti  nel  collegio
elettorale rappresentato da Patarino, bensi' una questione  meramente
personale  e  giudiziaria  dello  stesso  Patarino,  ad   avviso   di
quest'ultimo meritevole di attenzione da parte dell'A.G. procedente.